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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 11769/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Sama [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Casali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Casali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/10/2022 del TRIBUNALE di Riminidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];I ricorsi, seguiti da memoria, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RussoMaria, [OSCURATO:PERSONA], condannati in ordine al reato ex art. 75 DPR 380/01 sonoinammissibili.Riguardo ai motivi proposti, con cui si contesta la tesi di inesistenza del collaudoche sarebbe stato invece effettuato e sarebbe stato produttivo di effetti, e siafferma la legittimità della porzione di edificio realizzata con concessione edilizia,essi sono da una parte solo rivalutativi del merito, non sindacabile in questasede, dall'altra privi di adeguate allegazioni in ossequio al principio diautosufficienza del ricorso.Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profilidi colpa nella proposizione dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11769/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANTONELLA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 17026/2025ALESSIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25225/2025MARIA BEATRICE MAGROha pronunciato la seguenteORDINANZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Sama [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Casali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Casali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/10/2022 del TRIBUNALE di Riminidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];I ricorsi, seguiti da memoria, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RussoMaria, [OSCURATO:PERSONA], condannati in ordine al reato ex art. 75 DPR 380/01 sonoinammissibili.Riguardo ai motivi proposti, con cui si contesta la tesi di inesistenza del collaudoche sarebbe stato invece effettuato e sarebbe stato produttivo di effetti, e siafferma la legittimità della porzione di edificio realizzata con concessione edilizia,essi sono da una parte solo rivalutativi del merito, non sindacabile in questasede, dall'altra privi di adeguate allegazioni in ossequio al principio diautosufficienza del ricorso.Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profilidi colpa nella proposizione dei ricorsi.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 28/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 28/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Sama [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Casali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Casali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/10/2022 del TRIBUNALE di Riminidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];I ricorsi, seguiti da memoria,  di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RussoMaria, [OSCURATO:PERSONA], condannati in ordine al reato ex art. 75 DPR 380/01  sonoinammissibili.Riguardo ai motivi proposti, con cui si contesta la tesi di inesistenza del collaudoche sarebbe stato invece effettuato e sarebbe stato produttivo di effetti, e siafferma la legittimità della porzione di edificio realizzata con concessione edilizia,essi sono da una parte solo rivalutativi del merito, non sindacabile in questasede, dall'altra privi di adeguate allegazioni in ossequio al principio diautosufficienza del ricorso.Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profilidi colpa nella proposizione dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11769/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANTONELLA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 17026/2025ALESSIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25225/2025MARIA BEATRICE MAGROha pronunciato la seguenteORDINANZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Sama [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Casali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Casali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/10/2022 del TRIBUNALE di Riminidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];I ricorsi, seguiti da memoria,  di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RussoMaria, [OSCURATO:PERSONA], condannati in ordine al reato ex art. 75 DPR 380/01  sonoinammissibili.Riguardo ai motivi proposti, con cui si contesta la tesi di inesistenza del collaudoche sarebbe stato invece effettuato e sarebbe stato produttivo di effetti, e siafferma la legittimità della porzione di edificio realizzata con concessione edilizia,essi sono da una parte solo rivalutativi del merito, non sindacabile in questasede, dall'altra privi di adeguate allegazioni in ossequio al principio diautosufficienza del ricorso.Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profilidi colpa nella proposizione dei ricorsi. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 28/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 28/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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