CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09096/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 27 gennaio 2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 497 bis, 494 e 640 cod.pen., lo assolveva dal reato di cui all'art. 485 cod.pen. perché il fatto non è più previsto alla legge e rideterminava la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato conannato per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello si era avvalsa di una formula di stile nell'esporre le ragioni per le quali si era discostata dal minimo edittale della pena; inoltre, la sentenza impugnata si rivelava affetta da violazione di legge nella parte in cui aveva determinato la pena finale, non avendo valutato la personalità del soggetto, alla luce della piena confessione resa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 La Corte di appello ha infatti motivato in maniera esauriente sul fatto che la pena non poteva essere contenuta nel minimo edittale (pag.4 sentenza impugnata), evidenziando la gravità dei fatti, l'elevato profitto ottenuto e il correlativo danno inflitto alla persona offesale la mancata indicazione dei correi; ha anche considerato che il leale comportamento processuale del ricorrente era stato già oggetto di valutazione nella concessione delle attenuanti generiche; trattasi di motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, con la quale il ricorso non si confronta in alcun modo e sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere considerato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]posi-T;17.--1;\1r .NCELLERfA Giuseppe C