CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 marzo 2021
Cassazione n. 27836/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7513-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2717/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I ricorre per cassazione avverso la pronuncia del Tribunale di Foggia n. 2717/2019. Il Tribunale ha accolto l'appello fatto valere da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Giudice di pace di Lucera (che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società ricorrente) e, dichiarata la nullità delle clausole di cui agli artt. 6 e 13 delle condizioni generali di garanzia, ha dichiarato l'inadempimento della ricorrente, condannandola a pagare euro 1.026,47 e alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è basato su due motivi. 1) Il primo motivo contesta "erronea applicazione dell'art. 33 d.lgs. 206/2005, difetto di legittimazione passiva della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ex art. 133 d.lgs. 206/2005 e 6 delle condizioni generali di contratto": il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimazione passiva della ricorrente, quando invece "unico soggetto ad avere legittimazione passiva nel presente giudizio era il venditore e giammai la società di garanzia". Il motivo è inammissibile. La ricorrente non considera la motivazione del provvedimento impugnato, basata sulla declaratoria di nullità della clausola contenuta nelle condizioni generali del contratto (clausola che avrebbe escluso la responsabilità del professionista) e sulla interpretazione delle restanti valide clausole (in particolare gli artt. 3 e 11) che hanno portato il giudice di merito a concludere per la funzione di mero intermediario dell'autosalone Autoclass, venditore dell'autovettura (cfr. pp. 4 e 5 del provvedimento impugnato). 2) Il secondo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione del comma 2 dell'art. 92 c.p.c.", in quanto il Tribunale avendo rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto compensare le spese di lite tra le parti. Ric. 2020 n. 07513 sez. M2 - ud. 19-03-2021 -2- # Il motivo è inammissibile. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la compensazione delle spese è disposta discrezionalmente dal giudice il quale non è tenuto "a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà" (da ultimo, Cass. 11329/2019). II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 900, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 19 m