CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18499/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lindbergh [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado dellaSardegna n.417/2024 depositata il 14/05/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 26866/2024Numero sezionale 1516/2026Numero di raccolta generale 18499/2026Data pubblicazione 08/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; nulla sulle spese in favore della parte rimasta intimata. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 06/06/2026Il Consigliere delegatoStefania Billi