CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30331/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da l la [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentat a e difesa da gli Avv.ti Giovanni F. Casucci e prof. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , in Roma , via Sant’[OSCURATO:PERSONA],96 –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]P.S.T. in liquidazione non costituito -intimato- [OSCURATO:SOCIETA]. non costituito -intimato - avverso la sentenzan. 1294/2018 d e l la Corte di Appello di Firenze . Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’11 ottobre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: tutela design industriale Con citazione ritualmente notificata [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze con la quale - previa limitazione della domanda attrice alle "formelle floreali, agli "Angeli", agli "orsetti" e agli "elefantini", rispetto ai numerosi prodotti "raffigurati nella tabella sub doc.15, doc. A", richiamata in conclusioni dall'attrice -era stato così provveduto: Il Tribunale di Firenze con sentenza n.4347/16 in parziale accoglimento delle domande di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato: 1. che la produzione, detenzione, offerta in vendita e commercializzazione dei prodotti di [OSCURATO:SOCIETA]. costituiscono contraffazione dei modelli registrati di [OSCURATO:SOCIETA]. "Articoli floreali" ed "Angeli"; 2.che le condotte di cui al punto n.1 costituiscono altresì atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598,nn. 1 e 2 c.c.; 3.Ha inibito a [OSCURATO:SOCIETA] S . r . l . l'importazione, l'offerta al pubblico, in qualsiasi forma, e la commercializzazione dei prodotti sanzionati; 4.ha ordinato il ritiro dal mercato e la distruzione dei prodotti contraffatti; 5.ha condannato la convenuta al risarcimento dei danni a favore dell'attrice nella misura di € 12.000,00, oltre agli interessi legali; 6.ha fissa to a suo carico una penale di € 1.000,00 per ogni giorno diritardo nell'esecuzione del presente provvedimento e di € 100,00 per ogni violazione; 7.ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] S . p . a . di tutela autorale delle proprie opere di disegno industriale "Articoli floreali", "Angeli", "Orsetti" ed "Elefantini"; 8.ela domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. di accertamento della contraffazione, dei modelli registrati "Orsetti" ed "Elefantini". Con citazione ritualmente notificata [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto appello avverso la sentenza. La Corte di Appello di Firenze con la sentenza impugnata ha parzialmente accolto l’appello, rigettando le domande relative all’accertamento della contraffazione e dellaconcorrenza sleale e di risarcimento del danno. Conseguentemente ha revocato le disposizioni del Tribunale relative all’accertamento della contraffazione e della concorrenza sleale. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha prop osto ricorso per Cassazione con seimotivi. La ricorrente ha presentato memorie ex art. 380 bis c.p.c. Il fallimentoe la società intimati non han no svolto difese . [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente deduce: 1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, co mmi 1 e 2 , n. 10, l. n. 633/1941 (così come aggiunto dall'art. 22 d.lgs. n. 95/2001), in relazione all'art. 360, comma1, n. 3 , c.p.c. , nonché per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all'art. 360, co mma 1 , n. 5 , c.p.c. In sintesi, La Corte territoriale avrebbe escluso il valore artistico dei prodotti di [OSCURATO:SOCIETA]. (negando loro la tutela apprestata segnatamente dall'art. 2,n. 10, l . a . ) sul presupposto che la società appellante (odierna ricorrente) non avrebbe assolto l'onere probatorio su di lei incombente (e diretto alla dimostrazione del predetto valore artistico). Così argomentando, avrebbe omesso illegittimamente di considerare le deduzioni di ThunS.p.a . (in punto di fatto, mai contestate e comunque sopportate da prova documentale) circa l’esposizione in una mostra del c.d. "[OSCURATO:PERSONA] di Bolzano" e circa la pubblicazione nel catalogo che ne è derivato. Entrambi gli elementi rivestivano un carattere decisivo ai fini del riconoscimento del valore artistico dei prodotti di [OSCURATO:SOCIETA]. e della concessione della tutela del diritto di autore. 2. N ul lità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 , comma2, n. 4 , c.p.c., dell'art. 111 , co mma 6 , Cost. e per inesistenza del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale in relazione all'art. 360, comma 1 , n. 4 , c . p . c . La motivaz ione che compare nella sentenza impugnata è soltanto apparente, assolutamente apodittica e comunque incomprensibilenella parte in cui nega valore artistico ai prodotti ThunS.p . a . 3.Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, n. 10, l. n. 633/1941 (così come aggiunto dall'art. 22 d.lgs. n. 95/2001, in attuazione dell'art. 17 Direttiva 98/71/CE) in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte territoriale avrebbeomesso di considerare le deduzioni della società appellante (e odierna ricorrente) circa la esposizione in mostra e la pubblicazione in catalogo della sua opera in quanto ha assunto — quale premessa maggiore ( in iure ) della decisione ex art. 2, n. 10 , l. cit. c irca la sussistenza del valore artistico di prodotti della ricorrente di c.d. industrial design —criteri giuridici diversi da quelli normativamente fissati e precisati da Codesta Corte (Cass., sez. I, 23 marzo 2017, n. 7477; Cass., sez. I, 13 novembre 2015, n.23292).In particolare, la Corte territoriale non ha tenuto conto (incorrendo perciò nel vizio denunciato) del criterio giuridico secondo cui il valore artistico deriva fra l'altro dalla esposizione in mostra dell'opera di disegno industriale e dalla sua rappresentazione in pubblicazioni o riviste. 3.1 Il primo il secondo e il terzo motivo sono connessi e possono essere trattati congiuntamente. Le censure sono inammissibili . La Corte non ha omesso di valutare le prove addotte dalla ricorrente e, pur avendo ritenuto che anche le opere di industrial designpossano avere valore artistico, ha recepito i parametri oggettivi delineati dalla Giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 7477/2017 in analogo giudizio promosso dalla stessa ricorrente con ricorso su Corte di Appello di Venezia; Cass., n.23292/2015; Cass., n. 22118/2015; Cass., n. ), ma ha valutato che le prove introdotte dalla ricorrente a supporto delle sue censure non fossero sufficienti perché facevano riferimento ad una unica esposizione per uno solo dei soggetti «tra quelli identificativi del luogo nel contesto di una esposizione degli oggetti caratteristici del luogo» e che la qualificazione di artista del suo autore fosse autoreferenziale. Compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai Giudici del merito, dovendo, invece, limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass., n. 7523/2022). Ed è indubbiamente plausibile e ragionevole ritenere che l’esposizione in una sola mostra possa integrare i presupposti richiesti per il riconoscimento del valore artistico che, anche se in modonon necessariamente complessivamente concorrente, devono far riferimento al riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità, ovvero la creazione da parte di un noto artista (Cass., n. 23292/2015). 4.Violazione dell'art. 112 c.p.c. e violazione dei principi generali che presiedono all'assorbimento di questioni, domande e relative censure in sede di gravame, nonché dell'art. 132, co mma 2 , n. 4 , c.p.c. e dell'art. 111, co mma 6 , Cost. (per inesistenza del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale) in relazione all'art. 360, co mma 1 , n. 4 , c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato l'assorbimento di tre motivi di appello di ThunS.p.a . (corrispondenti ad altrettante domande della medesima società) senza che ne ricorressero i presupposti. Ciò avrebbe comportato una illegittima omissione di pronunzia da parte della Corte territoriale suitre motivi di appello (e sulle domande giudiziali di [OSCURATO:SOCIETA]. ad essi sottese e dirette all'accertamento della concorrenza sleale praticata a suo danno da parte avversa). Avrebbeerrato la Corte ad affermare che — in dipendenza della esclusione (operata dal Tribunale) della fattispecie di contraffazione (da parte di BertolozziPST S . r . l . e nei confronti di ThunS . p . a . in relazione a due prodotti) — non sarebbe configurabile in iure alcuna delle ipotesi di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, nn. 1, 2 e 3 , c . c., tanto più che, in altra parte della medesima sentenza impugnata, figura un enunciato di segno esattamenteopposto. 5.Violazione o falsa applic azione degli artt . 2598 c . c., 33 d.lgs. n. 30/2005 (e dei principi generali sul rapporto de lle fattispecie di contraffazione di modelli industriali e di concorrenza sleale — alla distinzione fra c.d. concorso di diritti e c.d. concorso di norme) in relazione all'art. 360, co mma 1 , n. 3 , c.p.c. L a Corte territoriale avrebbe erroneamenteaffermato che, in dipendenza della esclusione (operata dal Tribunale) della fattispecie di contraffazione (da parte dì BertolozziPST S. r . l . e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione a due prodotti), non sia configurabile in iure alcuna delle ipotesi di concorrenza sleale dicui all'art. 2598, nn. 1, 2 e 3 , c.c. Diversamente le fattispecie di contraffazione di modelli industriali e di concorrenza sleale (anziché dar vita ad un concorso di norme in rapporto ad un unico diritto) danno origine ad un concorso di diritti autonomi e distinti, sicché —pur negata la contraffazione — non possono essere assorbite le altre domande di concorrenza sleale. 5.1 Il quarto e il quinto motivo sono connessi e possono essere trattati congiuntamente. Le censure sono inammissibili. La Corte, dopo aver escluso l’ipotesi di contraffazione, ha ritenuto che si dovesse escludere anche un caso di concorrenza sleale per imitazione servile e, dunque, di appropriazione dei pregi e di concorrenza parassitaria. Ha motivato anche che queste fattispecie presuppongono che sia configurabile una copia talmente precisa da determinare nel consumatore medio la confusione tra i prodotti, nonostante la diversità dei marchi apposti. Trattandosi di oggetti riproducenti il mondo animale e senza confusione di marchio, l’imitazione servile potrebbe essere configurata con ri ferimenti di tipo analitico e non sintetico. Questa Corte, i n tema di concorrenza sleale, ha precisato che, al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e tenendo, quindi, conto che, quanto minore è l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché da dati che richiedano un'attenzione riflessiva, e considerando altresì che il divieto di imitazione servile tutela l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente( Cass., n.20234/2022) La diversità di costruzione, evidenziata nel giudizio, viene valutata adeguata per escludere l’ipotesi di imitazione servile confusoriae la sentenza si sofferma ampiamente per illustrare i dettagli tecnici posti a fondamento dell’esclusione per il solo prodotto “angioletti” delle violazioni dedotte rinvenendole, invece , nell’altro prodotto “fiori” (p.15). Tali elementi ed il giudizio finale sono , dunque, idonei a sostenere, all'esito del compiuto giudizio sul fatto qui non ripetibile, la decisione adottata. 6.Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 125 d.lgs. n. 30 /2005 , 2600, 1226, 2056 c.c., dei principi generali in tema di liquidazione del danno, dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360,comma 1 , nn. 3 e 4, c.p.c.", nonché per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte territoriale avrebbe erroneamente negato il risarcimento equitativo del danno pur in presenza dell'accertamento della condotta di contraffazione e della concorrenza sleale ad opera di [OSCURATO:SOCIETA] S . r . l . a danno della società [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna ricorrente). L’assorbimento del motivo d’appello avrebbe impedito di tener conto della prova del danno patito (prova offerta da [OSCURATO:SOCIETA]. e riproposta con l'atto di appello), né della richiesta di liquidazione di danni c.d. punitivi. 6.1 La Corte , una volta accertata la contraffazione e l’imitazione servile ed appropriazione di pregi limitatamente al prodotto “fiori”, evoca l’orientamento costante di questa Corte sulla necessità che in tema di liquidazione dei danni in via equitativa ritiene necessaria la prova specifica sull’esistenza del danno, poiché esso non è configurabile in re ips a . Rispetto alla valutazione equitativa , i n particolare, il ricorrente non ha mai dato alcuna indicazione economica di riferimentoo di «elementi contabili sui quali computare in via di ipotesi il danno» o che potessero costituire la base su cui poter quantificare una ipotesi di liquidazione del danno in via equitativa. La liquidazione in via equitativa è legittima solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione e che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto ( ex multis Cass., n. 5956/2022) . L’assenza di tali elementi ha indotto il Giudice a riformare sul punto la decisione di I grado che aveva liquidato in via meramente equitativa il danno «senza alcun riferimento ad un qualsivoglia criterio che non sia un generico e apodittico mancato guadagno». Invero, il giudice che opta per tale valutazione deve adeguatamente dar conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito, restando, poi, inteso che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti, per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum (Cass., n.12009/2022). Correttamente, pertanto, la Corte ha ribadito che tale liquidazione deve necessariamente tener conto delle specifiche condizioni economiche e organizzative del ricorrente e non può basarsi su parametri generali validi per qualsiasi tipo di professionalità senza alcun riferimento alle personali condizioni di operatività del danneggiato nella propria attività imprenditoriale. 7. P er i motivi esposti, l’inammissibilità d i tutti i motivi determina l’inammissibilità delricorso. Nulla in ordine alle spese per la mancata attività difensiva degli intimati. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto