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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 28845/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22157-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 1.1 I, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - co.ntroricorrente - avverso la sentenza n. 244/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 27/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 22157 sez.

ML - ud. 13-07-2022 -2- Adunanza camerale del 13 luglio 2022 — Pres.

Leone, rel.

Buffa n. 22157/2020 INPS-AURELI La corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 27 dicembre 2019, ha rigettato l'appello proposto dall'INPS contro l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e confermato il provvedimento impugnato che aveva annullato l'avviso di accertamento avente ad oggetto i contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2010.

La corte territoriale ha dichiarato prescritti i crediti vantati dall'INPS.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'INPS; la controparte ha resistito con controricorso.

Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 2935 c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, all'art. 18 del D.Lgs. n. 241/1997, all'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 e del D.P.C.M. del 12 maggio 2011 pubblicato in G.U. n.111 del 14 maggio 2011, per aver la corte territoriale dichiarato erroneamente la prescrizione dei contributi, avendo omesso di considerare la proroga al 6 luglio 2011 del termine di versamento della contribuzione dovuta sui redditi prodotti nel corso dell'anno 2010 da parte di lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata.

Il motivo è manifestamente fondato.

Nella specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato (dal D.L. n. 233 del 2006, art. 37, comma 11, conv. in L. n. 248 del 2006, che ha modificato sul punto l'originaria previsione del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi e 2) al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti.

Tuttavia, per l'anno 2011, il D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] — Serie generale n. 111 del 14 maggio 2011, all'art. 1, ha previsto lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca e tale slittamento è, quindi, applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (v.

Cass. 4899 del 23/02/2021).

Di conseguenza, alla data del 4 luglio 2016, data di ricezione da parte del contribuente dell'avviso bonario dell'INPS di richiesta di pagamento, atto interruttivo della prescrizione del credito considerato, non poteva dirsi maturata la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e la causa va rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.q.m.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla medesima corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di cons olio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22157-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 1.1 I, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - co.ntroricorrente - avverso la sentenza n. 244/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 27/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22157 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- Adunanza camerale del 13 luglio 2022 — Pres. Leone, rel. Buffa n. 22157/2020 INPS-AURELI La corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 27 dicembre 2019, ha rigettato l'appello proposto dall'INPS contro l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e confermato il provvedimento impugnato che aveva annullato l'avviso di accertamento avente ad oggetto i contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2010. La corte territoriale ha dichiarato prescritti i crediti vantati dall'INPS. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'INPS; la controparte ha resistito con controricorso. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 2935 c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, all'art. 18 del D.Lgs. n. 241/1997, all'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 e del D.P.C.M. del 12 maggio 2011 pubblicato in G.U. n.111 del 14 maggio 2011, per aver la corte territoriale dichiarato erroneamente la prescrizione dei contributi, avendo omesso di considerare la proroga al 6 luglio 2011 del termine di versamento della contribuzione dovuta sui redditi prodotti nel corso dell'anno 2010 da parte di lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata. Il motivo è manifestamente fondato. Nella specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato (dal D.L. n. 233 del 2006, art. 37, comma 11, conv. in L. n. 248 del 2006, che ha modificato sul punto l'originaria previsione del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi e 2) al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti. Tuttavia, per l'anno 2011, il D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] — Serie generale n. 111 del 14 maggio 2011, all'art. 1, ha previsto lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca e tale slittamento è, quindi, applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (v. Cass. 4899 del 23/02/2021). Di conseguenza, alla data del 4 luglio 2016, data di ricezione da parte del contribuente dell'avviso bonario dell'INPS di richiesta di pagamento, atto interruttivo della prescrizione del credito considerato, non poteva dirsi maturata la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e la causa va rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.q.m. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla medesima corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di cons olio