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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 agosto 2026

Cassazione n. 24764/2026

Testo disponibile della fonte

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ailcert.avvocaturastato.it);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procuraspeciale in atti, dagli avv.ti Eugenio BRIGUGLIO (pec:[OSCURATO:EMAIL]), Andreina GASTALDO (pec:Numero registro generale 6282/2021Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 24764/2026Data pubblicazione 25/08/[OSCURATO:EMAIL]) e domiciliato presso l’avv.Ernesto MOCCI (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA] del 20 maggio 2023 e del 2 febbraio 2024.1.

Dagli atti di causa risulta che l’Agenzia delle dogane emettevaprovvedimento di confisca ex artt. 282 e 301 del d.P.R. 23 gennaio1973, n. 43 (Testo unico delle leggi doganali - TULD) nei confronti diGiuliani [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto un quadro introdotto inItalia dalla Svizzera di cui era stata omessa la dichiarazione ed ilpagamento dell’Iva all’importazione.1.1.

In particolare, il contribuente, a seguito di controllo in data 3ottobre 2012 presso la sala arrivi dell’Aeroporto di Milano-Linate,veniva trovato in possesso di un quadro di [OSCURATO:PERSONA], di ingentevalore, sicché, contestata l’indebita importazione e sequestrato ilbene, veniva rinviato a giudizio per evasione dell’Iva all’importazione,pari ad € 448.443,00.1.2.

Il processo penale si concludeva con l’assoluzione per essereil fatto non più previsto come reato a seguito della depenalizzazionedel reato di contrabbando semplice, operata con l’art. 1, comma 1,del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, con trasmissione degli atti all’autoritàamministrativa che disponeva dapprima il sequestro e quindi laconfisca del quadro.2.

Avverso il provvedimento dell’Agenzia delle dogane ilcontribuente proponeva ricorso che veniva rigettato dallaCommissione tributaria provinciale di Milano.3.

La sentenza veniva riformata dalla Commissione tributariaregionale della Lombardia sul rilievo che la confisca ex art. 301 TULDNumero registro generale 6282/2021Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 24764/2026Data pubblicazione 25/08/2026era stata abrogata per effetto dell’intervento di depenalizzazione delcontrabbando semplice non accompagnato dalla previsione di sanzioniaccessorie.

Secondo i giudici di appello era priva di rilievo lapersistenza della misura per l’ipotesi di contrabbando lieve, la cuiestensione in via analogica al contrabbando semplice avrebbecomportato la violazione del principio di legalità, questione cheriteneva «ancora in attesa di una chiara definizione da parte delLegislatore».4.

L’Agenzia delle dogane proponeva ricorso per cassazioneaffidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] resisteva concontroricorso, illustrato con memoria.5.

Il ricorso veniva fissato alla pubblica udienza del 5 luglio 2023;il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendonel’accoglimento.6.

Con ordinanza n. 21917/2023, depositata in data 21 luglio2023, la Sezione Tributaria di questa Corte rimetteva la causa al PrimoPresidente per valutare l’opportunità dell’assegnazione della stessaalle Sezioni Unite civili, ravvisando una questione di massima diparticolare importanza in ordine all’applicabilità della confisca ex art.301 TULD alle condotte di contrabbando semplice ex art. 282 TULD,nella specie per l’omesso versamento dell’Iva all’importazione inrelazione al richiamo di cui all’art. 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, in seguito alla depenalizzazione intervenuta con il d.lgs. n. 8 del2016.7. [OSCURATO:PERSONA] disponeva l’assegnazione del ricorso alleSezioni Unite e, in prossimità dell’udienza, il contribuente depositavamemoria difensiva e la Procura Generale, in persona del sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositava conclusioniscritte chiedendo affermarsi la persistente applicabilità in viaamministrativa della confisca obbligatoria.Numero registro generale 6282/2021Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 24764/2026Data pubblicazione 25/08/20268.

Con ordinanza interlocutoria n. 18284/2024 queste Sezioniunite hanno sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione eall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,questione di legittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633(Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), «inrelazione» agli artt. 282 e 301 del decreto del Presidente dellaRepubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delledisposizioni legislative in materia doganale), e all’Accordo tra laComunità economica europea e la [OSCURATO:PERSONA] del 22luglio1972, concluso con regolamento CEE del 19 dicembre 1972, n.2840, nella parte in cui, nel prevedere che «[s]i applicano per quantoconcerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggidoganali relative ai diritti di confine», non esclude l’applicabilitàdell’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 nel caso in cui la violazioneconsista nel mancato versamento dell’IVA all’importazione.9.

Con sentenza n. 93/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato«l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione edisciplina dell’imposta sul valore aggiunto), in relazione agli artt. 282e 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative inmateria doganale), nella parte in cui, nello stabilire che «[s]i applicanoper quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delleleggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che, in casodi applicazione dell’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose checostituiscono oggetto della violazione non sono confiscate sel’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degliaccessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria».10.

All’esito della pronuncia della Corte costituzionale è statafissata l’odierna camera di consiglio in vista della quale le parti hannoNumero registro generale 6282/2021Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 24764/2026Data pubblicazione 25/08/2026depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo dichiararsi l’estinzionedel giudizio con compensazione delle spese processuali.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente preso atto della rinuncia al ricorso conrichiesta di estinzione del giudizio e compensazione delle speseprocessuali, avanzata congiuntamente dalle parti a seguitodell’annullamento del provvedimento di confisca prot. n. 73851/RUdel 3/11/2017, originariamente impugnato all’odiernocontroricorrente, adottato in autotutela dall’amministrazionedoganale a seguito della sentenza della Corte costituzionale soprarichiamata.2.

A fronte della formale manifestazione di volontà abdicativaespressa dalle parti nell’atto sopra indicato, a questa Corte nonrimane che pronunciare l’estinzione del giudizio con integralecompensazione delle spese processuali.

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio con compensazione delle speseprocessuali.Così deciso in Roma in data 14 aprile 2026.Il PresidentePasquale D’ASCOLA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ailcert.avvocaturastato.it);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procuraspeciale in atti, dagli avv.ti Eugenio BRIGUGLIO (pec:[OSCURATO:EMAIL]), Andreina GASTALDO (pec:Numero registro generale 6282/2021Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 24764/2026Data pubblicazione 25/08/[OSCURATO:EMAIL]) e domiciliato presso l’avv.Ernesto MOCCI (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA] del 20 maggio 2023 e del 2 febbraio 2024.1. Dagli atti di causa risulta che l’Agenzia delle dogane emettevaprovvedimento di confisca ex artt. 282 e 301 del d.P.R. 23 gennaio1973, n. 43 (Testo unico delle leggi doganali - TULD) nei confronti diGiuliani [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto un quadro introdotto inItalia dalla Svizzera di cui era stata omessa la dichiarazione ed ilpagamento dell’Iva all’importazione.1.1. In particolare, il contribuente, a seguito di controllo in data 3ottobre 2012 presso la sala arrivi dell’Aeroporto di Milano-Linate,veniva trovato in possesso di un quadro di [OSCURATO:PERSONA], di ingentevalore, sicché, contestata l’indebita importazione e sequestrato ilbene, veniva rinviato a giudizio per evasione dell’Iva all’importazione,pari ad € 448.443,00.1.2. Il processo penale si concludeva con l’assoluzione per essereil fatto non più previsto come reato a seguito della depenalizzazionedel reato di contrabbando semplice, operata con l’art. 1, comma 1,del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, con trasmissione degli atti all’autoritàamministrativa che disponeva dapprima il sequestro e quindi laconfisca del quadro.2. Avverso il provvedimento dell’Agenzia delle dogane ilcontribuente proponeva ricorso che veniva rigettato dallaCommissione tributaria provinciale di Milano.3. La sentenza veniva riformata dalla Commissione tributariaregionale della Lombardia sul rilievo che la confisca ex art. 301 TULDNumero registro generale 6282/2021Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 24764/2026Data pubblicazione 25/08/2026era stata abrogata per effetto dell’intervento di depenalizzazione delcontrabbando semplice non accompagnato dalla previsione di sanzioniaccessorie. Secondo i giudici di appello era priva di rilievo lapersistenza della misura per l’ipotesi di contrabbando lieve, la cuiestensione in via analogica al contrabbando semplice avrebbecomportato la violazione del principio di legalità, questione cheriteneva «ancora in attesa di una chiara definizione da parte delLegislatore».4. L’Agenzia delle dogane proponeva ricorso per cassazioneaffidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] resisteva concontroricorso, illustrato con memoria.5. Il ricorso veniva fissato alla pubblica udienza del 5 luglio 2023;il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendonel’accoglimento.6. Con ordinanza n. 21917/2023, depositata in data 21 luglio2023, la Sezione Tributaria di questa Corte rimetteva la causa al PrimoPresidente per valutare l’opportunità dell’assegnazione della stessaalle Sezioni Unite civili, ravvisando una questione di massima diparticolare importanza in ordine all’applicabilità della confisca ex art.301 TULD alle condotte di contrabbando semplice ex art. 282 TULD,nella specie per l’omesso versamento dell’Iva all’importazione inrelazione al richiamo di cui all’art. 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, in seguito alla depenalizzazione intervenuta con il d.lgs. n. 8 del2016.7. [OSCURATO:PERSONA] disponeva l’assegnazione del ricorso alleSezioni Unite e, in prossimità dell’udienza, il contribuente depositavamemoria difensiva e la Procura Generale, in persona del sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositava conclusioniscritte chiedendo affermarsi la persistente applicabilità in viaamministrativa della confisca obbligatoria.Numero registro generale 6282/2021Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 24764/2026Data pubblicazione 25/08/20268. Con ordinanza interlocutoria n. 18284/2024 queste Sezioniunite hanno sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione eall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,questione di legittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633(Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), «inrelazione» agli artt. 282 e 301 del decreto del Presidente dellaRepubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delledisposizioni legislative in materia doganale), e all’Accordo tra laComunità economica europea e la [OSCURATO:PERSONA] del 22luglio1972, concluso con regolamento CEE del 19 dicembre 1972, n.2840, nella parte in cui, nel prevedere che «[s]i applicano per quantoconcerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggidoganali relative ai diritti di confine», non esclude l’applicabilitàdell’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 nel caso in cui la violazioneconsista nel mancato versamento dell’IVA all’importazione.9. Con sentenza n. 93/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato«l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione edisciplina dell’imposta sul valore aggiunto), in relazione agli artt. 282e 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative inmateria doganale), nella parte in cui, nello stabilire che «[s]i applicanoper quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delleleggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che, in casodi applicazione dell’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose checostituiscono oggetto della violazione non sono confiscate sel’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degliaccessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria».10. All’esito della pronuncia della Corte costituzionale è statafissata l’odierna camera di consiglio in vista della quale le parti hannoNumero registro generale 6282/2021Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 24764/2026Data pubblicazione 25/08/2026depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo dichiararsi l’estinzionedel giudizio con compensazione delle spese processuali.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente preso atto della rinuncia al ricorso conrichiesta di estinzione del giudizio e compensazione delle speseprocessuali, avanzata congiuntamente dalle parti a seguitodell’annullamento del provvedimento di confisca prot. n. 73851/RUdel 3/11/2017, originariamente impugnato all’odiernocontroricorrente, adottato in autotutela dall’amministrazionedoganale a seguito della sentenza della Corte costituzionale soprarichiamata.2. A fronte della formale manifestazione di volontà abdicativaespressa dalle parti nell’atto sopra indicato, a questa Corte nonrimane che pronunciare l’estinzione del giudizio con integralecompensazione delle spese processuali. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio con compensazione delle speseprocessuali.Così deciso in Roma in data 14 aprile 2026.Il PresidentePasquale D’ASCOLA
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