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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 35126/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 21078-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] - Sabatini), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 270/2022 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 240/2022; [OSCURATO:PERSONA] in house – conciliazione giudiziale – assunzione a tempo indeterminato R.G.N.21078/2022 Cron.

Rep.

Ud.13/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza 14 luglio 2022, la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, di annullamento per insussistenza del fatto contestato (con lettera 24 aprile 2020) del licenziamento per giusta causa dalla predetta intimato al dipendente [OSCURATO:PERSONA] (operaio inquadrato al livello 3B del CCNL di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], addetto ai servizi cimiteriali presso il cimitero di [OSCURATO:PERSONA]Angelo) il 22 febbraio 2018 (rectius: 8 giugno 2020) per giusta causa, rigettata l’eccezione datoriale di nullità del rapporto di lavoro tra le parti, per essere stato assunto da [OSCURATO:SOCIETA]. (società interamente a capitale pubblico successivamente incorporata nella reclamante) senza alcuna selezione previa;

2. in esito a critico ed argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale ha ritenuto il fatto contestato (avere il lavoratore contattato telefonicamente il 26 marzo 2020 la figlia di un defunto da tumulare nel suindicato cimitero il giorno successivo, chiedendole di preparare due buste contenenti € 50,00 ciascuna – l’una, a titolo di offerte per il cimitero e l’altra, per il sacerdote benedicente la salma – da consegnargli tramite l’incaricato dell’agenzia di onoranze funebri, poi avvicinato il giorno successivo, in occasione della tumulazione, con la richiesta di una busta per sé) diverso da quello (di accettazione della promessa di una regalia, in occasione di lavoro, di modico valore, in quanto inferiore a € 150,00: sanzionato invece, qualora di valore superiore, con il licenziamento senza preavviso, ai sensi dell’art. 10, lett.

F), alinea 24 del codice disciplinare aziendale e dell’analoga previsione del CCNL di settore; così come quello contestato, ai sensi dell’art. 10, lett.

F), alinea 25 del codice disciplinare aziendale e dell’analoga previsione del CCNL di settore) poi accertato: pertanto insussistente nella sua materialità, con la conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata, a norma dell’art. 18, quarto comma legge n. 300/1970;

3. essa ha quindi escluso la nullità del rapporto di lavoro tra le parti, per violazione dell’obbligo stabilito dall’art. 18 d.l. 112/2008 in assenza di alcuna prova selettiva, siccome intercorso dal 21 aprile 2008 al 18 novembre 2011 con [OSCURATO:SOCIETA]. in regime di somministrazione, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 276/2003, essendone stato poi assunto con contratto di lavoro subordinato il 13 giugno 2014, per effetto della conciliazione giudiziale della controversia instaurata dal prestatore nei confronti della società utilizzatrice per l’accertamento di detta natura del rapporto e di illegittimità del termine ad esso apposto.

E ciò per tali ragioni: a) la trasformazione della società, avente ad oggetto la gestione di servizi pubblici locali ai sensi dell’art. 113 d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), in società a capitale interamente pubblico (e pertanto in house), con assemblea straordinaria del 30 maggio 2016, di modificazione del proprio statuto: nell’inconfigurabilità di un tale obbligo, per l’instaurazione del rapporto lavorativo (sotto forma tanto di somministrazione a tempo determinato, tanto di prestazionesubordinata a tempo indeterminato) prima della sua insorgenza a carico della società di gestione di servizi pubblici locali in house , comportante il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l’assunzione di personale dipendente, già vigente all’epoca di inizio della prestazione lavorativa di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lett. f) L.R.

Abruzzo n. 23/2004; b) l’inizio della sua attività lavorativa con [OSCURATO:SOCIETA]. in regime di somministrazione il 21 aprile 2008, prima dell’entrata in vigore dell’art. 18, primo comma d.l. 25 giugno 2008, n. 112, di introduzione, per le società gestrici di servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, dell’obbligo di adozione, con propri provvedimenti, di criteri e modalità, per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi, rispettosi dei principi stabiliti dall’art. 35 d.lgs. 165/2001.

Né potendosi ritenere nulla, siccome successiva al citato d.l. 112/2008, la conciliazione giudiziale tra le parti, comportante la riassunzione del lavoratore, sia pure ex nunc , in quanto avvenuta nell’ambito di una composizione amichevole della controversia, quale effetto delle reciproche rinunce delle parti (del lavoratore alla retrodatazione del rapporto di lavoro e alle conseguenti differenze retributive; di [OSCURATO:SOCIETA]. a far valere la legittimità della somministrazione), con la conseguente irrilevanza dei sopravvenuti vincoli alle assunzioni, inapplicabili alla controversia così composta; c) l’incertezza, infine, in ordine alla modalità di originaria selezione del lavoratore in somministrazione, non potendo ritenersi incontestata l’assenza di sottoposizione a procedure selettive, da riferire esclusivamente, da parte del lavoratore medesimo, al contratto di lavoro del 13 giugno 2014, in esecuzione della conciliazione giudiziale; non anche ai precedenti periodi di lavoro, in assenza di loro documentazione, né di deduzioni istruttorie;

4. con atto notificato il 12 settembre 2022, la società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo, la ricorrente ha, in particolare, dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 18, primo comma d.l. 25 giugno 2008, n. 112 conv. con legge n. 6 agosto 2008, n. 133, in relazione all’art. 1965 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la violazione della norma imperativa denunciata per essere stato stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, senza il rispetto dei criteri e modalità di selezione da essa stabiliti, in esecuzione di una transazione, sia pure nell’ambito di una conciliazione giudiziale, priva certamente degli effetti di una sentenza emessa a definizione di quella controversia, trattandosi di un atto negoziale privato ad essa successivo;

2. con verbale di conciliazione 13 maggio 2014, [OSCURATO:SOCIETA]., a fronte delle rinunce del lavoratore e al solo fine conciliativo, ha offerto al dipendente la riassunzione con contratto a tempo indeterminato con inquadramento al livello 3B, CCNL [OSCURATO:PERSONA], entro e non oltre il 19 giugno 2024 (p.to 2); il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha accettato la predetta riassunzione presso la [OSCURATO:SOCIETA]. e, dal canto proprio, ha rinunciato, al solo ed esclusivo fine conciliativo, alle pretese economiche avanzate con ilricorso introduttivo (p.to 3);

2.1. la conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c., produttiva dell’indubbio effettoprocessuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, in relazione agli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, che può avere anche ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore (Cass. 26 ottobre 2017, n. 25472, in motivazione), comporta, a norma dell’art. 2113 c.c., l’eventuale mera annullabilità di quelli dipendenti da norme inderogabili, ma non la nullità dell’atto di disposizione; diversamente, la preventiva disposizione può invece comportare, in relazione a diritti non ancora sorti o maturati, la nullità dell'atto, in quanto diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo; non potendo, infatti, gli effetti attribuiti al verbale di conciliazione giudiziale equipararsi a quelli di una sentenza passata in giudicato, bensì a quelli di un titolo contrattuale esecutivo, con la conseguenza che esso resta soggetto alle ordinarie sanzioni di nullità (Cass. 30 settembre 2020, n. 20913, in motivazione, sub p.to 7.3);

3. ritenuta pertanto la rilevanza nomofilattica della questione, relativa a società, avente ad oggetto la gestione di servizi pubblici locali ai sensi dell’art. 113 d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), poi trasformatasi (con assemblea straordinaria del 30 maggio 2016, modificativa del proprio statuto) in società a capitale interamente pubblico (in house);

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 21078-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] - Sabatini), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 270/2022 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 240/2022; [OSCURATO:PERSONA] in house – conciliazione giudiziale – assunzione a tempo indeterminato R.G.N.21078/2022 Cron. Rep. Ud.13/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 14 luglio 2022, la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, di annullamento per insussistenza del fatto contestato (con lettera 24 aprile 2020) del licenziamento per giusta causa dalla predetta intimato al dipendente [OSCURATO:PERSONA] (operaio inquadrato al livello 3B del CCNL di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], addetto ai servizi cimiteriali presso il cimitero di [OSCURATO:PERSONA]Angelo) il 22 febbraio 2018 (rectius: 8 giugno 2020) per giusta causa, rigettata l’eccezione datoriale di nullità del rapporto di lavoro tra le parti, per essere stato assunto da [OSCURATO:SOCIETA]. (società interamente a capitale pubblico successivamente incorporata nella reclamante) senza alcuna selezione previa; 2. in esito a critico ed argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale ha ritenuto il fatto contestato (avere il lavoratore contattato telefonicamente il 26 marzo 2020 la figlia di un defunto da tumulare nel suindicato cimitero il giorno successivo, chiedendole di preparare due buste contenenti € 50,00 ciascuna – l’una, a titolo di offerte per il cimitero e l’altra, per il sacerdote benedicente la salma – da consegnargli tramite l’incaricato dell’agenzia di onoranze funebri, poi avvicinato il giorno successivo, in occasione della tumulazione, con la richiesta di una busta per sé) diverso da quello (di accettazione della promessa di una regalia, in occasione di lavoro, di modico valore, in quanto inferiore a € 150,00: sanzionato invece, qualora di valore superiore, con il licenziamento senza preavviso, ai sensi dell’art. 10, lett. F), alinea 24 del codice disciplinare aziendale e dell’analoga previsione del CCNL di settore; così come quello contestato, ai sensi dell’art. 10, lett. F), alinea 25 del codice disciplinare aziendale e dell’analoga previsione del CCNL di settore) poi accertato: pertanto insussistente nella sua materialità, con la conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata, a norma dell’art. 18, quarto comma legge n. 300/1970; 3. essa ha quindi escluso la nullità del rapporto di lavoro tra le parti, per violazione dell’obbligo stabilito dall’art. 18 d.l. 112/2008 in assenza di alcuna prova selettiva, siccome intercorso dal 21 aprile 2008 al 18 novembre 2011 con [OSCURATO:SOCIETA]. in regime di somministrazione, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 276/2003, essendone stato poi assunto con contratto di lavoro subordinato il 13 giugno 2014, per effetto della conciliazione giudiziale della controversia instaurata dal prestatore nei confronti della società utilizzatrice per l’accertamento di detta natura del rapporto e di illegittimità del termine ad esso apposto. E ciò per tali ragioni: a) la trasformazione della società, avente ad oggetto la gestione di servizi pubblici locali ai sensi dell’art. 113 d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), in società a capitale interamente pubblico (e pertanto in house), con assemblea straordinaria del 30 maggio 2016, di modificazione del proprio statuto: nell’inconfigurabilità di un tale obbligo, per l’instaurazione del rapporto lavorativo (sotto forma tanto di somministrazione a tempo determinato, tanto di prestazionesubordinata a tempo indeterminato) prima della sua insorgenza a carico della società di gestione di servizi pubblici locali in house , comportante il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l’assunzione di personale dipendente, già vigente all’epoca di inizio della prestazione lavorativa di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lett. f) L.R. Abruzzo n. 23/2004; b) l’inizio della sua attività lavorativa con [OSCURATO:SOCIETA]. in regime di somministrazione il 21 aprile 2008, prima dell’entrata in vigore dell’art. 18, primo comma d.l. 25 giugno 2008, n. 112, di introduzione, per le società gestrici di servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, dell’obbligo di adozione, con propri provvedimenti, di criteri e modalità, per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi, rispettosi dei principi stabiliti dall’art. 35 d.lgs. 165/2001. Né potendosi ritenere nulla, siccome successiva al citato d.l. 112/2008, la conciliazione giudiziale tra le parti, comportante la riassunzione del lavoratore, sia pure ex nunc , in quanto avvenuta nell’ambito di una composizione amichevole della controversia, quale effetto delle reciproche rinunce delle parti (del lavoratore alla retrodatazione del rapporto di lavoro e alle conseguenti differenze retributive; di [OSCURATO:SOCIETA]. a far valere la legittimità della somministrazione), con la conseguente irrilevanza dei sopravvenuti vincoli alle assunzioni, inapplicabili alla controversia così composta; c) l’incertezza, infine, in ordine alla modalità di originaria selezione del lavoratore in somministrazione, non potendo ritenersi incontestata l’assenza di sottoposizione a procedure selettive, da riferire esclusivamente, da parte del lavoratore medesimo, al contratto di lavoro del 13 giugno 2014, in esecuzione della conciliazione giudiziale; non anche ai precedenti periodi di lavoro, in assenza di loro documentazione, né di deduzioni istruttorie; 4. con atto notificato il 12 settembre 2022, la società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo, la ricorrente ha, in particolare, dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 18, primo comma d.l. 25 giugno 2008, n. 112 conv. con legge n. 6 agosto 2008, n. 133, in relazione all’art. 1965 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la violazione della norma imperativa denunciata per essere stato stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, senza il rispetto dei criteri e modalità di selezione da essa stabiliti, in esecuzione di una transazione, sia pure nell’ambito di una conciliazione giudiziale, priva certamente degli effetti di una sentenza emessa a definizione di quella controversia, trattandosi di un atto negoziale privato ad essa successivo; 2. con verbale di conciliazione 13 maggio 2014, [OSCURATO:SOCIETA]., a fronte delle rinunce del lavoratore e al solo fine conciliativo, ha offerto al dipendente la riassunzione con contratto a tempo indeterminato con inquadramento al livello 3B, CCNL [OSCURATO:PERSONA], entro e non oltre il 19 giugno 2024 (p.to 2); il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha accettato la predetta riassunzione presso la [OSCURATO:SOCIETA]. e, dal canto proprio, ha rinunciato, al solo ed esclusivo fine conciliativo, alle pretese economiche avanzate con ilricorso introduttivo (p.to 3); 2.1. la conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c., produttiva dell’indubbio effettoprocessuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, in relazione agli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, che può avere anche ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore (Cass. 26 ottobre 2017, n. 25472, in motivazione), comporta, a norma dell’art. 2113 c.c., l’eventuale mera annullabilità di quelli dipendenti da norme inderogabili, ma non la nullità dell’atto di disposizione; diversamente, la preventiva disposizione può invece comportare, in relazione a diritti non ancora sorti o maturati, la nullità dell'atto, in quanto diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo; non potendo, infatti, gli effetti attribuiti al verbale di conciliazione giudiziale equipararsi a quelli di una sentenza passata in giudicato, bensì a quelli di un titolo contrattuale esecutivo, con la conseguenza che esso resta soggetto alle ordinarie sanzioni di nullità (Cass. 30 settembre 2020, n. 20913, in motivazione, sub p.to 7.3); 3. ritenuta pertanto la rilevanza nomofilattica della questione, relativa a società, avente ad oggetto la gestione di servizi pubblici locali ai sensi dell’art. 113 d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), poi trasformatasi (con assemblea straordinaria del 30 maggio 2016, modificativa del proprio statuto) in società a capitale interamente pubblico (in house);
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