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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03500/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], terza proprietaria dei beni, ricorre avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Bari ha rigettato la richiesta di revoca della confisca, precedentemente disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356) e lamenta vizio d'illogicità della motivazione e travisamento di prova in punto di errata valutazione delle causali lecite della somma portata dal libretto oggetto di sequestro che - giusta la tesi - difensiva può giustificarsi sulla base dei redditi accumulati negli anni 2003 al 2008; ricordato che la confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 è suscettibile di revoca solo se con l'incidente proposto per la rimozione del provvedimento ablativo si deducano — non situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura attinenti all'assenza di giustificazione circa la provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita del soggetto colpito, coperte dal giudicato di condanna, bensì — prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, per tali dovendosi intendere anche quelle preesistenti, non valutate nemmeno implicitamente dal giudice (Sez. 1, n. 4196 del 09/01/2009, Laforet, Rv. 242844); rilevato che il giudice dell'esecuzione ha, con motivazione adeguata e logicamente corretta, destituito di decisiva novità alle censure addotte dalla ricorrente allo scopo di dimostrare la lecita provenienza dell'intera somma confiscata; ritenuto, per converso, che le censure sviluppate dalla ricorrente, oltre ad essere a-specifiche e a non dedurre l'avvenuta configurazione del suddetto presupposto di diritto, si sono concentrate sull'interpretazione degli atti posti alla base dell'asserito travisamento probatorio, risolvendosi però nella prospettazione di una valutazione alternativa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito secondo uno schema logico coerente, radicato sulla concreta interpretazione dei singoli atti esaminati, valutazione che, rifluendo nel giudizio sul fatto, non può essere sovvertita, stante le suddette premesse, nella sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], terza proprietaria dei beni, ricorre avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Bari ha rigettato la richiesta di revoca della confisca, precedentemente disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356) e lamenta vizio d'illogicità della motivazione e travisamento di prova in punto di errata valutazione delle causali lecite della somma portata dal libretto oggetto di sequestro che - giusta la tesi - difensiva può giustificarsi sulla base dei redditi accumulati negli anni 2003 al 2008; ricordato che la confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 è suscettibile di revoca solo se con l'incidente proposto per la rimozione del provvedimento ablativo si deducano — non situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura attinenti all'assenza di giustificazione circa la provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita del soggetto colpito, coperte dal giudicato di condanna, bensì — prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, per tali dovendosi intendere anche quelle preesistenti, non valutate nemmeno implicitamente dal giudice (Sez. 1, n. 4196 del 09/01/2009, Laforet, Rv. 242844); rilevato che il giudice dell'esecuzione ha, con motivazione adeguata e logicamente corretta, destituito di decisiva novità alle censure addotte dalla ricorrente allo scopo di dimostrare la lecita provenienza dell'intera somma confiscata; ritenuto, per converso, che le censure sviluppate dalla ricorrente, oltre ad essere a-specifiche e a non dedurre l'avvenuta configurazione del suddetto presupposto di diritto, si sono concentrate sull'interpretazione degli atti posti alla base dell'asserito travisamento probatorio, risolvendosi però nella prospettazione di una valutazione alternativa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito secondo uno schema logico coerente, radicato sulla concreta interpretazione dei singoli atti esaminati, valutazione che, rifluendo nel giudizio sul fatto, non può essere sovvertita, stante le suddette premesse, nella sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 20
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