Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07271/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 1687/2025 UP - 10/12/2025 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese.

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 05 marzo 2025 con cui la Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 9 luglio 2024, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Enna, lo ha condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in relazione ai reati di tentata estorsione, usura, esercizio abusivo del credito, ricettazione e detenzione abusiva di armi.

2.1. La Corte territoriale avrebbe omesso la dovuta valutazione della censura con cui la difesa aveva dedotto la perfetta sovrapponibilità dei fatti contestati al capo 28) con quelli già giudicati dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 4 novembre 2011, limitandosi ad affermare la diversità dei luoghi di commissione di tali reati (Leonforte e Nissoria), incorrendo in un palese travisamento del fatto processuale come rappresentato nell’atto di appello. di appello hanno affermato la diversità dei fatti oggetto di giudizio rispetto ai fatti per i quali la Corte di Appello di Caltanissetta ha pronunciato sentenza assolutoria in data 4 novembre 2021 (vedi pag. 1 e 2 della sentenza impugnata).

3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 644 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di usura.

La motivazione sarebbe altresì carente con riguardo al dedotto superamento del tasso soglia, in assenza di prova certa circa l’ammontare del capitale erogato, la durata del finanziamento e gli interessi pattuiti nonché in ordine alle plausibili ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa circa l’insussistenza degli elementi costitutivi del delitto.

3.2. Il motivo è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità; i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare l’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni delle persone offese e la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di usura ascrittigli (vedi pagg. da 3 a 7 della sentenza impugnata),tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt.56 e 629 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per i reati di tentata estorsione di cui ai capi 3), 5), 8) e 9).

4.2. Il motivo è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità; entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA] ha commesso i reati di estorsione ascrittigli, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pag. 8 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità del motivo di impugnazione.

5.1. La condanna sarebbe fondata su elementi – conversazioni intercettate e pedinamento del [OSCURATO:PERSONA] nei pressi dei luoghi di occultamento delle armi – ritenuti inidonei a dimostrare in modo univoco la disponibilità materiale o giuridica delle armi.

Si evidenzia, in proposito, che le armi furono rinvenute in luoghi aperti, accessibili a terzi e in comproprietà con altri soggetti e che le conversazioni captate, lungi dal provare la detenzione, indicherebbero una ricerca di armi che il [OSCURATO:PERSONA] sapeva essere state nascoste dal fratello Franco. 5.2.

Il motivo è aspecifico e non consentito, risolvendosi in censure meramente fattuali e, pertanto, estranee al perimetro del sindacato di legittimità; le conformi decisioni di merito hanno puntualmente illustrato il percorso argomentativo seguito per pervenire all’affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di detenzioni di armi e munizioni e di ricettazione contestati, dando conto – con motivazione coerente e immune da vizi logici – della valutazione del complessivo compendio probatorio (vedi pag. da 9 a 11 della sentenza impugnata).

A fronte di tale apparato giustificativo, il ricorrente ha omesso di instaurare un effettivo confronto critico con le rationes decidendi poste a fondamento della pronuncia impugnata; ne consegue la carenza di specificità del motivo.

6.1. La Corte territoriale si sarebbe limitata a formule di stile in tema di gravità delle condotte e precedenti penali, omettendo di considerare le peculiarità del caso concreto – quali la natura occasionale dei prestiti e il contesto di degrado sociale – che, secondo la difesa, avrebbero imposto una mitigazione della pena.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e della determinazione della pena, la gravità dei fatti e l’intensa capacità criminale del ricorrente -desunta dall’intensità del dolo, dall’assenza di resipiscenza e dai precedenti penali- nonché la mancanza di elementi favorevoli ad una maggiore mitigazione della pena (vedi pag. 13 della sentenza impugnata) argomentazioni con cui il ricorrente non si è confrontato con conseguente difetto di specificità anche dell’ultimo motivo di impugnazione. colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

Va rilevato, in proposito, che la memoria conclusionale depositata non ha fornito, a cagione della sua genericità, alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez.

U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 – 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 1687/2025 UP - 10/12/2025 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese. 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 05 marzo 2025 con cui la Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 9 luglio 2024, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Enna, lo ha condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in relazione ai reati di tentata estorsione, usura, esercizio abusivo del credito, ricettazione e detenzione abusiva di armi. 2.1. La Corte territoriale avrebbe omesso la dovuta valutazione della censura con cui la difesa aveva dedotto la perfetta sovrapponibilità dei fatti contestati al capo 28) con quelli già giudicati dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 4 novembre 2011, limitandosi ad affermare la diversità dei luoghi di commissione di tali reati (Leonforte e Nissoria), incorrendo in un palese travisamento del fatto processuale come rappresentato nell’atto di appello. di appello hanno affermato la diversità dei fatti oggetto di giudizio rispetto ai fatti per i quali la Corte di Appello di Caltanissetta ha pronunciato sentenza assolutoria in data 4 novembre 2021 (vedi pag. 1 e 2 della sentenza impugnata). 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 644 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di usura. La motivazione sarebbe altresì carente con riguardo al dedotto superamento del tasso soglia, in assenza di prova certa circa l’ammontare del capitale erogato, la durata del finanziamento e gli interessi pattuiti nonché in ordine alle plausibili ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa circa l’insussistenza degli elementi costitutivi del delitto. 3.2. Il motivo è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità; i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare l’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni delle persone offese e la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di usura ascrittigli (vedi pagg. da 3 a 7 della sentenza impugnata),tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt.56 e 629 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per i reati di tentata estorsione di cui ai capi 3), 5), 8) e 9). 4.2. Il motivo è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità; entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA] ha commesso i reati di estorsione ascrittigli, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pag. 8 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità del motivo di impugnazione. 5.1. La condanna sarebbe fondata su elementi – conversazioni intercettate e pedinamento del [OSCURATO:PERSONA] nei pressi dei luoghi di occultamento delle armi – ritenuti inidonei a dimostrare in modo univoco la disponibilità materiale o giuridica delle armi. Si evidenzia, in proposito, che le armi furono rinvenute in luoghi aperti, accessibili a terzi e in comproprietà con altri soggetti e che le conversazioni captate, lungi dal provare la detenzione, indicherebbero una ricerca di armi che il [OSCURATO:PERSONA] sapeva essere state nascoste dal fratello Franco. 5.2. Il motivo è aspecifico e non consentito, risolvendosi in censure meramente fattuali e, pertanto, estranee al perimetro del sindacato di legittimità; le conformi decisioni di merito hanno puntualmente illustrato il percorso argomentativo seguito per pervenire all’affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di detenzioni di armi e munizioni e di ricettazione contestati, dando conto – con motivazione coerente e immune da vizi logici – della valutazione del complessivo compendio probatorio (vedi pag. da 9 a 11 della sentenza impugnata). A fronte di tale apparato giustificativo, il ricorrente ha omesso di instaurare un effettivo confronto critico con le rationes decidendi poste a fondamento della pronuncia impugnata; ne consegue la carenza di specificità del motivo. 6.1. La Corte territoriale si sarebbe limitata a formule di stile in tema di gravità delle condotte e precedenti penali, omettendo di considerare le peculiarità del caso concreto – quali la natura occasionale dei prestiti e il contesto di degrado sociale – che, secondo la difesa, avrebbero imposto una mitigazione della pena. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e della determinazione della pena, la gravità dei fatti e l’intensa capacità criminale del ricorrente -desunta dall’intensità del dolo, dall’assenza di resipiscenza e dai precedenti penali- nonché la mancanza di elementi favorevoli ad una maggiore mitigazione della pena (vedi pag. 13 della sentenza impugnata) argomentazioni con cui il ricorrente non si è confrontato con conseguente difetto di specificità anche dell’ultimo motivo di impugnazione. colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Va rilevato, in proposito, che la memoria conclusionale depositata non ha fornito, a cagione della sua genericità, alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 – 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
Sentenza Cassazione n. 07271/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris