Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 883/2026
ECLI:EU:C:2026:743
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 10 settembre 2026 (
1
)
Causa C
‑
397/25
EM
contro
[OSCURATO:PERSONA] (e-EFKA)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia)]
« Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Lavoratori emigranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 58 – Nozione di “prestazione minima” – Limiti pensionistici minimi nazionali – Articolo 4 – Parità di trattamento – Articolo 6 – Totalizzazione dei periodi »
I.
Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) verte sulla nozione di «prestazione minima» di cui all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 (
2
). In forza della disposizione di cui trattasi, il beneficiario di prestazioni che risiede in uno Stato membro secondo la cui legislazione gli è dovuta una prestazione non può percepire, in tale Stato, una prestazione inferiore alla prestazione minima fissata da detta legislazione. Se la somma delle prestazioni dovute a tale persona in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione è inferiore alla prestazione minima in parola, l’istituzione competente dello Stato membro di residenza deve versare un’integrazione pari a detta differenza.
2.
Tale domanda si inserisce nell’ambito di una controversia tra EM, cittadina bulgara che ha maturato periodi di assicurazione sia in Bulgaria sia in Grecia, e l’ente previdenziale ellenico competente, riguardo al livello dell’integrazione dovutale in forza dell’articolo 58 del regolamento n. 883/2004. In concreto, a EM era stata concessa un’integrazione sulla base di una legge ellenica che fissava la prestazione minima specificamente ai sensi dell’articolo 58 del regolamento n. 883/2004 in EUR 360 mensili. Essa sostiene che il valore di riferimento rilevante doveva essere invece pari ai limiti pensionistici minimi più elevati applicabili, al momento della sua domanda, nell’ambito del regime gestito dall’ente previdenziale competente. Detti limiti fungevano da soglie minime: le pensioni che sarebbero state altrimenti inferiori al limite rilevante venivano aumentate fino a concorrenza dello stesso. All’epoca dei fatti, essi erano fissati in importi che variavano a partire da EUR 486,84 mensili.
3.
In tale contesto il giudice del rinvio solleva due questioni. In primo luogo, esso chiede se nella nozione di «prestazione minima» di cui all’articolo 58 del regolamento n. 883/2004 rientrino limiti pensionistici minimi di carattere nazionale come quelli di cui trattasi, che sono descritti come istituiti al fine di attuare la solidarietà sociale piuttosto che per assicurare un reddito minimo e che variano a seconda dell’ente previdenziale, della data della prima iscrizione della persona all’assicurazione, della sua situazione familiare e della sua età. In secondo luogo, esso chiede se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 ostino a una normativa nazionale che, in particolare per i lavoratori emigranti, fissa come prestazione minima ex articolo 58 un importo inferiore ai limiti pensionistici minimi applicabili a persone che abbiano maturato l’intera carriera assicurativa in Grecia.
4.
La presente causa offre quindi alla Corte l’occasione di precisare ulteriormente la propria giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’articolo 58 del regolamento n. 883/2004 e, in particolare, al significato della nozione di «prestazione minima».
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
5.
L’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Parità di trattamento», è così formulato:
«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato».
6.
L’articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato «Totalizzazione dei periodi», dispone che, «fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina l’acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni, [o] l’ammissione al beneficio di una legislazione, (…) al maturare di periodi d’assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica».
7.
L’articolo 9 dello stesso regolamento, intitolato «Dichiarazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri sull’ambito di applicazione del presente regolamento», impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di notificare per iscritto alla Commissione europea, in particolare, le prestazioni minime di cui all’articolo 58 del medesimo regolamento. Tali notifiche sono trasmesse annualmente e recano la data a decorrere dalla quale il regolamento si applicherà ai regimi ivi specificati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nelle stesse.
8.
L’articolo 58 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Attribuzione di un’integrazione», prevede quanto segue:
«1. Il beneficiario di prestazioni al quale si applica il presente capitolo non può, nello Stato membro di residenza e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, percepire una prestazion[e] inferiore alla prestazione minima fissata da detta legislazione per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione ai sensi del presente capitolo.
2. L’istituzione competente di detto Stato membro gli versa, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un’integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l’importo della prestazione minima».
B.
Diritto nazionale
9.
Come spiegato dal giudice del rinvio, il sistema ellenico di sicurezza sociale è stato oggetto di riforme successive. Prima di una riforma globale nel 2016 esso era caratterizzato da un elevato grado di frammentazione: esistevano in parallelo numerosi enti previdenziali, ognuno dei quali operava sulla base del proprio regime, mentre, sotto taluni aspetti, le disposizioni applicabili differivano anche in funzione della data di iscrizione, vale a dire se l’assicurato fosse stato assicurato per la prima volta prima o dopo il 31 dicembre 1992 (e rientrasse quindi, rispettivamente, nella categoria degli assicurati «vecchi» o «nuovi»). Tra i vari enti previdenziali, l’[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (Istituto di previdenza sociale – Fondo unico di assicurazione dei lavoratori dipendenti; in prosieguo: l’«IKA-ETAM») era, all’epoca dei fatti, il principale fondo assicurativo per i dipendenti del settore privato in Grecia (
3
).
10.
La presente causa riguarda disposizioni applicabili al regime dell’IKA-ETAM che, come rilevato nella decisione di rinvio, non sono più in vigore. Le disposizioni maggiormente rilevanti ai fini della presente analisi, come descritte dal giudice del rinvio, sono indicate nel prosieguo.
1.
Pensione di vecchiaia per madri con figli minori
11.
L’articolo 28, paragrafo 3, lettera d), dell’[OSCURATO:PERSONA] 1846/1951 (decreto d’urgenza n. 1846/1951; in prosieguo: il «decreto del 1951»), nella versione applicabile al procedimento principale, prevedeva che una madre assicurata con figli minori (o con figli inabili al lavoro retribuito indipendentemente dall’età) che avesse maturato un periodo assicurativo di 5 500 giorni e non percepisse una pensione dall’IKA-ETAM, dallo Stato, da una persona giuridica di diritto pubblico o da un altro istituto previdenziale principale, aveva diritto a una pensione di vecchiaia integrale al compimento del 55º anno d’età e a una pensione di vecchiaia ridotta al compimento del 50º anno d’età. Nel caso di pensione ridotta, l’importo veniva ridotto di 1/200 per ogni mese residuo prima del raggiungimento dell’età per la pensione integrale.
2.
Limiti minimi nazionali delle pensioni
12.
L’articolo 29, paragrafo 14, del decreto del 1951, nella versione applicabile al procedimento principale, prevedeva limiti pensionistici minimi per la categoria dei «vecchi» assicurati presso l’IKA-ETAM. Detti limiti erano stabiliti come moltiplicatori della retribuzione giornaliera di un lavoratore non qualificato ma variavano, in particolare, in funzione della situazione familiare e dell’età. Essi fungevano da soglie minime: quando la pensione maturata in relazione ai periodi di assicurazione e di versamento dei contributi dell’assicurato era inferiore alla soglia applicabile, essa veniva aumentata fino al raggiungimento di tale soglia (
4
).
13.
Dalla decisione di rinvio risulta che, a partire dal 1º ottobre 2008, i limiti pensionistici minimi dell’IKA-ETAM per la categoria dei «vecchi» assicurati oscillavano, in linea di principio, tra EUR 486,84, per il titolare di una pensione non coniugato e senza figli, e EUR 596,31, per il titolare di una pensione coniugato e con almeno tre figli.
3.
La «prestazione minima» per i casi di coordinamento
(
5
)
14.
Gli articoli da 1 a 4 del [OSCURATO:PERSONA] 3863/2010 (legge n. 3863/2010; in prosieguo: la «legge del 2010») hanno introdotto una riforma pensionistica in base alla quale il trattamento pensionistico per le persone che vanno in pensione a partire dal 1° gennaio 2015 sarebbe composta da due parti: una pensione «base», finanziata dal bilancio dello Stato, e una «
pro rata
», calcolata in base agli anni di assicurazione e ai contributi versati. L’articolo 2 di tale legge fissava inizialmente la pensione «base» in EUR 360 mensili, da adeguare periodicamente.
15.
L’articolo 34, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] 3996/2011 (legge n. 3996/2011; in prosieguo: la «legge del 2011») ha successivamente inserito un nuovo paragrafo 11 nell’articolo 20 della [OSCURATO:PERSONA] 2434/1996 (legge n. 2434/1996). La disposizione in parola stabiliva, in sostanza, che la «prestazione minima» ai sensi dell’articolo 58 corrispondeva all’importo della pensione base introdotto dall’articolo 2 della legge del 2010, quale periodicamente adeguato. Essa era così formulata:
«La prestazione minima ai sensi dell’articolo 58 del regolamento [n. 883/2004] è pari all’importo della pensione base di cui all’articolo 2 della [legge del 2010], quale stabilito di volta in volta. Le disposizioni di questo paragrafo entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge. Le domande di pensionamento pendenti saranno valutate in base alle disposizioni di cui sopra».
16.
Le summenzionate disposizioni della legge del 2010, che istituivano una pensione costituita da una componente «base» e una componente «
pro rata
» sono state abrogate nel 2016, senza essere mai state attuate.
17.
L’articolo 34, paragrafo 1, della legge del 2011 è tuttavia rimasto in vigore. Di conseguenza, la «prestazione minima» ai sensi dell’articolo 58 del regolamento n. 883/2004 è rimasta effettivamente fissata in EUR 360 (ossia l’importo stabilito inizialmente dall’articolo 2 della legge del 2010 e in seguito non adeguato).
III.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
18.
EM, ricorrente nel procedimento principale, è una cittadina bulgara nata nel 1957. Tra il 1977 e il 1997, la stessa ha maturato 5 419 giorni di assicurazione in Bulgaria. Ella si è poi stabilmente stabilita in Grecia, dove ha maturato 1 026 giorni di assicurazione presso l’IKA-ETAM tra il 1997 e il 2005.
19.
Il 30 dicembre 2010 la ricorrente ha presentato domanda all’IKA-ETAM, chiedendo la concessione di una pensione di vecchiaia principale ai sensi del regime speciale applicabile alle madri con figli minori. In relazione a tale domanda, le autorità bulgare hanno confermato la sua carriera assicurativa in Bulgaria e hanno attestato che la stessa non percepiva alcuna pensione in tale paese.
20.
Con decisione del 27 marzo 2013, il direttore regionale competente dell’IKA-ETAM ha constatato che la ricorrente non aveva maturato un diritto autonomo al riconoscimento di una pensione di vecchiaia da parte dell’IKA-ETAM, dato che i suoi periodi di assicurazione in Grecia non raggiungevano i 5 500 giorni richiesti. Tuttavia, il cumulo dei suoi periodi di assicurazione in Grecia e in Bulgaria è stato utilizzato per stabilire l’esistenza del diritto in forza del meccanismo di totalizzazione e calcolo
pro rata
di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004. Su tale base la ricorrente ha ottenuto dall’IKA-ETAM una pensione, ridotta proporzionalmente, pari a EUR 81,38 mensili. La stessa decisione è stata espressamente adottata facendo salva la possibilità per la ricorrente di ottenere un’integrazione ai sensi dell’articolo 58 del regolamento n. 883/2004, nell’ipotesi in cui dovessero sussistere le condizioni richieste a tal fine.
21.
Con ulteriore decisione emessa il 23 dicembre 2015, lo stesso direttore ha concluso che la ricorrente soddisfaceva le condizioni per un’integrazione ai sensi dell’articolo 58 del regolamento di cui trattasi, cosicché la sua pensione doveva essere aumentata fino a concorrenza della prestazione minima applicabile secondo la legislazione nazionale. La sua pensione è stata quindi aumentata a EUR 318,60 mensili. Detto importo è stato calcolato applicando l’articolo 34, paragrafo 1, della legge del 2011, che indicava EUR 360 come prestazione minima prevista dall’articolo 58, e riducendo tale importo in misura pari a 23/200 in quanto la ricorrente, alla data di presentazione della sua domanda, non aveva ancora compiuto il 55º anno d’età anni richiesto per la concessione di una pensione piena in base alle disposizioni che regolano il pensionamento delle madri con figli minori. L’importo doveva essere versato dal 30 dicembre 2010 al 30 novembre 2017, con riserva di revisione nel caso in cui alla ricorrente fosse stata concessa una pensione da parte di un altro ente previdenziale o avesse cambiato residenza.
22.
Contro quest’ultima decisione la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di primo grado, Salonicco, Grecia). Essa sosteneva che la prestazione minima di cui tenere conto ai fini dell’articolo 58 del regolamento n. 883/2004 non dovrebbe essere la somma di EUR 360 risultante dall’articolo 34, paragrafo 1, della legge del 2011, bensì uno dei limiti pensionistici minimi più elevati applicabili conformemente alle disposizioni comuni dell’IKA-ETAM, che, come risulta dalla circolare nell’IKA-ETAM n. 41/[OSCURATO:DATA_NASCITA] e come menzionato nel precedente paragrafo 13, variavano a partire da EUR 486,84 al momento dei fatti.
23.
Il ricorso della ricorrente è stato respinto nel 2018 e la sentenza di primo grado è stata confermata in appello dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa d’appello, Salonicco, Grecia) nel 2020.
24.
La medesima ha quindi proposto ricorso in punto di diritto dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia). Quest’ultimo giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 58 del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che per prestazioni minime si intendono gli importi delle pensioni che, pur essendo previsti come limiti pensionistici minimi dalle disposizioni nazionali, in quanto sono concessi agli assicurati la cui pensione, in base alla durata del periodo di contribuzione e ai contributi versati, sia inferiore a tali limiti, sono stati però istituiti non per assicurare un reddito minimo garantito, ma al fine di attuare il principio di solidarietà sociale tra gli assicurati degli enti previdenziali pubblici che abbiano contribuito per tutta la durata della loro carriera lavorativa alla costituzione del capitale previdenziale versando contributi a tale ente, e, inoltre, variano a seconda dell’ente previdenziale, della categoria di appartenenza dell’assicurato in base alla data della sua iscrizione all’assicurazione (prima o dopo il 31.12.1992), nonché della sua situazione familiare e della sua età, vale a dire dei criteri che si applicano anche nel calcolo ordinario delle pensioni.
2) Se le disposizioni dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 ostino a una normativa nazionale che fissa un importo specifico come prestazione minima ai sensi dell’articolo 58 del regolamento n. 883/2004 se, in applicazione di tale normativa, i lavoratori emigranti ricevono come prestazione minima (di cui all’articolo 58) un importo inferiore a quello previsto come minimo da altre disposizioni nazionali per gli assicurati degli enti previdenziali pubblici che abbiano maturato l’intero periodo di assicurazione in Grecia, in attuazione del principio di solidarietà sociale tra gli assicurati degli enti previdenziali che contribuiscono alla costituzione del loro capitale previdenziale, e varia a seconda dell’ente assicurativo, della categoria di appartenenza dell’assicurato in base alla data della sua iscrizione all’assicurazione, della sua situazione familiare e dell’età».
25.
Hanno presentato osservazioni scritte i governi ellenico e norvegese nonché la Commissione europea. Non si è tenuta alcuna udienza di discussione.
IV.
Valutazione
26.
Come già illustrato in precedenza, all’epoca dei fatti del procedimento principale, la normativa nazionale prevedeva più limiti pensionistici minimi che variavano a seconda dell’ente previdenziale, della categoria di appartenenza dell’assicurato, della sua situazione familiare e della sua età.
27.
In tale contesto, come spiega il giudice del rinvio, l’IKA-ETAM ha inizialmente considerato che, quando era dovuta un’integrazione ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (
6
), e successivamente ai sensi dell’articolo 58 del regolamento n. 883/2004 (
7
), ad esso sostanzialmente equivalente, detta integrazione doveva essere versata fino al raggiungimento dei limiti pensionistici minimi dell’IKA-ETAM pertinenti, indipendentemente dal fatto che la pensione fosse integrale o ridotta. Il giudice del rinvio rileva inoltre che la Repubblica ellenica aveva altresì identificato tali limiti minimi delle pensioni come prestazioni minime nelle dichiarazioni da essa presentate ai sensi degli articoli 5 e 50 del regolamento n. 1408/71 (i predecessori, in sostanza, degli articoli 9 e 58 del regolamento n. 883/2004).
28.
Tuttavia, nessuna dichiarazione in tal senso è stata resa successivamente ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 883/2004 dopo l’entrata in vigore di tale regolamento. Inoltre, a seguito dell’adozione dell’articolo 34, paragrafo 1, della legge del 2011, la nozione di «prestazione minima» è stata ritenuta «sganciata» dai vari limiti minimi nazionali delle pensioni (
8
). La motivazione di tale legge, adottata in un periodo di ampia riforma della previdenza sociale e nel pieno della crisi economica in Grecia, stabiliva, in sostanza, che la legislazione ellenica non aveva, in precedenza, previsto una «prestazione minima»; che la precedente equiparazione dei limiti minimi di legge a una siffatta prestazione derivava da un’interpretazione eccessivamente estensiva, e che tale approccio aveva comportato difficoltà nell’applicazione dell’articolo 58 del regolamento n. 883/2004 e conseguenze finanziarie negative per il sistema previdenziale nazionale. Dato che la legge del 2010 aveva nel frattempo introdotto la pensione «base» (v. paragrafo 14 delle presenti conclusioni), la legislazione ellenica poteva ora essere interpretata nel senso che essa contiene una siffatta prestazione minima. Di conseguenza l’articolo 34 della legge del 2011 designava espressamente tale pensione «base», che ammontava all’epoca a EUR 360 mensili, come «prestazione minima» ai sensi dell’articolo 58. Sebbene le disposizioni della legge del 2010 in materia siano state abrogate prima di essere attuate, l’importo di EUR 360 restava la «prestazione minima» applicabile ai casi di cui all’articolo 58.
29.
In tale contesto il giudice del rinvio chiede, da un lato, se i limiti pensionistici minimi della Grecia possano rientrare nella nozione di «prestazione minima» ai sensi dell’articolo 58 del regolamento n. 883/2004 e, dall’altro, se una normativa nazionale che istituisce una prestazione minima distinta e inferiore per i casi di cui all’articolo 58 sia compatibile con tale regolamento e con la libera circolazione dei lavoratori. Esaminerò singolarmente dette questioni (B e C), dopo aver formulato alcune osservazioni preliminari sull’articolo 58 (A).
A.
Osservazioni preliminari
30.
Entrambe le questioni pregiudiziali vertono principalmente sulla funzione dell’articolo 58. È quindi utile, anzitutto, collocare tale disposizione nel sistema di coordinamento istituito dal regolamento n. 883/2004 (1), poi individuarne la funzione e le caratteristiche principali (2) e, infine, richiamare la giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «prestazione minima» (3).
1.
Sistema di coordinamento, non di armonizzazione
31.
In via preliminare occorre ricordare che il regolamento n. 883/2004 non istituisce un regime comune di previdenza sociale, bensì lascia impregiudicati regimi nazionali diversi. [OSCURATO:PERSONA] membri conservano dunque la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale e a determinare le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni. Lo scopo del regolamento è invece quello di assicurare un coordinamento tra sistemi nazionali differenti, in particolare in modo tale da garantire che non si creino in tal modo posizioni di svantaggio per le persone che esercitano il loro diritto alla libera circolazione (
9
).
32.
Per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia (pensioni), le norme specifiche di coordinamento sono stabilite nel capitolo 5 del titolo III del regolamento n. 883/2004. Quando una persona ha maturato periodi di assicurazione in più di uno Stato membro nel corso della propria carriera, ciascuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati rimane, in linea di principio, responsabile della pensione erogabile in forza della propria legislazione.
33.
Le norme di coordinamento mirano, tuttavia, a garantire che una persona non perda i propri diritti pensionistici per il solo fatto che la sua carriera assicurativa è stata suddivisa tra diversi [OSCURATO:PERSONA] membri. In particolare, quando il diritto alla concessione di una pensione ai sensi del diritto nazionale dipende dal compimento di un determinato periodo di assicurazione, i periodi maturati in altri [OSCURATO:PERSONA] membri devono, se del caso, essere presi in considerazione. Qualora esista il diritto a pensione, ogni ente previdenziale competente deve calcolare l’importo della pensione che deve concedere all’interessato. L’articolo 52 del regolamento n. 883/2004 enuncia le principali regole di tale calcolo.
34.
In forza della disposizione in parola ciascuna istituzione competente calcola, in primo luogo, l’importo della prestazione che sarebbe dovuto a norma della legislazione nazionale applicabile sulla base dei periodi maturati esclusivamente in forza di detta legislazione, se le condizioni richieste per avere diritto alla prestazione sono soddisfatte (la «prestazione autonoma»). In secondo luogo, essa calcola la «prestazione prorata». A tal fine, essa determina l’importo teorico a cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto la legislazione degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri fossero maturati sotto la legislazione che essa applica. La stessa riduce poi, in sostanza, detto importo proporzionalmente ai periodi effettivamente maturati in base a tale legislazione. L’interessato ha quindi diritto a percepire l’importo più elevato tra la prestazione autonoma e la prestazione prorata, calcolate come sopra descritto.
2.
Funzione e caratteristiche dell’articolo 58
35.
Una volta che una prestazione di vecchiaia sia dovuta in forza del capitolo 5 del titolo III del regolamento n. 883/2004 nello Stato membro in cui risiede l’interessato, entra in gioco l’articolo 58 del medesimo regolamento. Esso prevede che il beneficiario della prestazione non debba percepire prestazioni che siano, in totale, inferiori alla prestazione minima fissata dalla legislazione dello Stato membro di residenza per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione delle prestazioni ai sensi del capitolo 5. Se la somma delle prestazioni dovute ai sensi del capitolo 5 da tutte le istituzioni competenti interessate è inferiore a detta prestazione minima, l’istituzione competente dello Stato membro di residenza deve versare un’integrazione che copra tale differenza, per tutto il periodo della residenza dell’interessato in detto Stato. In sostanza, l’istituzione in parola «integra» la somma delle prestazioni dovute all’interessato fino al raggiungimento del livello della prestazione minima nazionale (
10
).
36.
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’articolo 58 non richiede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedano una prestazione minima, ma si applica solo quando la legislazione nazionale contempla già una siffatta prestazione (
11
). Infatti, dalla formulazione dell’articolo 58, che fa riferimento alla prestazione minima «fissata [dalla] legislazione» dello Stato membro di residenza, risulta chiaramente che esso colloca l’interessato all’interno dei regimi nazionali di prestazioni minime, così come essi si configurano.
37.
Per quanto riguarda il contesto dell’articolo 58, è importante rilevare un punto specifico ai fini della presente analisi. La disposizione di cui trattasi esige che la prestazione minima applicabile all’interessato sia determinata con riferimento al totale dei periodi presi in considerazione ai sensi del capitolo 5. Collocato nel suo contesto, tale requisito riflette la logica dell’articolo 6 del regolamento n. 883/2004, secondo cui si tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi maturati in un altro Stato membro come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione applicata dall’istituzione competente.
38.
Infine, per quanto riguarda la sua finalità, occorre rilevare che lo stesso articolo 58 fa parte del sistema di coordinamento istituito in forza dell’articolo 48 TFUE al fine di facilitare l’esercizio effettivo della libera circolazione dei lavoratori. Esso ha la funzione di evitare che una persona sia privata, per il solo fatto che la sua carriera si sia suddivisa tra più [OSCURATO:PERSONA] membri, della tutela minima che la legislazione dello Stato membro di residenza garantisce a una persona che abbia interamente maturato il relativo periodo totale di assicurazione o di residenza in tale Stato membro. Detta disposizione pone così effettivamente un lavoratore emigrante con una carriera assicurativa transfrontaliera, ai fini di tale tutela minima, in una situazione assimilabile a quella di una persona la cui carriera assicurativa rilevante sia interamente maturata sotto la legislazione dello Stato membro di residenza, senza modificare altrimenti né la ripartizione della responsabilità finanziaria né la competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri a determinare il contenuto dei loro regimi relativi a prestazioni minime (se esistenti).
3.
Significato della nozione di «prestazione minima» e «criterio» Browning
39.
Chiariti gli aspetti che precedono, resta da stabilire quando una «prestazione minima» possa essere considerata sussistente nella legislazione di uno Stato membro. La Corte ha esaminato tale nozione segnatamente nella sentenza Browning (
12
).
40.
Detta causa riguardava un lavoratore che aveva maturato periodi di assicurazione sia in Irlanda sia nel [OSCURATO:PERSONA]. Inizialmente l’istituzione competente del [OSCURATO:PERSONA] gli aveva attribuito, in aggiunta alla sua pensione nel [OSCURATO:PERSONA], un supplemento di pensione ai sensi dell’articolo 50 del regolamento n. 1408/71. In sostanza, essa aveva considerato come prestazione minima, conformemente a tale disposizione, l’importo della pensione a forfait che sarebbe stato dovuto secondo la legislazione del [OSCURATO:PERSONA] qualora tutti i periodi assicurativi del lavoratore fossero stati compiuti nel [OSCURATO:PERSONA]. La stessa ha quindi aumentato la sua pensione fino al raggiungimento di tale importo, corrispondente all’importo teorico di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 [divenuto, in sostanza, l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento n. 883/2004]. In seguito, l’istituzione ha revocato l’integrazione, ritenendola fondata su un’interpretazione erronea della nozione di «prestazione minima». La questione centrale esaminata dalla Corte era se l’importo più basso risultante dall’applicazione ordinaria delle norme del [OSCURATO:PERSONA] in materia di pensioni potesse essere di per sé considerato una «prestazione minima» ai fini delle norme di coordinamento.
41.
A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che la prestazione minima sussiste solo nel caso in cui la legislazione nazionale preveda una garanzia specifica, mirante a garantire ai titolari di pensioni un reddito minimo superiore alle prestazioni cui avrebbero diritto in ragione unicamente dei periodi d’assicurazione maturati e dei contributi versati (
13
). Essa ha inoltre sottolineato che una siffatta garanzia di una «prestazione minima» deve essere distinta dagli importi minimi della pensione derivanti dalla normale applicazione delle norme relative alla determinazione delle spettanze di pensione in funzione dei periodi di assicurazione compiuti e dei contributi versati (
14
). Di conseguenza, la prestazione minima non deve essere equiparata all’importo teorico di cui all’attuale articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento n. 883/2004, ossia l’importo calcolato partendo dall’ipotesi che tutti i periodi rilevanti fossero stati maturati secondo la legislazione applicata dall’istituzione competente (
15
).
42.
In tale contesto passo ad esaminare le questioni pregiudiziali.
B.
Prima questione: se i limiti pensionistici minimi della Grecia rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 58
43.
Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 58 del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che esso comprende i limiti pensionistici minimi nazionali, come quelli di cui trattasi, che fungono da soglie minime fino alla cui concorrenza sono aumentate le pensioni basate sui periodi di assicurazione e sui contributi, sebbene tali limiti siano stati istituiti al fine di attuare il principio di solidarietà sociale tra gli assicurati piuttosto che per assicurare un reddito minimo garantito e benché essi varino a seconda dell’ente previdenziale, della categoria di appartenenza dell’assicurato, della sua situazione familiare e della sua età.
44.
In base al modo in cui sono descritti nell’ordinanza di rinvio e fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, detti limiti sembrano, a prima vista, soddisfare il criterio «Browning». Essi si applicano quando una pensione calcolata sulla base dei periodi di assicurazione e sui contributi versati dall’assicurato è inferiore a un minimo legale e comporta che la pensione di cui trattasi sia aumentata fino a raggiungere detto livello. In quanto tali, gli stessi mirano a garantire un importo minimo superiore a quello che risulterebbe altrimenti dalla normale carriera previdenziale e contributiva.
45.
Il fatto che i limiti in questione siano stati precedentemente considerati dalle autorità elleniche come «prestazioni minime» ai sensi dell’articolo 50 del regolamento n. 1408/71 e che siano stati inclusi nella dichiarazione della Repubblica ellenica in forza del medesimo regolamento contribuisce, a mio avviso, a sostenere ulteriormente tale lettura (
16
). Sebbene né la prassi amministrativa in parola né la precedente dichiarazione siano determinanti ai sensi del regolamento n. 883/2004, esse corroborano l’argomento secondo cui i limiti sono stati ritenuti idonei a svolgere la funzione di reddito minimo garantito e quindi di prestazione minima.
46.
Tuttavia, il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo al fatto che i limiti in esame possano effettivamente essere considerati «prestazioni minime», in relazione a due punti principali: la logica degli stessi, quale espressione della solidarietà sociale piuttosto che quale garanzia di un reddito minimo (1), e la loro variazione in funzione di criteri utilizzati anche nel calcolo ordinario delle pensioni (2). Il governo norvegese aggiunge un terzo punto vertente sul riferimento, nella giurisprudenza della Corte, a un equo tenore di vita (3).
1.
Solidarietà sociale e garanzia di reddito minimo
47.
Il giudice del rinvio rileva che non risulta da alcuna disposizione nazionale o relativo atto preparatorio che i limiti minimi delle pensioni di cui trattasi venissero considerati dal legislatore alla stregua di un reddito minimo garantito per i titolari di pensioni. Al contrario, tali limiti facevano parte di un meccanismo ridistributivo che attuava la solidarietà sociale tra gli assicurati degli enti pubblici di previdenza sociale che avessero contribuito per tutta la durata della loro carriera lavorativa alla costituzione del capitale previdenziale.
48.
Sia il giudice del rinvio sia il governo ellenico evidenziano l’aspetto in esame senza tuttavia svilupparlo. Mi sembra, comunque, che si debbano affrontare a tale riguardo tre punti, ciascuno dei quali corrisponde a un diverso livello del tema.
49.
In primo luogo, si attribuisce rilevanza al fatto che i limiti pensionistici minimi di cui trattasi non siano stati esplicitamente definiti, al momento della loro istituzione, come «prestazione minima» o come garanzia di reddito minimo. Tuttavia detta circostanza non ne nega, a mio avviso, la funzione e non impedisce che essi siano considerati prestazioni minime. Ciò che conta, a mio avviso, non è se esista un’intenzione esplicitamente enunciata da parte del legislatore, né l’etichetta scelta dalla normativa nazionale, bensì se la prestazione di cui trattasi miri effettivamente a garantire un importo minimo superiore alla pensione risultante dai periodi di assicurazione e di contribuzione dell’assicurato, al di sotto del quale nessuna persona che rientra nel regime in questione percepisce effettivamente una pensione.
50.
Come sembrano ammettere, in sostanza, tutti e tre gli interessati che hanno presentato osservazioni (
17
), la nozione di «prestazione minima» di cui all’articolo 58 del regolamento n. 883/2004 deve essere intesa come una nozione autonoma del diritto dell’Unione (
18
). Tale carattere autonomo, come sostiene la Commissione, al pari dell’
effet utile
dell’articolo 58, verrebbe compromesso se uno Stato membro potesse eliminare una prestazione dall’ambito di applicazione di tale disposizione semplicemente attraverso la terminologia che sceglie di utilizzare.
51.
In secondo luogo, la premessa sottostante sembra essere che una disposizione che attua la solidarietà sociale non è, per tale motivo, una disposizione prevista come garanzia di reddito minimo. A mio avviso, le due finalità in parola non si escludono a vicenda. È piuttosto vero il contrario. Una pensione minima garantita è, a mio avviso, un’espressione caratteristica di solidarietà sociale: essa opera una ridistribuzione all’interno della comunità assicurata, da coloro i cui contributi sono sufficienti verso coloro i cui contributi sono insufficienti, proprio perché questi ultimi raggiungano un livello non inferiore a una data soglia minima di reddito. Lo stesso giudice del rinvio descrive le soglie come operanti in modo ridistributivo a sostegno degli assicurati economicamente più deboli, in modo da garantire loro un tenore di vita più soddisfacente di quello che spetterebbe loro in base alla loro carriera assicurativa. La solidarietà può quindi essere il mezzo attraverso il quale è garantito il reddito minimo.
52.
In terzo luogo, la preoccupazione pratica fondamentale sembra essere che coloro che hanno contribuito al sistema di previdenza sociale ellenico per tutta la loro carriera lavorativa non debbano sostenere il costo di garantire una pensione minima a coloro che hanno contribuito a detto sistema solo per una parte della loro carriera (
19
). Sebbene una siffatta preoccupazione possa essere,
prima facie
, in una certa misura comprensibile, essa riguarda le conseguenze finanziarie dell’articolo 58 e non è rilevante al fine di stabilire se i limiti di cui trattasi costituiscano prestazioni minime ai sensi dell’articolo 58 del regolamento n. 883/2004.
53.
Devo anzitutto osservare, a tale riguardo, che la legislazione ellenica ammette già, mediante il valore di riferimento di EUR 360, che una persona che abbia maturato solo una parte della sua carriera assicurativa in Grecia possa percepire un’integrazione ai sensi dell’articolo 58. Pertanto, la questione non è se l’istituzione ellenica competente possa sostenere un costo residuo per tale persona, bensì il livello di protezione minima che dev’essere concesso.
54.
In ogni caso, nella misura in cui la preoccupazione sopra individuata consiste nel fatto che le integrazioni per le persone che hanno maturato solamente una carriera assicurativa parziale in Grecia sarebbero finanziate mediante i contributi versati al regime assicurativo pertinente (in particolare, da persone assicurate in Grecia per tutta la loro carriera), detta considerazione non è, a mio avviso, determinante. L’articolo 58 del regolamento n. 883/2004 non fa dipendere la qualificazione di un importo come «prestazione minima» dalla fonte da cui detto importo è finanziato. Tale disposizione impone all’ente previdenziale competente di versare l’integrazione corrispondente e non opera alcuna distinzione tra le prestazioni finanziate dal bilancio dello Stato e quelle finanziate, in tutto o in parte, mediante contributi versati a un regime di previdenza sociale.
55.
Per concludere sul tema di cui trattasi osservo che, sebbene il regolamento n. 883/2004 non istituisca un sistema globale di solidarietà paneuropea, si può ritenere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano accettato un certo grado di solidarietà nell’interesse di un coordinamento efficace dei loro sistemi di previdenza sociale (
20
). L’articolo 58 del medesimo regolamento concretizza detta scelta imponendo alle istituzioni competenti dello Stato membro di residenza di farsi carico del costo residuo dell’aumento delle prestazioni totali percepite dal titolare di una pensione fino a raggiungere la prestazione minima applicabile, ampliando sostanzialmente la cerchia territoriale della solidarietà per farvi rientrare i lavoratori emigranti (
21
). In caso contrario, i lavoratori emigranti non beneficerebbero necessariamente di una tutela minima in un qualsiasi Stato in cui tale tutela esiste, per il semplice fatto che la loro carriera assicurativa si sia suddivisa tra più [OSCURATO:PERSONA].
56.
Alla luce di quanto precede, la logica fondata sulla solidarietà dei livelli pensionistici minimi di cui trattasi non impedisce, a mio avviso, che essi costituiscano una garanzia di reddito minimo e siano quindi da considerare «prestazioni minime» ai sensi dell’articolo 58 del regolamento n. 883/2004.
2.
Variazione dei limiti pensionistici minimi e normale applicazione delle norme in materia di pensioni
57.
Il giudice del rinvio, nonché i governi ellenico e norvegese, sottolineano che i limiti pensionistici minimi variano a seconda dell’ente previdenziale, della categoria di appartenenza dell’assicurato, della sua situazione familiare e della sua età, criteri che possono essere rilevanti anche ai fini del calcolo ordinario delle pensioni, cosicché non vi è un solo minimo, ma molti.
58.
Per quanto riguarda, in primo luogo, la mera esistenza di detta variazione, non sono convinto che essa osti a che i limiti costituiscano prestazioni minime. La variazione riguarda l’importo della soglia minima e non la sua funzione come tale. Un legislatore nazionale può fissare una soglia minima superiore per i titolari di pensioni con familiari a carico o una soglia minima inferiore per i titolari di pensioni che ricorrano al pensionamento anticipato, senza che tali soglie minime cessino di fungere da garanzie minime (
22
).
59.
L’articolo 58 del regolamento n. 883/2004 si limita a fare riferimento alla prestazione minima fissata dalla legislazione dello Stato membro interessato e non prevede il requisito che l’importo in parola sia fissato in un unico importo uniforme per tutti i beneficiari. Un siffatto requisito sarebbe altresì difficilmente conciliabile con la scelta, espressa al considerando 4 dello stesso regolamento, di rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale e di elaborare unicamente un sistema di coordinamento. L’esistenza di più limiti che riflettano la struttura e la complessità di un sistema pensionistico nazionale non può quindi, di per sé, sottrarre tali limiti all’ambito di applicazione dell’articolo 58.
60.
La Corte lo ha di fatto già riconosciuto. Nella causa che a dato luogo alla sentenza Zaniewicz-Dybeck (
23
) la pensione garantita svedese era di per sé proporzionale, ridotta
pro rata
per le carriere assicurative inferiori al massimo di 40 anni, cosicché anch’essa non produceva un solo minimo, bensì parecchi. Ciò non ha impedito alla Corte di considerarla una prestazione minima.
61.
Si deve rilevare che, basandosi, tra l’altro, sulla sentenza Zaniewicz-Dybeck, la Corte EFTA ha, allo stesso modo, recentemente dichiarato che una prestazione minima ai sensi dell’articolo 58 del regolamento n. 883/2004 non deve necessariamente essere un importo fisso o determinato. Detto giudice ha ritenuto che una prestazione minima possa essere calcolata applicando aumenti e riduzioni volti a tener conto, in particolare, della situazione personale dell’interessato. Inoltre, lo stesso ha dichiarato in sostanza – posizione che condivido – che facendo specifico riferimento ai periodi di assicurazione o di residenza maturati, l’articolo 58 ammette già, per sua natura, la possibilità che una prestazione minima possa variare in funzione di siffatti periodi (
24
).
62.
Per quanto riguarda la variazione a seconda dell’ente previdenziale e della categoria di appartenenza dell’assicurato, la questione mi sembra ancora più semplice. Il limite rilevante è quello fissato dalla legislazione applicabile all’interessato. Occorre chiarire non se esista un minimo unico per tutti gli assicurati ma se, per l’ente e la categoria di appartenenza dell’interessato, il diritto applicabile garantisca un importo superiore a quello che risulterebbe dal calcolo ordinario basato sui contributi versati.
63.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il fatto che i criteri che portano alla variazione dei limiti possano essere utilizzati anche nel calcolo ordinario della pensione, neppure detta circostanza mette, a mio avviso, in discussione il carattere di prestazioni minime dei limiti in esame.
64.
Il governo norvegese ha stabilito un’analogia con la causa che ha dato luogo alla sentenza Browning, affermando che i limiti della Grecia rientrano nella «normale applicazione» delle norme pensionistiche, come la pensione a forfait del [OSCURATO:PERSONA] in tale causa, e non costituiscono pertanto una «prestazione minima». Tale analogia non mi sembra tuttavia appropriata.
65.
Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Browning, l’importo della pensione invocato a titolo di asserita prestazione minima era calcolato sulla base della carriera contributiva dell’assicurato mentre i limiti della Grecia, quali risultano dall’ordinanza di rinvio, vanno al di là della carriera contributiva e assicurativa aumentando la pensione calcolata su tale base ogniqualvolta essa sia inferiore a una specifica soglia minima. Cosa ancora più importante, ad essere stato determinante in detta causa, come sopra illustrato, era il fatto che la prestazione che il titolare della pensione aveva, senza successo, cercato di far riconoscere come prestazione minima era la pensione che sarebbe risultata dal calcolo ordinario basato sui contributi versati qualora tutti i periodi assicurativi fossero stati maturati in applicazione della legislazione dello Stato membro di residenza, in sostanza, l’«importo teorico» di cui all’attuale articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004 (
25
). Per contro, i limiti della Grecia non sono i diversi importi teorici che spetterebbero ai singoli titolari di pensioni se tutti i periodi di assicurazione nei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri fossero stati compiuti in Grecia. Si tratta (anche se con riserva di talune variazioni) di soglie minime effettive previste dalla legge al di sotto delle quali le pensioni sono, in linea di principio, integrate fino a concorrenza delle stesse.
66.
Tenuto conto di quanto precede, la questione decisiva non è, a mio avviso, se la prestazione minima debba essere rinvenuta nella legislazione pensionistica ordinaria o se essa faccia uso di criteri rilevanti anche per il calcolo della pensione ordinaria, bensì se essa corrisponda al calcolo ordinario basato sulla carriera assicurativa e sui contributi o se funga piuttosto da meccanismo di tutela che si aggiunga a tale calcolo o che lo ecceda.
3.
Argomento dell’«equo tenore di vita»
67.
La Corte ha già dichiarato che l’attuale articolo 58 del regolamento n. 883/2004 «contempla i casi in cui un lavoratore che, avendo svolto nei vari [OSCURATO:PERSONA] membri ai cui sistemi previdenziali egli è stato soggetto periodi d’attività piuttosto brevi, ha diritto a percepire dai suddetti [OSCURATO:PERSONA] prestazioni il cui importo totale non può garantirgli un equo tenore di vita» (
26
). Secondo l’interpretazione del governo norvegese tale affermazione introduce, in sostanza, una condizione di carattere quantitativo: una prestazione si qualifica come «prestazione minima» solo quando è sufficientemente elevata da garantire un siffatto tenore di vita.
68.
In via preliminare occorre rilevare che, nell’ambito del presente procedimento, non si è sostenuto che i limiti di cui trattasi fossero insufficienti a garantire un equo tenore di vita ai titolari di pensione.
69.
In ogni caso, nella summenzionata dichiarazione la Corte si è limitata a descrivere i casi che l’attuale articolo 58 del regolamento n. 883/2004 intendeva contemplare. Essa non ha posto una condizione quantitativa rigorosa riguardo al livello richiesto di una «prestazione minima». Una siffatta condizione sarebbe difficilmente conciliabile con la natura del regolamento n. 883/2004 quale strumento di coordinamento che rispetta le specificità dei sistemi previdenziali nazionali. [OSCURATO:PERSONA] membri restano pertanto liberi di determinare il livello della prestazione minima, ove presente, prevista dalla loro legislazione. La funzione dell’articolo 58 non consiste nel determinare se detto livello sia sufficientemente generoso, ma nel garantire che una persona che rientra nel suo ambito di applicazione non sia privata di tale protezione. A mio avviso, secondo la sentenza Browning e come sembra ammettere anche la Commissione, è sufficiente che la prestazione minima offra un tenore di vita più soddisfacente di quello che fornirebbe la sola carriera assicurativa e contributiva della persona.
70.
Alla luce di quanto precede, non ritengo che l’argomento dedotto dal governo norvegese abbia alcuna incidenza sulla qualificazione dei limiti pensionistici minimi della Grecia come «prestazioni minime».
4.
Conclusione sulla prima questione
71.
Alla luce di tutto quanto precede, ritengo che le considerazioni sollevate dal giudice del rinvio nonché dai governi ellenico e norvegese non siano tali da mettere in discussione la qualificazione dei limiti pensionistici minimi della Grecia come «prestazioni minime» ai sensi dell’articolo 58 del regolamento n. 883/2004.
72.
Pertanto, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 58 del regolamento n. 883/2004 dev’essere interpretato nel senso che sussiste una prestazione minima quando la normativa nazionale prevede limiti pensionistici minimi che mirano a garantire una pensione superiore a quella che risulterebbe dai soli periodi assicurativi e contributivi dell’assicurato. Non è determinante a tale riguardo il fatto che tali limiti siano stati istituiti come espressione di solidarietà sociale o che essi varino a seconda dell’ente previdenziale, della categoria di appartenenza dell’assicurato, della sua situazione familiare o della sua età.
73.
Spetta, in definitiva, al giudice del rinvio, alla luce del contesto giuridico e materiale rilevante, stabilire se i limiti pensionistici minimi di cui trattasi corrispondano effettivamente a tale descrizione.
C.
Seconda questione: si può applicare una «prestazione minima» inferiore ai casi di coordinamento?
74.
Sebbene la seconda questione non sia formalmente espressa in forma condizionata, dalla decisione di rinvio risulta che essa si pone nel caso in cui i limiti pensionistici minimi di cui trattasi debbano essere considerati come una «prestazione minima» ai sensi dell’articolo 58 del regolamento n. 883/2004. Sulla base di tale premessa e anche se una risposta in senso affermativo alla prima questione potrebbe risolvere, in larga misura, la controversia principale, il giudice del rinvio chiede altresì se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 ostino a una normativa nazionale che fissa come prestazione minima ai sensi dell’articolo 58 un importo inferiore ai limiti pensionistici minimi nazionali.
75.
Sebbene il giudice del rinvio formuli la questione sollevata facendo riferimento unicamente all’articolo 45 TFUE e all’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, la compatibilità della normativa nazionale con le disposizioni in parola non può, a mio avviso, essere adeguatamente valutata senza prima verificare se detta normativa sia conforme allo stesso articolo 58. Esaminerò quindi la normativa in questione, da un lato, alla luce di tale disposizione, tenendo conto anche del principio di totalizzazione (1), e, dall’altro, alla luce dei principi di parità di trattamento e di libera circolazione (2).
1.
Articolo 58 e principio di totalizzazione dei periodi
76.
Come ho già spiegato in precedenza, l’articolo 58 del regolamento n. 883/2004 colloca l’interessato nell’ambito del vigente regime nazionale di prestazioni minime. Esso non obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a istituire una prestazione minima e non prevede un minimo distinto creato esclusivamente per i casi di coordinamento e non applicabile ai casi nazionali.
77.
Tuttavia, sembra essere proprio questo l’effetto dell’articolo 34, paragrafo 1, della legge del 2011. Come ha confermato il governo ellenico, a seguito di un quesito scritto posto dalla Corte, l’importo di EUR 360, stabilito a titolo di prestazione minima in forza di tale disposizione, è applicabile solo nei casi di coordinamento (precisamente, ai lavoratori emigranti, come la ricorrente, il cui diritto alla pensione è determinato prendendo in considerazione i periodi di assicurazione maturati in più di uno Stato membro) (
27
) e non è versato alle persone la cui intera carriera assicurativa sia stata compiuta in Grecia (
28
).
78.
Inoltre, come esposto al paragrafo 37 delle presenti conclusioni, l’articolo 58 del regolamento n. 883/2004 e l’articolo 6 del medesimo impongono che, per determinare la prestazione minima applicabile, si tenga conto del totale dei periodi di assicurazione (e di residenza) della persona in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
79.
Tuttavia, dalla decisione di rinvio e dai chiarimenti forniti dal governo ellenico risulta che, se l’importo di EUR 360 è applicato unicamente nei casi di coordinamento, i limiti pensionistici minimi più elevati sono riservati esclusivamente alle persone che hanno una carriera assicurativa puramente nazionale. Come ha correttamente rilevato la Commissione, ciò significa che i periodi assicurativi all’estero non sono presi in considerazione come se fossero stati compiuti in Grecia ai fini dell’accesso al limite rilevante, il che comporta una violazione del principio di totalizzazione dei periodi.
80.
Di conseguenza, la designazione di una prestazione minima distinta esclusivamente per i casi di coordinamento e lo «sganciamento» del trattamento di tali casi dai casi assicurativi interamente nazionali così realizzato non sono, a mio avviso, in linea con l’articolo 58 del regolamento n. 883/2004 o l’articolo 6 dello stesso. L’interpretazione in parola è corroborata soprattutto dalla finalità dell’articolo 58, così come precisata sopra, di garantire ai lavoratori emigranti la prestazione minima che avrebbero percepito se i loro periodi di assicurazione fossero stati tutti compiuti nello Stato membro di residenza: niente di più, niente di meno.
2.
Libera circolazione dei lavoratori e principio di parità di trattamento
81.
Passo ora ad esaminare la compatibilità della normativa nazionale con la libera circolazione dei lavoratori e il principio di parità di trattamento.
82.
L’articolo 45, paragrafo 2, TFUE prevede che la libera circolazione dei lavoratori implichi l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla cittadinanza, tra i lavoratori degli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Tale principio di parità di trattamento è concretizzato all’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, il quale impone che le persone rientranti nell’ambito di applicazione dello stesso ricevano il medesimo trattamento, in forza della legislazione di uno Stato membro, dei cittadini di quest’ultimo. Di conseguenza, l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato allo stesso modo e conformemente all’articolo 45 TFUE (
29
).
83.
Come ricordato in precedenza, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale. Tuttavia, nell’esercizio di tale competenza essi devono rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE che disciplinano la libera circolazione (
30
).
84.
Inoltre, come la Corte ha costantemente stabilito, il Trattato FUE non garantisce a un lavoratore che estenda le sue attività a più di uno Stato membro o che le trasferisca in un altro Stato membro, un regime previdenziale neutrale. Tenuto conto delle differenze tra le legislazioni previdenziali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, una simile estensione o un simile trasferimento possono, a seconda dei casi, essere più o meno favorevoli o sfavorevoli per i lavoratori sul piano della previdenza sociale. Ne deriva che, anche ove la sua applicazione sia meno favorevole, una tale legislazione è sempre conforme all’articolo 45 TFUE, a condizione tuttavia che non crei condizioni di svantaggio per il lavoratore di cui trattasi rispetto a quelli che svolgono l’insieme delle loro attività nello Stato membro in cui essa si applica (
31
).
85.
Infatti, lo scopo dell’articolo 45 TFUE (e dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004) non sarebbe raggiunto se i lavoratori emigranti, a seguito dell’esercizio del loro diritto alla libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro. Una conseguenza del genere potrebbe, infatti, dissuadere il lavoratore dell’Unione dall’esercitare il suo diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà (
32
).
86.
Va notato, infine, che il principio di parità di trattamento, enunciato dall’articolo 45 TFUE e dall’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, ma anche le discriminazioni dissimulate che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano in concreto allo stesso risultato. Devono pertanto essere giudicate indirettamente discriminatorie le condizioni poste dall’ordinamento nazionale che, benché indistintamente applicabili secondo la cittadinanza, riguardino essenzialmente o in gran parte i lavoratori emigranti nonché le condizioni indistintamente applicabili che possano essere soddisfatte più agevolmente dai lavoratori nazionali che dai lavoratori emigranti o che rischino di essere sfavorevoli, in modo particolare, per i lavoratori emigranti (
33
).
87.
La normativa nazionale di cui trattasi non opera alcuna distinzione espressamente fondata sulla cittadinanza. Sia l’importo di EUR 360 sia i limiti minimi legali si applicano indipendentemente dal fatto che l’interessato sia ellenico o cittadino di un altro Stato membro. Di conseguenza, la normativa non dà luogo a una discriminazione diretta in base alla cittadinanza.
88.
Per contro, la normativa in parola opera una distinzione fondata sul luogo in cui il lavoratore ha maturato i periodi di assicurazione rilevanti ai fini della concessione della pensione. Secondo le informazioni di cui dispone la Corte, l’importo minimo di EUR 360 si applica alle persone i cui diritti a pensione sono determinati in base alle norme di coordinamento tenendo conto dei periodi maturati in più di uno Stato membro. I limiti pensionistici minimi più elevati sono, d’altronde, riservati alle persone che hanno compiuto tutti i loro periodi di assicurazione in Grecia.
89.
Di conseguenza, una persona che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione può percepire una pensione minima inferiore a quella di una persona che, in circostanze personali equivalenti e con una carriera assicurativa e contributiva equivalente, non abbia mai esercitato tale libertà, compiendo invece l’intera sua carriera in Grecia. Infatti, a quanto mi risulta, anche una persona la cui carriera assicurativa totale sia inferiore a quella della ricorrente nel procedimento principale, se tale carriera fosse interamente compiuta in Grecia e fossero soddisfatte le condizioni per il riconoscimento del relativo diritto, percepirebbe (come opposto al ricorrente) una pensione aumentata fino a concorrenza del limite nazionale applicabile.
90.
Il compimento di tutti i periodi assicurativi rilevanti in Grecia è, per sua natura, una condizione che più facilmente soddisfano i cittadini di tale Stato rispetto ai cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Un siffatto requisito per poter beneficiare dei limiti pensionistici minimi più elevati è quindi una misura che può operare principalmente a danno dei cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri – e, a mio avviso, è in ogni caso idonea a scoraggiare l’esercizio della libera circolazione.
91.
La disparità di trattamento che ne deriva costituisce, a mio avviso, una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza. Lo svantaggio è concreto: secondo le cifre fornite dal giudice del rinvio, un lavoratore emigrante come la ricorrente percepisce una prestazione minima inferiore di oltre EUR 125 mensili al limite minimo garantito a un lavoratore che si trovi in una situazione assimilabile (in termini di circostanze personali e di carriera assicurativa) ma che non abbia mai lasciato la Grecia.
92.
Una legislazione nazionale come quella in discussione nel procedimento principale può nondimeno essere giustificata nella misura in cui persegua un obiettivo di interesse generale e sia proporzionata ad esso, vale a dire sia adeguata a garantire la realizzazione dello stesso e non ecceda quanto è necessario per raggiungerlo (
34
).
93.
Il governo ellenico non invoca espressamente una giustificazione per la disparità di trattamento, poiché la sua posizione principale è che le persone la cui carriera assicurativa si estende a più [OSCURATO:PERSONA] membri non si trovano in una situazione assimilabile a quella delle persone che hanno una carriera interamente nazionale (
35
).
94.
Tuttavia, rilevo che tanto il governo ellenico quanto il giudice del rinvio fanno riferimento a considerazioni a sostegno della normativa di cui trattasi, in particolare quelle contenute nella motivazione della legge del 2011. Detta motivazione si riferisce, da un lato, all’obiettivo di «armonizzare», o piuttosto «allineare», la legislazione ellenica all’approccio dell’Unione in relazione alla nozione di prestazione minima e, dall’altro, alle conseguenze finanziarie negative della qualificazione dei limiti pensionistici minimi come prestazioni minime. Tali considerazioni intenderebbero spiegare perché la legge del 2011 abbia designato un’altra componente, recentemente introdotta, del sistema pensionistico nazionale come prestazione minima di cui all’articolo 58. Esse non sembrano suffragare un’autonoma prestazione minima di cui all’articolo 58, senza contropartita nel regime pensionistico applicabile ai casi interamente nazionali, mentre in tali casi continuavano ad applicarsi i limiti pensionistici minimi più elevati. Non ritengo quindi che esse possano giustificare la disparità di trattamento di cui trattasi.
95.
Anche se le considerazioni in parola fossero comunque considerate come obiettivi perseguiti dalla normativa così come era in definitiva applicabile dubito che esse costituiscano obiettivi legittimi idonei a giustificare la disparità di trattamento sopra individuata. Ai fini della presente causa mi limiterò a quanto segue. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’allineamento alla nozione di «prestazione minima» dell’Unione, l’articolo 58 del regolamento n. 883/2004 non impone né giustifica la creazione di una soglia minima distinta per i casi di coordinamento finché si configura ancora una prestazione minima nazionale più elevata per casi nazionali assimilabili. Per quanto riguarda, in secondo luogo, le conseguenze finanziarie negative, considerazioni di bilancio possono essere all’origine delle scelte di politica sociale di uno Stato membro ma non giustificano di per sé una discriminazione nei confronti dei lavoratori emigranti (
36
). Se è vero che la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di un sistema previdenziale può costituire un obiettivo legittimo qualora sia accertato un rischio reale di grave pregiudizio a un simile equilibrio (
37
), nel caso di specie non è stata dimostrata l’esistenza di un siffatto rischio derivante specificamente dal livello delle prestazioni minime per i lavoratori emigranti.
96.
In ogni caso, anche se un siffatto obiettivo dovesse essere considerato legittimo, la normativa di cui trattasi non appare neppure proporzionata ad esso. La distinzione in questione non è delineata in funzione dell’onere reale imposto all’istituzione ellenica e si applica ai casi di coordinamento in quanto categoria, in modo troppo ampio, indipendentemente, in particolare, dalla durata dei periodi maturati in Grecia e dall’importo della pensione ellenica o dall’integrazione effettivamente dovuta.
97.
Sulla base delle informazioni e degli argomenti presentati alla Corte, non ritengo pertanto che la disparità di trattamento creata dalla normativa controversa sia giustificata. Spetterebbe ovviamente al giudice del rinvio valutare, nelle circostanze particolari del caso di specie, se tale differenza possa essere giustificata e se la misura sia proporzionata.
3.
Conclusione sulla seconda questione
98.
Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di riformulare la seconda questione affinché possa essere intesa anche nel senso che essa verte sulla compatibilità della normativa nazionale di cui trattasi con gli articoli 6 e 58 del regolamento n. 883/2004, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio (
38
).
99.
Su tale base, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 58 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con gli articoli 4 e 6 di tale regolamento e con l’articolo 45 TFUE, osta a una normativa nazionale che fissa, per le persone il cui diritto a pensione è determinato tenendo conto dei periodi di assicurazione maturati in più di uno Stato membro, una prestazione minima inferiore alla prestazione minima garantita a persone aventi una situazione personale e una carriera assicurativa equivalenti, che abbiano maturato tutti i loro periodi di assicurazione nello Stato membro interessato.
V.
Conclusione
100.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) come segue:
1) L’articolo 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che
sussiste una prestazione minima quando la normativa nazionale prevede limiti pensionistici minimi che mirano a garantire una pensione superiore a quella che risulterebbe dai soli periodi assicurativi e contributivi dell’assicurato. Non è determinante a tale riguardo il fatto che tali limiti siano stati istituiti come espressione di solidarietà sociale o che essi varino a seconda dell’ente previdenziale, della categoria di appartenenza dell’assicurato, della sua situazione familiare o della sua età.
2) L’articolo 58 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con gli articoli 4 e 6 di tale regolamento e con l’articolo 45 TFUE,
osta a una normativa nazionale che fissa, per le persone il cui diritto a pensione è determinato tenendo conto dei periodi di assicurazione maturati in più di uno Stato membro, una prestazione minima inferiore alla prestazione minima garantita a persone aventi una situazione personale e una carriera assicurativa equivalenti, che abbiano maturato tutti i loro periodi di assicurazione nello Stato membro interessato.
1
Lingua originale: l’inglese.
2
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).
3
Nel 2017 l’IKA-ETAM è stato assorbito nell’[OSCURATO:PERSONA] (Ente unico di previdenza sociale; in prosieguo: l’«EFKA»), successivamente rinominato «e-EFKA», che ora è pertanto resistente nel procedimento principale. Poiché la controversia è relativa al precedente regime dell’IKA-ETAM farò riferimento, se del caso, all’IKA-ETAM.
4
Si precisa, sulla base del fascicolo di causa, che si tratta dei limiti rilevanti ai fini del procedimento principale. Il giudice del rinvio precisa, tuttavia, anche le disposizioni relative ai limiti applicabili alla categoria dei «nuovi» assicurati. Spetta, in definitiva, al giudice del rinvio determinare i limiti precisi che rilevano nel caso della ricorrente. Osservo tuttavia, in ogni caso, che, sebbene differiscano nel metodo di calcolo e leggermente nell’importo finale, entrambe le categorie di limiti svolgono la stessa funzione: quella di soglie minime che comportano l’aumento delle pensioni inferiori a detto livello.
5
L’espressione «casi di coordinamento» è utilizzata nelle presenti conclusioni per indicare i casi in cui i diritti alla pensione sono stati determinati conformemente alle norme di coordinamento enunciate nel regolamento n. 883/2004.
6
Regolamento del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2).
7
Poiché l’articolo 50 del regolamento n. 1408/71 corrisponde, senza modifiche sostanziali, all’articolo 58 del regolamento n. 883/2004, la giurisprudenza relativa al primo – che sarà citata nelle presenti conclusioni – mantiene la propria rilevanza anche per il secondo.
8
Come precisato nella circolare dell’IKA-ETAM n. 9/[OSCURATO:DATA_NASCITA].
9
V. sentenze del 14 marzo 2019, Vester (C‑134/18, EU:C:2019:212, punti da 29 a 31; in prosieguo: la «sentenza Vester»), e del 22 gennaio 2026, Sovisso (C‑633/24 EU:C:2026:36, punti da 35 a 37; in prosieguo: la «sentenza Sovisso»); v., altresì, considerando 1, 3 e 4 del regolamento n. 883/2004.
10
V. sentenza del 7 dicembre 2017, Zaniewicz-Dybeck (C‑189/16, EU:C:2017:946, punto 58; in prosieguo: la «sentenza Zaniewicz-Dybeck»).
11
V. sentenza del 30 novembre 1977, Torri (64/77, EU:C:1977:197, punti 7 e 13; in prosieguo: la «sentenza Torri»), e sentenza Zaniewicz-Dybeck, punto 47.
12
Sentenza del 17 dicembre 1981, Browning (22/81, EU:C:1981:316; in prosieguo: la «sentenza Browning»).
13
V. sentenza Browning, punto 15; v., altresì, sentenza Zaniewicz-Dybeck, punto 45.
14
V. sentenza Browning, punto 13.
15
Ibidem
,
punto 14. Ciò non significa, ovviamente, che l’importo teorico non possa mai coincidere con la prestazione minima; v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Stinco e Panfilo (C‑132/96, EU:C:1997:436, paragrafo 61).
16
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la dichiarazione di uno Stato membro secondo cui una prestazione rientra nella pertinente nozione di coordinamento non prova che una prestazione ne faccia parte, mentre l’assenza di una dichiarazione non prova che una prestazione ne sia esclusa; v. sentenze del 29 novembre 1977, Beerens (35/77, EU:C:1977:194, punto 9), e dell’11 luglio 1996, Otte (C‑25/95, EU:C:1996:295, punto 20).
17
Come risulta dalle loro risposte a un quesito scritto della Corte.
18
L’importo della prestazione deve essere ovviamente stabilito dal diritto nazionale, giacché l’articolo 58 fa riferimento alla prestazione minima fissata dalla legislazione nazionale. Tuttavia, stabilire se una determinata disposizione nazionale risponda alla nozione di «prestazione minima» di cui all’articolo 58 è una questione di diritto dell’Unione. Sebbene la Corte abbia precisato, nella sentenza Torri, che tale nozione deve essere definita principalmente con riferimento alle prestazioni minime fissate dalle legislazioni dei vari [OSCURATO:PERSONA] membri, essa si è limitata a procedere a un esercizio comparativo delle prestazioni minime esistenti all’epoca, al fine di trarne, come sottolinea il governo norvegese, un unico significato nell’ambito del diritto dell’Unione.
19
A quanto mi consta, tuttavia, il fondo dell’IKA-ETAM è stato finanziato non solo mediante il versamento di contributi, ma anche in parte dallo Stato.
20
V., per analogia, sentenza del 15 marzo 2005, Bidar (C‑209/03, EU:C:2005:169, punto 56), e conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Jeltes e a. (C‑443/11, EU:C:2013:6, paragrafo 57).
21
V. Paju, J., «[OSCURATO:PERSONA] and social security rights: Time to stand and deliver?»,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, vol. 24, 1º numero, 2022, pagg. da 21 a 39.
22
La prassi comparativa indica inoltre che la tutela minima della vecchiaia in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri può variare a seconda, tra l’altro, della situazione personale; v. Devetzi, S. (a cura di),
[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] – A legal comparison of selected [OSCURATO:PERSONA] countries
([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –Salonicco, 2023).
23
V. sentenza Zaniewicz-Dybeck, in particolare punti da 21 a 23 e da 44 a 46.
24
Sentenza della Corte EFTA del 18 aprile 2024, A/Arbeids- og velferdsdirektoratet, E‑3/23, punti 73 e 74.
25
V. sentenza Browning, punti 3, 13 e 14.
26
V. sentenza Torri, punto 5; sentenza Browning, punto 12, e sentenza Zaniewicz-Dybeck, punto 57.
27
Le informazioni di cui dispone la Corte non consentono di stabilire se una persona che abbia maturato periodi di assicurazione in un altro Stato membro, ma che soddisfi le condizioni per beneficiare di una pensione autonoma in Grecia – ossia una prestazione autonoma ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 883/2004 – sia soggetta al valore di riferimento di EUR 360 o ai limiti pensionistici minimi ordinari. Non è necessario affrontare detto problema nelle presenti conclusioni poiché non è rilevante per la ricorrente nel procedimento principale, che aveva diritto solo a una prestazione
pro rata
(v. paragrafo 20 delle presenti conclusioni). Di conseguenza, la presente analisi riguarda casi di coordinamento come quello della ricorrente, ai quali si applica l’importo di EUR 360.
28
L’intenzione non sembra essere stata quella di creare un minimo
ad hoc
, ma semplicemente quella di identificare la prestazione minima come «pensione base» ai sensi della legge del 2010. Poiché detta pensione non è mai stata attuata, non occorre esaminare se essa stessa costituisse una «prestazione minima» ai sensi dell’articolo 58. Il punto rilevante è che, come osserva il giudice del rinvio, l’importo di EUR 360 non corrispondeva a nessuna pensione minima mai effettivamente erogata in base alle norme ordinarie elleniche.
29
V. sentenza dell’11 aprile 2024, Sozialministeriumservice (C‑116/23, EU:C:2024:292, punti 48 e 54 e giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza Sozialministeriumservice»).
30
V. sentenze Vester, punti da 29 a 31, e Sovisso, punti da 35 a 37, nonché giurisprudenza citata.
31
V. sentenze Vester, punto 32, e Sovisso, punto 38, nonché giurisprudenza citata.
32
V. sentenze Vester, punto 33, e Sovisso, punto 39, nonché giurisprudenza citata.
33
V. sentenze del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑398/18 e C‑428/18, EU:C:2019:1050, punti 40 e 41; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»), e del 22 giugno 2011, Landtová (C‑399/09, EU:C:2011:415, punti 44 e 45 e giurisprudenza citata).
34
V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 43.
35
Il governo ellenico sostiene che tali categorie non sono assimilabili, dato che il lavoratore interamente nazionale è soggetto al solo diritto nazionale, mentre il lavoratore emigrante è soggetto a cumulo e ripartizione e può percepire prestazioni da più [OSCURATO:PERSONA]. La distinzione in parola è rilevante ai fini del calcolo delle prestazioni ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 883/2004, ma non per l’articolo 58 dello stesso, che a sua volta richiede che il minimo nazionale sia garantito al lavoratore emigrante come se quest’ultimo avesse avuto una carriera interamente nazionale. Sotto tale profilo, l’unica differenza tra le due categorie di persone in questione risiede nel fatto che, per il lavoratore nazionale, la prestazione minima integra una sola pensione ellenica mentre, per il lavoratore emigrante, essa integra la somma delle prestazioni della Grecia e di altri [OSCURATO:PERSONA].
36
V. sentenze del 17 marzo 2005, Kranemann (C‑109/04, EU:C:2005:187, punto 34), e del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 51).
37
V., in tal senso, sentenza Sozialministeriumservice, punto 64 e giurisprudenza citata.
38
V., per analogia, sentenza Sozialministeriumservice, punto 46 e giurisprudenza citata.