CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14875/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]ott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 12693/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12693/2023 R.G., proposto“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Milano, in personadell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, oveelettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]oma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore,autorizzata a resistere nel presente procedimento in virtù dideterminazione resa dal Capo dell’[OSCURATO:PERSONA] il 5luglio 2023, n. 2094, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (presso gli Ufficidell’[OSCURATO:PERSONA]), ove elettivamente domiciliata(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:Numero registro generale 12693/2023Numero sezionale 4110/2026Numero di raccolta generale 14875/2026Data pubblicazione 18/05/[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura incalce al controricorso di costituzione nel presenteprocedimentoCONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio il 15 maggio 2023, n.2901/15/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 14 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. La “[OSCURATO:SOCIETA].” ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio il 15 maggio 2023, n. 2901/15/2023,la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazionedell’avviso di accertamento n. 2854 del 9 dicembre 2019 daparte di [OSCURATO:PERSONA], notificatole il 16 dicembre 2019, per laTASI relativa all’anno 2014, nella misura complessiva di €3.224,29, in relazione ad immobili compresi nel fabbricatoubicato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA]Onofrio n. 212 e censito incatasto con la particella 51 del folio 655, essendo stata negataper alcuni la riduzione prevista per lo stato di inagibilità, harigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti diRoma Capitale avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Roma il 19 marzo 2021,n. 3170/9/2021, con compensazione delle spese giudiziali.2. Il giudice del gravame ha confermato la decisione di primecure – che aveva respinto il ricorso originario della contribuente- sul presupposto che i motivi di appello in ordine ai vizi formalidell’atto impositivo (omessa specificazione sulla copia cartaceadell’attestazione di conformità all’originale informatico eNumero registro generale 12693/2023Numero sezionale 4110/2026Numero di raccolta generale 14875/2026Data pubblicazione 18/05/2026inadeguatezza motivazionale) erano inammissibili per carenzadi specificità e che la contribuente non aveva presentato alcunadocumentazione per usufruire dell’invocata riduzione deltributo.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a due motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4),cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dalgiudice di secondo grado, con riguardo alla motivazione e allasottoscrizione dell’impugnato avviso di accertamento, che «lecontestazioni formali sono inammissibili in quanto lacontribuente si limita a riproporre i rilievi formulati in primogrado senza ulteriori argomenti idonei a confutare le ragioniper le quali la CTP ha deliberato il rigetto», laddove «deveritenersi assolto l’onere di impugnazione specifica impostodall’art. 53, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, allorquando asupporto dell’appello, il contribuente ripropone le ragioni diimpugnazione del provvedimento impositivo incontrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice diprimo grado, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processotributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato alcontrollo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame dellacausa nel merito», con la conseguenza che «il Giudice disecondo grado ha errato nel non rilevare la corretta specificitàdei motivi di appello sollevati dal contribuente».2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 A ben vedere, raffrontando l’atto di appello con la sentenzadi prime cure, si evince che i primi due motivi di gravame eranoNumero registro generale 12693/2023Numero sezionale 4110/2026Numero di raccolta generale 14875/2026Data pubblicazione 18/05/2026calibrati sulle ragioni della decisione, con specifico riguardo allacarente attestazione di conformità all’originale digitale dellacopia cartacea dell’atto impositivo («La conformità all'originaleinformatico della copia in formato analogico dell'atto che èstata notificata al contribuente, può essere facilmenteverificata attraverso la procedura descritta nel sito webistituzionale. Pertanto, non sussiste nessun dubbio circa lavalidità della sottoscrizione dell'avviso di accertamentoimpugnato e circa la provenienza dello stesso da [OSCURATO:PERSONA](…)») e alla motivazione dell’atto impositivo in ordine ai criteridi calcolo del tributo («L'atto impugnato appareadeguatamente motivato, contenendo l'indicazione di tutti glielementi di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria.In particolare, i criteri di calcolo dell'imposta sono chiaramenteindicati nel prospetto delle somme dovute, che esponechiaramente il periodo di imposta e le quote fisse e variabili,con indicazione della tariffa per metro quadrato»).2.3 In definitiva, rilevando l’inammissibilità dei primi duemotivi di appello per carente specificità, il giudice regionale hafinito con l’incorrere in un’omessa pronuncia (art. 112 cod.proc. civ.), concentrandosi nell’esame esclusivo del terzomotivo di appello, che atteneva ai requisiti per ilriconoscimento della riduzione del tributo per inagibilità delfabbricato.2.4 Ciò detto, si può richiamare la giurisprudenza di questaCorte, secondo cui, nel giudizio di legittimità, alla luce deiprincipi di economia processuale e della ragionevole durata delprocesso di cui all'art. 111 Cost., nonché di una letturacostituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc.civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo diappello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione conNumero registro generale 12693/2023Numero sezionale 4110/2026Numero di raccolta generale 14875/2026Data pubblicazione 18/05/2026rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel meritosempre che si tratti di questione di diritto che non richiedeulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 5^, 28 ottobre2015, n. 21968; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2016, n. 14878;Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16171; Cass., Sez. 5^, 27aprile 2018, n. 10217; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, nn.13128 e 13136; Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 2020, n. 28903;Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14208; Cass., Sez. 6^-5, 19 luglio 2022, n. 22605; Cass., Sez. 3^, 16 giugno 2023,n. 17416; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28794; Cass.,Sez. 5^, 7 marzo 2024, nn. 6128, 6138 e 6186; Cass., Sez.5^, 4 ottobre 2024, nn. 26047 e 26055).2.5 Nella specie, non occorre alcun accertamento fattuale perla decisione nel merito, che, pertanto, può essere adottata dalgiudice di legittimità.Per quanto attiene alla doglianza per cui «(s)i ritiene irricevibilela motivazione del gravato provvedimento per cui ilcontribuente, ricevuto l’atto impositivo, per verificarne laconformità all’originale, avrebbe potuto e dovuto attivare laprocedura descritta su https//www.aequaroma.it/verifica», siosserva (sulla scorta della copia annessa nella documentazioneprodotta dalla controricorrente in sede di legittimità) che l’attoimpositivo reca in calce, oltre alla menzione della firmaelettronica qualificata del funzionario responsabile conindicazione della delega da parte della [OSCURATO:PERSONA], anchela idoneità alla verifica della corrispondenza del supportoanalogico al documento informativo mediante contrassegnoelettronico attraverso la procedura descritta sul sitoistituzionale di “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, in conformità allaprevisione dell’art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 7 marzo 2005,n. 82 (c.d. “codice dell’amministrazione digitale”), qualeNumero registro generale 12693/2023Numero sezionale 4110/2026Numero di raccolta generale 14875/2026Data pubblicazione 18/05/2026modificato dall’art. 23 del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, atenore del quale: «Sulle copie analogiche di documentiinformatici può essere apposto a stampa un contrassegno,sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cuiall’articolo 71, tramite il quale è possibile accedere aldocumento informatico, ovvero verificare la corrispondenzaallo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto aisensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge lasottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essererichiesta la produzione di altra copia analogica consottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.I soggetti che procedono all’apposizione del contrassegnorendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internetistituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegnomedesimo».Per cui, la copia analogica del documento amministrativoinformatico su cui è apposto il contrassegno elettronico (converifica della conformità sul sito istituzionale dell’enteimpositore) sostituisce a tutti gli effetti di legge la copiaanalogica sottoscritta con firma autografa e, pertanto, non puòessere richiesta all’amministrazione la produzione di altro tipodi copia analogica.2.6 Quanto alla motivazione dell’atto impositivo, ilragionamento del giudice di appello è coerente con lagiurisprudenza costante, secondo cui l'obbligo motivazionaledell'avviso di accertamento in materia di ICI (ma le stesseargomentazioni possono valere anche per l’IMU e, di riflesso,per la TASI) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui ilcontribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesatributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarel'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisitoNumero registro generale 12693/2023Numero sezionale 4110/2026Numero di raccolta generale 14875/2026Data pubblicazione 18/05/2026motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremisoggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta,soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi diessa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioniadducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fasecontenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazionedell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fattistessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431;Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5,3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n.16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez.Trib., 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. Trib., 17ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n.2929; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez.Trib., 4 gennaio 2025, n. 121). Pertanto, l’indicazione –dell’identificazione catastale, della superficie rilevante, delvalore imponibile, dell’aliquota applicabile e dell’impostaliquidata per ciascun immobile (come è avvenuto nel caso dispecie) è sufficiente ad assicurare la completezzamotivazionale dell’avviso di accertamento in ossequio aiparametri dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (intermini: Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121; Cass., Sez.Trib., 9 marzo 2025, n. 6259).2.7 Laddove, esula dalla motivazione dell’avviso diaccertamento la giustificazione dei dati indicati per laliquidazione del tributo, attenendo alla prova del creditotributario che è destinata a formarsi nella sede processuale.Sotto tale profilo, si ravvisa nella censura una paleseconfusione tra la “motivazione” dell’avviso di pagamentoNumero registro generale 12693/2023Numero sezionale 4110/2026Numero di raccolta generale 14875/2026Data pubblicazione 18/05/2026(oggetto di censura ab origine), che è finalizzata allaconoscenza da parte del contribuente degli elementi di fatto edelle ragioni di diritto della pretesa impositiva, e la “prova”della pretesa impositiva (o della sua infondatezza), che variferita al documento, quale mezzo da far valere nel processo.Questa distinzione tra piano della motivazione e piano dellaprova trova conferma normativa nell’art. 7, comma 1, dellalegge 27 luglio 2000, n. 212 (nel testo novellato dall’art. 1,comma 1, lett. f), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219), che,mentre richiede l’allegazione dell’atto a cui l’avviso si riferisce,sempre che non sia già stato portato a conoscenzadall’interessato o l’avviso ne riproduca il contenuto essenziale,prevede soltanto l’indicazione dei mezzi di prova, che potrannoessere prodotti o acquisiti nell’eventuale processo a seguitodell’impugnazione dell’atto impositivo (in termini: Cass., Sez.Trib., 25 marzo 2024, n. 8016 – vedasi anche: Cass., Sez.Trib., 12 gennaio 2025, n. 799).2.8 Per cui, resta fermo che la motivazione dell'avviso diaccertamento o di rettifica, presidiata dall'art. 7 della legge 27luglio 2000, n. 212, ha la funzione di delimitare l'ambito dellecontestazioni proponibili dall'ente impositore nel successivogiudizio di merito e di mettere il contribuente in grado diconoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria; invece,la prova della pretesa tributaria attiene al diverso piano delfondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suoaccertamento in giudizio in presenza di specifiche contestazionidello stesso (tra le più recenti: Cass., Sez. Trib., 20 settembre2024, n. 25321; Cass., Sez. Trib., 24 dicembre 2025, n.34031; Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2026, n. 10324).3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione del combinato disposto dell’art. 13, comma 3, delNumero registro generale 12693/2023Numero sezionale 4110/2026Numero di raccolta generale 14875/2026Data pubblicazione 18/05/2026d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con gli artt. 10, comma1, e 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondogrado « che non fosse applicabile la riduzione prevista dall’art.13, comma 3, d.l. 06 dicembre 2011 n. 201 e, quindi, dovutoil pagamento della Tasi in misura integrale in quanto laricorrente non aveva presentato richiesta di usufruire delbeneficio della riduzione del 50% previsto dall’art. 13, comma3, d.l. 06 dicembre 2011 n. 201, sebbene il Comune fosse statoa conoscenza dello stato di inagibilità ed inutilizzabilitàdell’immobile».3.1 Il predetto motivo è infondato.3.2 La censura attinge il passaggio della sentenza impugnata,in cui si afferma che: «(…) al fine di ottenere la previstaagevolazione nel caso di immobile inagibile, occorre rispettarela procedura stabilita dalle norme vigenti, che consentonoperaltro al Comune di effettuare i controlli ritenuti necessari.Non può essere condivisa la tesi della contribuente, secondocui la riduzione di imposta spetta sol perché il Comune era aconoscenza della effettuazione di lavori di ristrutturazione equindi dello stato di inagibilità dell’immobile in oggetto, avendoricevuto la denuncia di inizio attività e la denuncia di cessazionedei lavori (…)».3.3 Secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di IMU(ma, di riflesso, anche di TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 649,della legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ipotesi di immobileinagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3,lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testoNumero registro generale 12693/2023Numero sezionale 4110/2026Numero di raccolta generale 14875/2026Data pubblicazione 18/05/2026novellato dall’art. 4, comma 5, lett. b), del d.l. 2 marzo 2012,n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012,n. 44, nella misura del 50% anche in assenza di richiesta delcontribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente notoal Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buonafede che deve improntare i rapporti tra ente impositore econtribuente (art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.212), di cui è espressione anche la regola secondo cui aquest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti giàdocumentalmente noti al Comune (art. 6, comma 4, della legge27 luglio 2000, n. 212) (con riguardo all’ICI: Cass., Sez. 5^,10 giugno 2015, n. 12015; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016,n. 18453; Cass., Sez. 6^-5, 29 maggio 2020, n. 10314; Cass.,Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28251; Cass., Sez. 6^-5, 22aprile 2021, n. 10724; – con riguardo all’IMU: Cass., Sez. 5^,30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 6^- 5, 26 marzo2021, n. 8592; Cass., Sez. 6^-5, 22 aprile 2021, n. 10724;Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35474; Cass., Sez. 6^-5, 16 gennaio 2023, n. 1016; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023,n. 6270; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12226); analogoprincipio è stato ultimamente ribadito anche per l’esenzione daIMU per i fabbricati colpiti dagli eventi sismici che hannointeressato il territorio delle province di Bologna, Modena,2012, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.l. 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n.122 (Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2023, nn. 4555 e 4562);3.4 Ciò non di meno, il giudice del gravame ha accertato chel’ente impositore era stato messo a conoscenza della solaesecuzione di “lavori di ristrutturazione”, che non postulanonecessariamente uno stato inagibilità o inutilizzabilità delNumero registro generale 12693/2023Numero sezionale 4110/2026Numero di raccolta generale 14875/2026Data pubblicazione 18/05/2026fabbricato. Per cui, anche la richiamata giurisprudenzasull’esonero dalla dichiarazione non consente alla contribuentedi beneficiare della invocata riduzione in assenza di undocumentato stato inagibilità o inutilizzabilità del fabbricato.In tal senso, con riguardo alla nozione di inagibilità oinabitabilità, questa Corte ha ritenuto - sia con riguardo all’art.8, comma 1, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, per l’ICI,che con riguardo 13, comma 3, lett. b), del d.l. 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, per l’IMU - che condizioneindispensabile per poter usufruire della riduzione dell'impostaè l'inagibilità o l'inabitabilità dell'immobile, intese comeobiettiva inidoneità ad essere utilizzato per eventi dovuti adobsolescenza o cattiva manutenzione (cedimenti, crepe,pericoli di crollo) o per carenze intrinseche (assenza di adeguatiimpianti e servizi); in particolare, per inagibilità deve intendersiil mancato rispetto dei requisiti di sicurezza staticadell'immobile ovvero la presenza di elementi che ne rendonopericoloso o inopportuno l'utilizzo; la nozione di inabitabilità sicorrela alla mancanza di rispetto dei requisiti minimi igienico-sanitari, che devono necessariamente sussistere per far sì cheil fabbricato possa essere utilizzato all'uso cui è destinato; ilcriterio interpretativo che ricollega la nozione di inagibilità einabitabilità dell'immobile al degrado fisico sopravvenuto(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di unaobsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, nonsuperabile con interventi di manutenzione ordinaria ostraordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamentoconservativo e/o di ristrutturazione edilizia, non solo risultaaderente alla lettera della norma, ma trova conferma nelcostante indirizzo giurisprudenziale in materia fiscale, secondoNumero registro generale 12693/2023Numero sezionale 4110/2026Numero di raccolta generale 14875/2026Data pubblicazione 18/05/2026il quale le norme che stabiliscono esenzioni o riduzioni diimposta sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14disp. prel. cod. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 25 marzo2011, n. 6925; Cass., Sez. Un., 3 giugno 2015, n. 11373; Cass.Sez. Un., 22 settembre 2016, n. 18574; Cass., Sez. 6^-5, 9aprile 2018, n. 8618; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n.10213), sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogicoo all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e lecondizioni dalle stesse espressamente considerati; non è quindipraticabile una operazione ermeneutica che estenda la portatadella nozione di inagibilità e inabitabilità anche ad unacondizione di fatto costituita dal mancato utilizzo stagionaledell'immobile che prescinde totalmente dallo stato di fatiscenzae degrado fisico del bene (in termini: Cass., Sez. 5^, 19novembre 2019, n. 29966; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2023,n. 5804; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2023, n. 18005; Cass.,Sez. 5^, 18 gennaio 2024, nn. 1908 e 1955).3.5 Non diversamente, l’art. 8 del regolamento comunale IMU(richiamato in controricorso) ha previsto che: «L’inagibilità ol’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenutoche comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezzastatica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) nonsuperabile con interventi di ordinaria o straordinariamanutenzione, così come definiti dall’articolo 3, lettere a) e b),del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e successive modificazioni. L’inagibilità o inabitabilità èaccertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico delproprietario, che allega idonea documentazione alladichiarazione«».3.6 Per cui, la sentenza impugnata si era uniformata a taliprincipi con la conclusione che: «È necessario, quindi, anche inNumero registro generale 12693/2023Numero sezionale 4110/2026Numero di raccolta generale 14875/2026Data pubblicazione 18/05/2026caso di effettuazione di lavori di ristrutturazione , che ilproprietario dimostri la circostanza dell’inagibilità o inabitabilitàcon una perizia di un tecnico qualificato, ovvero con appositadichiarazione sostitutiva».4. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deveessere rigettato.5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228), si dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore della controricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di €2.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nellamisura del 15% sui compensi e altri accessori di legge; dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 maggio2026.LA PRESIDENTEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]