CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 25494/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'inosservanza della legge penale ed il difetto motivazionale in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva ai sensi dell'art. 99 comma quarto cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni per cui è stata disattesa la richiesta difensiva di disapplicazione della recidiva di cui all'art. 99 comma quarto cod. pen., in considerazione della negativa personalità del prevenuto e della ritenuta maggiore pericolosità sociale del medesimo, avuto anche riguardo al grado di offensività e riprovevolezza della condotta posta in essere per il nuovo reato/della stessa indole di quelli per cui aveva già riportato condanne precedenti a breve distanza temporale dal nuovo fatto per cui si è proceduto); che l'asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 [OSCURATO:PERSONA]