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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 settembre 2021

Cassazione n. 36010/2021

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6 ORDINANZA sul ricorso 28574/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 201 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 5235 che la rappresenta e difende 4.074- -controricorrente - avverso la sentenza n. 3344/2016 della COMM.TRIB.REG.

LAZIO, depositata il 26/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].G.N. 28574-16 P.AZ 41.111, *.g YVIZìv 1 •,~111( ‘a. 70"k;;311° [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma un preavviso di fermo amministrativo, notificato da Equitalia in data 21.11.2014, per omesso pagamento di crediti di natura tributa- ria per un importo complessivo di curo 175.930,29, eccependo il difet- to di notifica delle cartelle di pagamento presupposte. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, in quanto l'Agente della Ri- scossione, costituendosi in giudizio, aveva omesso di fornire la prova della notifica delle cartelle. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva appello, che veniva accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con sentenza n. 3344/28/2016, ritenendo che l'Agente della riscossione aveva fornito nel corso del giudizio la prova della rituale notifica degli atti impositivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo tre moti- vi, illustrati con memorie. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è costituita con con- troricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, e dell'art. 2967 c.c. in relazione R.G.N. 28574-16 all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento alle cartelle n. 097200600117760382, n.09720090095037191, n. 09720090180264116, n.09720100098261345,n.09720100373787900, n. 09720110032611719, n.09720110189271734,n.09720120148960560, n. 09720120211710900, n. 0972013, 0124912056.

La società lamenta vizio di violazione di leg- ge della sentenza impugnata nella parte in cui si è affermato che le car- telle erano state ritualmente notificate, laddove, invece, emergerebbe dalle allegazioni dell'Agente della riscossione che nel corso del giudizio erano stati depositati in atti solo gli avvisi di ricevimento e non già an- che copia delle cartelle di pagamento asseritamente notificate, a fronte di una specifica contestazione proposta dalla contribuente in ordine al contenuto dell'atto notificato.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 148 — 156 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento alle cartelle n. 097200100373787900, n. 09720110032611719, n. 0972011.0189271734, atteso che non vi sa- rebbe la prova della rituale notifica, essendo state depositate in atti le sole relate di notifica, e non già anche la copia delle cartelle di paga- mento asseritamente notificate, con la conseguenza che dette notifiche sono da considerarsi inesistenti e/o nulle in quanto, in difetto di pro- duzione documentale delle cartelle, non sarebbe consentito individuare l'oggetto della notifica.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 in combinato disposto con l'art. 4-6 d.P.R. n. 68/2005 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento alle cartelle n. 09720130299001180 e n.R.G.N. 28574-16 0972013.032432618, asseritamente notificate e mezzo PEC.

La ricor- rente deduce che, nel corso del giudizio, la Concessionaria aveva de- positato i messaggi PEC contenenti le cartelle di pagamento e le rice- vute di consegna, ma non aveva depositato, come risulterebbe dall'indice in calce al proprio atto di appello, la ricevuta di accettazio- ne.

L'assenza della ricevuta di accettazione renderebbe nulla la notifica delle cartelle effettuate e non consentirebbe di verificare l'avvenuta consegna.

4. I motivi di ricorso da esaminarsi congiuntamente in quanto inerenti alla medesima questione, sono inammissibili ed infondati per i principi di seguito enunciati. a) Le critiche sono inammissibili per carenza di autosufficienza.

Questa Corte ha, in più occasioni, rilevato che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, o come nella specie dell'avviso di ricevimento, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omes- sa, determina l'inammissibilità del motivo (Cass. n. 5185 del 2017).

E' stato, in particolare, precisato che "ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosu icien.‘za, è necessa- ria la trascrk,ione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notifica- totio, al fine di consentire la verifica della .fondate.ua della doglian.za in base alla sola lettura del ricorso, sena necessità di accedere a fonti esterne allo stesso.

"(Cass.n. 31038 del 2018).

Nella fattispecie, l'adempimento di tale onere processuale sarebbe sta- to necessario, tenuto conto che si lamenta l'omessa produzione in giu- dizio delle cartelle da parte del concessionario al fine di sostenere la R.G.N. 28574-16 non coincidenza della documentazione attestante la rituale notifica con l'atto che si assume notificato, con conseguente asserito vizio di moti- vazione della decisione impugnata.

La società ricorrente, inoltre, avrebbe dovuto anche indicare espressamente la sede processuale in cui gli atti relativi al procedimento notificatorio risultavano prodotti nel corso del giudizio di merito.

Va, infatti, data continuità all'indirizzo espresso da questa Corte con ordinanza n. 28184 del 2020, secondo cui: "In tema di ricorso per cassaR:io- ne, il principio di autosufficie'na, che impone l'indica.zione espressa degli atti pro- cessuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché in- dicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rin- tracciabile, sicché la mancata `localkza.zione' del documento basta per la dichiara- ione di inammissibilità del ricorso, sena necessità di soffermarsi sull'osservana del principio di autosu rcien.za dal versante contenutistico".

Inoltre, quand'anche si volesse sostenere che il rispetto del principio di auto- sufficienza sarebbe garantito anche con la precisa indicazione della al- locazione delle relate di notifica per cui è causa, deve evidenziarsi che non costituisce precisa indicazione della allocazione il riferimento alla copia delle intere produzioni delle parti svolte in primo e in secondo grado (Cass. 32757 del 2019). b) Va rilevata, inoltre, l'infondatezza delle critiche.

Il giudice del merito, sul presupposto di un accertamento in fatto (in- sindacabile in sede di legittimità, in quanto congruamente motivato e privo di vizi logici), ha statuito il rigetto dell'eccezione sollevata dalla contribuente precisando: "secondo cui non sarebbe identificabile il contenuto R.G.N. 28574-16 delle cartelle sulla scorta degli avvisi di ricevimento delle stesse„ tale eccezione appare pretestuosa ed infondata in quanto il contenuto della cartella appare chiaramente ricavabile dal numero apposto sulla cartolina dell'avviso di ricevimento abbinato al- la cartella".

Mentre, con riferimento all'onere di produzione documentale delle cartelle oggetto di impugnazione da parte del concessionario alla ri- scossione, in più occasioni, si è chiarito che: " in materia di riscossione del- le imposte al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, è sufficiente la prodlqione della relata compilata secondo modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente, in quanto la relata dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicato non solo il numero identiticativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto" (Cass. n. 16121 del 2019; Cass. n. 18349 del 2021). c)Con specifico riferimento alla questione sollevata con il terzo motivo di ricorso, relativa alla omessa produzione in giudizio della ricevuta di accettazione della notifica effettuata a mezzo PEC, va precisato quanto segue.

L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che:" la notifica del- la cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbrario 2005, n. 68, a mezzy posta elettronica certificata, all'indiriZzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione.

Non si applica l'art. 149 del codice di procedura civile".

Nel caso in cui il contribuente contesti in giudizio l'avvenuta ricezione della cartella esattoriale, l'Agente della riscossione che alleghi la relativa notificazione a mezzo posta elettronica certificata è tenuto a dare pro- R.G.N. 28574-16 va mediante documentazione conforme alle disposizioni del d.P.R. n. 68 del 2005 e alle regole tecniche ivi previste.

L'art. 6 del d.P.R. n. 68 del 2005 stabilisce che: "1.1/ gestore di posta elettronica certificata utili,uato dal mittente fornisce al mit- tente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di cedifica- 5jone che costituiscono prova dell'avvenuta spediione di un messaggio di posta elet-, tronica certificata, 211 gestore di posta elettronica certificata utilkzato dal destinatario fornisce al mit- tente, all'indirro elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.

3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indiriuo elettronico di- chiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leg- gibile al mittente, contenente i dati di certlica.zione.

4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche copia completa del messag- gio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'art. 17.

5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario." La ricevuta di avvenuta consegna, che ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 68 del 2005 e delle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 2 novembre 2015 è sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certifi- cata del destinatario, viene, quindi, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di po- sta elettronica certificata del destinatario e, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del citato D.P.R., "fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effi ttivamente pervenuto all'indiri_uo elettronico di- R.G.N. 28574-16 chiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leg- gibile dal mittente, contenente i dati di certificckione", sicchè la data e l'ora del- la ricezione è opponibile ai terzi.

Questa Corte, con riferimento alla notificazione della sentenza a mez- zo PEC (ma il principio di diritto può essere applicato anche in tema di notificazione di atti impositivi), ha precisato che: "In caso di notifica- ione della senterka a meuo PE 6', una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta consegna, solo la concreta alleg,nione di una qualche di- sfurkionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario — in tale ambito, peral- tro, senza necessità di proporre querela di falso — in conformità ai principi già ope- ranti in tema di notifica.zioni secondo i sistemi tradkionali e per cui, a fronte di un 'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, Jpetta al destinatario promuovere le contesta.zioni necessarie ed eventualmente fornire la prova delle stesse" (Cass. n. 15001 del 2021).

Chiarendo, altresì, che : "A seguito delle modifi- che al processo civile apportate dall'art. 16, comma 4, del dl n. 179 del 2012, conv. con modif, dalla

I. n. 221 del 2012, le comunicnioni e le notifica.zioni a cu- ra della cancelleria sieffettuano, anche nel procedimento fallimentare, per via tele- matica, all'indiriuo di posta elettronica c'edificata (PEC) del destinatario e la tra- smissione del documento informatico, equivalente alla notifica.zione a me.uo posta, si intende perfe.zionata, con riferimento alla data ed all'ora della sua rice:zione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle di,sposkioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, di cui l'art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilkRata dal destina- tario deve fornire al mittente, presso il suo indiritzo elettronico, la e. d. ricevuta di avvenuta consegna (MC) che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostra- re, fino a prova contraria, che il messaggio irzformatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario" (Cass. n. 30532 del 2018).R.G.N. 28574-16 Nella fattispecie, non è contestato che la ricevuta di avvenuta consegna è stata allegata dall'Agente della riscossione, ai fini della prova della ri- tuale notifica dell'atto impositivo.

5. Da siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimbor- so delle spese di lite, che liquida in complessivi curo 10.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per rimborsi, spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza di presupposti per il versamento, da parte del ricor- rente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ORDINANZA sul ricorso 28574/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 201 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 5235 che la rappresenta e difende 4.074- -controricorrente - avverso la sentenza n. 3344/2016 della COMM.TRIB.REG. LAZIO, depositata il 26/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].G.N. 28574-16 P.AZ 41.111, *.g YVIZìv 1 •,~111( ‘a. 70"k;;311° [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma un preavviso di fermo amministrativo, notificato da Equitalia in data 21.11.2014, per omesso pagamento di crediti di natura tributa- ria per un importo complessivo di curo 175.930,29, eccependo il difet- to di notifica delle cartelle di pagamento presupposte. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, in quanto l'Agente della Ri- scossione, costituendosi in giudizio, aveva omesso di fornire la prova della notifica delle cartelle. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva appello, che veniva accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con sentenza n. 3344/28/2016, ritenendo che l'Agente della riscossione aveva fornito nel corso del giudizio la prova della rituale notifica degli atti impositivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo tre moti- vi, illustrati con memorie. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è costituita con con- troricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, e dell'art. 2967 c.c. in relazione R.G.N. 28574-16 all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento alle cartelle n. 097200600117760382, n.09720090095037191, n. 09720090180264116, n.09720100098261345,n.09720100373787900, n. 09720110032611719, n.09720110189271734,n.09720120148960560, n. 09720120211710900, n. 0972013, 0124912056. La società lamenta vizio di violazione di leg- ge della sentenza impugnata nella parte in cui si è affermato che le car- telle erano state ritualmente notificate, laddove, invece, emergerebbe dalle allegazioni dell'Agente della riscossione che nel corso del giudizio erano stati depositati in atti solo gli avvisi di ricevimento e non già an- che copia delle cartelle di pagamento asseritamente notificate, a fronte di una specifica contestazione proposta dalla contribuente in ordine al contenuto dell'atto notificato. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 148 — 156 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento alle cartelle n. 097200100373787900, n. 09720110032611719, n. 0972011.0189271734, atteso che non vi sa- rebbe la prova della rituale notifica, essendo state depositate in atti le sole relate di notifica, e non già anche la copia delle cartelle di paga- mento asseritamente notificate, con la conseguenza che dette notifiche sono da considerarsi inesistenti e/o nulle in quanto, in difetto di pro- duzione documentale delle cartelle, non sarebbe consentito individuare l'oggetto della notifica. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 in combinato disposto con l'art. 4-6 d.P.R. n. 68/2005 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento alle cartelle n. 09720130299001180 e n.R.G.N. 28574-16 0972013.032432618, asseritamente notificate e mezzo PEC. La ricor- rente deduce che, nel corso del giudizio, la Concessionaria aveva de- positato i messaggi PEC contenenti le cartelle di pagamento e le rice- vute di consegna, ma non aveva depositato, come risulterebbe dall'indice in calce al proprio atto di appello, la ricevuta di accettazio- ne. L'assenza della ricevuta di accettazione renderebbe nulla la notifica delle cartelle effettuate e non consentirebbe di verificare l'avvenuta consegna. 4. I motivi di ricorso da esaminarsi congiuntamente in quanto inerenti alla medesima questione, sono inammissibili ed infondati per i principi di seguito enunciati. a) Le critiche sono inammissibili per carenza di autosufficienza. Questa Corte ha, in più occasioni, rilevato che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, o come nella specie dell'avviso di ricevimento, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omes- sa, determina l'inammissibilità del motivo (Cass. n. 5185 del 2017). E' stato, in particolare, precisato che "ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosu icien.‘za, è necessa- ria la trascrk,ione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notifica- totio, al fine di consentire la verifica della .fondate.ua della doglian.za in base alla sola lettura del ricorso, sena necessità di accedere a fonti esterne allo stesso. "(Cass.n. 31038 del 2018). Nella fattispecie, l'adempimento di tale onere processuale sarebbe sta- to necessario, tenuto conto che si lamenta l'omessa produzione in giu- dizio delle cartelle da parte del concessionario al fine di sostenere la R.G.N. 28574-16 non coincidenza della documentazione attestante la rituale notifica con l'atto che si assume notificato, con conseguente asserito vizio di moti- vazione della decisione impugnata. La società ricorrente, inoltre, avrebbe dovuto anche indicare espressamente la sede processuale in cui gli atti relativi al procedimento notificatorio risultavano prodotti nel corso del giudizio di merito. Va, infatti, data continuità all'indirizzo espresso da questa Corte con ordinanza n. 28184 del 2020, secondo cui: "In tema di ricorso per cassaR:io- ne, il principio di autosufficie'na, che impone l'indica.zione espressa degli atti pro- cessuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché in- dicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rin- tracciabile, sicché la mancata `localkza.zione' del documento basta per la dichiara- ione di inammissibilità del ricorso, sena necessità di soffermarsi sull'osservana del principio di autosu rcien.za dal versante contenutistico". Inoltre, quand'anche si volesse sostenere che il rispetto del principio di auto- sufficienza sarebbe garantito anche con la precisa indicazione della al- locazione delle relate di notifica per cui è causa, deve evidenziarsi che non costituisce precisa indicazione della allocazione il riferimento alla copia delle intere produzioni delle parti svolte in primo e in secondo grado (Cass. 32757 del 2019). b) Va rilevata, inoltre, l'infondatezza delle critiche. Il giudice del merito, sul presupposto di un accertamento in fatto (in- sindacabile in sede di legittimità, in quanto congruamente motivato e privo di vizi logici), ha statuito il rigetto dell'eccezione sollevata dalla contribuente precisando: "secondo cui non sarebbe identificabile il contenuto R.G.N. 28574-16 delle cartelle sulla scorta degli avvisi di ricevimento delle stesse„ tale eccezione appare pretestuosa ed infondata in quanto il contenuto della cartella appare chiaramente ricavabile dal numero apposto sulla cartolina dell'avviso di ricevimento abbinato al- la cartella". Mentre, con riferimento all'onere di produzione documentale delle cartelle oggetto di impugnazione da parte del concessionario alla ri- scossione, in più occasioni, si è chiarito che: " in materia di riscossione del- le imposte al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, è sufficiente la prodlqione della relata compilata secondo modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente, in quanto la relata dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicato non solo il numero identiticativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto" (Cass. n. 16121 del 2019; Cass. n. 18349 del 2021). c)Con specifico riferimento alla questione sollevata con il terzo motivo di ricorso, relativa alla omessa produzione in giudizio della ricevuta di accettazione della notifica effettuata a mezzo PEC, va precisato quanto segue. L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che:" la notifica del- la cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbrario 2005, n. 68, a mezzy posta elettronica certificata, all'indiriZzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149 del codice di procedura civile". Nel caso in cui il contribuente contesti in giudizio l'avvenuta ricezione della cartella esattoriale, l'Agente della riscossione che alleghi la relativa notificazione a mezzo posta elettronica certificata è tenuto a dare pro- R.G.N. 28574-16 va mediante documentazione conforme alle disposizioni del d.P.R. n. 68 del 2005 e alle regole tecniche ivi previste. L'art. 6 del d.P.R. n. 68 del 2005 stabilisce che: "1.1/ gestore di posta elettronica certificata utili,uato dal mittente fornisce al mit- tente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di cedifica- 5jone che costituiscono prova dell'avvenuta spediione di un messaggio di posta elet-, tronica certificata, 211 gestore di posta elettronica certificata utilkzato dal destinatario fornisce al mit- tente, all'indirro elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. 3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indiriuo elettronico di- chiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leg- gibile al mittente, contenente i dati di certlica.zione. 4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche copia completa del messag- gio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'art. 17. 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario." La ricevuta di avvenuta consegna, che ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 68 del 2005 e delle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 2 novembre 2015 è sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certifi- cata del destinatario, viene, quindi, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di po- sta elettronica certificata del destinatario e, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del citato D.P.R., "fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effi ttivamente pervenuto all'indiri_uo elettronico di- R.G.N. 28574-16 chiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leg- gibile dal mittente, contenente i dati di certificckione", sicchè la data e l'ora del- la ricezione è opponibile ai terzi. Questa Corte, con riferimento alla notificazione della sentenza a mez- zo PEC (ma il principio di diritto può essere applicato anche in tema di notificazione di atti impositivi), ha precisato che: "In caso di notifica- ione della senterka a meuo PE 6', una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta consegna, solo la concreta alleg,nione di una qualche di- sfurkionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario — in tale ambito, peral- tro, senza necessità di proporre querela di falso — in conformità ai principi già ope- ranti in tema di notifica.zioni secondo i sistemi tradkionali e per cui, a fronte di un 'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, Jpetta al destinatario promuovere le contesta.zioni necessarie ed eventualmente fornire la prova delle stesse" (Cass. n. 15001 del 2021). Chiarendo, altresì, che : "A seguito delle modifi- che al processo civile apportate dall'art. 16, comma 4, del dl n. 179 del 2012, conv. con modif, dalla I. n. 221 del 2012, le comunicnioni e le notifica.zioni a cu- ra della cancelleria sieffettuano, anche nel procedimento fallimentare, per via tele- matica, all'indiriuo di posta elettronica c'edificata (PEC) del destinatario e la tra- smissione del documento informatico, equivalente alla notifica.zione a me.uo posta, si intende perfe.zionata, con riferimento alla data ed all'ora della sua rice:zione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle di,sposkioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, di cui l'art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilkRata dal destina- tario deve fornire al mittente, presso il suo indiritzo elettronico, la e. d. ricevuta di avvenuta consegna (MC) che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostra- re, fino a prova contraria, che il messaggio irzformatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario" (Cass. n. 30532 del 2018).R.G.N. 28574-16 Nella fattispecie, non è contestato che la ricevuta di avvenuta consegna è stata allegata dall'Agente della riscossione, ai fini della prova della ri- tuale notifica dell'atto impositivo. 5. Da siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimbor- so delle spese di lite, che liquida in complessivi curo 10.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per rimborsi, spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza di presupposti per il versamento, da parte del ricor- rente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13
Sentenza Cassazione n. 36010/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris