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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33938/2026

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e d'appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, CINZIAPARASPORO, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che nelriportarsi ai motivi di ricorso ha insistito per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

E’ proposto ricorso avverso la sentenza che, in parziale riforma dellapronuncia di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reatodi bancarotta semplice per aggravamento del dissesto di cui all’art. 217, comma 1,n. 4 legge fall., ascritto all’imputato, ha rideterminato la pena in sette mesi direclusione, previo riconoscimento della colpa grave in luogo del dolo.All’imputato è in particolare contestato il delitto di cui agli artt. 224 inrelazione all'art. 217, comma 1° n. 4, R.D. n. 267/1942 perché qualeamministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con sede legale in [OSCURATO:PERSONA](TA), società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze in data24/04/2018, aggravava il proprio dissesto pur versando la società in stato diinsolvenza fin dal 2013, data nella quale riportava una perdita di € 107.064,00 cheandava ad annullare il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non chiedendo ilfallimento della stessa né mettendola in liquidazione, né convocando l'assembleadei soci ex art. 2447 c.c. per gli adempimenti ivi previsti; avendo la mancatarichiesta di fallimento aggravato le perdite per € 204.802,00; [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA].2.A sostegno del ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deduce tremotivi (il primo è costituito da una premessa), di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e vizi motivazionali ex artt.217, 224 legge fall.. 40, 41 cod. pen., 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.sulla sussistenza degli elementi costitutivi del danno incrementale e del nesso dicausa previsti dalla norma incriminatrice.Nonostante, la sentenza impugnata, abbia correttamente citato lagiurisprudenza, rilevando che "sul piano materiale, il reato di bancarotta sempliceper aggravamento del dissesto non è automaticamente integrato dalla prosecuzionedell'attività di impresa interessata da uno stato di crisi, bensì si configura qualoravenga provato in giudizio il deterioramento della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa quale conseguenza della inerzia colpevoledell'amministratore pro-tempore" (Cass.

Pan., Sez.

V, Sent n. 15648/21) e che"l'aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma 1, n. 4 e 224 l.fall. deveconsistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiestadi fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa fallita,non essendo sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcune poste passive" (Cass.Pan., Saz.

V, Sant n. 27634/2019)" - così da pag. 3 a 5 dell'impugnata sentenza, -la Corte ha poi errato nell'applicare la norma incriminatrice e il diritto vivente,giungendo a conclusioni che hanno contradetto le sue stesse premesse di diritto.Infatti, essa - peraltro obliterando la consulenza tecnica di parte, liquidatanell'ultimo periodo di pag. 5 con motivazione apparente (v. infra) - si è attenutaesclusivamente ad una visione "contabile" delle scritture sociali, che avrebberorivelato la "crisi societaria", riferita dal curatore, già dal 2013, o, al più tardi, dal2015.Una simile impostazione, se, da un lato, può risultare astrattamente idonea adindividuare la condotta antidoverosa tipica in esame, dall'altro non può essere néidonea, né sufficiente a verificare se anche gli altri due elementi costitutivi del reatorappresentati da: a) aggravio del dissesto; b) nesso di causa tra questo e lapresunta inerzia dell'amministratore, siano stati integrati o meno.Non è un caso che la motivazione dell'impugnata sentenza si diffonda da pag.3 a 5 sulle considerazioni del curatore, secondo il quale l'amministratore avrebbedovuto adottare i provvedimenti previsti dall'art 2446 c.c. molto tempo prima diquando ha "portato i libri in tribunale" e che releghi invece al penultimo periodo dipag. 5 la valutazione sul presunto danno incrementale " ... se avesse agitotempestivamente i debiti non si sarebbero incrementati ed i costi ulteriori nonsarebbero maturati...

" (p.5).Se come ha ricordato la stessa Corte, il danno incrementale dev'esserevalutato alla luce della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresafallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcune poste passive"(Cass. Pen., Sez.

V, Sent. n. 27634/2019), allora non si può dire che il meroaumento delle poste passive abbia integrato tale elemento costitutivo, speciequando risulta per tabulas che vi è stata una sopravvenienza attiva di circa 140mila €uro che ha sterilizzato l'aggravio del dissesto per come calcolato dal curatore.I vizi sono poi ancora più evidenti – prosegue la difesa - rispetto all'inesistenzadel nesso di causa tra presunta inerzia e danno incrementale.

Infatti, la Corte haomesso di spiegare quanto espresso a pag. 6 dell'appello, che sintetizzava a suavolta dati provati per tabulas e illustrati dalla CTP e dall'esame della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA](atti che si allegano per il principio di autosufficienza quali docc. 3, 6 e 7 e ai qualisi rinvia), ovvero che tutte le voci che, secondo il Curatore, avrebbero aggravato ildissesto, avevano la loro causale in un periodo antecedente il presunto statod'insolvenza.Infatti, i costi per i professionisti: a) riguardano cause anteriori al 2013; b)riguardavano cause o processi aventi finalità conservative del patrimonio socialerispetto ad azioni depauperative - e in più di un caso criminose - di terzi.Non si può quindi sostenere che il presunto ritardato fallimento abbia generatoquei costi sol perché le notule, com'è normale che sia, furono presentante dopo chel'attività si è conclusa e, nel nostro caso, magari dopo il manifestarsi dello stato dicrisi societaria, o in sede d'ammissione al passivo, se il conferimento di quegliincarichi, la loro genesi e l'attività prestata era anteriore alla crisi di anni.

Ilcompenso del [OSCURATO:PERSONA] era stato progressivamente diminuito fino ad essere azzeratodal 2015.Quei crediti, avendo una causale anteriore, si sarebbero manifestati lo stessoanche se il fallimento fosse stato richiesto nel 2015 o, addirittura nel 2013.

Neconsegue il difetto di nesso di causa.2.2.Col secondo motivo deduce l’errata applicazione della norma penale e vizimotivazionali ex artt. 217, 224 legge fall., 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. inordine alla colpa grave.

La Corte si è limitata alla verifica formale delle potestàgiuridiche attribuite all'amministratore che, a suo dire "poteva evitare l'aggravio deldissesto dichiarando il fallimento nel 2013, ovvero nel 2015, oppure convocandol'assemblea (pag 6) Così facendo, però.

Ha dimostrato di non aver preso minimantein considerazione che: 1) nel 2012 le quote di Silverman sono state oggetto di unsequestro a seguito di denuncia per ricettazione fallimentare sporta dal curatore delfallimento "[OSCURATO:PERSONA]"; 2] che il relativo processo è stato archiviato soltanto nel 2014;3) che nel 2015 il fallimento ha acquisto le quote di Silverman; 4) che l'imputato siè costantemente confrontato col curatore [avv. [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA], comprensibilelapsus calami); 5] che questi è stato revocato perché rimasto inerte, tra l'altro,rispetto all'esame di una proposta di concordato post fallimentare su cui si èespresso con 3 anni di ritardo.Stando così le cose la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare, convalutazione in concreto ed ex ante, perché, nonostante quanto sopra, era esigibile,che [OSCURATO:PERSONA] ponesse in essere la condotta alternativa lecita, poiché senza esigibilitàmanca la colpa.E' pur vero che, anche a fronte dell'inerzia del socio unico, legalmente ilValente avrebbe avuto l'astratto potere di chiedere comunque il fallimento dellasocietà.

Tuttavia, quello che avrebbe dovuto valutare la Corte non è questo ma setale condotta fosse esigibile in concreto alla luce dei 5 punti sopra elencati eall'atteggiamento di un Curatore che aveva già dimostrato che il suo unico interesserispetto a Silvermen era quello di incamerare gli immobili ad essa intestati alricettazione post fallimentare.

Non è quindi soltanto questione di "legittimoaffidamento" come scritto in sentenza nella correttezza dell'operato di un curatore,che è anche avvocato e che deve riferire ad un giudice delegato.

C'è questo ma c'èanche il rispetto, se non il timore reverenziale, nei confronti di queste figure.Non si può quindi concludere che il [OSCURATO:PERSONA] nella situazione concreta e convalutazione ex ante avrebbe dovuto agire a dispetto del curatore e del giudicedelegato e portare i libri in tribunale nel 2015.2.3.Col terzo motivo lamenta, in subordine, violazione di legge ex artt. 131-bis cod. pen. e 606, co 1, lett. e) cod. proc. pen.

La Corte di appello ha esclusol'applicabilità al [OSCURATO:PERSONA] della clausola di non punibilità esclusivamente in relazionealla presunta durata dell'inerzia e all'ammontare del danno incrementale (pag. 8).Anche su questo punto essa, dopo aver richiamato correttamente le premessegiuridiche dell'istituto, ne ha poi disatteso l'applicazione.3.

Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – surichiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è nel suo complesso infondato.Il ricorso è proposto avverso la sentenza di appello che ha rideterminato lapena in sette mesi di reclusione, previo riconoscimento della colpa grave anzichédel dolo in relazione al reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissestoascritto all’imputato e per il quale vi era stata condanna in primo grado.2.Tanto premesso si osserva che i primi due motivi di ricorso sono, per unverso, proprio inammissibili nella parte in cui adducendo specifiche circostanze difatto, peraltro non direttamente incidenti sulla fattispecie in esame, mirano ad unadiversa considerazione degli elementi acquisiti, come esposti e già adeguatamentevalutati nella sentenza impugnata anche sotto il profilo psicologico – giàridimensionato in termini di colpa.Essi sono in ogni caso, nel loro complesso, infondati per le ragioni cheseguono.A differenza di quanto assume la difesa, la Corte di appello ha accertato ilnesso tra il deterioramento della situazione economico finanziaria della fallita, lacolpa grave e la mancata richiesta di fallimento.2.1.Essa ha spiegato innanzitutto che, come si desume dalla sentenzadichiarativa del fallimento, la prova dello stato di insolvenza in cui versava lasocietà deriva dalle risultanze documentali: dal bilancio relativo all'esercizio chiusoal 31 dicembre 2011 emergeva una perdita di euro 128.398 a fronte di debiti pereuro 1.072.145; dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 unaperdita di euro 44.281 a fronte di debiti per euro 550.823; dell'ultimo bilanciodepositato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 una perdita di euro107.064 a fronte di debiti per euro 674.731, quando - osserva il curatore -risultando il patrimonio netto già negativo, occorreva adottare i provvedimenti di cuagli artt. 2446 e ss. c.c.Ciò posto, l’istanza di fallimento presentata solo in data 18 aprile 2018 è statacongruamente ritenuta colpevolmente tardiva in quanto determinativa di unaggravio del dissesto pari ad euro 204.802 dal 2014 sino alla dichiarazione difallimento.Tale valutazione non è circoscritta alle spese indicate in ricorso (e rispetto aquelle per l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni svolte dal giugno 2012 alladichiarazione di fallimento vi è anzi la precisazione che esse non sono stateammesse al passivo perché inerenti ad attività stragiudiziale priva di mandatoscritto avente data certa antecedente al fallimento).Espone la Corte di appello: il curatore ha dettagliato i costi che hannogenerato la perdita incrementale per ciascun anno, specificando che la sommacorrispondeva ad euro 345.055,87 da cui aveva detratto euro 120.000 percompensi dell'amministratore non ammessi al passivo.L'importo di euro 204.802 è stato quindi determinato – si spiega nellasentenza impugnata - calcolando, per soffermarsi sulle voci di maggior rilievo, perl’anno 2014 euro 78.904,37 per consulenze; euro 717,60 per il consulente dellavoro; euro 37.206,93 per compensi dell’amministratore; euro 2500 per spesecondominiali; euro 6.570,55 per contributi Inps; per l'anno 2015 euro 5.188,14 perspese condominiali; euro 63.943, 72 per somme iscritte a ruolo; euro 29.221 percompensi amministratore non contabilizzati ma oggetto di insinuazione; per l'anno2016 euro 36.000 per compensi amministratore non contabilizzati ma oggetto diinsinuazione; per l'anno 2017 euro 36.000 per compensi amministratore noncontabilizzati ma oggetto di insinuazione; per l'anno 2018 euro 12.000 percompensi amministratore non contabilizzati ma oggetto di insinuazione; euro28.000 per compensi per Fantini ammessi allo stato passivo per l'attività diconsulenza dal 2014 al 2018.Il curatore specificava che non erano stati ammessi crediti per un importo di120.000 per compenso spettante all'amministratore che ne chiedeva la ammissionein chirografo per il compenso allo stesso spettante dal 2015 alla dichiarazione difallimento {"credito non ammesso per inadempimento del mandato conferito inrelazione alla tardiva presentazione dell'istanza di fallimento della società che hagenerato una perdita incrementale pari a circa 200.000 euro": pag. 6 primarelazione ex art. 33 co. 5 legge fall.).Non vi è dubbio, invece – osserva la Corte di appello - che costituiscano costiincrementali derivanti dalla tardiva richiesta di fallimento «i debiti nei confrontidell'erario che, sebbene maturati quanto alla sorte capitale prima del 2013,continuavano ad aumentare per interessi e sanzioni di anno in anno fino alladichiarazione di fallimento nel 2018 - dunque per 5 anni -, essendosi peraltrorivelata infondata l'aspettativa di contenerne l'incremento aderendo allarottamazione e dovendosi evidenziare che i debiti nei confronti dell'Inail e dell'Inpsnon sono oggetto di rottamazione (debiti nei confronti dell'Inps che compaiono nelloschema redatto dal curatore relativo all'anno 2014)»; con la precisazione che ilcredito per il quale l'Erario si insinuava era di euro 216.822,80 in chirografo e dieuro 6.094,12 in privilegio (come risultante dallo stato passivo esecutivo dellaprocedura fallimentare) ed al 2015 era annotato dalla società per euro 63.943,72per ''somme iscritte a ruolo'' (pag. 12 relazione integrativa ex art. 33 legge fall.).Indi osserva la Corte di appello che appare chiaro «come i debiti nei confrontidell'Erario debbano essere computati nei costi incrementali determinati dallatardività della richiesta di fallimento perché, pur non versandosi nella ipotesidell'omesso versamento sistematico delle imposte che può finanche integrare''un'operazione dolosa" (Cassazione, sez.

V, 17 giugno 2025, n. 24692) che non èoggetto di contestazione, la condotta consistita nella indebita protrazionedell'inadempimento, il cui ammontare si accresceva per l'incremento di interessi esanzioni incidendo sulla entità delle perdite (che raddoppiavano dal 2013 al 2018nonostante la società fosse inattiva) e, dunque, nella inerzia serbata rispetto adiniziative che avrebbero evitato il raddoppio delle perdite, integra il reato in esamesul piano materiale».Conclude quindi la Corte di appello, in parte qua, che « I costi incrementaliche sono stati ammessi al passivo - dunque con l'eccezione del compenso perl'amministratore e del credito vantato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -, hanno determinato ilpassivo fallimentare di euro 880.000, composto da debiti nei confronti dell'erario,della società Van, di professionisti, che, con tutta evidenza, sarebbero stati evitatise il fallimento fosse stato tempestivamente chiesto, trattandosi di costi maturatidopo il 2013».Sulla base di tali argomenti ritiene pertanto, la Corte di appello, la sussistenzadel nesso causale tra la condotta omissiva - il ritardo nella richiesta di fallimento inproprio - e l'aggravamento del dissesto, vale a dire la individuazione di postepassive che hanno effettivamente incrementato il loro ammontare negli anni in cuil'amministratore era rimasto inerte.

Nesso causale che non può essere escluso,come specificato nelle sentenze di merito, «dalla pendenza di situazioni riguardantialtri soggetti privati e pubblici che si contendevano la titolarità della fallita «postoche, in ogni caso, l'amministratore avrebbe dovuto e potuto chiedere il fallimento inproprio e non ravvisandosi ragioni per le quali la circostanza dedotta nell'atto diappello - ossia l'incertezza della composizione della compagine sociale - dovesseincidere sulla situazione patrimoniale della fallita al punto da giustificare l'inerziaserbata dal suo amministratore per un tempo così prolungato».D'altro canto, non manca di precisare la sentenza impugnata che l’impugnantericonosce che il [OSCURATO:PERSONA] avesse atteso, restando inerte, le decisioni dell'unico sociodella [OSCURATO:PERSONA]; che solo nel 2015 il predetto convocava l'assemblea in cui riferivache la società era inattiva ed il bilancio in perdita; che l'unico socio presente siriservava di riferire al giudice delegato per verificare le sue determinazioni inproposito e si allontanava e che da allora non riceveva alcuna notizia fino a quandoa ottobre 2017 il curatore era stato sostituito, quindi a aprile 2018 chiedeva ilfallimento.2.2.

Tirando le somme del suo ragionare, conclude la Corte di appello che sulpiano materiale «non vi è dubbio alcuno che il dissesto si fosse aggravato per avereil [OSCURATO:PERSONA] omesso di assumere le iniziative che a lui spettavano, a prescindere dallevicende societarie della [OSCURATO:PERSONA] e dalla compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA]:convocare l'assemblea molto prima di ottobre 2015; chiedere in proprio il fallimentogià dal 2013 essendosi dimostrato che, così facendo, il disvalore del patrimonionetto all'atto del fallimento non sarebbe raddoppiato dal 2013 al 2018».Poi la Corte di appello, poiché l'imputazione considera anche l'inerzia per nonessersi ridotto il capitale, iniziativa che richiedeva la convocazione dell'assemblea,afferma che anche rispetto a questa condotta omissiva sussiste il nesso causaleperché l'assemblea era convocata in ritardo solo ad ottobre 2015 quando pure nonera assunta alcuna iniziativa nonostante la consapevolezza da parte del Valentedella situazione da lui stesso esposta.Quanto al nesso causale precisa la sentenza impugnata che esso trovaconferma attraverso il giudizio controfattuale nel senso che, se l’imputato avesseagito tempestivamente, i debiti non si sarebbero incrementati ed i costi ulteriori nonsarebbero maturati (in particolare quelli per interessi e sanzioni per i debititributari).

E, quanto alla conclusione del c.t. della difesa che, avendo esaminato glistessi dati contabili, aveva concluso che l'insolvenza risalirebbe al 2017 ovvero al2018, osserva la sentenza impugnata che essa non è condivisibile «perché, invecedi attenersi al dato indiscusso contabile del patrimonio netto negativo nel 2013 chelei stessa riconosce (“matematicamente indiscutibile questa cosa"), ritiene però chela natura della società di tipo immobiliare comportasse la plusvalenza latente degliimmobili che, però, non ha impedito l'incremento dei costi».In definitiva nella sentenza impugnata vi è un’ampia motivazione in ordinealla fattispecie ravvisata nel caso di specie che viene poi ulteriormente approfonditaanche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, come detto, ascritto a colpa grave inconsiderazione delle scelte attendiste adottate dal [OSCURATO:PERSONA] fino al momento in cuiavanzava istanza di fallimento.

La Corte di appello indica al riguardo le circostanzein cui il ritardo era maturato che consistevano «in scelte gestionali e soggettivevalutazioni sull'opportunità di attendere per anni al fine di evitare conseguenze -quelle esposte nell'atto di appello - che, però, risultano del tutto eccentricherispetto alla vicenda in esame e ricondotte all'efficacia di ipotetiche e incertesoluzioni a venire che, comunque, non avrebbero apportato nuove risorseall'impresa, e denotano invece grave noncuranza degli effetti di un aggravamentodel dissesto».

E, quanto all'affidamento «che l'imputato avrebbe riposto sull'operatodel curatore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] divenuto socio unico della [OSCURATO:PERSONA] a seguitodell'assegnazione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] in via giudiziaria, all'esitodell'assemblea soci del 2015 di cui era stato prodotto il verbale nel corso della qualeil [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato che la società era inattiva ed i bilanci erano inperdita», osserva la Corte di appello come esso non sia «sufficiente ad escludere lasua colpa perchè, ricevuta a quella assemblea del 2015 la risposta da partedell'avvocato il quale si era riservato di riferire al giudice delegato del fallimentodall'assemblea per precedenti impegni, il [OSCURATO:PERSONA] era rimasto del tutto inerte fino almomento in cui - nemmeno per sua iniziativa o volontà - era accaduto che in data25 ottobre 2017 era revocato l'incarico all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e nominato un nuovocuratore fallimentare, essendo quindi trascorsi oltre due anni e non trovandogiustificazione alcuna, tanto meno strategica, la inerte attesa da parte del [OSCURATO:PERSONA],protrattasi ancora fino al 23 aprile 2018 quando era finalmente convocatal'assemblea della fallita in cui si decideva per la presentazione dell'istanza difallimento che il giorno dopo depositava al Tribunale di Firenze: tre anni di inerziadal 2015 - quando all'assemblea di quell'anno il [OSCURATO:PERSONA] esponeva che era inattivaed il bilancio in perdita - al 2018 preceduti, occorre specificare, da una situazione diinsolvenza risalente al 2013 e che, secondo il curatore e per quanto si è osservatoin ordine alla natura di costi incrementali dei debiti verso l'erario e del compensodell'amministratore, risaliva al 2013».Tale impostazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che nelribadire che non è sufficiente ad integrare il reato in argomento l’aumento di alcuneposte passive ha affermato che in tema di bancarotta semplice, l'aggravamento deldissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall. deve consisterenel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta difallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa fallitanon essendo sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcune poste passive (Sez. 5,Sentenza n. 19104 del 27/02/2026, Rv. 290095 – 01), evenienza che secondo lacompiuta ricostruzione della Corte di appello, non superata dalle parziali critichemosse in ricorso, si è verificata nel caso di specie.3.Quanto alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., lasentenza impugnata ha argomentato l’impossibilità di ritenere l’offesa di minimaentità, evidenziando, come compiutamente messo in evidenza anche dalProcuratore Generale, in modo non manifestamente illogico gli elementi negativiostativi, ai quali vengono opposte l’entità del realizzo fallimentare (comunque noninteramente satisfattivo) e una sopravvenienza attiva, aspetti che tuttavia non sonoche il complessivo disvalore della condotta esclude che possa effettuarsi unavalutazione di minima entità offensiva della condotta in relazione alla duratadell'inadempimento protrattosi dal 2015 (in riferimento alla richiesta di fallimento) edal 2013 (in riferimento alla convocazione dell'assemblea), e all'ammontaredell'aggravamento del dissesto.Il motivo appare dunque complessivamente infondato.4.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 06/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, CINZIAPARASPORO, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che nelriportarsi ai motivi di ricorso ha insistito per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. E’ proposto ricorso avverso la sentenza che, in parziale riforma dellapronuncia di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reatodi bancarotta semplice per aggravamento del dissesto di cui all’art. 217, comma 1,n. 4 legge fall., ascritto all’imputato, ha rideterminato la pena in sette mesi direclusione, previo riconoscimento della colpa grave in luogo del dolo.All’imputato è in particolare contestato il delitto di cui agli artt. 224 inrelazione all'art. 217, comma 1° n. 4, R.D. n. 267/1942 perché qualeamministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con sede legale in [OSCURATO:PERSONA](TA), società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze in data24/04/2018, aggravava il proprio dissesto pur versando la società in stato diinsolvenza fin dal 2013, data nella quale riportava una perdita di € 107.064,00 cheandava ad annullare il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non chiedendo ilfallimento della stessa né mettendola in liquidazione, né convocando l'assembleadei soci ex art. 2447 c.c. per gli adempimenti ivi previsti; avendo la mancatarichiesta di fallimento aggravato le perdite per € 204.802,00; [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA].2.A sostegno del ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deduce tremotivi (il primo è costituito da una premessa), di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e vizi motivazionali ex artt.217, 224 legge fall.. 40, 41 cod. pen., 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.sulla sussistenza degli elementi costitutivi del danno incrementale e del nesso dicausa previsti dalla norma incriminatrice.Nonostante, la sentenza impugnata, abbia correttamente citato lagiurisprudenza, rilevando che "sul piano materiale, il reato di bancarotta sempliceper aggravamento del dissesto non è automaticamente integrato dalla prosecuzionedell'attività di impresa interessata da uno stato di crisi, bensì si configura qualoravenga provato in giudizio il deterioramento della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa quale conseguenza della inerzia colpevoledell'amministratore pro-tempore" (Cass. Pan., Sez. V, Sent n. 15648/21) e che"l'aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma 1, n. 4 e 224 l.fall. deveconsistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiestadi fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa fallita,non essendo sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcune poste passive" (Cass.Pan., Saz. V, Sant n. 27634/2019)" - così da pag. 3 a 5 dell'impugnata sentenza, -la Corte ha poi errato nell'applicare la norma incriminatrice e il diritto vivente,giungendo a conclusioni che hanno contradetto le sue stesse premesse di diritto.Infatti, essa - peraltro obliterando la consulenza tecnica di parte, liquidatanell'ultimo periodo di pag. 5 con motivazione apparente (v. infra) - si è attenutaesclusivamente ad una visione "contabile" delle scritture sociali, che avrebberorivelato la "crisi societaria", riferita dal curatore, già dal 2013, o, al più tardi, dal2015.Una simile impostazione, se, da un lato, può risultare astrattamente idonea adindividuare la condotta antidoverosa tipica in esame, dall'altro non può essere néidonea, né sufficiente a verificare se anche gli altri due elementi costitutivi del reatorappresentati da: a) aggravio del dissesto; b) nesso di causa tra questo e lapresunta inerzia dell'amministratore, siano stati integrati o meno.Non è un caso che la motivazione dell'impugnata sentenza si diffonda da pag.3 a 5 sulle considerazioni del curatore, secondo il quale l'amministratore avrebbedovuto adottare i provvedimenti previsti dall'art 2446 c.c. molto tempo prima diquando ha "portato i libri in tribunale" e che releghi invece al penultimo periodo dipag. 5 la valutazione sul presunto danno incrementale " ... se avesse agitotempestivamente i debiti non si sarebbero incrementati ed i costi ulteriori nonsarebbero maturati... " (p.5).Se come ha ricordato la stessa Corte, il danno incrementale dev'esserevalutato alla luce della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresafallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcune poste passive"(Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 27634/2019), allora non si può dire che il meroaumento delle poste passive abbia integrato tale elemento costitutivo, speciequando risulta per tabulas che vi è stata una sopravvenienza attiva di circa 140mila €uro che ha sterilizzato l'aggravio del dissesto per come calcolato dal curatore.I vizi sono poi ancora più evidenti – prosegue la difesa - rispetto all'inesistenzadel nesso di causa tra presunta inerzia e danno incrementale. Infatti, la Corte haomesso di spiegare quanto espresso a pag. 6 dell'appello, che sintetizzava a suavolta dati provati per tabulas e illustrati dalla CTP e dall'esame della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA](atti che si allegano per il principio di autosufficienza quali docc. 3, 6 e 7 e ai qualisi rinvia), ovvero che tutte le voci che, secondo il Curatore, avrebbero aggravato ildissesto, avevano la loro causale in un periodo antecedente il presunto statod'insolvenza.Infatti, i costi per i professionisti: a) riguardano cause anteriori al 2013; b)riguardavano cause o processi aventi finalità conservative del patrimonio socialerispetto ad azioni depauperative - e in più di un caso criminose - di terzi.Non si può quindi sostenere che il presunto ritardato fallimento abbia generatoquei costi sol perché le notule, com'è normale che sia, furono presentante dopo chel'attività si è conclusa e, nel nostro caso, magari dopo il manifestarsi dello stato dicrisi societaria, o in sede d'ammissione al passivo, se il conferimento di quegliincarichi, la loro genesi e l'attività prestata era anteriore alla crisi di anni. Ilcompenso del [OSCURATO:PERSONA] era stato progressivamente diminuito fino ad essere azzeratodal 2015.Quei crediti, avendo una causale anteriore, si sarebbero manifestati lo stessoanche se il fallimento fosse stato richiesto nel 2015 o, addirittura nel 2013. Neconsegue il difetto di nesso di causa.2.2.Col secondo motivo deduce l’errata applicazione della norma penale e vizimotivazionali ex artt. 217, 224 legge fall., 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. inordine alla colpa grave. La Corte si è limitata alla verifica formale delle potestàgiuridiche attribuite all'amministratore che, a suo dire "poteva evitare l'aggravio deldissesto dichiarando il fallimento nel 2013, ovvero nel 2015, oppure convocandol'assemblea (pag 6) Così facendo, però. Ha dimostrato di non aver preso minimantein considerazione che: 1) nel 2012 le quote di Silverman sono state oggetto di unsequestro a seguito di denuncia per ricettazione fallimentare sporta dal curatore delfallimento "[OSCURATO:PERSONA]"; 2] che il relativo processo è stato archiviato soltanto nel 2014;3) che nel 2015 il fallimento ha acquisto le quote di Silverman; 4) che l'imputato siè costantemente confrontato col curatore [avv. [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA], comprensibilelapsus calami); 5] che questi è stato revocato perché rimasto inerte, tra l'altro,rispetto all'esame di una proposta di concordato post fallimentare su cui si èespresso con 3 anni di ritardo.Stando così le cose la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare, convalutazione in concreto ed ex ante, perché, nonostante quanto sopra, era esigibile,che [OSCURATO:PERSONA] ponesse in essere la condotta alternativa lecita, poiché senza esigibilitàmanca la colpa.E' pur vero che, anche a fronte dell'inerzia del socio unico, legalmente ilValente avrebbe avuto l'astratto potere di chiedere comunque il fallimento dellasocietà. Tuttavia, quello che avrebbe dovuto valutare la Corte non è questo ma setale condotta fosse esigibile in concreto alla luce dei 5 punti sopra elencati eall'atteggiamento di un Curatore che aveva già dimostrato che il suo unico interesserispetto a Silvermen era quello di incamerare gli immobili ad essa intestati alricettazione post fallimentare. Non è quindi soltanto questione di "legittimoaffidamento" come scritto in sentenza nella correttezza dell'operato di un curatore,che è anche avvocato e che deve riferire ad un giudice delegato. C'è questo ma c'èanche il rispetto, se non il timore reverenziale, nei confronti di queste figure.Non si può quindi concludere che il [OSCURATO:PERSONA] nella situazione concreta e convalutazione ex ante avrebbe dovuto agire a dispetto del curatore e del giudicedelegato e portare i libri in tribunale nel 2015.2.3.Col terzo motivo lamenta, in subordine, violazione di legge ex artt. 131-bis cod. pen. e 606, co 1, lett. e) cod. proc. pen. La Corte di appello ha esclusol'applicabilità al [OSCURATO:PERSONA] della clausola di non punibilità esclusivamente in relazionealla presunta durata dell'inerzia e all'ammontare del danno incrementale (pag. 8).Anche su questo punto essa, dopo aver richiamato correttamente le premessegiuridiche dell'istituto, ne ha poi disatteso l'applicazione.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – surichiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è nel suo complesso infondato.Il ricorso è proposto avverso la sentenza di appello che ha rideterminato lapena in sette mesi di reclusione, previo riconoscimento della colpa grave anzichédel dolo in relazione al reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissestoascritto all’imputato e per il quale vi era stata condanna in primo grado.2.Tanto premesso si osserva che i primi due motivi di ricorso sono, per unverso, proprio inammissibili nella parte in cui adducendo specifiche circostanze difatto, peraltro non direttamente incidenti sulla fattispecie in esame, mirano ad unadiversa considerazione degli elementi acquisiti, come esposti e già adeguatamentevalutati nella sentenza impugnata anche sotto il profilo psicologico – giàridimensionato in termini di colpa.Essi sono in ogni caso, nel loro complesso, infondati per le ragioni cheseguono.A differenza di quanto assume la difesa, la Corte di appello ha accertato ilnesso tra il deterioramento della situazione economico finanziaria della fallita, lacolpa grave e la mancata richiesta di fallimento.2.1.Essa ha spiegato innanzitutto che, come si desume dalla sentenzadichiarativa del fallimento, la prova dello stato di insolvenza in cui versava lasocietà deriva dalle risultanze documentali: dal bilancio relativo all'esercizio chiusoal 31 dicembre 2011 emergeva una perdita di euro 128.398 a fronte di debiti pereuro 1.072.145; dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 unaperdita di euro 44.281 a fronte di debiti per euro 550.823; dell'ultimo bilanciodepositato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 una perdita di euro107.064 a fronte di debiti per euro 674.731, quando - osserva il curatore -risultando il patrimonio netto già negativo, occorreva adottare i provvedimenti di cuagli artt. 2446 e ss. c.c.Ciò posto, l’istanza di fallimento presentata solo in data 18 aprile 2018 è statacongruamente ritenuta colpevolmente tardiva in quanto determinativa di unaggravio del dissesto pari ad euro 204.802 dal 2014 sino alla dichiarazione difallimento.Tale valutazione non è circoscritta alle spese indicate in ricorso (e rispetto aquelle per l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni svolte dal giugno 2012 alladichiarazione di fallimento vi è anzi la precisazione che esse non sono stateammesse al passivo perché inerenti ad attività stragiudiziale priva di mandatoscritto avente data certa antecedente al fallimento).Espone la Corte di appello: il curatore ha dettagliato i costi che hannogenerato la perdita incrementale per ciascun anno, specificando che la sommacorrispondeva ad euro 345.055,87 da cui aveva detratto euro 120.000 percompensi dell'amministratore non ammessi al passivo.L'importo di euro 204.802 è stato quindi determinato – si spiega nellasentenza impugnata - calcolando, per soffermarsi sulle voci di maggior rilievo, perl’anno 2014 euro 78.904,37 per consulenze; euro 717,60 per il consulente dellavoro; euro 37.206,93 per compensi dell’amministratore; euro 2500 per spesecondominiali; euro 6.570,55 per contributi Inps; per l'anno 2015 euro 5.188,14 perspese condominiali; euro 63.943, 72 per somme iscritte a ruolo; euro 29.221 percompensi amministratore non contabilizzati ma oggetto di insinuazione; per l'anno2016 euro 36.000 per compensi amministratore non contabilizzati ma oggetto diinsinuazione; per l'anno 2017 euro 36.000 per compensi amministratore noncontabilizzati ma oggetto di insinuazione; per l'anno 2018 euro 12.000 percompensi amministratore non contabilizzati ma oggetto di insinuazione; euro28.000 per compensi per Fantini ammessi allo stato passivo per l'attività diconsulenza dal 2014 al 2018.Il curatore specificava che non erano stati ammessi crediti per un importo di120.000 per compenso spettante all'amministratore che ne chiedeva la ammissionein chirografo per il compenso allo stesso spettante dal 2015 alla dichiarazione difallimento {"credito non ammesso per inadempimento del mandato conferito inrelazione alla tardiva presentazione dell'istanza di fallimento della società che hagenerato una perdita incrementale pari a circa 200.000 euro": pag. 6 primarelazione ex art. 33 co. 5 legge fall.).Non vi è dubbio, invece – osserva la Corte di appello - che costituiscano costiincrementali derivanti dalla tardiva richiesta di fallimento «i debiti nei confrontidell'erario che, sebbene maturati quanto alla sorte capitale prima del 2013,continuavano ad aumentare per interessi e sanzioni di anno in anno fino alladichiarazione di fallimento nel 2018 - dunque per 5 anni -, essendosi peraltrorivelata infondata l'aspettativa di contenerne l'incremento aderendo allarottamazione e dovendosi evidenziare che i debiti nei confronti dell'Inail e dell'Inpsnon sono oggetto di rottamazione (debiti nei confronti dell'Inps che compaiono nelloschema redatto dal curatore relativo all'anno 2014)»; con la precisazione che ilcredito per il quale l'Erario si insinuava era di euro 216.822,80 in chirografo e dieuro 6.094,12 in privilegio (come risultante dallo stato passivo esecutivo dellaprocedura fallimentare) ed al 2015 era annotato dalla società per euro 63.943,72per ''somme iscritte a ruolo'' (pag. 12 relazione integrativa ex art. 33 legge fall.).Indi osserva la Corte di appello che appare chiaro «come i debiti nei confrontidell'Erario debbano essere computati nei costi incrementali determinati dallatardività della richiesta di fallimento perché, pur non versandosi nella ipotesidell'omesso versamento sistematico delle imposte che può finanche integrare''un'operazione dolosa" (Cassazione, sez. V, 17 giugno 2025, n. 24692) che non èoggetto di contestazione, la condotta consistita nella indebita protrazionedell'inadempimento, il cui ammontare si accresceva per l'incremento di interessi esanzioni incidendo sulla entità delle perdite (che raddoppiavano dal 2013 al 2018nonostante la società fosse inattiva) e, dunque, nella inerzia serbata rispetto adiniziative che avrebbero evitato il raddoppio delle perdite, integra il reato in esamesul piano materiale».Conclude quindi la Corte di appello, in parte qua, che « I costi incrementaliche sono stati ammessi al passivo - dunque con l'eccezione del compenso perl'amministratore e del credito vantato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -, hanno determinato ilpassivo fallimentare di euro 880.000, composto da debiti nei confronti dell'erario,della società Van, di professionisti, che, con tutta evidenza, sarebbero stati evitatise il fallimento fosse stato tempestivamente chiesto, trattandosi di costi maturatidopo il 2013».Sulla base di tali argomenti ritiene pertanto, la Corte di appello, la sussistenzadel nesso causale tra la condotta omissiva - il ritardo nella richiesta di fallimento inproprio - e l'aggravamento del dissesto, vale a dire la individuazione di postepassive che hanno effettivamente incrementato il loro ammontare negli anni in cuil'amministratore era rimasto inerte. Nesso causale che non può essere escluso,come specificato nelle sentenze di merito, «dalla pendenza di situazioni riguardantialtri soggetti privati e pubblici che si contendevano la titolarità della fallita «postoche, in ogni caso, l'amministratore avrebbe dovuto e potuto chiedere il fallimento inproprio e non ravvisandosi ragioni per le quali la circostanza dedotta nell'atto diappello - ossia l'incertezza della composizione della compagine sociale - dovesseincidere sulla situazione patrimoniale della fallita al punto da giustificare l'inerziaserbata dal suo amministratore per un tempo così prolungato».D'altro canto, non manca di precisare la sentenza impugnata che l’impugnantericonosce che il [OSCURATO:PERSONA] avesse atteso, restando inerte, le decisioni dell'unico sociodella [OSCURATO:PERSONA]; che solo nel 2015 il predetto convocava l'assemblea in cui riferivache la società era inattiva ed il bilancio in perdita; che l'unico socio presente siriservava di riferire al giudice delegato per verificare le sue determinazioni inproposito e si allontanava e che da allora non riceveva alcuna notizia fino a quandoa ottobre 2017 il curatore era stato sostituito, quindi a aprile 2018 chiedeva ilfallimento.2.2. Tirando le somme del suo ragionare, conclude la Corte di appello che sulpiano materiale «non vi è dubbio alcuno che il dissesto si fosse aggravato per avereil [OSCURATO:PERSONA] omesso di assumere le iniziative che a lui spettavano, a prescindere dallevicende societarie della [OSCURATO:PERSONA] e dalla compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA]:convocare l'assemblea molto prima di ottobre 2015; chiedere in proprio il fallimentogià dal 2013 essendosi dimostrato che, così facendo, il disvalore del patrimonionetto all'atto del fallimento non sarebbe raddoppiato dal 2013 al 2018».Poi la Corte di appello, poiché l'imputazione considera anche l'inerzia per nonessersi ridotto il capitale, iniziativa che richiedeva la convocazione dell'assemblea,afferma che anche rispetto a questa condotta omissiva sussiste il nesso causaleperché l'assemblea era convocata in ritardo solo ad ottobre 2015 quando pure nonera assunta alcuna iniziativa nonostante la consapevolezza da parte del Valentedella situazione da lui stesso esposta.Quanto al nesso causale precisa la sentenza impugnata che esso trovaconferma attraverso il giudizio controfattuale nel senso che, se l’imputato avesseagito tempestivamente, i debiti non si sarebbero incrementati ed i costi ulteriori nonsarebbero maturati (in particolare quelli per interessi e sanzioni per i debititributari). E, quanto alla conclusione del c.t. della difesa che, avendo esaminato glistessi dati contabili, aveva concluso che l'insolvenza risalirebbe al 2017 ovvero al2018, osserva la sentenza impugnata che essa non è condivisibile «perché, invecedi attenersi al dato indiscusso contabile del patrimonio netto negativo nel 2013 chelei stessa riconosce (“matematicamente indiscutibile questa cosa"), ritiene però chela natura della società di tipo immobiliare comportasse la plusvalenza latente degliimmobili che, però, non ha impedito l'incremento dei costi».In definitiva nella sentenza impugnata vi è un’ampia motivazione in ordinealla fattispecie ravvisata nel caso di specie che viene poi ulteriormente approfonditaanche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, come detto, ascritto a colpa grave inconsiderazione delle scelte attendiste adottate dal [OSCURATO:PERSONA] fino al momento in cuiavanzava istanza di fallimento. La Corte di appello indica al riguardo le circostanzein cui il ritardo era maturato che consistevano «in scelte gestionali e soggettivevalutazioni sull'opportunità di attendere per anni al fine di evitare conseguenze -quelle esposte nell'atto di appello - che, però, risultano del tutto eccentricherispetto alla vicenda in esame e ricondotte all'efficacia di ipotetiche e incertesoluzioni a venire che, comunque, non avrebbero apportato nuove risorseall'impresa, e denotano invece grave noncuranza degli effetti di un aggravamentodel dissesto». E, quanto all'affidamento «che l'imputato avrebbe riposto sull'operatodel curatore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] divenuto socio unico della [OSCURATO:PERSONA] a seguitodell'assegnazione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] in via giudiziaria, all'esitodell'assemblea soci del 2015 di cui era stato prodotto il verbale nel corso della qualeil [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato che la società era inattiva ed i bilanci erano inperdita», osserva la Corte di appello come esso non sia «sufficiente ad escludere lasua colpa perchè, ricevuta a quella assemblea del 2015 la risposta da partedell'avvocato il quale si era riservato di riferire al giudice delegato del fallimentodall'assemblea per precedenti impegni, il [OSCURATO:PERSONA] era rimasto del tutto inerte fino almomento in cui - nemmeno per sua iniziativa o volontà - era accaduto che in data25 ottobre 2017 era revocato l'incarico all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e nominato un nuovocuratore fallimentare, essendo quindi trascorsi oltre due anni e non trovandogiustificazione alcuna, tanto meno strategica, la inerte attesa da parte del [OSCURATO:PERSONA],protrattasi ancora fino al 23 aprile 2018 quando era finalmente convocatal'assemblea della fallita in cui si decideva per la presentazione dell'istanza difallimento che il giorno dopo depositava al Tribunale di Firenze: tre anni di inerziadal 2015 - quando all'assemblea di quell'anno il [OSCURATO:PERSONA] esponeva che era inattivaed il bilancio in perdita - al 2018 preceduti, occorre specificare, da una situazione diinsolvenza risalente al 2013 e che, secondo il curatore e per quanto si è osservatoin ordine alla natura di costi incrementali dei debiti verso l'erario e del compensodell'amministratore, risaliva al 2013».Tale impostazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che nelribadire che non è sufficiente ad integrare il reato in argomento l’aumento di alcuneposte passive ha affermato che in tema di bancarotta semplice, l'aggravamento deldissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall. deve consisterenel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta difallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa fallitanon essendo sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcune poste passive (Sez. 5,Sentenza n. 19104 del 27/02/2026, Rv. 290095 – 01), evenienza che secondo lacompiuta ricostruzione della Corte di appello, non superata dalle parziali critichemosse in ricorso, si è verificata nel caso di specie.3.Quanto alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., lasentenza impugnata ha argomentato l’impossibilità di ritenere l’offesa di minimaentità, evidenziando, come compiutamente messo in evidenza anche dalProcuratore Generale, in modo non manifestamente illogico gli elementi negativiostativi, ai quali vengono opposte l’entità del realizzo fallimentare (comunque noninteramente satisfattivo) e una sopravvenienza attiva, aspetti che tuttavia non sonoche il complessivo disvalore della condotta esclude che possa effettuarsi unavalutazione di minima entità offensiva della condotta in relazione alla duratadell'inadempimento protrattosi dal 2015 (in riferimento alla richiesta di fallimento) edal 2013 (in riferimento alla convocazione dell'assemblea), e all'ammontaredell'aggravamento del dissesto.Il motivo appare dunque complessivamente infondato.4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 06/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33938/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris