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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06497/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19755/2020R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del Cura- tore pro temporeed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rap- presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domicilio digitale presso PEC [OSCURATO:EMAIL], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 795/2020 depositata il 15/04/2020.

Oggetto: Appalto lavori pubblici – Prova esecuzione –Domanda ex art 2041 cc – Presupposti - Sussidia- rietà R.G.N. 19755/2020 Ud. 29/10/2025CC Sez.

S1- R.G. 19755/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 2 di 12 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/10/ 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 795/2020, pubblicata in data 15 aprile 2020, la Corte d'appello di Firenze, nella regolare costituzione dell'appellata [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. av- verso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 298/2017 del 16 marzo 2017, la quale, a propria volta, aveva respinto le domandedell'odierno ricorrente.

2. Il [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva adito il Tri- bunale di Livorno, vantando nei confronti dell'odierna controricorrente sia un credito per € 116.020,23, oltre IVA per lavori eseguiti e non fatturati sia un credito per € 57.925,44 per lavori eseguiti e fatturati.

Si era costituita regolarmente [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], contestando l'avversa domanda, e deducendo in particolare:I) quanto ai lavori non fatturati, che dopo l'aggiudicazione provvisoria erano emerse gravi irregolarità contributive dell'impresa,e che pertanto l'impresa ancora in bonis era stata esclusa dalla procedura per aver rilasciato falsa autocertificazione, con conseguente sospen- sione dei pagamenti da parte del committente pubblico ex artt. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e 4 d.P.R. n. 207/10, tenuto peraltro conto del vincolo di destinazione delle somme per l'azione diretta degli ausiliari, ex art.1676 c.c., già intrapresa nei confronti dell'Azienda; II) quanto alle somme fatturate, che queste ultime non trovavano riscontro rispetto ai lavori effettivamente eseguiti, se non per la somma di € 4.513,58, il cui pagamento era stato sospeso per le ragioni già evidenziate.

Sez.

S1- R.G. 19755/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 3 di 12 Il Tribunale di Livorno aveva sia respinto la domanda originaria - evidenziando l'assenza di aggiudicazione definitiva dei lavori nonché l'assenza della conclusione di un contratto con il rispetto della forma scritta ad substantiam- sia dichiarato inammissibile la domanda ex art.2041 c.c. formulata dal [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in prima udienza, ritenendo che la stessa costituisse domanda nuova.

3. La Corte d'appello, nel disattendere il gravame del [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ha, in sintesi, osservato: − le censure relative al mancato riconoscimento del corrispettivo per lavori non fatturati erano infondate perché non vi era prova della conclusione di alcun contratto ed anzi risultava che tale conclusione non era avvenuta, essendo emerse gravi irregola- rità contributive, che avevano giustificato la sospensione dei pagamenti; − le censure relative al mancato riconoscimento del corrispettivo per lavori fatturati erano invece infondate, non costituendo adeguata prova della pretesa le scritture contabili dell'appel- lante “a fronte di carenza totale di documentazione contrat- tuale scritta e di contestazione sull'effettiva esecuzione” dei la- vori e risultando conseguentemente anche meramente esplo- rative le richieste sia di consulenza tecnica sia di ordine di esi- bizione; − unico credito assistito da prova era quello per la minor somma di € 4.513,58, in quanto oggetto di riconoscimento da parte dell'odierna controricorrente, ma il suo mancato pagamento era giustificato dalla sospensione dei pagamenti ex artt. 118, D. Lgs. n. 163/2006 e 4,d.P.R. n. 207/2010; − il gravame avverso la declaratoria di inammissibilità della do- manda ex art. 2041 c.c. risultava infondato, seppure con di- Sez.

S1- R.G. 19755/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 4 di 12 versa motivazione, in quanto la domanda non poteva dirsi tar- diva ma risultava improponibile per carenza del requisito della sussidiarietà.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze ricorre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a sei motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce “nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 comma 1 n. 4 cpc in relazione alla viola- zione dell'art. 112 cpc con conseguente violazione –mancata applica- zione –dell'art. 2033 cc”.

La ricorrente censura la decisione impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulle domande subordinate di restituzione “di quanto rice- vuto in esecuzione di un contratto nullo o, in ogni caso, dell'equivalente monetario”.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., “omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti consistente nella documentazione allegata dalla convenuta/appellata costituente riconoscimento del cre- dito vantato dall'attrice/appellante”.

Argomenta il ricorso che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare i documenti prodotti in primo grado, ed in particolare il De- creto n. 822 del 17.05.2010, Decreto n. 920 del 07.06.2010 e Nota

8. Sez.

S1- R.G. 19755/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 5 di 12 1.2013 Prot. n. 85245, i quali costituirebbero riconoscimento di debito da parte dell'odierna controricorrente.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1988 c.c.

Argomenta, in particolare, il ricorso che, sempre con riferimento ai medesimi documenti, la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di valutarne il contenuto di espresso riconoscimento di debito, respingendo poi la domanda della ricorrente per mancato assolvimento dell'onere probatorio.

Deduce, testualmente, che “il giudice dell'appello non ha fatto cor- retta applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c.in quanto avrebbe dovuto considerare provata l'effettuazione dei lavori da parte dell'impresa ese- cutrice quanto meno nei limiti di quanto ex adverso espressamente riconosciuto e dal momento che l'appellante aveva proposto (tanto in primo grado che in appello) domande in via subordinata di ex artt.2041 e 2033 c.c., avrebbe dovuto fare buon governo degli artt. 1988 e 2697 c.c. e pertanto ritenere provate le suddette domande subordi- nate sia in punto di an che di quantum debeatur (se del caso, dispo- nendo la CTU estimativa richiesta dall'appellante).”

1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.

Si deduce che “il Giudice dell'appello non ha inoltre fatto corretta applicazione degli artt. 115 comma 1 c.p.c. e 2697 c . c . in quanto non ha tenuto conto del fatto che la convenuta ASL non ha mai contestato l'esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto di causa” e quindi che “in applicazione dell'art. 115 c.p.c. il Giudice avrebbe quindi dovuto rite- nere provata l'esecuzione dei lavori da parte dell'appellante”.

Sez.

S1- R.G. 19755/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 6 di 12

1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.

La ricorrente censura la decisione impugnata in quanto quest'ultima non avrebbe tenuto conto degli esiti della prova testimoniale svolta nel corso del giudizio di primo grado, laddove “in applicazione dell'art. 116 c.p.c. il Giudice d ' appello avrebbe quindi dovuto ritenere provata l ' ese- cuzione e l'entità dei lavori da parte dell'appellante e conseguente- mente ritenere provate le domande subordinate da questa proposte sia in punto di an che di quantum debeatur”.

1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2042 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto insussistente il requisito della residua- lità, pur avendo la stessa escluso la conclusione di un contratto scritto e pure non emergendo prova dell'eccezione sollevata dalla controricor- rente in relazione all'art. 1767 c.c.

2. Il primo motivo è infondato.

Si deve rammentare che, come da questa Corte costantemente af- fermato, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne com- porti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018).

Occorre, infatti, considerare che è configurabile la decisione impli- cita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) quando questarisulti superata e travolt a , benché non espressamente trattata, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico- giuridico, la suairrilevanza o infondatezza, con la conseguenza che la Sez.

S1- R.G. 19755/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 7 di 12 reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come viola- zione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass. Sez. 3 - Ord inanza n. 12131 del 08/05/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014).

Richiamati tali principi, è agevole osservare che nel caso di specie, avendo la Corte d'appello – e , ancor prima di essa , il Tribunale - rite- nuto assente la prova dell'esecuzione dei lavori e giustificata la man- cata corresponsione del corrispettivo effettivamente ritenuto dovuto per effetto della legittima sospensione dei pagamenti ex artt. 118, D. Lgs. n. 163/2006 e 4, d.P.R. n. 207/2010, risultava conseguentemente travolta anche la domanda restitutoria formulata dall'odierno ricor- rente, postulando tale domanda l'effettivo svolgimento delle presta- zioni, di talché è da ritenersi che si siano venuti ad integrare piena- mentei presupposti di un rigetto implicito della domanda , non essendo la Corte tenuta a pronunciarsi esplicitamente su una domanda che ri- sultava con evidenza priva di uno dei propri presupposti fondamentali.

3. Il secondo motivo è, invece, inammissibile.

In primo luogo, si deve osservare che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2017, trova applicazione il disposto di cui all'art. 348-terc.p.c., dal momento che la decisione della Corte d' Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del Giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse Sez.

S1- R.G. 19755/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 8 di 12 (Cass. Sez.

L -Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sen- tenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).

In secondo luogo, si deve ulteriormente rilevare che il motivo non viene a censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata, costi- tuita dalla duplice asserzione per cui la pretesa azionata dall'odierno ricorrente non poteva trovare fondamento sia in virtù della legittima sospensione dei pagamenti ex artt. 118, D. Lgs. n. 163/2006 e 4, d.P.R. n. 207/2010, quanto alla somma ritenuta effettivamente dovuta, sia in virtù della mancata conclusione di alcun contratto tra le parti, quanto al residuo credito azionato.

4. Il terzo motivo è, conseguentemente, inammissibile.

Il motivo, invero, censura l'omessa di valutazione a fini probatori degli stessi documenti in relazione ai quali è stato dedotto con il se- condo motivo l'omesso esamecirca un fatto decisivo : è, quindi, evi- dente che, disattesa tale ultima censura,anche quella formulata con il mezzo ora in esame deve ritenersi inammissibile, mirando la stessa a configurare come violazione di legge unprofilo che avrebbe potuto es- sere dedotto unicamente sulla scorta dell'art. 360, n. 5), c.p.c., sub condicionedella sua ammissibilità, nella specie da escludere.

Considerazione, questa, che non esime questa Corte dallo svolgere un'ulteriore –duplice – considerazione , e cioè che, da un lato, neppure il mezzo ora in esame viene a censurare l'ulteriore ratio decidendi già evidenziata in relazione al secondo motivo e, dall'altro lato, che le cen- sure svolte dal ricorrente, dietro la formale etichetta della violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1988 c.c., si traducono in una inammissibile sollecitazione rivolta a questa Corte affinché rinnovi quella valutazione del materiale probatorio che è invece riservata al giudice del merito (Cass. Sez. 5 -Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez.

S1- R.G. 19755/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 9 di 12 Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sen- tenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).

5. Il quarto motivo è, ancora,inammissibile.

Lo stesso, infatti, in diretta violazione del principio di specificità di cui all'art. 366 c.p.c. omette radicalmente di riprodurre nei passaggi essenziali –o di localizzare – gli atti difensivi dell ' odierna controricor- rente dai quali dovrebbe desumersi quell'insieme di contenuti difensivi dai quali il giudice di merito avrebbe dovuto evincere una non conte- stazione.

Vi è, del resto, da rammentare il principio per cui spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti la quale, ex art. 115 c.p.c., produce l'effetto della relevatio ab onere probandi (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019), in quanto tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, da ciò deri- vando che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ov- vero d'una non contestazione risulta sindacabile in cassazione solo per solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/ 2019; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 10182 del 03/05/2007; Cass. Sez.

L, n. 27833 del 16/12/2005).

6. Il quinto motivo è ulteriormente inammissibile.

Il motivo, invero, oltre ad essere irrimediabilmente infirmato dalla mancata impugnazione dell'ulteriore ratio decidendi già individuata in relazione agli altri mezzi, si traduce ancora una volta in un inammissi- Sez.

S1 - R.G. 19755/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 10 di 12 bile sindacato in ordine alla valutazione delle prove operata dalla Corte di merito – peraltro in totale conformità a quella precedentemente svolta dal Giudice di prime cure –e si colloca, quindi, al di fuori dell'am- bito della corretta deduzione della violazione del disposto di cui all'art.116 c.p.c., la quale risulta deducibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una dif- ferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova le- gale), oppure, pur essendo la prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo pru- dente apprezzamento (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 20867 del 30/09/ 2020).

7. Fondato è, invece, il sesto ed ultimo motivo.

Questa Corte, infatti, ha già chiarito che, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustifi- cato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordi- nata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione -sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposi- zione di legge ovvero ancora su clausola generale -si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove que- st'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico(Cass. Sez.

U - Sentenza n. 33954 del 5/12/ 2023).

Già in precedenza, del resto, era stato chiarito che l'accertamento, con sentenza passata in giudicato, dell'infondatezza dell'azione con- Sez.

S1 - R.G. 19755/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 11 di 12 trattuale, per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo diritto, non preclude alla stessa parte di chiedere, in un suc- cessivo giudizio, di essere indennizzato per l'indebito arricchimento dalla controparte conseguito, dato che tale seconda azione, avendo funzione sussidiaria e natura residuale, trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell'indicato diniego di tutela contrattuale (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 15496 del 13/06/2018 ), mentre recente- mente è stato puntualizzato che anche l'esecuzione della prestazione sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finaliz- zata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l'azione di ingiustificato arricchimento (Cass. Sez.

L -Sentenza n. 7178 del 18/03/ 2024).

La decisione impugnata non risulta conforme ai principi qui richia- mati, avendo la Corte territoriale escluso la sussistenza del presuppo- sto della sussidiarietàdella domanda di arricchimento senza causa sulla scorta dell'affermata infondatezza dell'azione contrattuale originaria- mente azionata dal ricorrente.

Per contro proprio l'accertamento della infondatezza ab origine di tale domandaveniva ad integrare il presupposto di sussidiarietà neces- sario per l'esame della domanda ex art. 2041 c.c. mentre i profili valo- rizzati dalla sentenza della Corte fiorentina per escludere il presupposto della sussidiarietà avrebbero potuto edovuto essere valutati, semmai, ai fini della quantificazione della effettiva diminuzione patrimoniale su- bita dall'odierno ricorrente.

8. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al sesto motivo, disat- tesi gli altri e, per l'effetto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, la Sez.

S1 - R.G. 19755/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 12 di 12 quale si dovrà conformare al principio qui richiamato e provvederà, al- tresì, a regolare le spese anche de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19755/2020R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del Cura- tore pro temporeed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rap- presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domicilio digitale presso PEC [OSCURATO:EMAIL], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 795/2020 depositata il 15/04/2020. Oggetto: Appalto lavori pubblici – Prova esecuzione –Domanda ex art 2041 cc – Presupposti - Sussidia- rietà R.G.N. 19755/2020 Ud. 29/10/2025CC Sez. S1- R.G. 19755/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 2 di 12 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/10/ 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 795/2020, pubblicata in data 15 aprile 2020, la Corte d'appello di Firenze, nella regolare costituzione dell'appellata [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. av- verso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 298/2017 del 16 marzo 2017, la quale, a propria volta, aveva respinto le domandedell'odierno ricorrente. 2. Il [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva adito il Tri- bunale di Livorno, vantando nei confronti dell'odierna controricorrente sia un credito per € 116.020,23, oltre IVA per lavori eseguiti e non fatturati sia un credito per € 57.925,44 per lavori eseguiti e fatturati. Si era costituita regolarmente [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], contestando l'avversa domanda, e deducendo in particolare:I) quanto ai lavori non fatturati, che dopo l'aggiudicazione provvisoria erano emerse gravi irregolarità contributive dell'impresa,e che pertanto l'impresa ancora in bonis era stata esclusa dalla procedura per aver rilasciato falsa autocertificazione, con conseguente sospen- sione dei pagamenti da parte del committente pubblico ex artt. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e 4 d.P.R. n. 207/10, tenuto peraltro conto del vincolo di destinazione delle somme per l'azione diretta degli ausiliari, ex art.1676 c.c., già intrapresa nei confronti dell'Azienda; II) quanto alle somme fatturate, che queste ultime non trovavano riscontro rispetto ai lavori effettivamente eseguiti, se non per la somma di € 4.513,58, il cui pagamento era stato sospeso per le ragioni già evidenziate. Sez. S1- R.G. 19755/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 3 di 12 Il Tribunale di Livorno aveva sia respinto la domanda originaria - evidenziando l'assenza di aggiudicazione definitiva dei lavori nonché l'assenza della conclusione di un contratto con il rispetto della forma scritta ad substantiam- sia dichiarato inammissibile la domanda ex art.2041 c.c. formulata dal [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in prima udienza, ritenendo che la stessa costituisse domanda nuova. 3. La Corte d'appello, nel disattendere il gravame del [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ha, in sintesi, osservato: − le censure relative al mancato riconoscimento del corrispettivo per lavori non fatturati erano infondate perché non vi era prova della conclusione di alcun contratto ed anzi risultava che tale conclusione non era avvenuta, essendo emerse gravi irregola- rità contributive, che avevano giustificato la sospensione dei pagamenti; − le censure relative al mancato riconoscimento del corrispettivo per lavori fatturati erano invece infondate, non costituendo adeguata prova della pretesa le scritture contabili dell'appel- lante “a fronte di carenza totale di documentazione contrat- tuale scritta e di contestazione sull'effettiva esecuzione” dei la- vori e risultando conseguentemente anche meramente esplo- rative le richieste sia di consulenza tecnica sia di ordine di esi- bizione; − unico credito assistito da prova era quello per la minor somma di € 4.513,58, in quanto oggetto di riconoscimento da parte dell'odierna controricorrente, ma il suo mancato pagamento era giustificato dalla sospensione dei pagamenti ex artt. 118, D. Lgs. n. 163/2006 e 4,d.P.R. n. 207/2010; − il gravame avverso la declaratoria di inammissibilità della do- manda ex art. 2041 c.c. risultava infondato, seppure con di- Sez. S1- R.G. 19755/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 4 di 12 versa motivazione, in quanto la domanda non poteva dirsi tar- diva ma risultava improponibile per carenza del requisito della sussidiarietà. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze ricorre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a sei motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce “nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 comma 1 n. 4 cpc in relazione alla viola- zione dell'art. 112 cpc con conseguente violazione –mancata applica- zione –dell'art. 2033 cc”. La ricorrente censura la decisione impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulle domande subordinate di restituzione “di quanto rice- vuto in esecuzione di un contratto nullo o, in ogni caso, dell'equivalente monetario”. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., “omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti consistente nella documentazione allegata dalla convenuta/appellata costituente riconoscimento del cre- dito vantato dall'attrice/appellante”. Argomenta il ricorso che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare i documenti prodotti in primo grado, ed in particolare il De- creto n. 822 del 17.05.2010, Decreto n. 920 del 07.06.2010 e Nota 8. Sez. S1- R.G. 19755/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 5 di 12 1.2013 Prot. n. 85245, i quali costituirebbero riconoscimento di debito da parte dell'odierna controricorrente. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1988 c.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che, sempre con riferimento ai medesimi documenti, la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di valutarne il contenuto di espresso riconoscimento di debito, respingendo poi la domanda della ricorrente per mancato assolvimento dell'onere probatorio. Deduce, testualmente, che “il giudice dell'appello non ha fatto cor- retta applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c.in quanto avrebbe dovuto considerare provata l'effettuazione dei lavori da parte dell'impresa ese- cutrice quanto meno nei limiti di quanto ex adverso espressamente riconosciuto e dal momento che l'appellante aveva proposto (tanto in primo grado che in appello) domande in via subordinata di ex artt.2041 e 2033 c.c., avrebbe dovuto fare buon governo degli artt. 1988 e 2697 c.c. e pertanto ritenere provate le suddette domande subordi- nate sia in punto di an che di quantum debeatur (se del caso, dispo- nendo la CTU estimativa richiesta dall'appellante).” 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Si deduce che “il Giudice dell'appello non ha inoltre fatto corretta applicazione degli artt. 115 comma 1 c.p.c. e 2697 c . c . in quanto non ha tenuto conto del fatto che la convenuta ASL non ha mai contestato l'esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto di causa” e quindi che “in applicazione dell'art. 115 c.p.c. il Giudice avrebbe quindi dovuto rite- nere provata l'esecuzione dei lavori da parte dell'appellante”. Sez. S1- R.G. 19755/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 6 di 12 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. La ricorrente censura la decisione impugnata in quanto quest'ultima non avrebbe tenuto conto degli esiti della prova testimoniale svolta nel corso del giudizio di primo grado, laddove “in applicazione dell'art. 116 c.p.c. il Giudice d ' appello avrebbe quindi dovuto ritenere provata l ' ese- cuzione e l'entità dei lavori da parte dell'appellante e conseguente- mente ritenere provate le domande subordinate da questa proposte sia in punto di an che di quantum debeatur”. 1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2042 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto insussistente il requisito della residua- lità, pur avendo la stessa escluso la conclusione di un contratto scritto e pure non emergendo prova dell'eccezione sollevata dalla controricor- rente in relazione all'art. 1767 c.c. 2. Il primo motivo è infondato. Si deve rammentare che, come da questa Corte costantemente af- fermato, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne com- porti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018). Occorre, infatti, considerare che è configurabile la decisione impli- cita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) quando questarisulti superata e travolt a , benché non espressamente trattata, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico- giuridico, la suairrilevanza o infondatezza, con la conseguenza che la Sez. S1- R.G. 19755/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 7 di 12 reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come viola- zione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass. Sez. 3 - Ord inanza n. 12131 del 08/05/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014). Richiamati tali principi, è agevole osservare che nel caso di specie, avendo la Corte d'appello – e , ancor prima di essa , il Tribunale - rite- nuto assente la prova dell'esecuzione dei lavori e giustificata la man- cata corresponsione del corrispettivo effettivamente ritenuto dovuto per effetto della legittima sospensione dei pagamenti ex artt. 118, D. Lgs. n. 163/2006 e 4, d.P.R. n. 207/2010, risultava conseguentemente travolta anche la domanda restitutoria formulata dall'odierno ricor- rente, postulando tale domanda l'effettivo svolgimento delle presta- zioni, di talché è da ritenersi che si siano venuti ad integrare piena- mentei presupposti di un rigetto implicito della domanda , non essendo la Corte tenuta a pronunciarsi esplicitamente su una domanda che ri- sultava con evidenza priva di uno dei propri presupposti fondamentali. 3. Il secondo motivo è, invece, inammissibile. In primo luogo, si deve osservare che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2017, trova applicazione il disposto di cui all'art. 348-terc.p.c., dal momento che la decisione della Corte d' Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del Giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse Sez. S1- R.G. 19755/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 8 di 12 (Cass. Sez. L -Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sen- tenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). In secondo luogo, si deve ulteriormente rilevare che il motivo non viene a censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata, costi- tuita dalla duplice asserzione per cui la pretesa azionata dall'odierno ricorrente non poteva trovare fondamento sia in virtù della legittima sospensione dei pagamenti ex artt. 118, D. Lgs. n. 163/2006 e 4, d.P.R. n. 207/2010, quanto alla somma ritenuta effettivamente dovuta, sia in virtù della mancata conclusione di alcun contratto tra le parti, quanto al residuo credito azionato. 4. Il terzo motivo è, conseguentemente, inammissibile. Il motivo, invero, censura l'omessa di valutazione a fini probatori degli stessi documenti in relazione ai quali è stato dedotto con il se- condo motivo l'omesso esamecirca un fatto decisivo : è, quindi, evi- dente che, disattesa tale ultima censura,anche quella formulata con il mezzo ora in esame deve ritenersi inammissibile, mirando la stessa a configurare come violazione di legge unprofilo che avrebbe potuto es- sere dedotto unicamente sulla scorta dell'art. 360, n. 5), c.p.c., sub condicionedella sua ammissibilità, nella specie da escludere. Considerazione, questa, che non esime questa Corte dallo svolgere un'ulteriore –duplice – considerazione , e cioè che, da un lato, neppure il mezzo ora in esame viene a censurare l'ulteriore ratio decidendi già evidenziata in relazione al secondo motivo e, dall'altro lato, che le cen- sure svolte dal ricorrente, dietro la formale etichetta della violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1988 c.c., si traducono in una inammissibile sollecitazione rivolta a questa Corte affinché rinnovi quella valutazione del materiale probatorio che è invece riservata al giudice del merito (Cass. Sez. 5 -Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. S1- R.G. 19755/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 9 di 12 Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sen- tenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004). 5. Il quarto motivo è, ancora,inammissibile. Lo stesso, infatti, in diretta violazione del principio di specificità di cui all'art. 366 c.p.c. omette radicalmente di riprodurre nei passaggi essenziali –o di localizzare – gli atti difensivi dell ' odierna controricor- rente dai quali dovrebbe desumersi quell'insieme di contenuti difensivi dai quali il giudice di merito avrebbe dovuto evincere una non conte- stazione. Vi è, del resto, da rammentare il principio per cui spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti la quale, ex art. 115 c.p.c., produce l'effetto della relevatio ab onere probandi (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019), in quanto tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, da ciò deri- vando che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ov- vero d'una non contestazione risulta sindacabile in cassazione solo per solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/ 2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10182 del 03/05/2007; Cass. Sez. L, n. 27833 del 16/12/2005). 6. Il quinto motivo è ulteriormente inammissibile. Il motivo, invero, oltre ad essere irrimediabilmente infirmato dalla mancata impugnazione dell'ulteriore ratio decidendi già individuata in relazione agli altri mezzi, si traduce ancora una volta in un inammissi- Sez. S1 - R.G. 19755/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 10 di 12 bile sindacato in ordine alla valutazione delle prove operata dalla Corte di merito – peraltro in totale conformità a quella precedentemente svolta dal Giudice di prime cure –e si colloca, quindi, al di fuori dell'am- bito della corretta deduzione della violazione del disposto di cui all'art.116 c.p.c., la quale risulta deducibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una dif- ferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova le- gale), oppure, pur essendo la prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo pru- dente apprezzamento (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20867 del 30/09/ 2020). 7. Fondato è, invece, il sesto ed ultimo motivo. Questa Corte, infatti, ha già chiarito che, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustifi- cato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordi- nata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione -sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposi- zione di legge ovvero ancora su clausola generale -si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove que- st'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico(Cass. Sez. U - Sentenza n. 33954 del 5/12/ 2023). Già in precedenza, del resto, era stato chiarito che l'accertamento, con sentenza passata in giudicato, dell'infondatezza dell'azione con- Sez. S1 - R.G. 19755/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 11 di 12 trattuale, per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo diritto, non preclude alla stessa parte di chiedere, in un suc- cessivo giudizio, di essere indennizzato per l'indebito arricchimento dalla controparte conseguito, dato che tale seconda azione, avendo funzione sussidiaria e natura residuale, trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell'indicato diniego di tutela contrattuale (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 15496 del 13/06/2018 ), mentre recente- mente è stato puntualizzato che anche l'esecuzione della prestazione sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finaliz- zata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l'azione di ingiustificato arricchimento (Cass. Sez. L -Sentenza n. 7178 del 18/03/ 2024). La decisione impugnata non risulta conforme ai principi qui richia- mati, avendo la Corte territoriale escluso la sussistenza del presuppo- sto della sussidiarietàdella domanda di arricchimento senza causa sulla scorta dell'affermata infondatezza dell'azione contrattuale originaria- mente azionata dal ricorrente. Per contro proprio l'accertamento della infondatezza ab origine di tale domandaveniva ad integrare il presupposto di sussidiarietà neces- sario per l'esame della domanda ex art. 2041 c.c. mentre i profili valo- rizzati dalla sentenza della Corte fiorentina per escludere il presupposto della sussidiarietà avrebbero potuto edovuto essere valutati, semmai, ai fini della quantificazione della effettiva diminuzione patrimoniale su- bita dall'odierno ricorrente. 8. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al sesto motivo, disat- tesi gli altri e, per l'effetto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, la Sez. S1 - R.G. 19755/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 12 di 12 quale si dovrà conformare al principio qui richiamato e provvederà, al- tresì, a regolare le spese anche de
Sentenza Cassazione n. 06497/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris