CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 1963
Cassazione n. 49367/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena ritenuta di giustizia, articolando due motivi di ricorso, deduce rispettivamente la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di indebita compensazione di crediti inesistenti (primo motivo), nonché la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo al mancato rilievo della prescrizione (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone in parte doglianze non consentite, in quanto, in disparte da ogni altra considerazione, la questione relative alla qualificazione dei crediti indebitamente compensati come non spettanti invece che come inesistenti non era stata dedotta con i motivi di gravame, e in parte doglianze manifestamente infondate, in quanto la sentenza impugnata spiega in modo puntuale perché la condotta debba essere ascritta all'imputato, legale rappresentante della società avvalsasi delle indebite compensazioni, stante anche l'assenza di precisi riferimenti ad altri soggetti cui sarebbero attribuibili le condotte illecite; Considerato che il secondo motivo propone doglianze non consentite e comunque prive di specificità, in quanto la questione della corretta datazione dei fatti è posta solo in sede di legittimità, e sulla base di argomenti del tutto congetturali, implicanti inoltre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]