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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 43849/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fr [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 07/12/2016 del G.u.p. del Tribunale di Bari, che dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo (e relative cartucce), e lo condannava, tenuto conto della continuazione, del concorso delle attenuanti generiche e dell'attenuante ex ,art. 8 d.

I. n. 152 del 1991 e della diminuente per il rito, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza Mazzilli propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione.

Lamenta la difesa che la Corte di appello non ha tenuto in alcun conto la condotta collaborativa, le dichiarazioni autoaccusatoríe e comunque la maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità da parte dell'imputato, che avrebbero dovuto portare ad un diverso giudizio sul comportamento processuale del medesimo.

Si duole che si sia limitata ad un generico •e approssimativo riferimento alla gravità dei fatti, al contesto mafioso di appartenenza di Mazzilli e all'intensità del dolo, senza in alcun modo considerare il percorso di resipiscenza del medesimo culminato con la scelta di recidere i rapporti con la criminalità organizzata e collaborare con la giustizia.

La difesa insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione di elementi fattuali.

La Corte di appello di Genova, per quanto di interesse in questa sede, rileva che: - «la pena inflitta è congrua e rispondente ai criteri di cui all'art. 133 c.p., giacché essa tiene in debito conto sia la scelta collaborativa sia il positivo comportamento processuale, entrambi adeguatamente valorizzati, ma correttamente considera altresì la gravità del fatto e l'intensità del dolo che ha sorretto le condotte»; «la detenzione e il porto dell'arma (oltre al munizionamento ed al giubbotto antiproiettile), si riconducono al contesto mafioso di appartenenza, nell'ambito del quale peraltro il Mazzilli aveva un ruolo non poco rilevante, tanto da aver ricevuto la quinta»; - «d'altra parte, le condotte al vaglio non sono quelle di mera custodia dell'arma e delle munizioni (condotta non contestata in questa sede), bensì di detenzione e porto della pistola, finalizzate all'uso sia pure per difesa personale nell'ambito della guerra tra clan»; - «la dotazione gli era stata fornita per essere utilizzata al bisogno, ossia per una condotta attiva e di piena adesione alla salvaguardia degli interessi del gruppo di appartenenza».

A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, è evidente che i rilievi difensivi non solo ripercorrono aspecificamente le doglianze di appello con le quali la Corte territoriale si è ampiamente confrontata, ma sono finalizzati altresì a una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali.

Deve, invero, osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti í parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesò processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 11 13 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fr [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 07/12/2016 del G.u.p. del Tribunale di Bari, che dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo (e relative cartucce), e lo condannava, tenuto conto della continuazione, del concorso delle attenuanti generiche e dell'attenuante ex ,art. 8 d. I. n. 152 del 1991 e della diminuente per il rito, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza Mazzilli propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione. Lamenta la difesa che la Corte di appello non ha tenuto in alcun conto la condotta collaborativa, le dichiarazioni autoaccusatoríe e comunque la maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità da parte dell'imputato, che avrebbero dovuto portare ad un diverso giudizio sul comportamento processuale del medesimo. Si duole che si sia limitata ad un generico •e approssimativo riferimento alla gravità dei fatti, al contesto mafioso di appartenenza di Mazzilli e all'intensità del dolo, senza in alcun modo considerare il percorso di resipiscenza del medesimo culminato con la scelta di recidere i rapporti con la criminalità organizzata e collaborare con la giustizia. La difesa insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione di elementi fattuali. La Corte di appello di Genova, per quanto di interesse in questa sede, rileva che: - «la pena inflitta è congrua e rispondente ai criteri di cui all'art. 133 c.p., giacché essa tiene in debito conto sia la scelta collaborativa sia il positivo comportamento processuale, entrambi adeguatamente valorizzati, ma correttamente considera altresì la gravità del fatto e l'intensità del dolo che ha sorretto le condotte»; «la detenzione e il porto dell'arma (oltre al munizionamento ed al giubbotto antiproiettile), si riconducono al contesto mafioso di appartenenza, nell'ambito del quale peraltro il Mazzilli aveva un ruolo non poco rilevante, tanto da aver ricevuto la quinta»; - «d'altra parte, le condotte al vaglio non sono quelle di mera custodia dell'arma e delle munizioni (condotta non contestata in questa sede), bensì di detenzione e porto della pistola, finalizzate all'uso sia pure per difesa personale nell'ambito della guerra tra clan»; - «la dotazione gli era stata fornita per essere utilizzata al bisogno, ossia per una condotta attiva e di piena adesione alla salvaguardia degli interessi del gruppo di appartenenza». A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, è evidente che i rilievi difensivi non solo ripercorrono aspecificamente le doglianze di appello con le quali la Corte territoriale si è ampiamente confrontata, ma sono finalizzati altresì a una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali. Deve, invero, osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti í parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesò processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 13 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i
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