CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12694/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto in data 22/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con diverse sentenze pronunciate nei suoi confronti. Con ordinanza in data 22/07/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha evidenziato, preliminarmente, come la richiesta fosse la riproposizione di analoga istanza già rigettata e come essa, nondimeno, non essendo fondata su elementi probatori sopravvenuti o comunque nuovi, non potesse essere qualificata come nuova istanza. Indi, ha qualificato la richiesta come impugnazione e ha dichiarato la propria incompetenza a decidere, non provvedendo alla trasmissione degli atti alla Corte di cassazione in quanto, secondo la sua valutazione, il termine impugnatorio doveva ritenersi inutilmente decorso. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 666, commi 2 e 3, cod. proc. pen., per non avere fissato la data dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta del riconoscimento della continuazione, proposta con nuove ulteriori argomentazioni rispetto a quella già rigettata dal 15/06/2022. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. per avere erroneamente qualificato la nuova richiesta come impugnazione, disponendo all'uopo la conversione dell'istanza, senza verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e l'esistenza di una effettiva voluntas impugnationis. In realtà, l'istanza non avrebbe censurato la decisione precedente, ma avrebbe evidenziato elementi nuovi rispetto alla richiesta già avanzata. 3. In data 17/11/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. 2. L'ordinanza impugnata è mancante della motivazione in relazione a un punto assolutamente qualificante della vicenda processuale, costituito dalla individuazione delle ragioni per cui la nuova istanza di riconoscimento della continuazione dovesse considerarsi come impugnazione della precedente richiesta, non essendo stata investigata, stando al tenore letterale del provvedimento, la presenza di una effettiva volontà di impugnare ovvero di sollecitare un nuovo vaglio da parte dello stesso Giudice dell'esecuzione. Infatti, in questa seconda ipotesi, la richiesta non avrebbe dovuto essere qualificata come atto impugnatorio del precedente rigetto, rispetto al quale, peraltro, la nuova istanza non pare presentare i tratti di una critica specifica del relativo apparato valutativo-motivazionale. Per tali ragioni, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'istanza in parola, proprio in quanto reiterativa della precedente; e, da quel momento, sarebbero decorsi i termini per un'eventuale ricorso per cassazione, che è rimasto indebitamente precluso alla parte. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto. Così deciso in data 22/02/20