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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35947/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti i ricorsi proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i ricorrenti contestano la sussistenza dell'elemento doloso in relazione al danneggiamento dell'autovettura di servizio che, nel corso di un rocambolesco inseguimento, tamponava quella condotta da Zuccarello; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati e reiterativi di questioni in fatto adeguatamente risolte dalla Corte di appello (si veda pg. 6- 8), lì dove si dà atto della necessaria accettazione del rischio di essere tamponati e del concorso di Virruso nella fuga materialmente realizzata a bordo dell'autovettura condotta da Zuccarello; rilevato che, per quanto concerne la richiesta di sostituzione della pena detentiva proposta da [OSCURATO:PERSONA], l'istanza deve essere avanzata al giudice dell'esecuzione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle P Così deciso il 14 /47:1:mt 2024 Il Consigliere stensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti i ricorsi proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i ricorrenti contestano la sussistenza dell'elemento doloso in relazione al danneggiamento dell'autovettura di servizio che, nel corso di un rocambolesco inseguimento, tamponava quella condotta da Zuccarello; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati e reiterativi di questioni in fatto adeguatamente risolte dalla Corte di appello (si veda pg. 6- 8), lì dove si dà atto della necessaria accettazione del rischio di essere tamponati e del concorso di Virruso nella fuga materialmente realizzata a bordo dell'autovettura condotta da Zuccarello; rilevato che, per quanto concerne la richiesta di sostituzione della pena detentiva proposta da [OSCURATO:PERSONA], l'istanza deve essere avanzata al giudice dell'esecuzione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle P Così deciso il 14 /47:1:mt 2024 Il Consigliere stensore Il P
Sentenza Cassazione n. 35947/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris