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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18558/2026

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o il 04/03/1961 a CATANIAavverso la sentenza in data 08/07/2025 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità di entrambii ricorsi;sentito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha concluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi procuratorispeciali e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 08/07/2025 dellaCorte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza in data 20/06/2024 delTribunale di Bergamo, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per le rapine aggravatecontestate ai capi A) e C) e [OSCURATO:PERSONA] solo per la rapina aggravata contestata alcapo C), in concorso con [OSCURATO:PERSONA].Deducono quanto segue.2.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Con un unico motivo si denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti comuni di cui agli artt. 114 e62 n. 4 cod. pen., nonché per l'omessa statuizione sulla prevalenza delle attenuantirispetto all'aggravante contestata.Quanto all'attenuante del contributo di minima importanza, la difesa sostieneche il ruolo dello [OSCURATO:PERSONA] nei due episodi delittuosi sarebbe stato di portata causaledel tutto esigua.

Con riferimento al primo episodio — la rapina consumata il 6febbraio 2017 ai danni della Banca UBI di Bergamo — il contributo dell'imputato sisarebbe limitato a ospitare i tre esecutori materiali nel proprio monolocale, in cam-bio di una ricarica Postepay e della divisione con il [OSCURATO:PERSONA] di € 500,00: unapporto logistico del tutto fungibile, surrogabile con il ricorso a qualsiasi strutturaricettiva, e comunque privo di qualsiasi valorizzazione dell'intento criminale degliautori materiali.

Con riferimento al secondo episodio — la rapina del 20 febbraio2017 ai danni della filiale di Banco BPM di Paladina — il ruolo dello [OSCURATO:PERSONA] sarebbestato quello di mero "perlustratore", impegnato in un'attività di avanscoperta delterritorio di carattere del tutto indiziario e comunque inidonea ad incrementare lechance di successo dell'azione criminosa.

La difesa richiama la teoria condizionali-stica, evidenziando come, anche escludendo i contributi dell'odierno ricorrente,entrambe le rapine sarebbero state comunque portate a termine dai concorrenti,e sottolinea che la giurisprudenza di legittimità esclude il riconoscimento dell'atte-nuante soltanto ove l'imputato abbia svolto funzioni di "palo" in senso tecnico (citaSez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312 – 02), ipotesi che non risultané emersa dall'istruttoria dibattimentale né contestata allo [OSCURATO:PERSONA].Si deduce altresì che, comparando i contributi dei vari concorrenti secondo ilcriterio indicato da Sez. 4, n. 1218 del 09/10/2008, 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242388-01, non può che concludersi per la natura minimale dell'apporto dell'imputato inentrambi gli episodi, come del resto confermato dall'esiguità del profitto da questipersonalmente conseguito e costituito da poche centinaia di euro complessivi, pro-babilmente insufficienti a coprire un mese di canone di locazione.Quanto all'attenuante della lieve entità del danno patrimoniale, il ricorrenteevidenzia che le somme sottratte alle due banche — rispettivamente circa €2.500,00 per la Banca UBI e poco più di € 1.700,00 per il Banco BPM — sarebberodel tutto trascurabili sia in termini assoluti sia, soprattutto, in rapporto alla soliditàpatrimoniale degli istituti di credito offesi, oggi confluiti in primari gruppi bancarinazionali la cui capitalizzazione si misura in miliardi di euro.

La difesa richiama ilcriterio del livello economico medio della comunità territoriale elaborato dalla Cas-sazione con sentenza n. 41578 del 22/11/2006 (Sez. 2, Massimi, Rv. 235386-01),sottolineando come l'area bergamasca, terza città della Lombardia e tra le piùricche d'Europa, presenti un reddito netto mensile pro capite di circa € 2.754,00:ciò comporta che le somme apprese in entrambi gli episodi si collochino obiettiva-mente al di sotto di un singolo stipendio medio locale, rendendo il danno patrimo-niale cagionato obiettivamente tenue.Quanto alla prevalenza e alla dosimetria della pena, la difesa osserva cheentrambe le attenuanti richieste dovevano essere valutate in sede di giudizio dibilanciamento unitamente alle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., giàriconosciute in doppia conforme, con la conseguenza che, per effetto dell'art. 67cod. pen., le attenuanti nel loro complesso dovevano essere dichiarate prevalentirispetto all'aggravante specifica contestata.Si rappresenta che l'intensità delle attenuanti generiche, maturata anche inpresenza di una collaborazione dell'imputato nell'individuazione dei fatti, sarebbedi per sé sufficiente a fondare un giudizio di prevalenza, tanto più in un caso in cuile armi utilizzate per le rapine avevano natura artigianale e portata offensiva moltolimitata.La pena irrogata – tale da comportare una detenzione superiore a quattroanni per un soggetto con un unico e minimo precedente, che ha percepito dall'in-tera vicenda poche centinaia di euro e che ha visto il proprio ruolo ridotto a quellodi mera comparsa – viene definita obiettivamente sproporzionata rispetto alla realegravità dell'apporto concorsuale.3.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'inosservanza oerronea applicazione degli artt. 190 e 192, comma 3, cod. proc. pen., con riferi-mento alle modalità di acquisizione e valutazione della prova identificativa e delledichiarazioni del coimputato.La difesa sostiene che l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale presunto coautoredella rapina del 20 febbraio 2017 ai danni della filiale di Banco BPM di Paladina sifonderebbe su un meccanismo probatorio irrituale e privo di qualsiasi fondamentologico-deduttivo: il maresciallo Marchetti avrebbe ricondotto le immagini estrapo-late dal sistema di videosorveglianza della banca al profilo Facebook dell'imputato,effettuando in tal modo non già un vero e proprio riconoscimento — per il quale ènecessario avere in precedenza una diretta percezione delle fattezze del soggettoda identificare — bensì una mera comparazione fotografica informale, connotatada un esito intrinsecamente incerto, che lo stesso ufficiale di polizia giudiziariaavrebbe poi elevato, in sede di escussione dibattimentale, a certezza assoluta("cento per cento"), senza alcuna descrizione somatica dell'imputato e senza alcunsupporto peritale.Il ricorrente sostiene che tale operazione ha falsamente orientato il giudiziodella Corte di appello che, invece, avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza dievidenti dubbi sulla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla rapina, tanto più in conside-razione del fatto che l'unica teste effettivamente presente al momento e sui luoghidella rapina — la dipendente della banca Angeloni, che aveva visto a volto scopertoentrambi i rapinatori — non aveva riconosciuto il ricorrente in sede di escussionedibattimentale, avendo viceversa riconosciuto con certezza il coimputato [OSCURATO:PERSONA].La difesa stigmatizza come logicamente paradossale e giuridicamente ille-gittima la motivazione della sentenza impugnata laddove qualifica di "scarso ri-lievo" la mancata identificazione da parte della teste Angeloni, attribuendo, nelcontempo, piena valenza probatoria al riconoscimento operato dal marescialloMarchetti, soggetto che non aveva mai visto né sentito l'imputato prima del com-pimento dell'indagine.A sostegno della estraneità del [OSCURATO:PERSONA] al fatto, la difesa richiama, illustrae compendia ulteriori risultanze probatorie che il Collegio di secondo grado avrebbeomesso di considerare.Quanto alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], la difesaevidenzia che quest'ultimo — esaminato quale coimputato in procedimento con-nesso ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. — ha reso dichiarazionigravemente inattendibili, contraddittorie e connotate da palese risentimento neiconfronti degli imputati.3.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazionedell'art. 2, comma quarto, cod. pen. e del principio della legge più favorevole alreo in ordine al quantum della pena.Si rappresenta che il reato di rapina contestato al [OSCURATO:PERSONA] ha subìto unaggravamento nel quantum di pena irrogabile: ante riforma di cui alla legge n.103/2017, la pena per la rapina semplice comprendeva la forbice edittale dai treai dieci anni di reclusione, e la fattispecie aggravata da quattro anni e sei mesi aventi anni di reclusione.

La riforma peggiorativa è intervenuta in un momento suc-cessivo (3 agosto 2017) alla data di presunta commissione del fatto (febbraio2017), con la conseguenza che il giudicante avrebbe dovuto calcolare la pena ap-plicando il regime sanzionatorio previgente, in ossequio al principio della lex mitiordi cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen.: invero, la mancata applicazione di taleprincipio ha determinato l'irrogazione di una pena illegittimamente più severa ri-spetto a quella consentita dalla normativa vigente al momento del fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondatoe perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.1.1.

Con riguardo all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., il motivo èmanifestamente infondato e, in larga misura, meramente reiterativo delle mede-sime questioni già sottoposte al giudice di secondo grado e da questi puntualmentedisattese con motivazione del tutto immune dai vizi denunciati.La Corte territoriale ha preso in esame la posizione dello [OSCURATO:PERSONA] con riferi-mento a entrambi gli episodi delittuosi, escludendo che il suo contributo concor-suale potesse qualificarsi come di minima importanza ai sensi dell'art. 114 cod.pen.In particolare, ha evidenziato che lo [OSCURATO:PERSONA] ha fornito ai correi un essenzialesupporto logistico e una significativa collaborazione per l'individuazione dei bersa-gli, i sopralluoghi e le vie di fuga, osservando che si trattava di un contributo cau-salmente determinante, la cui assenza avrebbe senz'altro impedito lo svolgersidell'intera vicenda criminosa.

Ha altresì richiamato il consolidato orientamento diquesta Corte secondo cui non è configurabile l'attenuante in esame in relazionealla condotta del soggetto che abbia accompagnato gli esecutori materiali sul po-sto, fornito il mezzo di locomozione, li abbia attesi in loco e abbia garantito loro lafuga (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/202, Indelicato, Rv. 280081-01): orientamentopienamente applicabile al caso di specie tenuto conto del ruolo concretamentesvolto dal ricorrente.1.2.

A fronte di tale motivazione, coerente, logica, non contradditoria, an-corata alle risultanze processuali e conforme ai princìpi di diritto espressi in materiae la cui presenza dimostra la manifesta insussistenza dei vizi di motivazione de-nunciati dal ricorrente, il ricorrente si limita a riproporre in questa sede le mede-sime argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza indi-care alcun effettivo vizio logico-giuridico della decisione impugnata né alcun ele-mento di novità rispetto a quanto già dedotto.Il motivo si risolve pertanto in una inammissibile richiesta di rivalutazionedel merito, preclusa in sede di legittimità, dovendosi ribadire che «è inammissibileil ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reite-razione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di me-rito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sen-tenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.277710-01).1.3.

Il motivo relativo all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. èinammissibile in quanto la relativa questione non risulta essere stata devoluta conl'atto di appello e costituisce pertanto motivo nuovo, non consentito in sede dilegittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.Questa Corte ha costantemente affermato che «nel giudizio di legittimità,il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo gradoche non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivod'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti,ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv.153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01).1.4.

Quanto al giudizio di bilanciamento e alla misura della pena, deve sot-tolinearsi la censura con cui si contesta il giudizio di comparazione fra oppostecircostanze, per come realizzato dal giudice di merito, al pari di quello relativo allarilevabilità dei presupposti di fatto per l’operatività delle circostanze stesse, impli-cano una valutazione discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità, qualora,come nel caso di specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogicoe sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Con-taldo, Rv. 245931-01).Identica considerazione vale per la graduazione del trattamento sanziona-torio, che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché dinanzi aquesta Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valu-tazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrioo di ragionamento illogico.Vizi che non si rinvengono nella motivazione in esame.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, dunque, inammissibile.2.

Ad eguale conclusione di inammissibilità si perviene per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Il primo motivo d’impugnazione si risolve in una rivalutazione del com-pendio probatorio, in una prospettiva antagonista alla valutazione illustrata dallaCorte territoriale, che ha dato puntuale risposta a tutti i rilievi in fatto oggi reiteraticon il ricorso.La Corte di merito, infatti, ha confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] fon-dandosi su un quadro probatorio articolato su più elementi convergenti.

In primoluogo, ha valorizzato le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] — autore materiale dientrambe le rapine, già condannato con sentenza irrevocabile e individuato tramitele impronte digitali lasciate sui luoghi dei delitti — ritenendone l'attendibilità in-trinseca ed estrinseca già accertata nella sentenza definitiva che lo riguardava,osservando che le presunte inesattezze segnalate dalla difesa sono riconducibili almero decorso del tempo (oltre cinque anni dai fatti) e non intaccano il nucleoessenziale delle dichiarazioni.

Ha precisato che il [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il Musumecicome coesecutore materiale della rapina di cui al capo C), ne ha riferito le gene-ralità descrivendolo come zio materno del Raimondo, e che la circostanza che nonlo abbia nominato per nome e cognome trova spiegazione nel fatto che ne cono-sceva l'identità per tramite del Raimondo stesso.In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che la chiamata in correità trovasseriscontro nell'individuazione fotografica eseguita con certezza dal maresciallo Mar-chetti mediante comparazione tra i fotogrammi estrapolati dal sistema di video-sorveglianza interno alla banca e le fotografie riproducenti l'imputato, precisandoche tale corrispondenza è direttamente apprezzabile dagli atti e che la disciplinadi cui all'art. 213 cod. proc. pen. — che impone la previa descrizione somatica —non è applicabile al riconoscimento fotografico, riferendosi essa al solo testimonediretto.Ha inoltre osservato che la richiesta di perizia era contraddetta dalla stessacondotta processuale dell'appellante, che vi si era opposto in udienza.

La mancataindividuazione del [OSCURATO:PERSONA] da parte della teste Angeloni è stata spiegata con lamaggiore attenzione da questa rivolta al secondo rapinatore, che impugnava iltaglierino e aveva scavalcato il bancone; i due impiegati Gambirasio e Angeloni ela teste Cattaneo avevano comunque descritto il primo rapinatore come un qua-rantenne/cinquantenne dai capelli chiari e stempiato, caratteristiche riscontrabilinelle fotografie del [OSCURATO:PERSONA].In terzo luogo, la Corte ha valorizzato la presenza del [OSCURATO:PERSONA], unita-mente al [OSCURATO:PERSONA] e al Raimondo, sulla [OSCURATO:PERSONA] bianca targata DR078W controllataa Lagonegro il 17 febbraio 2017, ossia tre giorni prima della rapina, ritenendo talecircostanza incompatibile con l'alibi dell'imputato — secondo cui sarebbe rientratoin Sicilia in autobus dopo il guasto al veicolo — anche alla luce del fatto che ilcoimputato Nicolosi lo aveva riconosciuto come membro del gruppo di Raimondo,smentendo la tesi difensiva.2.1.1.

In presenza di una motivazione che certamente non può dirsi man-cante, logica, non contraddittoria, aderente alle emergenze processuali e giuridi-camente corretta, il ricorrente, in sostanza, offre una ricostruzione del fatto alter-nativa a quella ritenuta dai giudici della doppia sentenza conforme, sulla base diuna diversa lettura delle emergenze istruttorie.Il ricorrente, invero, pur intitolando le proprie argomentazioni al vizio diviolazione di legge e al travisamento della prova, si limita in realtà a contrapporrealla ricostruzione operata dalla Corte d'appello una propria diversa lettura deglielementi istruttori, senza individuare alcuna specifica aporia logica nella sentenzaimpugnata.

Il motivo è pertanto reiterativo delle medesime censure già sottoposteal giudice di secondo grado e da questi puntualmente disattese con motivazionecoerente, logica e non manifestamente illogica, come tale insindacabile in questasede.Da ciò discendono plurime ragioni d’inammissibilità.2.1.2.

Va poi ricordato che «il giudice di legittimità, investito di un ricorsoche proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisa-mento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata allaricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti econsulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta,se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dalgiudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione dellaprova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690-01).2.1.3.

Inoltre, va ribadito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione,non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla suamancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca ocon atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), suaspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sonoinammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, lamancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, cosìcome quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatorida attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessoredella valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,Caradonna, Rv. 280747-01).Vale la pena sottolineare che anche la censura di non aver preso in esametutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito delladecisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differenteinterpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversavalorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.2.1.4.

Va, infine, osservato che le argomentazioni in esame sostanzialmenteeludono il confronto con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, cosìche entrambi i ricorsi risultano anche aspecifici.Tale vizio, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza egenericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentatedalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questanon potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel viziodi aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen,all'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01;Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634-01; Sez. 4, n. 5191 del29/03/2000, Barone, Rv. 216473-01).2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2,comma quarto, cod. pen.Il motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente muove dal presupposto che la riforma introdotta dalla legge n.103/2017 abbia comportato un aggravamento del trattamento sanzionatorio ap-plicabile nella specie e, a tale proposito, fa riferimento al più rigoroso trattamentosanzionatorio introdotto nel 2017 con la riformulazione dell’art. 628, comma terzo,cod. pen.Sennonché la Corte d'appello, nel caso in esame, ha applicato al [OSCURATO:PERSONA]— in ragione della ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche ri-spetto alle aggravanti — la pena prevista per la fattispecie base di cui all'art. 628,comma primo, cod. pen., la cui cornice edittale, da tre a dieci anni di reclusione,era identica all'epoca dei fatti (febbraio 2017) e all'epoca della sentenza.Nessuna successione di leggi penali nel tempo rileva pertanto con riferi-mento alla norma in concreto applicata, con conseguente manifesta infondatezzadella censura.Dal che discende l’inammissibilità anche del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.

Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremilaciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 24 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 04/03/1961 a CATANIAavverso la sentenza in data 08/07/2025 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità di entrambii ricorsi;sentito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha concluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi procuratorispeciali e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 08/07/2025 dellaCorte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza in data 20/06/2024 delTribunale di Bergamo, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per le rapine aggravatecontestate ai capi A) e C) e [OSCURATO:PERSONA] solo per la rapina aggravata contestata alcapo C), in concorso con [OSCURATO:PERSONA].Deducono quanto segue.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Con un unico motivo si denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti comuni di cui agli artt. 114 e62 n. 4 cod. pen., nonché per l'omessa statuizione sulla prevalenza delle attenuantirispetto all'aggravante contestata.Quanto all'attenuante del contributo di minima importanza, la difesa sostieneche il ruolo dello [OSCURATO:PERSONA] nei due episodi delittuosi sarebbe stato di portata causaledel tutto esigua. Con riferimento al primo episodio — la rapina consumata il 6febbraio 2017 ai danni della Banca UBI di Bergamo — il contributo dell'imputato sisarebbe limitato a ospitare i tre esecutori materiali nel proprio monolocale, in cam-bio di una ricarica Postepay e della divisione con il [OSCURATO:PERSONA] di € 500,00: unapporto logistico del tutto fungibile, surrogabile con il ricorso a qualsiasi strutturaricettiva, e comunque privo di qualsiasi valorizzazione dell'intento criminale degliautori materiali. Con riferimento al secondo episodio — la rapina del 20 febbraio2017 ai danni della filiale di Banco BPM di Paladina — il ruolo dello [OSCURATO:PERSONA] sarebbestato quello di mero "perlustratore", impegnato in un'attività di avanscoperta delterritorio di carattere del tutto indiziario e comunque inidonea ad incrementare lechance di successo dell'azione criminosa. La difesa richiama la teoria condizionali-stica, evidenziando come, anche escludendo i contributi dell'odierno ricorrente,entrambe le rapine sarebbero state comunque portate a termine dai concorrenti,e sottolinea che la giurisprudenza di legittimità esclude il riconoscimento dell'atte-nuante soltanto ove l'imputato abbia svolto funzioni di "palo" in senso tecnico (citaSez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312 – 02), ipotesi che non risultané emersa dall'istruttoria dibattimentale né contestata allo [OSCURATO:PERSONA].Si deduce altresì che, comparando i contributi dei vari concorrenti secondo ilcriterio indicato da Sez. 4, n. 1218 del 09/10/2008, 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242388-01, non può che concludersi per la natura minimale dell'apporto dell'imputato inentrambi gli episodi, come del resto confermato dall'esiguità del profitto da questipersonalmente conseguito e costituito da poche centinaia di euro complessivi, pro-babilmente insufficienti a coprire un mese di canone di locazione.Quanto all'attenuante della lieve entità del danno patrimoniale, il ricorrenteevidenzia che le somme sottratte alle due banche — rispettivamente circa €2.500,00 per la Banca UBI e poco più di € 1.700,00 per il Banco BPM — sarebberodel tutto trascurabili sia in termini assoluti sia, soprattutto, in rapporto alla soliditàpatrimoniale degli istituti di credito offesi, oggi confluiti in primari gruppi bancarinazionali la cui capitalizzazione si misura in miliardi di euro. La difesa richiama ilcriterio del livello economico medio della comunità territoriale elaborato dalla Cas-sazione con sentenza n. 41578 del 22/11/2006 (Sez. 2, Massimi, Rv. 235386-01),sottolineando come l'area bergamasca, terza città della Lombardia e tra le piùricche d'Europa, presenti un reddito netto mensile pro capite di circa € 2.754,00:ciò comporta che le somme apprese in entrambi gli episodi si collochino obiettiva-mente al di sotto di un singolo stipendio medio locale, rendendo il danno patrimo-niale cagionato obiettivamente tenue.Quanto alla prevalenza e alla dosimetria della pena, la difesa osserva cheentrambe le attenuanti richieste dovevano essere valutate in sede di giudizio dibilanciamento unitamente alle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., giàriconosciute in doppia conforme, con la conseguenza che, per effetto dell'art. 67cod. pen., le attenuanti nel loro complesso dovevano essere dichiarate prevalentirispetto all'aggravante specifica contestata.Si rappresenta che l'intensità delle attenuanti generiche, maturata anche inpresenza di una collaborazione dell'imputato nell'individuazione dei fatti, sarebbedi per sé sufficiente a fondare un giudizio di prevalenza, tanto più in un caso in cuile armi utilizzate per le rapine avevano natura artigianale e portata offensiva moltolimitata.La pena irrogata – tale da comportare una detenzione superiore a quattroanni per un soggetto con un unico e minimo precedente, che ha percepito dall'in-tera vicenda poche centinaia di euro e che ha visto il proprio ruolo ridotto a quellodi mera comparsa – viene definita obiettivamente sproporzionata rispetto alla realegravità dell'apporto concorsuale.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'inosservanza oerronea applicazione degli artt. 190 e 192, comma 3, cod. proc. pen., con riferi-mento alle modalità di acquisizione e valutazione della prova identificativa e delledichiarazioni del coimputato.La difesa sostiene che l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale presunto coautoredella rapina del 20 febbraio 2017 ai danni della filiale di Banco BPM di Paladina sifonderebbe su un meccanismo probatorio irrituale e privo di qualsiasi fondamentologico-deduttivo: il maresciallo Marchetti avrebbe ricondotto le immagini estrapo-late dal sistema di videosorveglianza della banca al profilo Facebook dell'imputato,effettuando in tal modo non già un vero e proprio riconoscimento — per il quale ènecessario avere in precedenza una diretta percezione delle fattezze del soggettoda identificare — bensì una mera comparazione fotografica informale, connotatada un esito intrinsecamente incerto, che lo stesso ufficiale di polizia giudiziariaavrebbe poi elevato, in sede di escussione dibattimentale, a certezza assoluta("cento per cento"), senza alcuna descrizione somatica dell'imputato e senza alcunsupporto peritale.Il ricorrente sostiene che tale operazione ha falsamente orientato il giudiziodella Corte di appello che, invece, avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza dievidenti dubbi sulla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla rapina, tanto più in conside-razione del fatto che l'unica teste effettivamente presente al momento e sui luoghidella rapina — la dipendente della banca Angeloni, che aveva visto a volto scopertoentrambi i rapinatori — non aveva riconosciuto il ricorrente in sede di escussionedibattimentale, avendo viceversa riconosciuto con certezza il coimputato [OSCURATO:PERSONA].La difesa stigmatizza come logicamente paradossale e giuridicamente ille-gittima la motivazione della sentenza impugnata laddove qualifica di "scarso ri-lievo" la mancata identificazione da parte della teste Angeloni, attribuendo, nelcontempo, piena valenza probatoria al riconoscimento operato dal marescialloMarchetti, soggetto che non aveva mai visto né sentito l'imputato prima del com-pimento dell'indagine.A sostegno della estraneità del [OSCURATO:PERSONA] al fatto, la difesa richiama, illustrae compendia ulteriori risultanze probatorie che il Collegio di secondo grado avrebbeomesso di considerare.Quanto alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], la difesaevidenzia che quest'ultimo — esaminato quale coimputato in procedimento con-nesso ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. — ha reso dichiarazionigravemente inattendibili, contraddittorie e connotate da palese risentimento neiconfronti degli imputati.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazionedell'art. 2, comma quarto, cod. pen. e del principio della legge più favorevole alreo in ordine al quantum della pena.Si rappresenta che il reato di rapina contestato al [OSCURATO:PERSONA] ha subìto unaggravamento nel quantum di pena irrogabile: ante riforma di cui alla legge n.103/2017, la pena per la rapina semplice comprendeva la forbice edittale dai treai dieci anni di reclusione, e la fattispecie aggravata da quattro anni e sei mesi aventi anni di reclusione. La riforma peggiorativa è intervenuta in un momento suc-cessivo (3 agosto 2017) alla data di presunta commissione del fatto (febbraio2017), con la conseguenza che il giudicante avrebbe dovuto calcolare la pena ap-plicando il regime sanzionatorio previgente, in ossequio al principio della lex mitiordi cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen.: invero, la mancata applicazione di taleprincipio ha determinato l'irrogazione di una pena illegittimamente più severa ri-spetto a quella consentita dalla normativa vigente al momento del fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondatoe perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.1.1. Con riguardo all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., il motivo èmanifestamente infondato e, in larga misura, meramente reiterativo delle mede-sime questioni già sottoposte al giudice di secondo grado e da questi puntualmentedisattese con motivazione del tutto immune dai vizi denunciati.La Corte territoriale ha preso in esame la posizione dello [OSCURATO:PERSONA] con riferi-mento a entrambi gli episodi delittuosi, escludendo che il suo contributo concor-suale potesse qualificarsi come di minima importanza ai sensi dell'art. 114 cod.pen.In particolare, ha evidenziato che lo [OSCURATO:PERSONA] ha fornito ai correi un essenzialesupporto logistico e una significativa collaborazione per l'individuazione dei bersa-gli, i sopralluoghi e le vie di fuga, osservando che si trattava di un contributo cau-salmente determinante, la cui assenza avrebbe senz'altro impedito lo svolgersidell'intera vicenda criminosa. Ha altresì richiamato il consolidato orientamento diquesta Corte secondo cui non è configurabile l'attenuante in esame in relazionealla condotta del soggetto che abbia accompagnato gli esecutori materiali sul po-sto, fornito il mezzo di locomozione, li abbia attesi in loco e abbia garantito loro lafuga (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/202, Indelicato, Rv. 280081-01): orientamentopienamente applicabile al caso di specie tenuto conto del ruolo concretamentesvolto dal ricorrente.1.2. A fronte di tale motivazione, coerente, logica, non contradditoria, an-corata alle risultanze processuali e conforme ai princìpi di diritto espressi in materiae la cui presenza dimostra la manifesta insussistenza dei vizi di motivazione de-nunciati dal ricorrente, il ricorrente si limita a riproporre in questa sede le mede-sime argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza indi-care alcun effettivo vizio logico-giuridico della decisione impugnata né alcun ele-mento di novità rispetto a quanto già dedotto.Il motivo si risolve pertanto in una inammissibile richiesta di rivalutazionedel merito, preclusa in sede di legittimità, dovendosi ribadire che «è inammissibileil ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reite-razione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di me-rito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sen-tenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.277710-01).1.3. Il motivo relativo all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. èinammissibile in quanto la relativa questione non risulta essere stata devoluta conl'atto di appello e costituisce pertanto motivo nuovo, non consentito in sede dilegittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.Questa Corte ha costantemente affermato che «nel giudizio di legittimità,il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo gradoche non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivod'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti,ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv.153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01).1.4. Quanto al giudizio di bilanciamento e alla misura della pena, deve sot-tolinearsi la censura con cui si contesta il giudizio di comparazione fra oppostecircostanze, per come realizzato dal giudice di merito, al pari di quello relativo allarilevabilità dei presupposti di fatto per l’operatività delle circostanze stesse, impli-cano una valutazione discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità, qualora,come nel caso di specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogicoe sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Con-taldo, Rv. 245931-01).Identica considerazione vale per la graduazione del trattamento sanziona-torio, che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché dinanzi aquesta Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valu-tazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrioo di ragionamento illogico.Vizi che non si rinvengono nella motivazione in esame.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, dunque, inammissibile.2. Ad eguale conclusione di inammissibilità si perviene per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il primo motivo d’impugnazione si risolve in una rivalutazione del com-pendio probatorio, in una prospettiva antagonista alla valutazione illustrata dallaCorte territoriale, che ha dato puntuale risposta a tutti i rilievi in fatto oggi reiteraticon il ricorso.La Corte di merito, infatti, ha confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] fon-dandosi su un quadro probatorio articolato su più elementi convergenti. In primoluogo, ha valorizzato le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] — autore materiale dientrambe le rapine, già condannato con sentenza irrevocabile e individuato tramitele impronte digitali lasciate sui luoghi dei delitti — ritenendone l'attendibilità in-trinseca ed estrinseca già accertata nella sentenza definitiva che lo riguardava,osservando che le presunte inesattezze segnalate dalla difesa sono riconducibili almero decorso del tempo (oltre cinque anni dai fatti) e non intaccano il nucleoessenziale delle dichiarazioni. Ha precisato che il [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il Musumecicome coesecutore materiale della rapina di cui al capo C), ne ha riferito le gene-ralità descrivendolo come zio materno del Raimondo, e che la circostanza che nonlo abbia nominato per nome e cognome trova spiegazione nel fatto che ne cono-sceva l'identità per tramite del Raimondo stesso.In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che la chiamata in correità trovasseriscontro nell'individuazione fotografica eseguita con certezza dal maresciallo Mar-chetti mediante comparazione tra i fotogrammi estrapolati dal sistema di video-sorveglianza interno alla banca e le fotografie riproducenti l'imputato, precisandoche tale corrispondenza è direttamente apprezzabile dagli atti e che la disciplinadi cui all'art. 213 cod. proc. pen. — che impone la previa descrizione somatica —non è applicabile al riconoscimento fotografico, riferendosi essa al solo testimonediretto.Ha inoltre osservato che la richiesta di perizia era contraddetta dalla stessacondotta processuale dell'appellante, che vi si era opposto in udienza. La mancataindividuazione del [OSCURATO:PERSONA] da parte della teste Angeloni è stata spiegata con lamaggiore attenzione da questa rivolta al secondo rapinatore, che impugnava iltaglierino e aveva scavalcato il bancone; i due impiegati Gambirasio e Angeloni ela teste Cattaneo avevano comunque descritto il primo rapinatore come un qua-rantenne/cinquantenne dai capelli chiari e stempiato, caratteristiche riscontrabilinelle fotografie del [OSCURATO:PERSONA].In terzo luogo, la Corte ha valorizzato la presenza del [OSCURATO:PERSONA], unita-mente al [OSCURATO:PERSONA] e al Raimondo, sulla [OSCURATO:PERSONA] bianca targata DR078W controllataa Lagonegro il 17 febbraio 2017, ossia tre giorni prima della rapina, ritenendo talecircostanza incompatibile con l'alibi dell'imputato — secondo cui sarebbe rientratoin Sicilia in autobus dopo il guasto al veicolo — anche alla luce del fatto che ilcoimputato Nicolosi lo aveva riconosciuto come membro del gruppo di Raimondo,smentendo la tesi difensiva.2.1.1. In presenza di una motivazione che certamente non può dirsi man-cante, logica, non contraddittoria, aderente alle emergenze processuali e giuridi-camente corretta, il ricorrente, in sostanza, offre una ricostruzione del fatto alter-nativa a quella ritenuta dai giudici della doppia sentenza conforme, sulla base diuna diversa lettura delle emergenze istruttorie.Il ricorrente, invero, pur intitolando le proprie argomentazioni al vizio diviolazione di legge e al travisamento della prova, si limita in realtà a contrapporrealla ricostruzione operata dalla Corte d'appello una propria diversa lettura deglielementi istruttori, senza individuare alcuna specifica aporia logica nella sentenzaimpugnata. Il motivo è pertanto reiterativo delle medesime censure già sottoposteal giudice di secondo grado e da questi puntualmente disattese con motivazionecoerente, logica e non manifestamente illogica, come tale insindacabile in questasede.Da ciò discendono plurime ragioni d’inammissibilità.2.1.2. Va poi ricordato che «il giudice di legittimità, investito di un ricorsoche proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisa-mento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata allaricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti econsulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta,se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dalgiudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione dellaprova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690-01).2.1.3. Inoltre, va ribadito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione,non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla suamancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca ocon atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), suaspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sonoinammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, lamancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, cosìcome quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatorida attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessoredella valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,Caradonna, Rv. 280747-01).Vale la pena sottolineare che anche la censura di non aver preso in esametutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito delladecisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differenteinterpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversavalorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.2.1.4. Va, infine, osservato che le argomentazioni in esame sostanzialmenteeludono il confronto con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, cosìche entrambi i ricorsi risultano anche aspecifici.Tale vizio, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza egenericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentatedalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questanon potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel viziodi aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen,all'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01;Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634-01; Sez. 4, n. 5191 del29/03/2000, Barone, Rv. 216473-01).2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2,comma quarto, cod. pen.Il motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente muove dal presupposto che la riforma introdotta dalla legge n.103/2017 abbia comportato un aggravamento del trattamento sanzionatorio ap-plicabile nella specie e, a tale proposito, fa riferimento al più rigoroso trattamentosanzionatorio introdotto nel 2017 con la riformulazione dell’art. 628, comma terzo,cod. pen.Sennonché la Corte d'appello, nel caso in esame, ha applicato al [OSCURATO:PERSONA]— in ragione della ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche ri-spetto alle aggravanti — la pena prevista per la fattispecie base di cui all'art. 628,comma primo, cod. pen., la cui cornice edittale, da tre a dieci anni di reclusione,era identica all'epoca dei fatti (febbraio 2017) e all'epoca della sentenza.Nessuna successione di leggi penali nel tempo rileva pertanto con riferi-mento alla norma in concreto applicata, con conseguente manifesta infondatezzadella censura.Dal che discende l’inammissibilità anche del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremilaciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 24 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18558/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris