CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 17735/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19/06/2020 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali per non avere la Corte territoriale fornito adeguata motivazione quanto al fatto che l'immobile abitato dall'imputato fosse fornito di energia elettrica. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'ingiusto profitto. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali, sempre con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, al contrario da escludere dal momento che il passaggio dei fili era esterno e partiva dalla centralina esterna. Considerato in diritto 1. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili, in quanto la Corte territoriale ha indicato la prova della sottrazione e dell'impossessamento (e, in conseguenza, dell'ingiusto profitto ritratto) nei risultati dell'accertamento operato dal personale tecnico dell'Enel, che aveva verificato come un cavo adducesse la corrente dalla linea principale sino all'abitazione occupata dal Rizzo. Le contrarie deduzioni del ricorrente si caratterizzano per assoluta genericità di formulazione. 2. Il terzo e il quarto motivo, anch'essi esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. La Corte territoriale ha chiarito che la sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose discendeva dall'innesto del cavo di prelievo sulla linea principale. Siffatta soluzione è coerente con l'orientamento espresso da questa Corte, secondo la quale, in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012 - dep. 31/05/2013, Camerino, Rv. 256190 - 01). In questa cornice di riferimento, il cenno del passaggio esterno dei fili che si legge in ricorso è privo di qualunque pertinenza rispetto al thema decidendum. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 6,:=9 CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]