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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2026

Cassazione n. 05898/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorso per la cassazione dell'ordinanza del 19 gennaio 2026 della Corte di appello di Trieste che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di scarcerazione per perdita di efficacia della misura cautelare proposta ai sensi dell'art. 23,

I. n. 69 del 2005.

La Corte di appello, dato atto della esecutività al 23 dicembre 2025 della sentenza di consegna, ha rilevato che il termine di consegna sarebbe scaduto il 3 gennaio 2026 e che, nelle more, era stata disposta con provvedimento del 30 dicembre 2025 adottato dal Consigliere delegato la proroga del termine di consegna dal Consigliere delegato fino al 16 gennaio 2026, poiché era pervenuta la richiesta di "proroga" della consegna dal Ministero dell'Interno che aveva comunicato, su segnalazione del collaterale organo estero, "difficoltà tecnico organizzative per l'esecuzione del titolo".

2. Il ricorrente denuncia violazione di legge (art. 23, comma 2,

I. n. 69 del 2005) dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente "una causa di forza maggiore" per la mancata esecuzione, entro il termine di dieci giorni, della consegna, divenuta esecutiva il 23 dicembre 2025.

Il ricorrente deduce che la sospensione del termine perentorio di cui all'art. 23

I. 69 cit. è consentita solo "quando ricorrono cause di forza maggiore", clausola che (C.G.U.E., decisione C-804/2021, udienza del 28 aprile 2022), deve essere interpretata in senso restrittivo e che ricomprende unicamente circostanze "anormali ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione delle cautele del caso".

Circostanze anormali e imprevedibili nel caso insussistenti, come, del resto riportato nell'ordinanza impugnata.

La motivazione della Corte di appello, che evidenzia la durata minimale del ritardo, e ritiene necessario operare una valutazione in concreto dell'astratta previsione di legge, idonea a ricomprendere anche le dedotte difficoltà di carattere tecnico organizzativo, si fonderebbe su una inammissibile creazione di'norma in malam partem, sostituendo al presupposto di legge un soggettivo giudizio di congruità.

L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con scarcerazione dell'Amierei poiché il 2 gennaio 2026 è scaduta la data utile di consegna. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che l'ordinanza emessa dalla Corte di appello in sede cautelare, collegata alla questione dell'efficacia della sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo, è ricorribile per cassazione solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 del codice di procedura penale (art. 22,

I. n. 69 cit.) e nei termini più t. i brevi, rispetto all'impugnazione ordinaria previsti dal comma 3 dell'art. 22 cit.

Le forme dell'incidente di esecuzione — disciplinate in generale dagli artt. 666 e ss. cod. proc. pen. — devono essere adattate all'oggetto e alle finalità della procedura di consegna e, quindi, alla disciplina del mandato di arresto dettata negli artt. 17 e ss. della

I. n. 69 del 2005, in quanto compatibili, e dall'art. 22,

I. n. 69 cit.

Una soluzione diversa sarebbe irragionevole poiché l'incidente di esecuzione si innesta su una procedura di consegna caratterizzata da termini ritualmente scansionati e da conseguenze ben precise, anche con riferimento agli oneri informativi che ne discendono (nei confronti del Ministero della giustizia e di Eurojust): ne deriva l'inapplicabilità della norma generale relativa al ricorso per cassazione in tema di incidente di esecuzione, per effetto del richiamo, contenuto nell'art. 39, comma 1, legge cit., alle sole norme del codice di procedura penale compatibili con la specifica disciplina prevista in materia di euromandato.

Il ricorso per cassazione è, dunque, regolato dai termini - per gli avvisi al difensore - di cui all'art. 22, comma 3 cit., nel caso rispettati poiché l'avviso di fissazione dell'odierna udienza è stato spedito al difensore il 6 febbraio 2026.

3. Il ricorso proposto è infondato e deve essere rigettato.

La Corte di appello ha respinto l'opposizione avverso il provvedimento di proroga del termine della consegna del Consigliere delegato del 30 dicembre 2025 e la connessa questione sulla scadenza del termine di custodia e ha ritenuto che il richiamo alle difficoltà di natura logistico-organizzativa, comunque naturali e insite nella complessità di un trasferimento transnazionale di un soggetto in stato di detenzione, può ritenersi sufficiente per motivare il provvedimento di proroga.

Ha osservato "in sostanza, la valutazione della forza maggiore deve correlarsi al caso concreto, in ragione della complessità delle attività ma tenuto anche conto della durata effettiva della proroga accordata".

Osserva la Corte che l'istituto della proroga del termine di consegna è previsto dall'art. 23, comma 2, della

I. n. 69 del 2005 che riproduce il contenuto dell'art. 23, pgf. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (decisione del 25/01/2017, Vilkas, causa C-640-15), premesso che la definizione in esame deve essere interpretata restrittivamente anche per la incidenza sullo status della persona richiesta in consegna, ha affermato che la nozione di cause di forza maggiore, nei diversi settori del diritto dell'Unione, corrisponde a «quelle circostanze estranee a colui che l'invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso».

Nell'ordinamento italiano, la nozione di forza maggiore ha un valore semantico complesso e rileva ai fini dell'applicazione di vari istituti, anche di diritto penale sostanziale.E', comunque, ricorrente in materia di rimessione in termini in relazione a termini processuali previsti a pena di decadenza e connessi all'adempimento di attività processuali delle parti, ma non anche in materia di esecuzione dei provvedimenti del giudice, come nel caso in esame.

Si rivelano, pertanto, scarsamente efficaci, al fine di delinearne la definizione, le nozioni elaborate in tema di impugnazione e restituzione nel termine.

Tanto a significare che la nozione di causa di forza maggiore deve essere necessariamente correlata alla tipologia dell'attività da realizzare in concreto, e, nel caso in esame, alla esecuzione della consegna.

Correttamente, pertanto, l'ordinanza impugnata ha fatto riferimento alle attività - non processuali - ma connesse alle attività materiali da porre in essere per eseguire la consegna.

Ha, dunque, richiamato le circostanze imprevedibili di carattere logistico e organizzativo relative alle operazioni di trasferimento in Romania della persona detenuta, operazioni complesse perché implicanti il collegamento di varie autorità e che avevano giustificato la proroga del termine di consegna adottata con provvedimento del Consigliere delegate.

Tale decisione soddisfa, da un lato, la necessità, di intervento del Giudice del Paese dell'esecuzione, non potendosi rimettere la valutazione dell'esistenza di una causa di forza maggiore ai servizi di polizia incaricati dell'esecuzione, e, dall'altro lato, la necessità che, non potendo la decisione incidere sine die sulla posizione soggettiva della persona da consegnare, sia fissata, in termini brevi, la data della consegna a cura dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione (cfr.

C.G.U.E., decisione C- 804/2021, udienza del 28 aprile 2022).

Nel caso in esame, il termine fissato dal Consigliere delegato, coincidente con quello ordinario di consegna e scadente, rispetto a quello originario, il 16 gennaio 2026 risponde a criteri di ragionevolezza.

La causa di forza maggiore costituisce una clausola generale che, secondo criteri di ragionevolezza e fermo restando il riferimento a situazione anormali o imprevedibili, è compito del giudice riempire di contenuto, con riferimento alle situazioni concrete e agli istituti giuridici che, di volta in volta, vengono in rilievo nei diversi settori dell'ordinamento, senza che ciò implichi il ricorso a forme di analogia in malam partem. 4.Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] è delegata agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,

I. 69 del 2005.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempime

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorso per la cassazione dell'ordinanza del 19 gennaio 2026 della Corte di appello di Trieste che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di scarcerazione per perdita di efficacia della misura cautelare proposta ai sensi dell'art. 23, I. n. 69 del 2005. La Corte di appello, dato atto della esecutività al 23 dicembre 2025 della sentenza di consegna, ha rilevato che il termine di consegna sarebbe scaduto il 3 gennaio 2026 e che, nelle more, era stata disposta con provvedimento del 30 dicembre 2025 adottato dal Consigliere delegato la proroga del termine di consegna dal Consigliere delegato fino al 16 gennaio 2026, poiché era pervenuta la richiesta di "proroga" della consegna dal Ministero dell'Interno che aveva comunicato, su segnalazione del collaterale organo estero, "difficoltà tecnico organizzative per l'esecuzione del titolo". 2. Il ricorrente denuncia violazione di legge (art. 23, comma 2, I. n. 69 del 2005) dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente "una causa di forza maggiore" per la mancata esecuzione, entro il termine di dieci giorni, della consegna, divenuta esecutiva il 23 dicembre 2025. Il ricorrente deduce che la sospensione del termine perentorio di cui all'art. 23 I. 69 cit. è consentita solo "quando ricorrono cause di forza maggiore", clausola che (C.G.U.E., decisione C-804/2021, udienza del 28 aprile 2022), deve essere interpretata in senso restrittivo e che ricomprende unicamente circostanze "anormali ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione delle cautele del caso". Circostanze anormali e imprevedibili nel caso insussistenti, come, del resto riportato nell'ordinanza impugnata. La motivazione della Corte di appello, che evidenzia la durata minimale del ritardo, e ritiene necessario operare una valutazione in concreto dell'astratta previsione di legge, idonea a ricomprendere anche le dedotte difficoltà di carattere tecnico organizzativo, si fonderebbe su una inammissibile creazione di'norma in malam partem, sostituendo al presupposto di legge un soggettivo giudizio di congruità. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con scarcerazione dell'Amierei poiché il 2 gennaio 2026 è scaduta la data utile di consegna. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che l'ordinanza emessa dalla Corte di appello in sede cautelare, collegata alla questione dell'efficacia della sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo, è ricorribile per cassazione solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 del codice di procedura penale (art. 22, I. n. 69 cit.) e nei termini più t. i brevi, rispetto all'impugnazione ordinaria previsti dal comma 3 dell'art. 22 cit. Le forme dell'incidente di esecuzione — disciplinate in generale dagli artt. 666 e ss. cod. proc. pen. — devono essere adattate all'oggetto e alle finalità della procedura di consegna e, quindi, alla disciplina del mandato di arresto dettata negli artt. 17 e ss. della I. n. 69 del 2005, in quanto compatibili, e dall'art. 22, I. n. 69 cit. Una soluzione diversa sarebbe irragionevole poiché l'incidente di esecuzione si innesta su una procedura di consegna caratterizzata da termini ritualmente scansionati e da conseguenze ben precise, anche con riferimento agli oneri informativi che ne discendono (nei confronti del Ministero della giustizia e di Eurojust): ne deriva l'inapplicabilità della norma generale relativa al ricorso per cassazione in tema di incidente di esecuzione, per effetto del richiamo, contenuto nell'art. 39, comma 1, legge cit., alle sole norme del codice di procedura penale compatibili con la specifica disciplina prevista in materia di euromandato. Il ricorso per cassazione è, dunque, regolato dai termini - per gli avvisi al difensore - di cui all'art. 22, comma 3 cit., nel caso rispettati poiché l'avviso di fissazione dell'odierna udienza è stato spedito al difensore il 6 febbraio 2026. 3. Il ricorso proposto è infondato e deve essere rigettato. La Corte di appello ha respinto l'opposizione avverso il provvedimento di proroga del termine della consegna del Consigliere delegato del 30 dicembre 2025 e la connessa questione sulla scadenza del termine di custodia e ha ritenuto che il richiamo alle difficoltà di natura logistico-organizzativa, comunque naturali e insite nella complessità di un trasferimento transnazionale di un soggetto in stato di detenzione, può ritenersi sufficiente per motivare il provvedimento di proroga. Ha osservato "in sostanza, la valutazione della forza maggiore deve correlarsi al caso concreto, in ragione della complessità delle attività ma tenuto anche conto della durata effettiva della proroga accordata". Osserva la Corte che l'istituto della proroga del termine di consegna è previsto dall'art. 23, comma 2, della I. n. 69 del 2005 che riproduce il contenuto dell'art. 23, pgf. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (decisione del 25/01/2017, Vilkas, causa C-640-15), premesso che la definizione in esame deve essere interpretata restrittivamente anche per la incidenza sullo status della persona richiesta in consegna, ha affermato che la nozione di cause di forza maggiore, nei diversi settori del diritto dell'Unione, corrisponde a «quelle circostanze estranee a colui che l'invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso». Nell'ordinamento italiano, la nozione di forza maggiore ha un valore semantico complesso e rileva ai fini dell'applicazione di vari istituti, anche di diritto penale sostanziale.E', comunque, ricorrente in materia di rimessione in termini in relazione a termini processuali previsti a pena di decadenza e connessi all'adempimento di attività processuali delle parti, ma non anche in materia di esecuzione dei provvedimenti del giudice, come nel caso in esame. Si rivelano, pertanto, scarsamente efficaci, al fine di delinearne la definizione, le nozioni elaborate in tema di impugnazione e restituzione nel termine. Tanto a significare che la nozione di causa di forza maggiore deve essere necessariamente correlata alla tipologia dell'attività da realizzare in concreto, e, nel caso in esame, alla esecuzione della consegna. Correttamente, pertanto, l'ordinanza impugnata ha fatto riferimento alle attività - non processuali - ma connesse alle attività materiali da porre in essere per eseguire la consegna. Ha, dunque, richiamato le circostanze imprevedibili di carattere logistico e organizzativo relative alle operazioni di trasferimento in Romania della persona detenuta, operazioni complesse perché implicanti il collegamento di varie autorità e che avevano giustificato la proroga del termine di consegna adottata con provvedimento del Consigliere delegate. Tale decisione soddisfa, da un lato, la necessità, di intervento del Giudice del Paese dell'esecuzione, non potendosi rimettere la valutazione dell'esistenza di una causa di forza maggiore ai servizi di polizia incaricati dell'esecuzione, e, dall'altro lato, la necessità che, non potendo la decisione incidere sine die sulla posizione soggettiva della persona da consegnare, sia fissata, in termini brevi, la data della consegna a cura dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione (cfr. C.G.U.E., decisione C- 804/2021, udienza del 28 aprile 2022). Nel caso in esame, il termine fissato dal Consigliere delegato, coincidente con quello ordinario di consegna e scadente, rispetto a quello originario, il 16 gennaio 2026 risponde a criteri di ragionevolezza. La causa di forza maggiore costituisce una clausola generale che, secondo criteri di ragionevolezza e fermo restando il riferimento a situazione anormali o imprevedibili, è compito del giudice riempire di contenuto, con riferimento alle situazioni concrete e agli istituti giuridici che, di volta in volta, vengono in rilievo nei diversi settori dell'ordinamento, senza che ciò implichi il ricorso a forme di analogia in malam partem. 4.Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] è delegata agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. 69 del 2005. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempime
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