Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:820
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑436/06
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Libera circolazione dei capitali — Fiscalità — Imposte sul reddito — Disciplina nazionale relativa all’imposizione degli utili realizzati all’atto della cessione delle partecipazioni (azioni)
delle società di capitali»
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 dicembre 2007
Massime della sentenza
Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposte sul reddito
(Art. 56 CE)
L’art. 56 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale i profitti
ricavati dalla cessione di quote sociali in una società di capitali stabilita in un altro Stato membro sono immediatamente
imponibili in un determinato anno, se il cedente possedeva, nei cinque anni precedenti, una partecipazione diretta o indiretta
al capitale della società pari almeno all’1%, mentre, in quello stesso anno, in presenza delle stesse condizioni, il profitto
ottenuto dalla cessione di quote di una società di capitali, stabilita nel primo Stato membro, soggetta ad un obbligo fiscale
illimitato a titolo dell’imposta sulle società era imponibile solo in presenza di una considerevole partecipazione pari almeno
al 10%.
Infatti, tale disparità di trattamento fondata sul luogo di investimento dei capitali ha l’effetto di dissuadere un azionista
dall’investire i suoi capitali in una società stabilita in un altro Stato e produce altresì un effetto restrittivo nei confronti
delle società stabilite in altri Stati, in quanto costituisce nei loro riguardi un ostacolo alla raccolta di capitali nello
Stato membro interessato. Poco importa, a tale proposito, che la disparità di trattamento sia esistita solo durante un periodo
limitato nel tempo, dato che questa sola circostanza non impedisce che la disparità di trattamento produca effetti rilevanti
e che dunque l’ostacolo alla libera circolazione dei capitali sia reale.
Una simile disparità di trattamento non può essere giustificata dalla necessità di garantire un’imposizione integrale, la
quale presenta affinità con quella di assicurare la coerenza del regime fiscale, in quanto non esiste, per un azionista, un
nesso diretto tra un certo beneficio fiscale e la compensazione di questo beneficio con un prelievo fiscale determinato. Inoltre,
la detta disparità di trattamento non risulta giustificata dal margine di manovra di cui disporrebbero gli Stati membri nell’attuazione
di un regime transitorio, al fine di instaurare, a lungo termine, la compatibilità del regime nazionale dell’imposta sulle
società con il diritto comunitario e di sopprimere eventuali discriminazioni. Infatti, questo margine di manovra trova sempre
i suoi limiti nel rispetto delle libertà fondamentali e, in particolare, nel rispetto della libera circolazione dei capitali.
Anche se un regime transitorio può spiegarsi, per quanto riguarda l’imposizione degli utili realizzati all’atto della cessione
di partecipazioni in società residenti, con un intento legittimo di assicurare una transizione senza interruzioni dal regime
precedente verso il nuovo regime, una tale circostanza non consente di per sé di giustificare la detta disparità di trattamento
a danno dell’imposizione degli utili realizzati all’atto della cessione di partecipazioni in società non residenti.
(v. punti 14-15, 26-27, 32-33, 35 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
18 dicembre 2007 (
*
)
«Libera circolazione dei capitali – Fiscalità – Imposte sul reddito – Disciplina nazionale relativa all’imposizione degli utili realizzati all’atto della cessione delle partecipazioni (azioni)
delle società di capitali»
Nel procedimento C‑436/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania), con decisione 20 settembre 2006, pervenuta in cancelleria il 23 ottobre 2006, nella causa tra
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]
,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. L. [OSCURATO:PERSONA], K. Schiemann, P. Kūris e dalla
sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 settembre 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dal sig. A. Mutscher, consulente tributario;
– per il [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], dal sig. B. Fiedler, consigliere;
– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualità di agenti;
– per il governo greco, dal sig. K. Georgiadis e dalle sig.re O. Patsopoulou e I. Pouli, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e G. Wilms, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 56 CE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] –
[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») in ordine all’imposizione in Germania del profitto ricavato in occasione della
cessione di partecipazioni in due società di capitali di diritto danese.
Contesto normativo nazionale
3 Come risulta dalla decisione di rinvio, l’art. 17 della legge sull’imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz), nella versione
della legge 24 marzo 1999 (BGBl. 1999 I, pag. 402), faceva rientrare tra i redditi di impresa, in particolare, il profitto
ottenuto dalla cessione di quote di una società di capitali, qualora il cedente possedesse, nei cinque anni precedenti, in
maniera diretta o indiretta, una partecipazione rilevante nel capitale della società, ossia pari almeno al 10%.
4 In forza dell’art. 17 della legge sull’imposta sul reddito, come modificata dalla legge sulla riduzione dell’imposta 2001/2002
(Steuersenkungsgesetz 2001/2002), del 23 ottobre 2000 (BGBl. 2000 I, pag. 1433; in prosieguo: l’«EStG nuova versione»), rientrava
tra i redditi di impresa anche il profitto ottenuto dalla cessione di quote di una società di capitali, qualora il cedente,
nei cinque anni precedenti, abbia avuto partecipazioni, dirette o indirette, nel capitale della società pari almeno all’1%.
5 Dalle norme di applicazione relative all’art. 17 dell’EStG nuova versione, e cioè gli artt. 52, n. 1, dell’EStG nuova versione
e 52, n. 34a, della legge sull’imposta sul reddito, come modificata dalla legge tributaria di arrotondamento sugli importi
in euro (Steuer-Euroglättungsgesetz), 19 dicembre 2000 (BGBl. 2000 I, pag. 1790), risulta che, in caso di cessione di quote
di società non soggette ad un obbligo fiscale illimitato a titolo dell’imposta sulle società e quindi in particolare in caso
di cessione di partecipazioni detenute da una società di capitali estera, l’art. 17 dell’EStG nuova versione si applicava
sin dall’esercizio fiscale 2001, indipendentemente da ulteriori presupposti. Per quanto riguarda la cessione di quote di società
totalmente assoggettate all’imposta sulle società, cosa che costituisce la regola per le società di diritto tedesco, l’art. 17
dell’EStG nuova versione trovava applicazione solo dall’esercizio fiscale 2002, in quanto i profitti derivanti dalle cessioni
realizzate durante il 2001 erano imponibili solo se il cedente aveva avuto una partecipazione al capitale sociale pari almeno
al 10%.
La causa principale e le questioni pregiudiziali
6 Dall’ordinanza di rinvio emerge che il sig. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di azionista partecipava al capitale sociale di due società
di diritto danese, la [OSCURATO:PERSONA] A/S e la WISEhouse Denmark A/S, rispettivamente al 2,1% e al 2,5%.
7 Nel 2001 egli ha ceduto una quota rilevante delle suddette partecipazioni. Egli ha tratto un profitto dalla cessione di azioni
della [OSCURATO:PERSONA] A/S ed una perdita di lieve entità dalla cessione di azioni della WISEhouse Denmark A/S.
8 Nell’avviso di accertamento del reddito in data 10 aprile 2003, il [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, conformemente all’art. 17 dell’EStG
nuova versione, dopo aver compensato il profitto e le perdite risultanti da dette cessioni, un profitto di cessione per l’importo
di DEM 2 021 287. Il conseguente ricorso amministrativo presentato dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] contro questa imposizione è stato
respinto.
9 I coniugi [OSCURATO:PERSONA] contestavano quindi tale imposizione dinanzi al giudice del rinvio.
10 A loro parere, assoggettare ad imposta gli utili realizzati all’atto della cessione di partecipazioni detenute in una società
di capitali estera, allorché la partecipazione al capitale sociale di tale società raggiunge almeno l’1%, e assoggettare ad
imposta quelli realizzati all’atto della cessione di partecipazioni detenute in una società di capitali tedesca, allorché
la partecipazione al capitale sociale raggiunge il 10%, costituisce una disparità di trattamento che viola in particolare
il principio della libera circolazione dei capitali di cui all’art. 56 CE.
11 Il giudice del rinvio recepisce i dubbi, espressi dal Bundesfinanzhof nell’ordinanza VIII B 107/04 del 14 febbraio 2006 sulla
compatibilità dell’art. 17 dell’EStG nuova versione con il principio della libera circolazione dei capitali.
12 Ritenendo che la soluzione della controversia principale dipendesse dall’interpretazione della normativa comunitaria, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia compatibile con l’art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea (CE), relativo alla libera circolazione
dei capitali, il fatto che, nel 2001, il profitto ottenuto dalla cessione di quote di una società di capitali estera fosse
immediatamente imponibile se il cedente possedeva, nei cinque anni precedenti, una partecipazione diretta o indiretta al capitale
della società pari almeno all’1%, mentre, in quello stesso anno, in presenza delle stesse condizioni, il profitto ottenuto
dalla cessione di quote di una società di capitali (tedesca), soggetta ad un obbligo fiscale illimitato a titolo dell’imposta
sulle società, era imponibile solo in presenza di una considerevole partecipazione pari almeno al 10%».
Sulla questione pregiudiziale
13 Come risulta dalla decisione di rinvio, nel 2001, i profitti derivanti da cessione di quote di società di capitali estere
erano assoggettabili ad imposta qualora la partecipazione al capitale sociale raggiungeva l’1%. Per lo stesso anno, invece,
e in condizioni identiche per il resto, i profitti derivanti da cessione di quote di società di capitali di diritto nazionale
erano assoggettabili ad imposta solo allorché tale partecipazione raggiungeva il 10%.
14 Ora, tale disparità di trattamento fondata sul luogo di investimento dei capitali ha l’effetto di dissuadere un azionista
dall’investire i suoi capitali in una società stabilita in un altro Stato e produce altresì un effetto restrittivo nei confronti
delle società stabilite in altri Stati, in quanto costituisce nei loro riguardi un ostacolo alla raccolta dei capitali in
Germania (v., in tal senso, sentenza 12 dicembre 2006, causa C‑446/04, [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11753,
punto 166).
15 Poco importa, a tal riguardo, che la disparità di trattamento sia esistita solo durante un periodo limitato nel tempo. Infatti,
questa sola circostanza non impedisce che la disparità di trattamento produca effetti rilevanti, come dimostrano del resto
i fatti della causa principale, e che dunque l’ostacolo alla libera circolazione dei capitali sia reale.
16 Affinché una siffatta disparità di trattamento sia compatibile con le disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione
dei capitali, occorre che essa riguardi situazioni che non siano oggettivamente comparabili o che sia giustificata da un motivo
imperativo di interesse generale (sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 167).
17 Secondo il [OSCURATO:PERSONA] e il governo tedesco, la disparità di trattamento di cui trattasi nella causa principale fa parte di
un regime transitorio, per l’attuazione del quale uno Stato membro dovrebbe poter disporre di un certo margine di manovra,
che ha come obiettivo di instaurare, a lungo termine, la compatibilità del regime tedesco dell’imposta sulle società con il
diritto comunitario e di sopprimere eventuali discriminazioni. Più in particolare, affinché un identico onere fiscale gravi
sugli investimenti realizzati in Germania e su quelli realizzati all’estero, si è proceduto, nel regime delle imposte tedesco
sulle società, alla sostituzione della procedura di detrazione integrale con quella dell’abbattimento del 50% dei redditi.
18 Per quanto riguarda la procedura di detrazione integrale, secondo il governo tedesco, una società di capitali veniva assoggettata
ad imposta, in via di principio, al 40%. L’utile che essa distribuiva ai suoi azionisti era assoggettato ad imposta solo al
30%. L’azionista doveva ancora una volta versare l’imposta sul reddito sugli utili distribuiti, in funzione della sua aliquota
di imposizione personale. Egli poteva tuttavia detrarre totalmente dal suo debito di imposta personale l’imposta sulle società
già versata in Germania dalla società di capitali. Una doppia imposizione degli utili veniva così evitata.
19 Per quanto riguarda invece la procedura di abbattimento del 50% dei redditi, secondo questo stesso governo, la società di
capitali è assoggettata ad imposta sui suoi utili, per gli esercizi aperti dopo il 31 dicembre 2000, solo all’aliquota uniforme
del 25%, indipendentemente dalla eventuale distribuzione degli utili ai suoi azionisti. L’azionista che percepisce un dividendo
non può più dedurre l’imposta sulle società. Tuttavia, egli deve dichiarare solo la metà dei dividendi a titolo dei redditi
da capitale, in quanto l’altra metà è esonerata dall’imposta. Questo regime incide in maniera parallela sull’imposizione dei
dividendi e su quella dei profitti di cessione.
20 Sempre secondo questo stesso governo, nell’ambito della procedura dell’abbattimento del 50% dei redditi, l’imposizione integrale
degli utili di una società di capitali sarebbe possibile, contrariamente al caso della procedura di detrazione integrale,
nel quale l’imposizione integrale è già avvenuta a livello della società, solo combinando l’imposizione degli utili a livello
della società e l’imposizione della metà dei dividendi a livello dell’azionista.
21 Questa combinazione, che garantisce, secondo il governo tedesco, un’imposizione completa, sarebbe perturbata se la percentuale
di partecipazione al capitale sociale, che comporta l’assoggettamento ad imposta in caso di cessione delle quote, fosse rimasta
fissata al 10%, senza modifica. In tale caso, l’azionista che detiene una partecipazione di meno del 10% potrebbe infatti
cederla in esenzione dall’imposta, eventualmente, dopo che la società ha tesaurizzato per diversi anni utili non distribuiti.
22 [OSCURATO:PERSONA] e il governo tedesco precisano inoltre che in via di principio a decorrere dal 2001 il nuovo regime collegato
alla procedura dell’abbattimento del 50% dei redditi è entrato in applicazione al livello della società che distribuisce utili.
Tuttavia, a livello dell’azionista, la procedura di detrazione integrale è stata ancora applicabile durante il 2001 se le
entrate derivanti dai dividendi provenivano da distribuzioni ordinarie di utili di una società residente per il 2000. Per
contro, per i beneficiari di dividendi esteri, la procedura dell’abbattimento del 50% dei redditi è stata applicata senza
fase transitoria, non beneficiando questi ultimi, secondo la normativa precedentemente riferita, della procedura di detrazione
integrale.
23 A tal riguardo, relativamente alla questione se una disparità di trattamento, quale quella di cui alla causa principale, riguardi
situazioni che sono obiettivamente comparabili occorre comparare la situazione in cui si trovava nel corso del 2001 un azionista
che aveva quote in una società non residente con quella in cui si trovava, in questo stesso anno, un azionista che aveva quote
in una società residente. Non è quindi pertinente, contrariamente a quanto suggerisce il governo tedesco, un confronto tra
la situazione nella quale si trovava un azionista che aveva quote in una società non residente prima del 2001 e quella, asseritamene
più favorevole, nella quale egli si trovava a decorrere da questo stesso anno.
24 Ora, poiché la procedura dell’abbattimento del 50% dei redditi è stata introdotta, secondo il governo tedesco stesso, proprio
per sopprimere eventuali discriminazioni tra investimenti in società residenti e investimenti in società non residenti, non
sembra contestabile il fatto che gli azionisti di queste due categorie di società si trovino, per quanto riguarda l’applicazione
di una soglia di imposizione in un contesto quale quello di cui alla causa principale, in una situazione obiettivamente comparabile.
25 Occorre pertanto esaminare se una disparità di trattamento, come quella di cui trattasi nella causa principale, sia giustificata
da un motivo imperativo di interesse generale.
26 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento relativo alla necessità di garantire un’imposizione integrale, si deve rilevare
che tale argomento è analogo a quello fondato sulla coerenza del regime tributario.
27 Ora, come osserva altresì il Bundesfinanzhof nella sua ordinanza VIII B 107/04, cui si riferisce il giudice a quo, una disparità
di trattamento, quale quello di cui trattasi nella causa principale, non sembra giustificata dalla necessità di assicurare
la coerenza del regime fiscale in quanto non esiste, per un azionista, quale il sig. [OSCURATO:PERSONA], un nesso diretto tra un certo
beneficio fiscale e la compensazione di questo beneficio con un prelievo fiscale determinato (v., in tal senso, sentenze 7
settembre 2004, causa C‑319/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7477, punto 42, e 6 marzo 2007, causa C‑292/04, Meilicke e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1835,
punto 26).
28 Peraltro, l’argomento dell’imposizione integrale consente, certo, di comprendere il motivo per cui il nuovo regime collegato
alla procedura dell’abbattimento del 50% dei redditi è stato introdotto solo nel 2002 per gli azionisti che detengono quote
in una società residente. Infatti, poiché questo tipo di società è stato ancora assoggettato durante l’anno 2000 all’imposta
sugli utili nell’ambito della precedente procedura di detrazione integrale, una «imposizione integrale», quale quella considerata
dal governo tedesco, è avvenuta, per tale motivo, relativamente ai dividendi distribuiti nel 2001. Tuttavia, questo stesso
argomento non può essere considerato pertinente per chiarire il modo in cui un azionista che detiene quote in una società
non residente sia stato trattato durante il 2001. In un tale caso, l’«imposizione integrale», quale quella considerata dal
governo tedesco, non può, in ogni caso, essere raggiunta, in quanto gli utili della società non residente sono assoggettati
ad imposta in un altro Stato membro.
29 Su questa interpretazione non incide la circostanza, alla quale fa riferimento il governo tedesco, secondo cui l’azionista
interessato potrebbe cedere la sua partecipazione dopo che la società ha tesaurizzato per diversi anni utili non distribuiti.
Infatti, indipendentemente dal fatto che gli utili siano tesaurizzati o meno, è impossibile, nel caso di un azionista, quale
il sig. [OSCURATO:PERSONA], pervenire all’«imposizione integrale», come considerata dal governo tedesco.
30 Non risulta quindi dal fascicolo sottoposto alla Corte che la decisione di adottare, nel 2001, come criterio la detenzione
dell’1% del capitale sociale di una società non residente piuttosto che il 10% di questa stessa partecipazione per fissare
la soglia di imposizione dei profitti realizzati da un azionista era necessaria per garantire questa «imposizione integrale».
31 Risulta da quanto precede che una disparità di trattamento, come quella di cui trattasi nella causa principale, non può considerarsi
giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del regime tributario.
32 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento secondo cui uno Stato membro, che ha come obiettivo di instaurare, a lungo
termine, la compatibilità del regime nazionale dell’imposta sulle società con il diritto comunitario e di sopprimere eventuali
discriminazioni, deve poter disporre di un certo margine di manovra nell’attuazione di un regime transitorio, occorre ricordare
che questo margine di manovra trova sempre i suoi limiti nel rispetto delle libertà fondamentali e, per quanto riguarda, in
particolare, la causa principale, nel rispetto della libera circolazione dei capitali.
33 Ora, anche se un regime transitorio, quale quello di cui trattasi nella causa principale, può comprendersi, per quanto riguarda
l’imposizione degli utili realizzati all’atto della cessione di partecipazioni in società residenti, con un intento legittimo
di assicurare una transizione senza interruzioni dal regime precedente verso il nuovo regime, una tale circostanza non consente
di per sé di giustificare una disparità di trattamento, quale quella di cui trattasi nella causa principale, a danno dell’imposizione
degli utili realizzati all’atto della cessione di partecipazioni in società non residenti.
34 Dagli atti inviati alla Corte emerge quindi che una disparità di trattamento come quella di cui trattasi nella causa principale
non risulta giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.
35 Pertanto, si deve risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 56 CE va interpretato nel senso che esso osta alla
normativa di uno Stato membro, come quella su cui verte la causa principale, in forza della quale i profitti ricavati dalla
cessione di quote sociali in una società di capitali stabilita in un altro Stato membro sono immediatamente imponibili nel
2001, se il cedente possedeva, nei cinque anni precedenti, una partecipazione diretta o indiretta al capitale della società
pari almeno all’1%, mentre, in presenza delle stesse condizioni, il profitto ottenuto dalla cessione di quote di una società
di capitali, stabilita nel primo Stato membro, soggetta ad un obbligo fiscale illimitato a titolo dell’imposta sulle società
era imponibile nel 2001 solo in presenza di una considerevole partecipazione pari almeno al 10%.
Sulle spese
36 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte dichiara:
L’art. 56 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, come quella su cui verte
la causa principale, in forza della quale i profitti ricavati dalla cessione di quote sociali in una società di capitali stabilita
in un altro Stato membro sono immediatamente imponibili nel 2001, se il cedente possedeva, nei cinque anni precedenti, una
partecipazione diretta o indiretta al capitale della società pari almeno all’1%, mentre, in presenza delle stesse condizioni,
il profitto ottenuto dalla cessione di quote di una società di capitali, stabilita nel primo Stato membro, soggetta ad un
obbligo fiscale illimitato a titolo dell’imposta sulle società era imponibile nel 2001 solo in presenza di una considerevole
partecipazione pari almeno al 10%.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.