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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15190/2026

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Michele, PODERI Vinicio– intimati –avverso la sentenza n. 148/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle Marche, depositata il 16/2/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Pesaro un atto di contestazione con il qualel’Agenzia delle entrate le aveva irrogato, per l’anno d’imposta 2004,una sanzione per irregolare fatturazione in fase di acquisto ai sensidell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997.

In particolare, allapredetta società era stato imputato di non aver regolarizzato unafattura ricevuta dalla cedente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., fattura emessa inapplicazione del cd. regime del margine, pur in assenza delle relativecondizioni di legge.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delle Marche, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravame.4. – Questa Corte, dinanzi alla quale l’Agenzia fiscale proposericorso per cassazione, cassò la sentenza d’appello siccomepronunciata in assenza dei soci della società contribuente, MichelePianosi e [OSCURATO:PERSONA], che pur avevano partecipato al giudizio diprimo grado, e rispetto ai quali sussisteva, dunque, litisconsorzionecessario processuale.5. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche,dinanzi alla quale il giudizio venne riassunto, respinse l’appelloNumero registro generale 6592/2025Numero sezionale 3239/2026Numero di raccolta generale 15190/2026Data pubblicazione 20/05/2026evidenziando che, sebbene la sentenza di primo grado avesse decisosulla base di una questione che non era stata sollevata dalla partericorrente, andava comunque accolta l’eccezione di nullità dell’atto dicontestazione siccome fondato su una motivazione difettosa.6. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidandolo a un motivo.5. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonorimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7,comma 1, legge n. 212 del 2000 poiché la sentenza impugnata haerroneamente ritenuto che l’atto impugnato non fosse adeguatamentemotivato siccome richiamante documenti che non erano stati allegati eche non erano conosciuti dalla società sanzionata, senza però considerareche il contenuto essenziale di detti documenti era stato comunqueriprodotto nell’atto, ciò che rispondeva alle prescrizioni di legge in materiadi motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria e comunqueescludeva qualsiasi lesione del diritto di difesa dalla contribuente.2. – Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art. 16, comma 2, ult. periodo, d.lgs. n. 472 del 1997,dettato in materia di procedimento di irrogazione delle sanzioni, nella suaformulazione applicabile ratione temporis, «Se la motivazione fariferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore,questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimonon ne riproduca il contenuto essenziale».

Non vi è quindi un obbligo, perl’amministrazione finanziaria, di allegare all’atto di contestazione dellesanzioni i documenti richiamati, potendo essa limitarsi a riprodurne ilcontenuto essenziale.Numero registro generale 6592/2025Numero sezionale 3239/2026Numero di raccolta generale 15190/2026Data pubblicazione 20/05/2026Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la sentenzaimpugnata ha ritenuto invalida la motivazione dell’atto impugnato non già(o, comunque, non solo) perché i documenti richiamati, emessi neiconfronti di diverso soggetto giuridico e dunque non conosciuti dalladestinataria della sanzione, non fossero stati allegati, quanto piuttostoperché nell’atto di contestazione non risultava chiara la ragione per cuil’Ufficio aveva mosso nei confronti del soggetto terzo (la cedente [OSCURATO:SOCIETA].) gli addebiti di irregolare fatturazione che costituivano la basee la giustificazione dell’irrogazione della sanzione nei confronti dellacessionaria [OSCURATO:SOCIETA]In ordine alla questione ora controversa la sentenza impugnata così siesprime: «Siccome evincibile dalla motivazione dell'avviso, il recupero nelcaso di specie si fonda sul fatto che la società contribuente si sia resaacquirente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di autovetture mediante applicazionedel “regime del margine” al di fuori nelle condizioni di legge previste perla sua adozione, alla luce delle risultanze dell'attività ispettiva dellaGuardia di Finanza di Pesaro, senza ulteriori specificazioni.

Nel processoverbale di constatazione della Guardia di finanza di Pesaro richiamato insede di avviso si effettua, a sua volta, mero richiamo all'attività espletatadal [OSCURATO:PERSONA] del medesimo organo, limitandosi adevidenziare come esso abbia indicato, nell'ambito della verifica fiscaleeffettuata nei confronti della menzionata [OSCURATO:PERSONA], come non vifossero i presupposti per l'applicazione di detto regime, senza pur tuttaviaindicare le circostanze e gli elementi deponenti per tale conclusione.

Nonrisulta dal menzionato avviso, come anche dal PVC redatto nei confrontidella società contribuente, che siano state messe a disposizione diquest'ultima le risultanze dell'attività espletata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], dalle quali inferire le ragioni precludenti l'applicabilità del regime delmargine».Numero registro generale 6592/2025Numero sezionale 3239/2026Numero di raccolta generale 15190/2026Data pubblicazione 20/05/2026Come si vede, la decisione dei giudici d’appello è imperniatasull’assoluta indecifrabilità, alla luce delle scarne indicazioni contenutenell’atto di contestazione e nello stesso PVC redatto nei confronti dellaMillemiglia S.r.l., dei motivi che hanno condotto a ritenere nella specieinapplicabile il regime del margine, e di conseguenza irregolare la fatturaricevuta dalla cessionaria.

Alla luce di siffatta motivazione della sentenza,è del tutto improprio richiamare, come fa l’Agenzia ricorrente, il principioper cui l’obbligo motivazionale è assolto anche mediante la merariproduzione del contenuto essenziale dei documenti richiamati nell’atto,giacché ciò che nel caso manca è, come evidenziato dai giudicimarchigiani, proprio la rappresentazione, sia pure in forma sintetica, dellecircostanze e degli elementi deponenti nel senso di escludere lasussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime del margine.Il ragionamento della Corte regionale è quindi chiaro: per renderecomprensibili le concrete ragioni dell’applicazione della sanzionel’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto o mettere a disposizionedella società sanzionata, tramite apposita allegazione documentale, lerisultanze della richiamata attività istruttoria svolta nei confronti dellasocietà cedente, o, almeno, descrivere nei suoi termini essenziali ilcontenuto di tali risultanze, in modo che fosse chiaramente evincibile laragione per la quale il regime del margine era stato considerato applicatoal di fuori delle condizioni previste dalla legge.Tale ragionamento è del resto in linea con l’art. 16, comma 2, primoperiodo, d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui l’atto di contestazione devetra l’altro indicare, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore e glielementi probatori su cui si fonda l’addebito: fatti ed elementi probatoriche nel caso di specie sono rimasti del tutto evanescenti in mancanza diuna puntuale indicazione degli specifici elementi sulla cui base l’Ufficioaveva ritenuto di disconoscere l’applicabilità alla controversa cessione delregime del margine.Numero registro generale 6592/2025Numero sezionale 3239/2026Numero di raccolta generale 15190/2026Data pubblicazione 20/05/2026Pertanto, la sentenza impugnata, rispettosa dei principi sopra espostiin punto di motivazione dell’atto di contestazione sanzioni, va esente dallecritiche rivoltele.3. – Il ricorso va dunque rigettato, mentre nessun provvedimentodeve essere adottato in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità, stante l’assenza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Michele, PODERI Vinicio– intimati –avverso la sentenza n. 148/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle Marche, depositata il 16/2/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Pesaro un atto di contestazione con il qualel’Agenzia delle entrate le aveva irrogato, per l’anno d’imposta 2004,una sanzione per irregolare fatturazione in fase di acquisto ai sensidell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997. In particolare, allapredetta società era stato imputato di non aver regolarizzato unafattura ricevuta dalla cedente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., fattura emessa inapplicazione del cd. regime del margine, pur in assenza delle relativecondizioni di legge.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delle Marche, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravame.4. – Questa Corte, dinanzi alla quale l’Agenzia fiscale proposericorso per cassazione, cassò la sentenza d’appello siccomepronunciata in assenza dei soci della società contribuente, MichelePianosi e [OSCURATO:PERSONA], che pur avevano partecipato al giudizio diprimo grado, e rispetto ai quali sussisteva, dunque, litisconsorzionecessario processuale.5. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche,dinanzi alla quale il giudizio venne riassunto, respinse l’appelloNumero registro generale 6592/2025Numero sezionale 3239/2026Numero di raccolta generale 15190/2026Data pubblicazione 20/05/2026evidenziando che, sebbene la sentenza di primo grado avesse decisosulla base di una questione che non era stata sollevata dalla partericorrente, andava comunque accolta l’eccezione di nullità dell’atto dicontestazione siccome fondato su una motivazione difettosa.6. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidandolo a un motivo.5. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonorimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7,comma 1, legge n. 212 del 2000 poiché la sentenza impugnata haerroneamente ritenuto che l’atto impugnato non fosse adeguatamentemotivato siccome richiamante documenti che non erano stati allegati eche non erano conosciuti dalla società sanzionata, senza però considerareche il contenuto essenziale di detti documenti era stato comunqueriprodotto nell’atto, ciò che rispondeva alle prescrizioni di legge in materiadi motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria e comunqueescludeva qualsiasi lesione del diritto di difesa dalla contribuente.2. – Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art. 16, comma 2, ult. periodo, d.lgs. n. 472 del 1997,dettato in materia di procedimento di irrogazione delle sanzioni, nella suaformulazione applicabile ratione temporis, «Se la motivazione fariferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore,questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimonon ne riproduca il contenuto essenziale». Non vi è quindi un obbligo, perl’amministrazione finanziaria, di allegare all’atto di contestazione dellesanzioni i documenti richiamati, potendo essa limitarsi a riprodurne ilcontenuto essenziale.Numero registro generale 6592/2025Numero sezionale 3239/2026Numero di raccolta generale 15190/2026Data pubblicazione 20/05/2026Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la sentenzaimpugnata ha ritenuto invalida la motivazione dell’atto impugnato non già(o, comunque, non solo) perché i documenti richiamati, emessi neiconfronti di diverso soggetto giuridico e dunque non conosciuti dalladestinataria della sanzione, non fossero stati allegati, quanto piuttostoperché nell’atto di contestazione non risultava chiara la ragione per cuil’Ufficio aveva mosso nei confronti del soggetto terzo (la cedente [OSCURATO:SOCIETA].) gli addebiti di irregolare fatturazione che costituivano la basee la giustificazione dell’irrogazione della sanzione nei confronti dellacessionaria [OSCURATO:SOCIETA]In ordine alla questione ora controversa la sentenza impugnata così siesprime: «Siccome evincibile dalla motivazione dell'avviso, il recupero nelcaso di specie si fonda sul fatto che la società contribuente si sia resaacquirente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di autovetture mediante applicazionedel “regime del margine” al di fuori nelle condizioni di legge previste perla sua adozione, alla luce delle risultanze dell'attività ispettiva dellaGuardia di Finanza di Pesaro, senza ulteriori specificazioni. Nel processoverbale di constatazione della Guardia di finanza di Pesaro richiamato insede di avviso si effettua, a sua volta, mero richiamo all'attività espletatadal [OSCURATO:PERSONA] del medesimo organo, limitandosi adevidenziare come esso abbia indicato, nell'ambito della verifica fiscaleeffettuata nei confronti della menzionata [OSCURATO:PERSONA], come non vifossero i presupposti per l'applicazione di detto regime, senza pur tuttaviaindicare le circostanze e gli elementi deponenti per tale conclusione. Nonrisulta dal menzionato avviso, come anche dal PVC redatto nei confrontidella società contribuente, che siano state messe a disposizione diquest'ultima le risultanze dell'attività espletata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], dalle quali inferire le ragioni precludenti l'applicabilità del regime delmargine».Numero registro generale 6592/2025Numero sezionale 3239/2026Numero di raccolta generale 15190/2026Data pubblicazione 20/05/2026Come si vede, la decisione dei giudici d’appello è imperniatasull’assoluta indecifrabilità, alla luce delle scarne indicazioni contenutenell’atto di contestazione e nello stesso PVC redatto nei confronti dellaMillemiglia S.r.l., dei motivi che hanno condotto a ritenere nella specieinapplicabile il regime del margine, e di conseguenza irregolare la fatturaricevuta dalla cessionaria. Alla luce di siffatta motivazione della sentenza,è del tutto improprio richiamare, come fa l’Agenzia ricorrente, il principioper cui l’obbligo motivazionale è assolto anche mediante la merariproduzione del contenuto essenziale dei documenti richiamati nell’atto,giacché ciò che nel caso manca è, come evidenziato dai giudicimarchigiani, proprio la rappresentazione, sia pure in forma sintetica, dellecircostanze e degli elementi deponenti nel senso di escludere lasussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime del margine.Il ragionamento della Corte regionale è quindi chiaro: per renderecomprensibili le concrete ragioni dell’applicazione della sanzionel’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto o mettere a disposizionedella società sanzionata, tramite apposita allegazione documentale, lerisultanze della richiamata attività istruttoria svolta nei confronti dellasocietà cedente, o, almeno, descrivere nei suoi termini essenziali ilcontenuto di tali risultanze, in modo che fosse chiaramente evincibile laragione per la quale il regime del margine era stato considerato applicatoal di fuori delle condizioni previste dalla legge.Tale ragionamento è del resto in linea con l’art. 16, comma 2, primoperiodo, d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui l’atto di contestazione devetra l’altro indicare, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore e glielementi probatori su cui si fonda l’addebito: fatti ed elementi probatoriche nel caso di specie sono rimasti del tutto evanescenti in mancanza diuna puntuale indicazione degli specifici elementi sulla cui base l’Ufficioaveva ritenuto di disconoscere l’applicabilità alla controversa cessione delregime del margine.Numero registro generale 6592/2025Numero sezionale 3239/2026Numero di raccolta generale 15190/2026Data pubblicazione 20/05/2026Pertanto, la sentenza impugnata, rispettosa dei principi sopra espostiin punto di motivazione dell’atto di contestazione sanzioni, va esente dallecritiche rivoltele.3. – Il ricorso va dunque rigettato, mentre nessun provvedimentodeve essere adottato in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità, stante l’assenza di attività difensiva degli intimati. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026Il Presidente
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