CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22409/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
daprocura in calce al ricorso, con domicilio digitale ex lege;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e per essa, quale mandataria [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata a ROMA,Numero registro generale 11228/2024CC 19 giugno 2026 Numero sezionale 2101/2026Ric. n. 11228/2024 Numero di raccolta generale 22409/2026Pres P.A.P. CondelloData pubblicazione 30/06/2026Est. I. [OSCURATO:PERSONA] 148, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domiciliodigitale ex lege;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2350/2023 emessa dalla Corte d’Appello diudita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2026dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] opposizione dinanzi al Tribunale di Siena avverso ildecreto ingiuntivo n. 2125/2016, con cui lo stesso Tribunale ingiunsea [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, quale debitore principale, nonchéa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori, ilpagamento in favore di Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] e FactoringBanca per i [OSCURATO:PERSONA] alle Imprese della somma di €15.457,02, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolodi canoni di leasing e spese insoluti ed interessi moratori relativi alcontratto stipulato per l’acquisto di arredi di negozio in data19/11/2010 per euro 70.454,00 da rimborsarsi in sette annimediante il pagamento di 84 canoni mensili.Si costituirono le opposte Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] eeccependo preliminarmente l'improcedibilità per mancatoesperimento del procedimento di mediazione obbligatoria,contestando l'eccezione di incompetenza territoriale, nonché ladefinizione di leasing traslativo, ormai superata; sostennero che lasomma ricavata dalla vendita del bene andava computata sullesomme ancora a scadere e che non erano state oggetto diingiunzione, contestando, infine, l'asserita usurarietà eccepita inmodo generico.Numero registro generale 11228/2024CC 19 giugno 2026 Numero sezionale 2101/2026Ric. n. 11228/2024 Numero di raccolta generale 22409/2026Pres P.A.P. CondelloData pubblicazione 30/06/2026Est. I. AmbrosiConcessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo edesperito il procedimento di mediazione con esito negativo, IlTribunale rigettò l’opposizione e, per l’effetto, confermò il decretoingiuntivo opposto; condannò, altresì, [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione e Gianfagna a rimborsare a Monte dei Paschi di SienaLeasing e Factoring e a Banca per i [OSCURATO:PERSONA] alle Impreses.p.a. le spese di lite, come liquidate in dispositivo.2. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza quiimpugnata, ha accolto parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione e Gianfagna avverso la sentenza di prime cure,ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e rideterminato l’importodovuto da [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], insolido tra loro, in euro 6.940,00, oltre interessi convenzionali dalladata di notifica del ricorso per ingiunzione; ha condannato Flypharmas.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], con vincolo di solidarietàpassiva, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi,compensate per ½ , liquidate per l’intero come da dispositivo.3. Avverso la pronuncia d’appello, qui impugnata, Flypharmas.r.l., in liquidazione, e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoper cassazione fondato su quattro motivi. Ha resistito concontroricorso, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. tramite la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380-bis comma 1 c.p.c.Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositatorispettive memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, vanno disattese le diverse questioniformulate dalla controricorrente (pag. 3 in controricorso) ed in primoluogo, si rileva del tutto insussistente l’eccezione di improcedibilitàper omessa produzione della copia conforme della sentenzaimpugnata che, viceversa, è stata allegata, corredata in calce dallaNumero registro generale 11228/2024CC 19 giugno 2026 Numero sezionale 2101/2026Ric. n. 11228/2024 Numero di raccolta generale 22409/2026Pres P.A.P. CondelloData pubblicazione 30/06/2026Est. I. Ambrosieccezioni di inammissibilità sollevate a norma dell’art. 360-bis c.p.c.e degli artt. 366, primo comma, n. 6 e art. 369, secondo comma, n.4, c.p.c., tenuto conto che il ricorso soddisfa adeguatamente ipresupposti e i requisiti richiesti dalle richiamate norme; inproposito, va tenuto conto che parte ricorrente ha adeguatamenteposto in discussione gli orientamenti giurisprudenziali in materia eha formulato i motivi di ricorso in conformità alla regola di specificità- anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della CorteEDU Succi e altri c. Italia, in data 28 ottobre 2021, da interpretarsiin senso elastico come da questa Corte, di recente, precisato (Cass.Sez. U, 18/03/2022 n. 8950; Cass. Sez. 1, 2/05/2023 n. 11325).1.1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia la“Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. nonché dell’art. 1362 e segg.c.c. e dell’art. 16 comma V delle [OSCURATO:PERSONA] del Contratto inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – Insufficiente ed illogica motivazionein relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. – Violazione dell’art. 324 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”; assumono, in particolare, che laCorte d’appello ha ritenuto di riconoscere alla società di leasing quelche la stessa non ha mai chiesto, ossia il risarcimento del dannoconseguente alla risoluzione contrattuale.1.1.1. Il primo motivo di ricorso si rivela in parte inammissibilee in parte infondato.È inammissibile rispetto ai profili di violazione dell’art. 1362c.c. e dell’art. 16 comma V delle [OSCURATO:PERSONA] del contratto,nonché dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.Con riguardo al primo, perché la parte ricorrente si limita, nellasostanza, a contrapporre una propria diversa interpretazione rispettoa quella correttamente e adeguatamente motivata dalla Corted’appello, senza adeguatamente specificare in che modo il giudice dimerito si sarebbe discostato dal canone ermeneutico che si asserisceviolato (tra le tante, Cass., sez. 1, n. 16987/2018). Quanto alCC 19 giugno 2026 Numero registro generale 11228/2024Ric. n. 11228/2024 Numero sezionale 2101/2026Pres P.A.P. CondelloNumero di raccolta generale 22409/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 30/06/2026secondo, in quanto la (presunta) violazione dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. non è stata dedotta nei termini precisati dalleSezioni Unite con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014.Si rivela, poi, infondato con riferimento alle ulteriori censureprospettate (violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell’art. 324c.p.c.), atteso che la motivazione resa dal giudice d’appello nontravalica i limiti della domanda, né tanto meno incorre nellaviolazione del giudicato interno.Difatti, nello specifico, la Corte fiorentina, chiarito che la Bancaavesse chiesto la condanna dell’utilizzatrice sulla base dell’art. 16 delcontratto di leasing e limitato la ragione del suo credito ai soli canonidel contratto scaduti, ha poi provveduto, legittimamente, arideterminare l’importo dovuto al netto del ricavato della vendita delbene, calcolando, quale importo residuo dovuto dal debitore alcreditore, il minor importo di euro 6.940,45 (cfr. pagg. 13 e 14 dellasentenza impugnata).La Corte d’appello, dunque, si è posta in linea con quantoaffermato più volte da questa Corte in tema di leasing traslativo(Cass. Sez. U 28/01/2021 n. 2061; Cass. Sez. 3, 8/10/2019 n.25031; Cass. Sez. 3, 11/10/2024 n. 26518) provvedendo, dunque aridurre la clausola penale inserita nel contratto, con cui si prevedeval'acquisizione dei canoni riscossi, con la detrazione, dalle sommedovute al concedente, dell'importo ricavato dalla vendita del benerestituito (Cass. Sez. 3, Sez. 3, 30/09/2021 n. 26531; Cass., n.1581/2020; cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, 23/12/2025 n. 33930).2. Con il secondo motivo di ricorso, le ricorrenti denunciano la“Omessa pronuncia - Violazione dell’art. 1526, II comma, c.c.nonché dell’art. 1384 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n.5 c.p.c.”lamentando che la Corte d’appello non si sarebbe sostanzialmentepronunciata sulla domanda di riduzione della penale.2.1. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato.Numero registro generale 11228/2024CC 19 giugno 2026 Numero sezionale 2101/2026Ric. n. 11228/2024 Numero di raccolta generale 22409/2026Pres P.A.P. CondelloData pubblicazione 30/06/2026Est. I. AmbrosiNel caso in esame, il Giudice d’appello ha operato in modoesente da qualunque censura di diritto laddove, accogliendo ilsecondo motivo di gravame proposto dalle appellanti, odiernericorrenti, proprio con riferimento alla clausola penale di cui all’art.16 del contratto de quo, ha ridimensionato il valore di quantoingiunto, detraendo dal credito del concedente l’importo ricavatodalla vendita del bene oggetto del contratto di leasing, andando cosìad impedire qualsivoglia forma di ingiustificato guadagno.3. Con il terzo motivo di ricorso, lamentano la “Violazionedell’art. 16, comma V, delle [OSCURATO:PERSONA] nonché dell’art.15 del D.P.R. 633/1972 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. - Omessamotivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.” in quanto la Corted’appello avrebbe conteggiato nella somma residua voci non dovute,ossia gli interessi del piano di ammortamento e l’IVA.3.1. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.3.2. La censura pone una questione inedita e va rammentatoche in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione diinammissibilità per novità della censura, il ricorrente ha l’onere nonsolo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti algiudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del precedentegiudizio lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di Cassazione dicontrollare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima diesaminarne il merito ([OSCURATO:PERSONA]. 6-3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 21369).4. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la“violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.” inquanto le spese di tutti i gradi del giudizio avrebbero dovute essereposte a carico della controparte.4.1. Il quarto e ultimo motivo di ricorso si rivela inammissibilein quanto condizionato all’esito del presente giudizio che si rivela nonfavorevole alla parte ricorrente.5. Il ricorso va rigettato.CC 19 giugno 2026 Numero registro generale 11228/2024Ric. n. 11228/2024 Numero sezionale 2101/2026Pres P.A.P. CondelloNumero di raccolta generale 22409/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 30/06/2026Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio disoccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e poste acarico della parte ricorrente in via solidale in favore di quellacontroricorrente. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente, insolido, al pagamento delle spese processuali in favore della partecontroricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, dicui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% edaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 19 giugno 2026.Il PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA] CONDELLO