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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01926/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31276/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ENNA, domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 200/2020 depositata il03/03/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con ricorso in opposizione ex art. 22 legge24 novembre 1981, n. 689, la [OSCURATO:SOCIETA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la Camera di [OSCURATO:PERSONA] e Agricoltura (‘CCIAA’) di Palermo contro l’ordinanza emessa dalla convenuta in data 17.07.2013 per la confisca di n. 3 verghe auree dal peso complessivo di gr. 3.060,80, e di una verga argentifera dal peso di gr. 7.903,00, nonché contro il verbale di contestazione e sequestro amministrativo del 06.02.2013, redatto dall’Ufficio delle Dogane di Palermo –[OSCURATO:PERSONA] Raisi e dalla Guardia di Finanza –Tenenza di Palermo, [OSCURATO:PERSONA], aerostazione «Falcone -Borsellino», con il quale si contestavaalla [OSCURATO:SOCIETA] . la violazione dell'art . 2 d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251, non rientrando la detenzione della merce nei casi di esenzione previsti dall'art.12 del medesimo decreto.

2. Con sentenza n. 6539/2015 il Tribunale di Palermo rigettava l’opposizione.

3. Avverso detta pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., interponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Palermo; la Corte distrettuale rigettava il gravame argomentando , per quel che qui ancora rileva, che il fatto che la sanzione accessoria della confisca sia stata disposta con atto separat o e successiv o rispetto alla sanzione pecuniaria, e anche a voler qualificare nel caso di specie la confisca quale sanzione facoltativa, non ne comporta l'illegittimità , poiché sussistevano comunque i presupposti per la sua irrogazione.

4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in virtù di autorizzazione del G.D., proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia, affidandolo ad un unico motivo.

Si difendeva con controricorso la CCIAA di Palermo ed Enna, elevando altresì ricorso incidentale.

In prossimità dell’adunanza entrambe le parti presentavano memorie. [OSCURATO:PERSONA]: I.R ICORSO P RINCIPALE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 20 legge n. 689/81, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. – error in iudicando .

Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello, pur aderendo alla qualificazione della confisca di cui è causa come facoltativa, ex art. 20, comma 3, l. n. 689/81, assumeva erroneamente che la necessità della preventiva o contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria tramite ordinanza- ingiunzione (mai emessa dalla CCIAA, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva provveduto a pagare immediatamente la sanzione pecuniaria in misura ridotta di €309,88, pari al doppio del minimo edittale) potesse ritenersi assolta con la mera emissione del verbale di contestazione da parte dell’Amministrazione doganale.

Così di fatto equiparando il verbale di contestazione all’ordinanza-ingiunzione, laddove invece quest’ultimo atto risulta essenziale per la legittimità della sanzione accessoria della confisca facoltativa, non ammettendo equipollenti.

La condivisibile,non necessaria contestualità dei due atti di irrogazione della sanzione principale ed accessoria deve, però, comunque intercorrere tra l’ordinanza-ingiunzione, che irroga la sanzione principale, e la sanzione facoltativa accessoria; non certo tra quest’ultima ed il verbale di contestazione, che non irroga alcunché.

D’altra parte, il pagamento in misura ridotta inibisce l’emissione stessa dell’ordinanza-ingiunzione ed estingue l’illecito, rendendo così illegittime eventuali sanzioni accessorie irrogate –salvo il diverso caso della confisca obbligatoria.

1.1. Il motivo è infondato.

La confisca è intervenuta nel caso di specie su merce (verghe aurifere e argentifere) l a cui messa in commerciosenza la necessaria richiesta di assegnazione del marchio comporta violazione amministrativa, ai sensi dell’art. 2, d.lgs. del 1999, n. 251.In tali casi, trova applica zione il comma 5 dell'art . 20 ( vigente ratione temporis)della legge n. 689 d el 1981 : nel caso in cui la confisca sia obbligatoria (ipotesi che ricorre quando si tratta di cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa) il provvedimento ablatorio deve sempre aver luogo, anche se non venga emessa l'ordinanza ingiunzione, mentre, nel caso in cui non è obbligatoria (e ciò avviene quando si tratta di cose intrinsecamente non pericolose, che sono oggetto di una attività che costituisce illecito se compiuta in assenza di autorizzazione amministrativa), si fa luogo alla confisca soltanto se contestualmente si procede alla irrogazione della sanzione pecuniaria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8517 del 14/04/2011, Rv. 617598 -01).

Tanto precisato, deve, dunque,essere corretta l'affermazione della sentenza impugnata,laddove (p . 4, 3° e ultimo capoverso) qualifica la confisca delle merci come facoltativa.

1.2. Trattandosi di confisca obbligatoria, essa è stata legittimamente disposta dalla CCIAA di Palermo.

II.R ICORSO I NCIDENTALE

2. L’unico motivo del ricorso incidentale ritiene errata la sentenza impugnata nella parte in cui qualifica come facoltativa la sanzione accessoria della confisca.

Diversamente, secondo la controricorrente , la confisca nella fattispecie in esame deve ritenersi applicabile in senso obbligatorio, riferendosi ad una violazione che consiste nella detenzione per fini di commercializzazione di materiale privo delle caratteristiche richieste di rispondenza.

2.1. Il motivo è inammissibile,per carenza di concreto interesse ad impugnare.

La Corte d'appello ha qualificato (sia pure erroneamente) come facoltativa la confisca ingiunta nel caso di specie , r itenendo legittima l'irrogazione della sanzione accessoria disposta con atto separatoe successivo rispetto all’irrogazione della sanzione principale pecuniaria, posto che l'art. 20 della legge n. 689/1981 non richiede - quale requisito di legittimità della sanzione accessoria facoltativa -che questa venga applicata con lo stesso atto con cui viene disposta quella principale.Sull'assunto che un'ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzione principale non fosse mai stata emessa dalla CCIAA, l'odierno ricorrente ha ritenuto di impugnare la pronuncia d ella Corte distrettuale, la qualeperò a sua volta ha correttamente presupposto la sussistenza di una sanzione principale (pena pecuniaria di €309,88 elevata nel verbale di contestazione, peraltro onorata dalla società in trasgressione).

Ne deriva l'insussistenza di un fatto costitutivo lesivo del diritto alla legittima irrogazione della sanzione accessoria da parte della CCIAA , che sarebbe stato meritevole di tutela giurisdizionale mediante specifica impugnazione incidentale; esclusa, invece , la soccombenza dellaCCIAA, all'impugnazione elevata d a lla ricorrente i n merito all'illegittimità delle modalità di erogazione della sanzione pecuniaria principale (asseritamente non accompagnata da ordinanza- ingiunzione di pagamento)controparte avrebbe potuto rispondere con difese affidate alcontroricorso.

3. In definitiva, il C ollegio rigetta il ricorso principale ; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa le spesedi lite per 1/2, ponendo il restante a carico del ricorrente principale.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale , dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della metà dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in €5.000,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%; compensatra le parti la restante metà delle spese di lite.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di entrambe le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31276/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ENNA, domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 200/2020 depositata il03/03/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con ricorso in opposizione ex art. 22 legge24 novembre 1981, n. 689, la [OSCURATO:SOCIETA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la Camera di [OSCURATO:PERSONA] e Agricoltura (‘CCIAA’) di Palermo contro l’ordinanza emessa dalla convenuta in data 17.07.2013 per la confisca di n. 3 verghe auree dal peso complessivo di gr. 3.060,80, e di una verga argentifera dal peso di gr. 7.903,00, nonché contro il verbale di contestazione e sequestro amministrativo del 06.02.2013, redatto dall’Ufficio delle Dogane di Palermo –[OSCURATO:PERSONA] Raisi e dalla Guardia di Finanza –Tenenza di Palermo, [OSCURATO:PERSONA], aerostazione «Falcone -Borsellino», con il quale si contestavaalla [OSCURATO:SOCIETA] . la violazione dell'art . 2 d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251, non rientrando la detenzione della merce nei casi di esenzione previsti dall'art.12 del medesimo decreto. 2. Con sentenza n. 6539/2015 il Tribunale di Palermo rigettava l’opposizione. 3. Avverso detta pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., interponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Palermo; la Corte distrettuale rigettava il gravame argomentando , per quel che qui ancora rileva, che il fatto che la sanzione accessoria della confisca sia stata disposta con atto separat o e successiv o rispetto alla sanzione pecuniaria, e anche a voler qualificare nel caso di specie la confisca quale sanzione facoltativa, non ne comporta l'illegittimità , poiché sussistevano comunque i presupposti per la sua irrogazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in virtù di autorizzazione del G.D., proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia, affidandolo ad un unico motivo. Si difendeva con controricorso la CCIAA di Palermo ed Enna, elevando altresì ricorso incidentale. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti presentavano memorie. [OSCURATO:PERSONA]: I.R ICORSO P RINCIPALE 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 20 legge n. 689/81, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. – error in iudicando . Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello, pur aderendo alla qualificazione della confisca di cui è causa come facoltativa, ex art. 20, comma 3, l. n. 689/81, assumeva erroneamente che la necessità della preventiva o contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria tramite ordinanza- ingiunzione (mai emessa dalla CCIAA, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva provveduto a pagare immediatamente la sanzione pecuniaria in misura ridotta di €309,88, pari al doppio del minimo edittale) potesse ritenersi assolta con la mera emissione del verbale di contestazione da parte dell’Amministrazione doganale. Così di fatto equiparando il verbale di contestazione all’ordinanza-ingiunzione, laddove invece quest’ultimo atto risulta essenziale per la legittimità della sanzione accessoria della confisca facoltativa, non ammettendo equipollenti. La condivisibile,non necessaria contestualità dei due atti di irrogazione della sanzione principale ed accessoria deve, però, comunque intercorrere tra l’ordinanza-ingiunzione, che irroga la sanzione principale, e la sanzione facoltativa accessoria; non certo tra quest’ultima ed il verbale di contestazione, che non irroga alcunché. D’altra parte, il pagamento in misura ridotta inibisce l’emissione stessa dell’ordinanza-ingiunzione ed estingue l’illecito, rendendo così illegittime eventuali sanzioni accessorie irrogate –salvo il diverso caso della confisca obbligatoria. 1.1. Il motivo è infondato. La confisca è intervenuta nel caso di specie su merce (verghe aurifere e argentifere) l a cui messa in commerciosenza la necessaria richiesta di assegnazione del marchio comporta violazione amministrativa, ai sensi dell’art. 2, d.lgs. del 1999, n. 251.In tali casi, trova applica zione il comma 5 dell'art . 20 ( vigente ratione temporis)della legge n. 689 d el 1981 : nel caso in cui la confisca sia obbligatoria (ipotesi che ricorre quando si tratta di cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa) il provvedimento ablatorio deve sempre aver luogo, anche se non venga emessa l'ordinanza ingiunzione, mentre, nel caso in cui non è obbligatoria (e ciò avviene quando si tratta di cose intrinsecamente non pericolose, che sono oggetto di una attività che costituisce illecito se compiuta in assenza di autorizzazione amministrativa), si fa luogo alla confisca soltanto se contestualmente si procede alla irrogazione della sanzione pecuniaria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8517 del 14/04/2011, Rv. 617598 -01). Tanto precisato, deve, dunque,essere corretta l'affermazione della sentenza impugnata,laddove (p . 4, 3° e ultimo capoverso) qualifica la confisca delle merci come facoltativa. 1.2. Trattandosi di confisca obbligatoria, essa è stata legittimamente disposta dalla CCIAA di Palermo. II.R ICORSO I NCIDENTALE 2. L’unico motivo del ricorso incidentale ritiene errata la sentenza impugnata nella parte in cui qualifica come facoltativa la sanzione accessoria della confisca. Diversamente, secondo la controricorrente , la confisca nella fattispecie in esame deve ritenersi applicabile in senso obbligatorio, riferendosi ad una violazione che consiste nella detenzione per fini di commercializzazione di materiale privo delle caratteristiche richieste di rispondenza. 2.1. Il motivo è inammissibile,per carenza di concreto interesse ad impugnare. La Corte d'appello ha qualificato (sia pure erroneamente) come facoltativa la confisca ingiunta nel caso di specie , r itenendo legittima l'irrogazione della sanzione accessoria disposta con atto separatoe successivo rispetto all’irrogazione della sanzione principale pecuniaria, posto che l'art. 20 della legge n. 689/1981 non richiede - quale requisito di legittimità della sanzione accessoria facoltativa -che questa venga applicata con lo stesso atto con cui viene disposta quella principale.Sull'assunto che un'ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzione principale non fosse mai stata emessa dalla CCIAA, l'odierno ricorrente ha ritenuto di impugnare la pronuncia d ella Corte distrettuale, la qualeperò a sua volta ha correttamente presupposto la sussistenza di una sanzione principale (pena pecuniaria di €309,88 elevata nel verbale di contestazione, peraltro onorata dalla società in trasgressione). Ne deriva l'insussistenza di un fatto costitutivo lesivo del diritto alla legittima irrogazione della sanzione accessoria da parte della CCIAA , che sarebbe stato meritevole di tutela giurisdizionale mediante specifica impugnazione incidentale; esclusa, invece , la soccombenza dellaCCIAA, all'impugnazione elevata d a lla ricorrente i n merito all'illegittimità delle modalità di erogazione della sanzione pecuniaria principale (asseritamente non accompagnata da ordinanza- ingiunzione di pagamento)controparte avrebbe potuto rispondere con difese affidate alcontroricorso. 3. In definitiva, il C ollegio rigetta il ricorso principale ; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spesedi lite per 1/2, ponendo il restante a carico del ricorrente principale. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale , dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della metà dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in €5.000,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%; compensatra le parti la restante metà delle spese di lite. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di entrambe le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri
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