CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 27343/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che BERNASCONI Maurizio ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, nei confronti del predetto, quella del Tribunale cittadino di condanna per concorso nella detenzione illecita di gr. 15 lordi di cocaina, con la recidiva reiterata (in Roma il 29 marzo 2023); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici di merito richiamato gli esiti dell'attività di osservazione posta in essere dalla PG, dalla quale era emerso che la presenza sui luoghi dell'imputato non era collegata ad attività lavorativa lecita, egli essendo stato impegnato nell'indirizzare i singoli acquirenti al coimputato [OSCURATO:PERSONA], avendo fatto ciò una decina di volte e avendo tentato la fuga insieme correo allorquando i due erano stati avvisati dalle vedette; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La P sidente [OSCURATO:PERSONA]