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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 gennaio 2024

Cassazione n. 19589/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Y/08 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9512Y2000 avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro.

Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 22 gennaio 2024 il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] - legale rappresentante della soc. [OSCURATO:PERSONA] srls società agricola - avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 6 luglio 2023, che sottoponeva a vincolo detta società, siccome individuata nell'effettiva disponibilità del padre della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che era oS1, indagato quale concorrente esterno della cosca mafiosa dei "Papaniciari" fin dal 2013: questi, nella veste di imprenditore agricolo e gestore di fatto della società, avrebbe investito nella stessa i proventi dell'attività criminosa.

Il Tribunale del riesame ha confermato la misura cautelare, valorizzando gli esiti delle indagini patrimoniali sulla situazione economico-finanziaria e sul tenore di vita dell'intero nucleo familiare Maida, con particolare riguardo alla giovane figlia [OSCURATO:PERSONA], che venivano considerati palesemente sproporzionati rispetto agli esigui redditi dichiarati, difettando così la prova della provenienza lecita della provvista utilizzata per l'acquisto e per l'esercizio delle attività commerciali della società.

Le indagini patrimoniali erano altresì riscontrate dal compendio intercettativo e dalle risultanze investigative, anche documentali, circa la effettiva riconducibilità delle attività commerciali svolte dalla società ai rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e l'imprenditore austriaco [OSCURATO:PERSONA], i quali gestivano detta attività in regime di monopolio sotto l'egida della cosca mafiosa e dei suoi membri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sussisteva dunque, insieme con il fumus del delitto di intestazione fittizia, anche il pericolo che la società potesse continuare a fungere da schermo per l'operatività della realtà criminale costituita dalla cosca dei "Papaniciari" e per l'acquisizione di illeciti profitti a favore della stessa.

2. Il difensore dell'indagata ha proposto ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, censurandone la violazione di legge e la mancanza di motivazione, sul rilievo che a [OSCURATO:PERSONA] non risultava affatto contestato, oltre il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa (capo 49) - di cui pure sosteneva l'insussistenza dei presupposti -, l'ulteriore reato di intestazione fittizia di cui all'art. 512-bis cod. pen., secondo l'ipotesi prospettata dall'accusa e fatta propria dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale.

3. In data 4 aprile 2024 il difensore ha depositato "motivi aggiunti" con i quali, oltre a ribadire le censure proposte con il ricorso, pone all'attenzione del Collegio alcuni provvedimenti, fra i quali, in particolare, il dispositivo relativo all'annullamento con rinvio pronunciato in data 14 marzo 2024 nei confronti dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro concernente la posizione di [OSCURATO:PERSONA], quale indagato del reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

4. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che nella materia di cui si tratta l'impugnazione di legittimità può essere proposta unicamente per dedurre violazioni di legge (art. 325 cod. proc. pen.), ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.2.

Il Tribunale del riesame ha invero ritenuto accertato, in linea di fatto, il fumus de//ct/ in ordine all'intestazione fittizia della società agricola [OSCURATO:PERSONA] ascritta a [OSCURATO:PERSONA], la quale rappresentava solo formalmente la società che era in realtà gestita dal padre, [OSCURATO:PERSONA].

Questi, a sua volta, era imputato del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, alla stregua dei rapporti da lui intessuti con l'imprenditore austriaco [OSCURATO:PERSONA] e della loro conseguente attività commerciale condotta in regime di monopolio sotto l'egida della cosca dei "Papaniciari" e dei suoi membri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

E ciò anche con riferimento alle risultanze investigative, documentali e intercettative circa l'evidente sproporzione fra la situazione economico-finanziaria e il tenore di vita dell'intero nucleo familiare Maida rispetto agli esigui redditi percepiti dai suoi membri e in particolare dalla giovane Giusy.

Sicché appariva verosimile l'origine criminosa della provvista finanziaria utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto della medesima società e per l'esercizio delle relative attività commerciali.

In realtà il provvedimento impugnato appare carente con riguardo all'apprezzamento del requisito del fumus, atteso che larga parte di esso risulta privo delle coordinate fattuali di riferimento, tanto da risolversi in una obiettiva assenza motivazionale.

Risultano invero superficialmente delineate le condotte addebitate ai protagonisti della vicenda (come l'imprenditore austriaco Wieser), limitandosi apoditticamente il provvedimento a fondare l'assunto giustificativo della misura reale sul mero addebito a [OSCURATO:PERSONA] del reato di concorso esterno di nella consorteria mafiosa dei c.d.

"Papaniciari".

Anche in ordine alla ravvisabilità del periculum in mora, l'ordinanza impugnata non chiarisce in termini concreti la prospettiva attuale dell'aggravamento delle conseguenze dell'ipotizzato reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., limitandosi ancora una volta ad evidenziare la contestuale pendenza del procedimento penale per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa a carico di [OSCURATO:PERSONA], indicato quale effettivo titolare e gestore della società agricola de qua.

Di talché, ai fini della giustificazione del sequestro preventivo della società, non appare illustrata, né tantomeno dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento e la prosecuzione di quello per cui si procede.

4. Dalle osservazioni che precedono consegue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame sui punti indicati.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Y/08 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9512Y2000 avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 22 gennaio 2024 il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] - legale rappresentante della soc. [OSCURATO:PERSONA] srls società agricola - avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 6 luglio 2023, che sottoponeva a vincolo detta società, siccome individuata nell'effettiva disponibilità del padre della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che era oS1, indagato quale concorrente esterno della cosca mafiosa dei "Papaniciari" fin dal 2013: questi, nella veste di imprenditore agricolo e gestore di fatto della società, avrebbe investito nella stessa i proventi dell'attività criminosa. Il Tribunale del riesame ha confermato la misura cautelare, valorizzando gli esiti delle indagini patrimoniali sulla situazione economico-finanziaria e sul tenore di vita dell'intero nucleo familiare Maida, con particolare riguardo alla giovane figlia [OSCURATO:PERSONA], che venivano considerati palesemente sproporzionati rispetto agli esigui redditi dichiarati, difettando così la prova della provenienza lecita della provvista utilizzata per l'acquisto e per l'esercizio delle attività commerciali della società. Le indagini patrimoniali erano altresì riscontrate dal compendio intercettativo e dalle risultanze investigative, anche documentali, circa la effettiva riconducibilità delle attività commerciali svolte dalla società ai rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e l'imprenditore austriaco [OSCURATO:PERSONA], i quali gestivano detta attività in regime di monopolio sotto l'egida della cosca mafiosa e dei suoi membri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sussisteva dunque, insieme con il fumus del delitto di intestazione fittizia, anche il pericolo che la società potesse continuare a fungere da schermo per l'operatività della realtà criminale costituita dalla cosca dei "Papaniciari" e per l'acquisizione di illeciti profitti a favore della stessa. 2. Il difensore dell'indagata ha proposto ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, censurandone la violazione di legge e la mancanza di motivazione, sul rilievo che a [OSCURATO:PERSONA] non risultava affatto contestato, oltre il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa (capo 49) - di cui pure sosteneva l'insussistenza dei presupposti -, l'ulteriore reato di intestazione fittizia di cui all'art. 512-bis cod. pen., secondo l'ipotesi prospettata dall'accusa e fatta propria dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale. 3. In data 4 aprile 2024 il difensore ha depositato "motivi aggiunti" con i quali, oltre a ribadire le censure proposte con il ricorso, pone all'attenzione del Collegio alcuni provvedimenti, fra i quali, in particolare, il dispositivo relativo all'annullamento con rinvio pronunciato in data 14 marzo 2024 nei confronti dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro concernente la posizione di [OSCURATO:PERSONA], quale indagato del reato di concorso esterno in associazione mafiosa. 4. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che nella materia di cui si tratta l'impugnazione di legittimità può essere proposta unicamente per dedurre violazioni di legge (art. 325 cod. proc. pen.), ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.2. Il Tribunale del riesame ha invero ritenuto accertato, in linea di fatto, il fumus de//ct/ in ordine all'intestazione fittizia della società agricola [OSCURATO:PERSONA] ascritta a [OSCURATO:PERSONA], la quale rappresentava solo formalmente la società che era in realtà gestita dal padre, [OSCURATO:PERSONA]. Questi, a sua volta, era imputato del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, alla stregua dei rapporti da lui intessuti con l'imprenditore austriaco [OSCURATO:PERSONA] e della loro conseguente attività commerciale condotta in regime di monopolio sotto l'egida della cosca dei "Papaniciari" e dei suoi membri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. E ciò anche con riferimento alle risultanze investigative, documentali e intercettative circa l'evidente sproporzione fra la situazione economico-finanziaria e il tenore di vita dell'intero nucleo familiare Maida rispetto agli esigui redditi percepiti dai suoi membri e in particolare dalla giovane Giusy. Sicché appariva verosimile l'origine criminosa della provvista finanziaria utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto della medesima società e per l'esercizio delle relative attività commerciali. In realtà il provvedimento impugnato appare carente con riguardo all'apprezzamento del requisito del fumus, atteso che larga parte di esso risulta privo delle coordinate fattuali di riferimento, tanto da risolversi in una obiettiva assenza motivazionale. Risultano invero superficialmente delineate le condotte addebitate ai protagonisti della vicenda (come l'imprenditore austriaco Wieser), limitandosi apoditticamente il provvedimento a fondare l'assunto giustificativo della misura reale sul mero addebito a [OSCURATO:PERSONA] del reato di concorso esterno di nella consorteria mafiosa dei c.d. "Papaniciari". Anche in ordine alla ravvisabilità del periculum in mora, l'ordinanza impugnata non chiarisce in termini concreti la prospettiva attuale dell'aggravamento delle conseguenze dell'ipotizzato reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., limitandosi ancora una volta ad evidenziare la contestuale pendenza del procedimento penale per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa a carico di [OSCURATO:PERSONA], indicato quale effettivo titolare e gestore della società agricola de qua. Di talché, ai fini della giustificazione del sequestro preventivo della società, non appare illustrata, né tantomeno dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento e la prosecuzione di quello per cui si procede. 4. Dalle osservazioni che precedono consegue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame sui punti indicati. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi
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