CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2024
Cassazione n. 44055/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Depositata in Cancelleria sul ricorso proposto dal Oggi, - r2 i C, 2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 10/06/2024 del tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]!,:'h udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Li ci: letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Palermo adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del gip del tribunale di Palermo con cui era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai gravi indizi di colpevolezza di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 4 del DPR 309/90 sostituiva la predetta misura con quella dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore ha proposto, con tre motivi, ricorso per cassazione. 3. Deduce con il primo vizi di violazione di legge anche processuale, e di motivazione in ordine alla motivazione formulata rispetto alla dedotta nullità della ordinanza genetica, con la quale inoltre i giudici non si sarebbero confrontati rispetto alle doglianze difensive proposte sul punto e per le quali in ricorso si riporta stralcio di memoria depositata presso il tribunale del riesame, evidenziando che la censura avrebbe riguardato anche il profilo cautelare. 4. Con il secondo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione rispetto alla dedotta sussistenza di un'ipotesi di mera connivenza nei confronti del ricorrente. La motivazione sarebbe apodittica e congetturale quanto alla condotta partecipativa, atteso che il ricorrente in occasione dell'incontro in esame mai avrebbe parlato, né fatto alcun cenno, indicativo di un suo interesse nell'affare, se non per declinare le sue generalità, mentre gli interlocutori Cintura/ Giuliano avrebbero parlato rivolgendosi solo all'altro soggetto presente, Rao, senza che il ricorrente fosse mai intervenuto. Gli interventi del Rao inoltre, sarebbero stati formulati sempre al singolare, a conferma che si trattava di vicenda che riguardava solo costui. I giudici non si sarebbero confrontati con tali prospettazioni difensive. 5. Con il terzo, deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) d) ed e) cod. proc. pen., essendo carente la motivazione circa la esistenza, attualità e concretezza delle esigenze cautelari. La motivazione, che desume esigenze cautelari da modalità e molteplicità di condotte contestate apparirebbe contraddittoria laddove poi si conclude per l'unicità dell'episodio ascrivibile ai ricorrente. Non vi sarebbe stato poi confronto con le doglianze difensive sulle ragioni della mancanza di attualità delle esigenze cautelari, quali la marginalità della contestazione, risguardante una isolata proposta contrattuale, non concretizzatasi con alcuna cessione, la datazione del fatto risalente 4 anni prima, la assenza di precedenti penali, dello stesso genere e di pendenze per reati specifici, la mancanza di pregresse segnalazioni di pg. 6. Il primo motivo è inammissibile, in assenza del rispetto del principio secondo il quale in tema di impugnazione di provvedimenti "de libertate", è onere del ricorrente, che deduce la mancanza dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, allegare al ricorso non solo il provvedimento genetico, ma anche la richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell'eccezione in sede di legittimità. (Sez. 3 - n. 57524 del 17/04/2018 Rv. 274704 - 01). Generica è l'asserzione del mancato confronto con doglianze difensive, in ordine alle quali come noto, alla luce di copiosa giurisprudenza di legittimità sul punto, non è sufficiente riportare stralci delle stesse bensì è necessaria una puntuale individuazione dei passaggi motivazionali ritenuti deficitari con indicazione specifica e contestuale delle ragioni di fatto e di diritto dei vizi rilevati. 7. Il secondo motivo è inammissibile siccome rivalutativo, atteso che appare coerente e non "manifestamente" illogica, e tantomeno insussistente o contraddittoria, la motivazione, con la quale i giudici hanno valorizzato sia l'accompagnamento del Rao da parte del Madonia ad un appuntamento avente quale palese oggetto sostanza stupefacente da vendere - così da favorirne il trasporto - sia il conferimento di un senso di sicurezza con la sua presenza, accompagnata da atteggiamenti diretti a guardarsi intorno nel momento in cui altri maneggiavano il panetto di hashish trasportato. 8. Inammissibile è anche il terzo motivo. Dalla complessiva motivazione emerge che i giudici al di là della puntuale correttezza dei termini usati hanno valorizzato, scegliendo peraltro una misura in diretto rapporto cli proporzionalità quale quelle in premessa citate, una condotta realizzata nel contesto di un commercio illegale consolidato, così da rappresentare la sussistenza di occasioni di reiterazione del reato. 9.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d