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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35236/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01G4IHW - 04ZKPH6) nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 6 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Verona in data 13 novembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentata rapina impropria.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge e una carenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112; si veda anche Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273431); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01G4IHW - 04ZKPH6) nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 6 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Verona in data 13 novembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentata rapina impropria. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge e una carenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112; si veda anche Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273431); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 35236/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris