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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21052/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 maggio 1980 avverso la sentenza n. 13192/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 18 novembre 2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 20 aprile 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 18 novembre 2019 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 6 luglio 2016, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro ascritti, perché estinti per prescrizione.

Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge per non essere stato dato l'avviso all'imputato e al suo difensore dell'udienza camerale del 18 novembre 2019, con conseguente nullità della sentenza impugnata, che dovrebbe prevalere sulla dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, essendovi un interesse dell'imputato ad avere un'assoluzione nel merito, da spendere nel giudizio disciplinare, instaurato nei suoi confronti; 2) inosservanza o erronea applicazione della legge per essere state utilizzate le intercettazioni in relazione ai reati di truffa, falso e accesso abusivo a un sistema informatico, pur se disposte con riguardo ai reati di cui agli artt. 317, 314, 10, 12, 14 L. n. 497/74, non connessi con gli altri anzidetti reati; 3) inosservanza o erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, per essere stato dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 615 ter cod. pen., pur essendo evidente la sussistenza di una causa di proscioglimento, stante l'inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte per altri reati, sulle quali soltanto si basa la sentenza di condanna.

Peraltro, l'accesso sarebbe stato effettuato sul portale ACI, accessibile a tutti, e non su quello SDI; 4) inosservanza o erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, per essere stati dichiarati estinti per prescrizione i reati di cui agli artt. 481 e 640 cod. pen., pur essendo evidente la sussistenza di una causa di proscioglimento, stante l'inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte per altri reati, e pur evincendosi dalle conversazioni del 15 marzo 2010 e dall'esame del medico che l'imputato si era recato nello studio di quest'ultimo per essere sottoposto a visita il 15 marzo 2010, con conseguente utilizzo lecito del certificato rilasciatogli ed insussistenza degli artifízi e raggiri. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 1.1 Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della questione sollevata, non risulta che all'imputato e al suo difensore sia stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte d'appello.

Questa Corte (Sez.

U., n. 28954 del 27/4/2017, Iannelli, Rv. 269809) ha affermato che nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina; né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA], nella menzionata sentenza, ha evidenziato, inoltre, che nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

Come sottolineato nell'anzidetta pronuncia, si tratta di una scelta legislativa che trova la sua ratio nell'intento di evitare la prosecuzione infruttuosa di un giudizio e nella finalità di assicurare la pronta definizione dello stesso, evitando così esasperati, dispendiosi e inutili formalismi.

Se, dunque, l'accertamento di merito non è assolutamente necessario per riconoscere l'esistenza della causa estintiva del reato e così renderla applicabile, pur in presenza di una nullità non è giustificato l'annullamento della decisione impugnata, perché la regressione del processo, violerebbe il principio della pregiudizialità e dell'immediatezza della stessa causa estintiva e darebbe spazio, in nome solo dell'ortodossia della forma, ad un'inutile dilatazione dell'attività processuale, il cui epilogo non può che realisticamente portare alla stessa soluzione.

Diversamente ragionando, inoltre, verrebbero vanificate le esigenze di giustizia e di celerità, nonché lo stesso favor rei, consentendosi che a carico di un cittadino persistano, oltre il necessario, conseguenze pregiudizievoli, quale certamente è la permanenza di un cd. carico pendente.

Si è aggiunto che, in virtù della garanzia offerta dal confronto dialettico delle parti anche sulla causa di estinzione e in difetto di una rinuncia espressa alla prescrizione, l'imputato non può pretendere la rinnovazione del giudizio di merito.

Solo un interesse concreto dell'imputato alla rinnovazione del giudizio di merito, viziato da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, può giustificare la declaratoria di nullità e l'annullamento del provvedimento impugnato. 1.2 Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto di avere un interesse alla prevalenza della nullità assoluta, verificatasi nel giudizio d'appello.

Nella procura, rilasciata al difensore per il presente ricorso, egli ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione del reato e la nullità del giudizio di appello gli ha impedito di effettuare tale rinuncia dinanzi alla Corte territoriale.Il ricorrente ha dichiarato, inoltre, di avere interesse alla celebrazione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia di assoluzione, da spendere nel giudizio disciplinare, instaurato nei suoi confronti.

In presenza di siffatto interesse deve darsi prevalenza alla nullità, verificatasi nel giudizio d'appello, con la conseguenza che deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per l'ulteriore corso. 1.3 Deve precisarsi che, nelle more del deposito della motivazione della presente decisione, é intervenuta la pronuncia n. 111/2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha osservato che l'art. 469 cod. proc. pen., nel consentire al giudice di primo grado la possibilità di definire il giudizio con sentenza adottata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., salva l'applicabilità del comma 2 di tale articolo, prevede che detta sentenza sia adottata «sentiti il Pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono», sicché l'istituto, pur perseguendo la finalità deflattiva di evitare i dibattimenti superflui, comunque non priva le parti del diritto all'ascolto delle loro ragioni.

La Corte costituzionale ha sottolineato, inoltre, che la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito.

Pur a seguito di tale pronuncia resta confermata la correttezza dell'epilogo decisorio del presente ricorso, essendosi, per l'appunto, disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, avendo dato prevalenza alla nullità, verificatasi nel giudizio d'appello, conseguente alla mancata instaurazione del contraddittorio. 1.4 Le residue doglianze risultano assorbite.

P.Q.M. / annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Roma per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, udienza del 20 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 maggio 1980 avverso la sentenza n. 13192/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 18 novembre 2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 20 aprile 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 18 novembre 2019 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 6 luglio 2016, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro ascritti, perché estinti per prescrizione. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge per non essere stato dato l'avviso all'imputato e al suo difensore dell'udienza camerale del 18 novembre 2019, con conseguente nullità della sentenza impugnata, che dovrebbe prevalere sulla dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, essendovi un interesse dell'imputato ad avere un'assoluzione nel merito, da spendere nel giudizio disciplinare, instaurato nei suoi confronti; 2) inosservanza o erronea applicazione della legge per essere state utilizzate le intercettazioni in relazione ai reati di truffa, falso e accesso abusivo a un sistema informatico, pur se disposte con riguardo ai reati di cui agli artt. 317, 314, 10, 12, 14 L. n. 497/74, non connessi con gli altri anzidetti reati; 3) inosservanza o erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, per essere stato dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 615 ter cod. pen., pur essendo evidente la sussistenza di una causa di proscioglimento, stante l'inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte per altri reati, sulle quali soltanto si basa la sentenza di condanna. Peraltro, l'accesso sarebbe stato effettuato sul portale ACI, accessibile a tutti, e non su quello SDI; 4) inosservanza o erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, per essere stati dichiarati estinti per prescrizione i reati di cui agli artt. 481 e 640 cod. pen., pur essendo evidente la sussistenza di una causa di proscioglimento, stante l'inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte per altri reati, e pur evincendosi dalle conversazioni del 15 marzo 2010 e dall'esame del medico che l'imputato si era recato nello studio di quest'ultimo per essere sottoposto a visita il 15 marzo 2010, con conseguente utilizzo lecito del certificato rilasciatogli ed insussistenza degli artifízi e raggiri. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della questione sollevata, non risulta che all'imputato e al suo difensore sia stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte d'appello. Questa Corte (Sez. U., n. 28954 del 27/4/2017, Iannelli, Rv. 269809) ha affermato che nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina; né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA], nella menzionata sentenza, ha evidenziato, inoltre, che nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. Come sottolineato nell'anzidetta pronuncia, si tratta di una scelta legislativa che trova la sua ratio nell'intento di evitare la prosecuzione infruttuosa di un giudizio e nella finalità di assicurare la pronta definizione dello stesso, evitando così esasperati, dispendiosi e inutili formalismi. Se, dunque, l'accertamento di merito non è assolutamente necessario per riconoscere l'esistenza della causa estintiva del reato e così renderla applicabile, pur in presenza di una nullità non è giustificato l'annullamento della decisione impugnata, perché la regressione del processo, violerebbe il principio della pregiudizialità e dell'immediatezza della stessa causa estintiva e darebbe spazio, in nome solo dell'ortodossia della forma, ad un'inutile dilatazione dell'attività processuale, il cui epilogo non può che realisticamente portare alla stessa soluzione. Diversamente ragionando, inoltre, verrebbero vanificate le esigenze di giustizia e di celerità, nonché lo stesso favor rei, consentendosi che a carico di un cittadino persistano, oltre il necessario, conseguenze pregiudizievoli, quale certamente è la permanenza di un cd. carico pendente. Si è aggiunto che, in virtù della garanzia offerta dal confronto dialettico delle parti anche sulla causa di estinzione e in difetto di una rinuncia espressa alla prescrizione, l'imputato non può pretendere la rinnovazione del giudizio di merito. Solo un interesse concreto dell'imputato alla rinnovazione del giudizio di merito, viziato da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, può giustificare la declaratoria di nullità e l'annullamento del provvedimento impugnato. 1.2 Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto di avere un interesse alla prevalenza della nullità assoluta, verificatasi nel giudizio d'appello. Nella procura, rilasciata al difensore per il presente ricorso, egli ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione del reato e la nullità del giudizio di appello gli ha impedito di effettuare tale rinuncia dinanzi alla Corte territoriale.Il ricorrente ha dichiarato, inoltre, di avere interesse alla celebrazione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia di assoluzione, da spendere nel giudizio disciplinare, instaurato nei suoi confronti. In presenza di siffatto interesse deve darsi prevalenza alla nullità, verificatasi nel giudizio d'appello, con la conseguenza che deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per l'ulteriore corso. 1.3 Deve precisarsi che, nelle more del deposito della motivazione della presente decisione, é intervenuta la pronuncia n. 111/2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha osservato che l'art. 469 cod. proc. pen., nel consentire al giudice di primo grado la possibilità di definire il giudizio con sentenza adottata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., salva l'applicabilità del comma 2 di tale articolo, prevede che detta sentenza sia adottata «sentiti il Pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono», sicché l'istituto, pur perseguendo la finalità deflattiva di evitare i dibattimenti superflui, comunque non priva le parti del diritto all'ascolto delle loro ragioni. La Corte costituzionale ha sottolineato, inoltre, che la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito. Pur a seguito di tale pronuncia resta confermata la correttezza dell'epilogo decisorio del presente ricorso, essendosi, per l'appunto, disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, avendo dato prevalenza alla nullità, verificatasi nel giudizio d'appello, conseguente alla mancata instaurazione del contraddittorio. 1.4 Le residue doglianze risultano assorbite. P.Q.M. / annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, udienza del 20 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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