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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36801/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00389/2018 R.G. proposto da F.A.R.O.G. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche disgiuntamente dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 57; –ricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Paraguay, n. 5; -controricorrenti- Oggetto: Regolamento di confini – Domanda di usucapione -Prove presuntive provenienti dai titoli di proprietà –Mancato esame –Violazione di legge –Esclusione –Giudizio di appello –Riproposizione della domanda –Sufficienza –Reiterazione dei mezzi di prova –Necessità.

Avverso la sentenza n. 4391/2017 della Corte d’Appello di Napoli, del 13/10/2017, depositata il 25/10/2017 e notificata il 4/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2017 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. Con atto di citazione notificato il 26 gennaio 2006, i germani [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe, Rachele e Anna, premesso di essere esclusivi proprietari, ciascuno in ragione di un quarto dell’intero, di un’unità immobiliare sita nel Comune di Capri, via Castello n. 36, località Cannone, comprendente una casa per civile abitazione e un terreno circostante, alla stregua dell’atto del 9 luglio 1984, stipulato tra gli alienanti coniugi Moschini e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a cui erano succeduti iure hereditatis, e dell’atto del 21 novembre 1975, stipulato tra la venditrice Zeus-Società di navigazione per azioni e i medesimi coniugi Moschini, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Capri, la F.A.R.O.G. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo che quest’ultima, proprietaria, a sua volta, della confinante unità immobiliare sita in Capri, via Castello n. 34, aveva illegittimamente occupato lo spazio sottostante il terrapieno di loro proprietà, realizzandovi un soppalco-soffitto, costituito da una soletta di conglomerato cementizio su tavelle ancorate al muro di contenimento del terrapieno e al muro del fabbricato mediante tondini in ferro, soffitto questo a cui accedeva soltanto la convenuta e nell’ambito del quale era alloggiato un vano adibito a bagno, e chiedendo che venisse accertata la proprietà dell’area sottostante, sita in Capri, via Castello n. 36, e che la convenuta venisse condannata al ripristino dello stato dei luoghi attraverso l’eliminazione del manufatto, realizzato indebitamente sul suolo sottostante la loro proprietà, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi.

Costituitasi in giudizio, la società F.A.R.O.G. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. negò di avere sconfinato nell’altrui proprietà, sostenendo che la zona intercapedinale contesa, nella quale insistevano, da tempo immemorabile, le tubature e l’impiantistica di ventilazione e riscaldamento, insistesse sulla sua proprietà, e che gli attori ne avessero illegittimamente coperto la parte sovrastante mediante allungamento, in quel punto, del terrazzo di loro proprietà, e chiese, pertanto, il rigetto della domanda, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale, onde ottenere l’accertamento dell’illegittimità della copertura dell’area intercapedinale, posta al confine con la sua proprietà, e la condanna degli attori al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni ovvero, in subordine, la declaratoria di usucapione della predetta area per possesso ultraventennale pacifico ed in interrotto.

Con sentenza, emessa il 26 maggio 2010 e depositata il 28 maggio 2010, il Tribunale di Napoli, accertato che la proprietà degli attori, in Capri, via Castello 36, si estendeva fino al muro di contenimento del terrapieno del giardino, rigettò la domanda da essi proposta nei confronti della società e quella riconvenzionale degli attori al ripristino dello stato dei luoghi, condannandoli al pagamento delle spese di lite e di c.t.u..

Impugnata la predetta sentenza dai medesimi attori, sul presupposto che il confine fosse stato erroneamente individuato, si costituì, nel giudizio d’appello così incardinato, la società, che, chiesto il rigetto della domanda, propose le medesime conclusioni e ragioni di fatto e di diritto svolte in primo grado, oltre alla domanda subordinata riconvenzionale di usucapione e all’ammissione delle istanze istruttorie.

Con sentenza n. 4391 del 13 ottobre 2017, depositata il 25 ottobre 2017 e notificata via PEC il 27 ottobre 2017, la Corte d’appello di Napoli accolse l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, accertò che la linea di confine tra le due proprietà coincideva con il muro di confine della proprietà F.A.R.O.G., riconoscendo la proprietà dell’intera intercapedine in capo ai Bencivenga, e condannò, perciò, la società a ripristinare lo stato dei luoghi dello spazio intercapedinale occupato senza titolo, dichiarando inammissibile il primo motivo dell’appello incidentale, rigettando il secondo perché non provato, e condannando l’appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e alla restituzione ai Bencivenga delle spese corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata.

2. Contro la predetta sentenza F.A.R.O.G. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria.

Resistono con controricorso, illustrato anch’esso con memoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

1. Col primo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 2697, 2700, 2727, 2729 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello rigettato la domanda di acquisto per usucapione dell’area intercapedinale come accertata dal c.t.u., ritenendo non riproposte in appello le prove dedotte a tal fine in primo grado e disattendendo il compendio probatorio acquisito.

Ad avviso della società, infatti, nonostante le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrano tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudizio, i giudici di merito avevano omesso di tener conto della prova presuntiva che avrebbe consentito di ritenere provato l’acquisto della proprietà del bene conteso per intervenuta usucapione e che consisteva sia nel contenuto dei titoli di acquisto e di provenienza delle rispettive proprietà, siccome idonei a dimostrare il cumulo possessorio del bene per il periodo 1954-21/1/2006, data di notificazione dell’atto di citazione, stante l’assenza di atti dispositivi successivi a quello del 1975 con cui era stata alienata l’intercapedine, sia nelle risultanze della c.t.u..

Alla stregua di quest’ultima, era stato, invero, possibile accertare che lo spazio intercapedinale, esistente tra il muro di sostegno del terrapieno soprastante (proprietà Bencivenga) e il muro perimetrale del fabbricato sottostante (proprietà F.A.R.O.G.), si sviluppava su due livelli ai quali si accedeva, da quello superiore, dalla proprietà Bencivenga, per il tramite di una porticina in ferro, esistente tra il muro di contenimento del terrapieno e il muro portante del fabbricato sottostante, attualmente adibito a deposito attrezzi e cantina, cui si accedeva salendo la prima rampa di scale, e, da quello inferiore, dalla proprietà F.A.R.O.G., per il tramite di una porticina in alluminio anodizzato che si apriva sul ballatoio insistente, a livello di soppalco, nel piano rialzato; che entrambe le parti avevano operato sconfinamenti, la F.A.R.O.G. della superficie di mq. 3,66, relativamente all’intercapedine con entrambi gli accessi dal soppalco, e i Bencivenga della superficie di mq. 5,24 con accesso dal terrazzo di loro proprietà; e che, stando alle tecniche costruttive, era impossibile realizzare il solaio in muratura al piano intermedio procedendo dal basso, ciò che rendeva plausibile che le opere discusse (tubazioni in pvc e idriche) fossero state realizzate col consenso delle parti.

Pertanto, attraverso gli atti di vendita e la c.t.u. sarebbe stato possibile accertare che la società aveva avuto il possesso, continuo e pacifico, della zona dell’intercapedine su due livelli, fin dal 1954, che l’area intercapedinale era accessibile da entrambe le proprietà, che era stata realizzata una soletta a sbalzo a copertura dell’intercapedine, tra la facciata del muro di sostegno del terrapieno e il muro di confine con l’attuale proprietà della società, che lo spazio conteso aveva una netta ripartizione verticale, tale da rendere autonome le rispettive aree, e che impianti e tubature erano stati realizzati prima del 1975, sicché, essendo assai verosimile che tra gli originari proprietari fosse intervenuto un accordo, sia in ragione della tecnica costruttiva utilizzata, sia della ripartizione verticale dei due livelli dell’intercapedine, o comunque che la società avesse posseduto per oltre venti anni l’area intercapedinale di mq. 3,66, autonoma da quella delle controparti, la Corte, omettendo di considerare questi elementi, aveva violato il regime della prova presuntiva.

2. Col secondo motivo, condizionato o alternativo, si lamenta la violazione degli artt. 2697, 2700, 2727 e 2729 cod. civ., implicanti l’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello omesso di valutare e utilizzare le presunzioni che costituivano e costituiscono una prova completa dell’acquisto per usucapione del bene, individuando il materiale istruttorio acquisito, i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico ed evidenziando la rispondenza alle prescrizioni di legge.

Pertanto, la sentenza era viziata, ad avviso della società, da omessa motivazione su un punto decisivo (intervenuta usucapione), posto che se si fosse valutata la prova presuntiva si sarebbe pervenuti a una decisione diversa, oltre ad essere carente di motivazione neppure apparente.

3. Col terzo motivo, si lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 346 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello ritenuto sfornita di prova la domanda riconvenzionale di acquisto per intervenuta usucapione ventennale della discussa area intercapedinale, avanzata nei confronti dei germani Bencivenga, sul presupposto che l’appellante incidentale non avesse riproposto nel giudizio d’appello le istanze istruttorie dedotte in primo grado, così omettendo di applicare correttamente il disposto dell’art. 346 cod. proc. civ., il quale afferisce alle sole domande ed eccezioni rigettate e non esaminate dal primo grado del giudizio e non riproposte in appello, ma non anche alle istanze istruttorie.

Peraltro, la F.A.R.O.G., in quanto appellata vittoriosa, non avrebbe potuto proporre appello incidentale, ma poteva soltanto riproporre la domanda non esaminata dal primo giudice in quanto ritenuta assorbita dalla pronuncia omessa, con la conseguenza che inconferente era il richiamo al principio di specificità dei motivi di appello, non avendo l’appellata proposto alcun appello incidentale, né essendo tenuta a riproporre le istanze istruttorie, sebbene, nello specifico, la loro riproposizione fosse inclusa nel richiamo agli atti del giudizio di primo grado.

La ricorrente ha, infine, osservato come, in primo grado, avesse chiesto l’ammissione degli interrogatori formali e di prova testimoniale a mezzo dei testi onde provare anche l’acquisto ad usucapionem del bene, tanto nella comparsa di risposta e nella memoria ex art. 184 cod. proc. civ., quanto in sede di precisazione delle conclusioni, e come le medesime istanze, non valutate dal giudice di prime cure in quanto ritenute assorbite, fossero state riproposte anche con la comparsa di costituzione in appello e in sede di precisazione delle conclusioni, sicché il giudice d’appello, attraverso la riproposizione del fatto costitutivo dell’acquisto ad usucapionem dichiarato assorbito, era automaticamente investito del potere di esaminarle e ammetterle.

4. Il primo e il secondo motivo, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

Com'è noto, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova e di scegliere fra gli elementi sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda (Cass., Sez.

L, 5/2/2014, n. 2632).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non è necessario che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, occorrendo, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (Cass., Sez. 2, 31/10/2011, n. 22656).

In altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass., Sez.

L, 5/2/2014, n. 2632; Cass., Sez. 3, 16/11/2005 n.23079; Cass., Sez. 3, 14/11/2006, n. 24211).

Pertanto, dovendo il giudice esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento (Cass., Sez. 5, 06/06/2012, n. 9108), è tenuto a seguire un procedimento, in tema di prova per presunzioni, che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, deve valutare in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Cass., Sez. 1, 13/10/2005, n. 19894).

In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice), dovendosi considerare erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Cass., Sez . 3, 09/03/2012, n. 3703).

Ad avviso di questa Corte, è, pertanto, viziata da errore di diritto e censurabile in sede di legittimità - a tale sindacato sottraendosi l'apprezzamento circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la loro concreta rispondenza ai requisiti di legge soltanto se il relativo giudizio non risulti viziato da illogicità o da erronei criteri giuridici -la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass., Sez. 1, 13/10/2005, n. 19894, cit.; Cass., Sez.

U, 11/01/2008, n. 584; Cass., Sez. 6 - 5, 02/03/2017, n. 5374; Cass., Sez. 3, 12/04/2018, n. 9059).

Pur costituendo, infatti, le presunzioni semplici una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, spetta comunque ad esso valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente” valutazione del decidente ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. (Cass., Sez. 3, 02/04/2009, n. 8023; Cass., Sez.

L, 21/10/2003, n. 15737; Cass., Sez.

L, 06/08/2003, n. 11906; da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 08/01/2015, n. 101).

Peraltro, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass., 24/01/2018, n. 1785), la denuncia di violazione o falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 2729 cod. civ., si può prospettare quando il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta, ma non anche quando la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice si concreti in un’attività diretta a evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., risolvendosi essa in una quaestio facti sottratta al sindacato di legittimità (Cass., Sez.U, 24/01/2018, n. 1785).

Né può dar luogo al viziodi omesso esame di un punto decisivo la sola mancata valutazione di un elemento indiziario (Cass., Sez.

L, 21/10/2003, n. 15737; Cass., Sez. 3, 11/05/2007, n. 10847; Cass., Sez. 3, 02/04/2009, n. 8023) , atteso che, secondo quanto precisato dalle Sezioni U nite nella vigenza del nuovo n. 5 dell’art.360 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053; Cass., Sez.

U, 7/4/3014, n. 8054), il fatto principale o secondario rilevante a tali fini non puòessere individuato soltanto nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria (Cass., Sez .

U, 24/01/2018, n. 1785).

Peraltro, la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass., Sez.

L, 21/10/2003, n. 15737; Cass., Sez. 3, 11/05/2007, n. 10847; Cass., Sez. 3, 02/04/2009, n. 8023).

Alla stregua di tali principi, deve allora escludersi che la mancata valutazione delle prove indiziarie asseritamente arguibili dai titoli di proprietà versati in atti dia luogo alla lamentata violazione di legge, atteso che, alla stregua dei principi sopra enunciati, non soltanto non sono state prospettate anomalie nell’analisi degli elementi indiziari, né nella valutazione dei criteri seguiti a tal fine, ma neppure può ravvisarsi alcuna erroneità nella scelta, operata dal giudice di merito, dei mezzi istruttori idonei a sostenere la pretesa delle parti o nell’esclusione di quelli da esse offerti, sicché la censura, ancorché sussunta nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non fa altro che risolversi nella sostanziale sollecitazione ad una rivisitazione del giudizio decisorio, preclusa al giudice di legittimità, in quanto riservata al giudice di merito.

5. Il terzo motivo è parimenti infondato.

Va, innanzitutto, osservato come, secondo quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla legge n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 cod. proc. civ.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado, atteso che la disciplina dettata dall'art. 346 cod. proc. civ. fa sì che in appello viga un effetto devolutivo limitato e non automatico, con la conseguenza che, in applicazione rigorosa del principio della domanda ex art.112 cod. proc. civ., la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte o ritenute assorbite comporta che in capo alle parti si verifichi una vera e propria decadenza, con formazione di giudicato implicito sul punto (Cass., Sez .

U, 21/03/2019, n. 7940).

L’art. 346 cod. proc. civ. si occupa, infatti, solo delle domande e delle eccezioni sulle quali non vi sia stata una parte praticamente soccombente, con la conseguenza che la mera riproposizione, che deve essere contenuta nella comparsa di risposta dell'appellato e che può avvenire in qualsiasi forma idonea ad evidenziare, in modo non equivoco, la chiara e precisa volontà della parte di sottoporre la questione alla decisione del giudice di appello (Cass., Sez. 2, 22/8/2003, n. 12345; Cass., Sez. 6 - 3, 15/10/2020, n. 22311; Cass., Sez. 1, 20/8/2004, n. 16360), è onere della parte che sia rimasta totalmente vittoriosa nel merito.

In sostanza, le Sezioni unite hanno identificato con chiarezza la parte che ha l'onere di proporre l'appello incidentale e quella che invece può limitarsi a riproporre le domande e le eccezioni ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., precisando come la parte totalmente vittoriosa in primo grado non debba proporre appello incidentale, non avendone l’interesse, ma possa riproporre, nella comparsa di costituzione, le domande (anche riconvenzionali) o le eccezioni non accolte o non esaminate perché assorbite nella sentenza di primo grado (Cass., Sez.

U, 24/05/2007, n. 12067 ; Cass., Sez.

L, 6/11/2013, n. 24989; Cass., Sez. 2, 12/6/2014, n. 13411; Cass., Sez. 1- , 23/09/2021, n. 25840 ).

Una volta riproposte le domande e le eccezioni dichiarate assorbite, il giudice d’appello può pronunciare, all'esito dell'udienza di trattazione, i provvedimenti necessari relativi alle prove costituende non esaminate o comunque non ammesse in primo grado, se del caso anche riservando la decisione sul punto, dovendosi favorire l’approccio interpretativo secondo cui l'eventuale assunzione di mezzo istruttorio che appaia idoneo, per lo spessore contenutistico che lo connota, a sovvertire il verdetto di primo grado, nel senso di mutare il contenuto di uno o più giudizi di fatto sui quali si basa la pronuncia impugnata, fornendo un contributo decisivo all'accertamento della "verità materiale", è esso stesso espressione coerente con i principi del giusto processo ex art.111, primo e secondo comma, Cost. (in tal senso,Cass., Sez.

U, 21/03/2019, n. 7940).

Tale potere del giudice d’appello, però, non può prescindere dall’istanza della parte appellata vittoriosa in primo grado, la quale, secondo il costante orientamento di questa Corte, non riproponendo alcuna richiesta di riesame della sentenza, ad essa favorevole, deve manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il primo giudice non si è pronunciato, richiamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequivocabile di aver riproposto l'istanza di ammissione della prova (Cass., Sez.

L , 03/05/2019, n. 11703; Cass., Sez.

L, 11/02/2011, n. 3376; Cass., Sez. 2, 27/10/2009, n. 22687), e tale istanza non può che rispondere al principio di specificità dei motivi di appello, dovendo anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, essere specifica, ed essendo pertanto inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (Cass., Sez. 2, 23/03/2016, n. 5812).

Orbene, le istanze istruttorie avanzate in appello dalla società sono state affidate alla laconica dicitura « in via istruttoria, ci si oppone sin d’ora ad ogni avversa richiesta istruttoria in quanto inammissibile e gradatamente ammettere, per quanto necessario, ogni richiesta ed eccezione, anche in via istruttoria, formulata dalla F.A.R.O.G. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nel corso del giudizio di primo grado che abbiasi in questa sede espressamente riproposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 cod. proc. civ. e ogni altra richiesta istruttoria che dovesse essere formulata nel corso del giudizio stesso», la quale non soddisfa il principio da ultimo enunciato, in quanto priva del necessario carattere della specificità, non essendo state precisate qu ali fossero le prove dedotte e con quali atti ne fosse stata fatta richiesta.

Ne consegue l’infondatezza della censura.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.117,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00389/2018 R.G. proposto da F.A.R.O.G. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche disgiuntamente dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 57; –ricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Paraguay, n. 5; -controricorrenti- Oggetto: Regolamento di confini – Domanda di usucapione -Prove presuntive provenienti dai titoli di proprietà –Mancato esame –Violazione di legge –Esclusione –Giudizio di appello –Riproposizione della domanda –Sufficienza –Reiterazione dei mezzi di prova –Necessità. Avverso la sentenza n. 4391/2017 della Corte d’Appello di Napoli, del 13/10/2017, depositata il 25/10/2017 e notificata il 4/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2017 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con atto di citazione notificato il 26 gennaio 2006, i germani [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe, Rachele e Anna, premesso di essere esclusivi proprietari, ciascuno in ragione di un quarto dell’intero, di un’unità immobiliare sita nel Comune di Capri, via Castello n. 36, località Cannone, comprendente una casa per civile abitazione e un terreno circostante, alla stregua dell’atto del 9 luglio 1984, stipulato tra gli alienanti coniugi Moschini e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a cui erano succeduti iure hereditatis, e dell’atto del 21 novembre 1975, stipulato tra la venditrice Zeus-Società di navigazione per azioni e i medesimi coniugi Moschini, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Capri, la F.A.R.O.G. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo che quest’ultima, proprietaria, a sua volta, della confinante unità immobiliare sita in Capri, via Castello n. 34, aveva illegittimamente occupato lo spazio sottostante il terrapieno di loro proprietà, realizzandovi un soppalco-soffitto, costituito da una soletta di conglomerato cementizio su tavelle ancorate al muro di contenimento del terrapieno e al muro del fabbricato mediante tondini in ferro, soffitto questo a cui accedeva soltanto la convenuta e nell’ambito del quale era alloggiato un vano adibito a bagno, e chiedendo che venisse accertata la proprietà dell’area sottostante, sita in Capri, via Castello n. 36, e che la convenuta venisse condannata al ripristino dello stato dei luoghi attraverso l’eliminazione del manufatto, realizzato indebitamente sul suolo sottostante la loro proprietà, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi. Costituitasi in giudizio, la società F.A.R.O.G. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. negò di avere sconfinato nell’altrui proprietà, sostenendo che la zona intercapedinale contesa, nella quale insistevano, da tempo immemorabile, le tubature e l’impiantistica di ventilazione e riscaldamento, insistesse sulla sua proprietà, e che gli attori ne avessero illegittimamente coperto la parte sovrastante mediante allungamento, in quel punto, del terrazzo di loro proprietà, e chiese, pertanto, il rigetto della domanda, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale, onde ottenere l’accertamento dell’illegittimità della copertura dell’area intercapedinale, posta al confine con la sua proprietà, e la condanna degli attori al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni ovvero, in subordine, la declaratoria di usucapione della predetta area per possesso ultraventennale pacifico ed in interrotto. Con sentenza, emessa il 26 maggio 2010 e depositata il 28 maggio 2010, il Tribunale di Napoli, accertato che la proprietà degli attori, in Capri, via Castello 36, si estendeva fino al muro di contenimento del terrapieno del giardino, rigettò la domanda da essi proposta nei confronti della società e quella riconvenzionale degli attori al ripristino dello stato dei luoghi, condannandoli al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.. Impugnata la predetta sentenza dai medesimi attori, sul presupposto che il confine fosse stato erroneamente individuato, si costituì, nel giudizio d’appello così incardinato, la società, che, chiesto il rigetto della domanda, propose le medesime conclusioni e ragioni di fatto e di diritto svolte in primo grado, oltre alla domanda subordinata riconvenzionale di usucapione e all’ammissione delle istanze istruttorie. Con sentenza n. 4391 del 13 ottobre 2017, depositata il 25 ottobre 2017 e notificata via PEC il 27 ottobre 2017, la Corte d’appello di Napoli accolse l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, accertò che la linea di confine tra le due proprietà coincideva con il muro di confine della proprietà F.A.R.O.G., riconoscendo la proprietà dell’intera intercapedine in capo ai Bencivenga, e condannò, perciò, la società a ripristinare lo stato dei luoghi dello spazio intercapedinale occupato senza titolo, dichiarando inammissibile il primo motivo dell’appello incidentale, rigettando il secondo perché non provato, e condannando l’appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e alla restituzione ai Bencivenga delle spese corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata. 2. Contro la predetta sentenza F.A.R.O.G. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria. Resistono con controricorso, illustrato anch’esso con memoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Col primo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 2697, 2700, 2727, 2729 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello rigettato la domanda di acquisto per usucapione dell’area intercapedinale come accertata dal c.t.u., ritenendo non riproposte in appello le prove dedotte a tal fine in primo grado e disattendendo il compendio probatorio acquisito. Ad avviso della società, infatti, nonostante le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrano tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudizio, i giudici di merito avevano omesso di tener conto della prova presuntiva che avrebbe consentito di ritenere provato l’acquisto della proprietà del bene conteso per intervenuta usucapione e che consisteva sia nel contenuto dei titoli di acquisto e di provenienza delle rispettive proprietà, siccome idonei a dimostrare il cumulo possessorio del bene per il periodo 1954-21/1/2006, data di notificazione dell’atto di citazione, stante l’assenza di atti dispositivi successivi a quello del 1975 con cui era stata alienata l’intercapedine, sia nelle risultanze della c.t.u.. Alla stregua di quest’ultima, era stato, invero, possibile accertare che lo spazio intercapedinale, esistente tra il muro di sostegno del terrapieno soprastante (proprietà Bencivenga) e il muro perimetrale del fabbricato sottostante (proprietà F.A.R.O.G.), si sviluppava su due livelli ai quali si accedeva, da quello superiore, dalla proprietà Bencivenga, per il tramite di una porticina in ferro, esistente tra il muro di contenimento del terrapieno e il muro portante del fabbricato sottostante, attualmente adibito a deposito attrezzi e cantina, cui si accedeva salendo la prima rampa di scale, e, da quello inferiore, dalla proprietà F.A.R.O.G., per il tramite di una porticina in alluminio anodizzato che si apriva sul ballatoio insistente, a livello di soppalco, nel piano rialzato; che entrambe le parti avevano operato sconfinamenti, la F.A.R.O.G. della superficie di mq. 3,66, relativamente all’intercapedine con entrambi gli accessi dal soppalco, e i Bencivenga della superficie di mq. 5,24 con accesso dal terrazzo di loro proprietà; e che, stando alle tecniche costruttive, era impossibile realizzare il solaio in muratura al piano intermedio procedendo dal basso, ciò che rendeva plausibile che le opere discusse (tubazioni in pvc e idriche) fossero state realizzate col consenso delle parti. Pertanto, attraverso gli atti di vendita e la c.t.u. sarebbe stato possibile accertare che la società aveva avuto il possesso, continuo e pacifico, della zona dell’intercapedine su due livelli, fin dal 1954, che l’area intercapedinale era accessibile da entrambe le proprietà, che era stata realizzata una soletta a sbalzo a copertura dell’intercapedine, tra la facciata del muro di sostegno del terrapieno e il muro di confine con l’attuale proprietà della società, che lo spazio conteso aveva una netta ripartizione verticale, tale da rendere autonome le rispettive aree, e che impianti e tubature erano stati realizzati prima del 1975, sicché, essendo assai verosimile che tra gli originari proprietari fosse intervenuto un accordo, sia in ragione della tecnica costruttiva utilizzata, sia della ripartizione verticale dei due livelli dell’intercapedine, o comunque che la società avesse posseduto per oltre venti anni l’area intercapedinale di mq. 3,66, autonoma da quella delle controparti, la Corte, omettendo di considerare questi elementi, aveva violato il regime della prova presuntiva. 2. Col secondo motivo, condizionato o alternativo, si lamenta la violazione degli artt. 2697, 2700, 2727 e 2729 cod. civ., implicanti l’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello omesso di valutare e utilizzare le presunzioni che costituivano e costituiscono una prova completa dell’acquisto per usucapione del bene, individuando il materiale istruttorio acquisito, i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico ed evidenziando la rispondenza alle prescrizioni di legge. Pertanto, la sentenza era viziata, ad avviso della società, da omessa motivazione su un punto decisivo (intervenuta usucapione), posto che se si fosse valutata la prova presuntiva si sarebbe pervenuti a una decisione diversa, oltre ad essere carente di motivazione neppure apparente. 3. Col terzo motivo, si lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 346 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello ritenuto sfornita di prova la domanda riconvenzionale di acquisto per intervenuta usucapione ventennale della discussa area intercapedinale, avanzata nei confronti dei germani Bencivenga, sul presupposto che l’appellante incidentale non avesse riproposto nel giudizio d’appello le istanze istruttorie dedotte in primo grado, così omettendo di applicare correttamente il disposto dell’art. 346 cod. proc. civ., il quale afferisce alle sole domande ed eccezioni rigettate e non esaminate dal primo grado del giudizio e non riproposte in appello, ma non anche alle istanze istruttorie. Peraltro, la F.A.R.O.G., in quanto appellata vittoriosa, non avrebbe potuto proporre appello incidentale, ma poteva soltanto riproporre la domanda non esaminata dal primo giudice in quanto ritenuta assorbita dalla pronuncia omessa, con la conseguenza che inconferente era il richiamo al principio di specificità dei motivi di appello, non avendo l’appellata proposto alcun appello incidentale, né essendo tenuta a riproporre le istanze istruttorie, sebbene, nello specifico, la loro riproposizione fosse inclusa nel richiamo agli atti del giudizio di primo grado. La ricorrente ha, infine, osservato come, in primo grado, avesse chiesto l’ammissione degli interrogatori formali e di prova testimoniale a mezzo dei testi onde provare anche l’acquisto ad usucapionem del bene, tanto nella comparsa di risposta e nella memoria ex art. 184 cod. proc. civ., quanto in sede di precisazione delle conclusioni, e come le medesime istanze, non valutate dal giudice di prime cure in quanto ritenute assorbite, fossero state riproposte anche con la comparsa di costituzione in appello e in sede di precisazione delle conclusioni, sicché il giudice d’appello, attraverso la riproposizione del fatto costitutivo dell’acquisto ad usucapionem dichiarato assorbito, era automaticamente investito del potere di esaminarle e ammetterle. 4. Il primo e il secondo motivo, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati. Com'è noto, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova e di scegliere fra gli elementi sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda (Cass., Sez. L, 5/2/2014, n. 2632). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non è necessario che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, occorrendo, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (Cass., Sez. 2, 31/10/2011, n. 22656). In altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass., Sez. L, 5/2/2014, n. 2632; Cass., Sez. 3, 16/11/2005 n.23079; Cass., Sez. 3, 14/11/2006, n. 24211). Pertanto, dovendo il giudice esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento (Cass., Sez. 5, 06/06/2012, n. 9108), è tenuto a seguire un procedimento, in tema di prova per presunzioni, che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, deve valutare in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Cass., Sez. 1, 13/10/2005, n. 19894). In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice), dovendosi considerare erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Cass., Sez . 3, 09/03/2012, n. 3703). Ad avviso di questa Corte, è, pertanto, viziata da errore di diritto e censurabile in sede di legittimità - a tale sindacato sottraendosi l'apprezzamento circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la loro concreta rispondenza ai requisiti di legge soltanto se il relativo giudizio non risulti viziato da illogicità o da erronei criteri giuridici -la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass., Sez. 1, 13/10/2005, n. 19894, cit.; Cass., Sez. U, 11/01/2008, n. 584; Cass., Sez. 6 - 5, 02/03/2017, n. 5374; Cass., Sez. 3, 12/04/2018, n. 9059). Pur costituendo, infatti, le presunzioni semplici una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, spetta comunque ad esso valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente” valutazione del decidente ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. (Cass., Sez. 3, 02/04/2009, n. 8023; Cass., Sez. L, 21/10/2003, n. 15737; Cass., Sez. L, 06/08/2003, n. 11906; da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 08/01/2015, n. 101). Peraltro, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass., 24/01/2018, n. 1785), la denuncia di violazione o falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 2729 cod. civ., si può prospettare quando il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta, ma non anche quando la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice si concreti in un’attività diretta a evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., risolvendosi essa in una quaestio facti sottratta al sindacato di legittimità (Cass., Sez.U, 24/01/2018, n. 1785). Né può dar luogo al viziodi omesso esame di un punto decisivo la sola mancata valutazione di un elemento indiziario (Cass., Sez. L, 21/10/2003, n. 15737; Cass., Sez. 3, 11/05/2007, n. 10847; Cass., Sez. 3, 02/04/2009, n. 8023) , atteso che, secondo quanto precisato dalle Sezioni U nite nella vigenza del nuovo n. 5 dell’art.360 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053; Cass., Sez. U, 7/4/3014, n. 8054), il fatto principale o secondario rilevante a tali fini non puòessere individuato soltanto nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria (Cass., Sez . U, 24/01/2018, n. 1785). Peraltro, la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass., Sez. L, 21/10/2003, n. 15737; Cass., Sez. 3, 11/05/2007, n. 10847; Cass., Sez. 3, 02/04/2009, n. 8023). Alla stregua di tali principi, deve allora escludersi che la mancata valutazione delle prove indiziarie asseritamente arguibili dai titoli di proprietà versati in atti dia luogo alla lamentata violazione di legge, atteso che, alla stregua dei principi sopra enunciati, non soltanto non sono state prospettate anomalie nell’analisi degli elementi indiziari, né nella valutazione dei criteri seguiti a tal fine, ma neppure può ravvisarsi alcuna erroneità nella scelta, operata dal giudice di merito, dei mezzi istruttori idonei a sostenere la pretesa delle parti o nell’esclusione di quelli da esse offerti, sicché la censura, ancorché sussunta nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non fa altro che risolversi nella sostanziale sollecitazione ad una rivisitazione del giudizio decisorio, preclusa al giudice di legittimità, in quanto riservata al giudice di merito. 5. Il terzo motivo è parimenti infondato. Va, innanzitutto, osservato come, secondo quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla legge n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 cod. proc. civ.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado, atteso che la disciplina dettata dall'art. 346 cod. proc. civ. fa sì che in appello viga un effetto devolutivo limitato e non automatico, con la conseguenza che, in applicazione rigorosa del principio della domanda ex art.112 cod. proc. civ., la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte o ritenute assorbite comporta che in capo alle parti si verifichi una vera e propria decadenza, con formazione di giudicato implicito sul punto (Cass., Sez . U, 21/03/2019, n. 7940). L’art. 346 cod. proc. civ. si occupa, infatti, solo delle domande e delle eccezioni sulle quali non vi sia stata una parte praticamente soccombente, con la conseguenza che la mera riproposizione, che deve essere contenuta nella comparsa di risposta dell'appellato e che può avvenire in qualsiasi forma idonea ad evidenziare, in modo non equivoco, la chiara e precisa volontà della parte di sottoporre la questione alla decisione del giudice di appello (Cass., Sez. 2, 22/8/2003, n. 12345; Cass., Sez. 6 - 3, 15/10/2020, n. 22311; Cass., Sez. 1, 20/8/2004, n. 16360), è onere della parte che sia rimasta totalmente vittoriosa nel merito. In sostanza, le Sezioni unite hanno identificato con chiarezza la parte che ha l'onere di proporre l'appello incidentale e quella che invece può limitarsi a riproporre le domande e le eccezioni ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., precisando come la parte totalmente vittoriosa in primo grado non debba proporre appello incidentale, non avendone l’interesse, ma possa riproporre, nella comparsa di costituzione, le domande (anche riconvenzionali) o le eccezioni non accolte o non esaminate perché assorbite nella sentenza di primo grado (Cass., Sez. U, 24/05/2007, n. 12067 ; Cass., Sez. L, 6/11/2013, n. 24989; Cass., Sez. 2, 12/6/2014, n. 13411; Cass., Sez. 1- , 23/09/2021, n. 25840 ). Una volta riproposte le domande e le eccezioni dichiarate assorbite, il giudice d’appello può pronunciare, all'esito dell'udienza di trattazione, i provvedimenti necessari relativi alle prove costituende non esaminate o comunque non ammesse in primo grado, se del caso anche riservando la decisione sul punto, dovendosi favorire l’approccio interpretativo secondo cui l'eventuale assunzione di mezzo istruttorio che appaia idoneo, per lo spessore contenutistico che lo connota, a sovvertire il verdetto di primo grado, nel senso di mutare il contenuto di uno o più giudizi di fatto sui quali si basa la pronuncia impugnata, fornendo un contributo decisivo all'accertamento della "verità materiale", è esso stesso espressione coerente con i principi del giusto processo ex art.111, primo e secondo comma, Cost. (in tal senso,Cass., Sez. U, 21/03/2019, n. 7940). Tale potere del giudice d’appello, però, non può prescindere dall’istanza della parte appellata vittoriosa in primo grado, la quale, secondo il costante orientamento di questa Corte, non riproponendo alcuna richiesta di riesame della sentenza, ad essa favorevole, deve manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il primo giudice non si è pronunciato, richiamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequivocabile di aver riproposto l'istanza di ammissione della prova (Cass., Sez. L , 03/05/2019, n. 11703; Cass., Sez. L, 11/02/2011, n. 3376; Cass., Sez. 2, 27/10/2009, n. 22687), e tale istanza non può che rispondere al principio di specificità dei motivi di appello, dovendo anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, essere specifica, ed essendo pertanto inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (Cass., Sez. 2, 23/03/2016, n. 5812). Orbene, le istanze istruttorie avanzate in appello dalla società sono state affidate alla laconica dicitura « in via istruttoria, ci si oppone sin d’ora ad ogni avversa richiesta istruttoria in quanto inammissibile e gradatamente ammettere, per quanto necessario, ogni richiesta ed eccezione, anche in via istruttoria, formulata dalla F.A.R.O.G. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nel corso del giudizio di primo grado che abbiasi in questa sede espressamente riproposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 cod. proc. civ. e ogni altra richiesta istruttoria che dovesse essere formulata nel corso del giudizio stesso», la quale non soddisfa il principio da ultimo enunciato, in quanto priva del necessario carattere della specificità, non essendo state precisate qu ali fossero le prove dedotte e con quali atti ne fosse stata fatta richiesta. Ne consegue l’infondatezza della censura. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.117,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidat
Sentenza Cassazione n. 36801/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris