CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2024
Cassazione n. 45947/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v, [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 4 marzo 2024 confermava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione, per il reato di cui all'art. 75 co 2 D.Lgs 159/2011, emessa da Tribunale di Palermo. 2.Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato che articolava su due motivi. 2.1 Con il primo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 75 D.Lsg 159/2011 e un correlativo vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente contestava la violazione del principio di necessaria offensività della condotta sanzionata, poichè si era trattato in entrambi i casi di violazioni del tutto banali, quali un rientro in ritardo, ovvero un'uscita in anticipo. Il provvedimento impugnato avrebbe omesso di verificare la idoneità della condotta sanzionata a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma. 2.2 Con il secondo motivo lamentava la carenza di motivazione circa la quantificazione della pena, poiché la modestia delle violazioni della misura avrebbe dovuto incidere sul quantum della pena, ma ciò non risulta dal provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo propone una lettura della norma e della disciplina giuridica in aperto contrasto con il dato giurisprudenziale consolidato, che emerge dalla pronuncia richiamata : integra il reato previsto dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, dell'obbligo di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008 Rv. 240456). Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché contesta il trattamento sanzionatorio, la cui determinazione è stata ampiamente giustificata nel provvedimento che si impugna. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen