CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 04031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1495-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 67/2017 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1495/2020 avverso la sentenza n. 6335/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Numero sezionale 11030/2021Numero di raccolta generale 4031/2022 depositata il 21/10/2019; Data pubblicazione 08/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del 21 ottobre 2019 con cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato l’estinzione per tardiva riassunzione da parte del Fallimento del giudizio di appello in essere tra le parti avverso sentenza del locale Tribunale di condanna della società poi fallita al pagamento della somma di € 458.333,37, oltre accessori e spese. 2. ― [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 43 della legge fallimentare, 300 e 305 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver fissato alla data del 6 febbraio 2018 il termine a quo per la riassunzione, data in cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva trasmesso al curatore del Fallimento domanda di ammissione al passivo per il credito portato dalla sentenza di primo grado. Il secondo mezzo denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Il terzo mezzo denuncia nullità del procedimento a causa di un errore in procedendo dovuto ad inesistente e/o manifestamente illogica e contraddittoria motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è manifestamente fondato. F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1495/2020 Numero sezionale 11030/2021 Numero di raccolta generale 4031/2022Data pubblicazione 08/02/2022 4.1. ― È manifestamente fondato il primo mezzo. La Corte territoriale ha ancorato il termine a quo per la riassunzione alla conoscenza legale dell’evento interruttivo, rapportato al giudizio in essere tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la società poi fallita, conoscenza legale derivante, secondo il giudice di merito, dalla trasmissione al curatore della domanda di insinuazione al passivo fondata sulla sentenza poi impugnata in appello, con gli elementi informativi attinenti al giudizio di impugnazione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno però stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell’art. 43 co. 3 l.f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l.f. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176 co. 2 c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall’ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d’ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento medesima» (Cass., Sez. Un., 7 maggio 2021, n. 12154). La soluzione adottata dalla Corte territoriale non è conforme al principio così riassunto, sicché se ne impone la cassazione. 4.2. ― Gli altri motivi sono assorbiti. 5. ― La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, la quale si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1495/2020 Numero sezionale 11030/2021 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 4031/2022Data pubblicazione 08/02/2022 accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione