CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 05328/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] DamN avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorrente ripropone una questione di merito, in ordine alla capacità economica del ricorrente e all'adeguatezza rispetto all'acquisto di stupefacente per asserito uso personale, in relazione alla quale la Corte di appello ha reso una motivazione esauriente, del tutto logica e coerente con le emergenze istruttorie (si veda pg.21-22), sicchè alcuna censura può essere mossa su tale aspetto nel giudizio di cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensor Il Presidente