CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06438/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3648-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 610/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 30/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 610/2021 della Corte d’appello di Potenza che ha rigettato il gravame da ella fatto valere. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare va verificata l’ammissibilità del ricorso. Il ricorso è stato depositato in via telematica il 10 febbario 2022. Dall’esame del fascicolo telematico non sono risultate depositate né la relazione di notificazione del ricorso, né le ricevute di accettazione e consegna dell’eventuale notificazione telematica del ricorso, atti dei quali la ricorrente attesta la conformità agli originali nel documento denominato “attestazione di conformita.pdf.p7m”, ma che, come rilevato, non sono state rinvenute nel fascicolo telematico, ove sono presenti unicamente tre documenti privi di estensione e non leggibili. Nella memoria la ricorrente segnala come all’esito delle verifiche formali sulle buste trasmesse in data 10 febbraio 2022 fossero in effetti pervenuti due messaggi riportanti la dicitura “necessitano controlli da parte della cancelleria”, ma che poi il giorno successivo erano pervenuti due ulteriori messaggi con la dicitura “accettazione avvenuta con successo” e “accettazione complementare avvenuta con successo”, messaggi che hanno lasciato intendere che gli eventuali problemi di trasmissione fossero stati superati. La ricorrente ha quindi, insieme alla memoria, depositato i files che deduce di avere già depositato telematicamente all’atto della iscrizione a ruolo e chiede di essere rimessa in termini. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che ricorrano nel caso in esame i presupposti di cui al comma 2 dell’art. 153 c.p.c., trattandosi di mancato adempimento agli oneri indispensabili ai fini della corretta instaurazione del giudizio di cassazione non imputabile alla parte, essendo piuttosto riconducibile a un problema tecnico del sistema telematico e avendo la parte ricevuto dal sistema due successivi messaggi di avvenuta accettazione con successo della trasmissione. P.Q.M. La Corte rimette la ricorrente in termini affinché provveda alla rinnovazione della notificazione del ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella adunan