CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 31946/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORVEGLIANZA di PerugiaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Magistrato di sorveglianza di Spoleto harigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa di reclusione diSpoleto, avente ad oggetto l’avvio ad un programma di giustizia riparativa.A fondamento della decisione il Magistrato adito ha richiamato la mancatacostituzione, per la Regione Umbria, dei Centri di giustizia riparativa e lamancata emersione di segnali di concreto interesse alla giustizia riparativa tali daconsentire di apprezzare la rilevanza e la proficuità del relativo percorso.2. Con atto di reclamo, [OSCURATO:PERSONA] personalmente, ha impugnato ilprovvedimento e il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia, sulpresupposto della mancanza di un’ipotesi di reclamo avverso la decisione inmateria di giustizia riparativa, ha qualificato l’impugnazione come ricorso perCassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’impugnazione deve essere qualificata come reclamo e gli atti devonoessere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Perugia.2. Sulla questione del mezzo con il quale può essere impugnato ilprovvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza in materia di ammissioneai programmi di giustizia riparativa, si condividono le argomentazioni giàespresse da questa Corte con ordinanza n. 18811 del 05/03/2026, X, a supportodella tesi della reclamabilità della decisione.Si tratta di precedente condiviso nella decisione e nella motivazione.L’art. 129 bis, comma 1, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 7, comma1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che, in ogni stato e grado delprocedimento, l’autorità giudiziaria può disporre, anche d’ufficio, l’inviodell’imputato e della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa diriferimento, per l’avvio di un programma di giustizia riparativa.L’art. 13, quarto comma, ord. pen., come introdotto dall’art. 78, comma 1,lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022 cit., prevede che sia favorito il ricorso aprogrammi di giustizia riparativa nei confronti dei condannati e degli internati, ilcui accesso a quei programmi è assicurato anche per effetto di quanto previstodall’art. 44 d.lgs. n. 150 del 2022.Attesta il favore per l’istituto anche la previsione dell’art. 15 bisord. pen. inbase al quale «in qualsiasi fase dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria può disporrel’invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su basevolontaria, ai programmi di giustizia riparativa».In punto di competenza è condiviso il principio per cui «in fase esecutiva, lacompetenza a decidere in ordine all'accesso del condannato ai programmi digiustizia riparativa spetta al magistrato di sorveglianza» (Sez. 6, n. 27072 del15/05/2025, C., Rv. 288418 - 01).In tal senso depongono alcuni passaggi della Relazione illustrativa al decretolegislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ove si richiama il favore dell’ordinamentoverso i programmi di giustizia riparativa (come ribadito dall’art. 13 ord. pen.citato) e il conseguente obbligo per le pubbliche autorità di favorire quei percorsi.L’intervento del Magistrato di sorveglianza assolve, quindi, proprio a talefunzione di verifica che riguarda il singolo programma di trattamento ai sensidell’art. 69, comma 5, Ord. pen., mentre, con riguardo alla verifica dell’esito delprogramma, l’art. 15 bis ord. pen. stabilisce che il giudice possa prendere attodell’esito favorevole del percorso per la valutazione funzionale dell’assegnazioneal lavoro esterno, della concessione dei permessi premio e delle misurealternative previste dal capo VI, nonché della concessione della liberazionecondizionale, con esclusione di qualsiasi rilevanza dell’eventuale esito negativo odello stesso mancato avvio del programma.Il passaggio in giudicato della sentenza attribuisce ogni competenza inmateria al Magistrato di sorveglianza che «è chiamato a svolgere quel controllorichiesto all'autorità giudiziaria dal criterio di cui all'articolo 1, comma 18, lett. c)della legge delega in ordine all' "utilità del programma in relazione ai criteri diaccesso" e, successivamente, a valutare l'esito favorevole del programma svolto"ai fini della concessione dei benefici previsti"» (Sez. 6, n. 27072 del15/05/2025, cit.).3. Per quanto riguarda l’impugnabilità del provvedimento avente ad oggettol’ammissione ai programmi di giustizia riparativa, va considerato che, di recente,il massimo organo nomofilattico ha enunciato il principio di diritto per cui «intema di impugnazioni, il provvedimento del giudice di merito di rigetto dellarichiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programmadi giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazioneunitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dalregime di procedibilità del reato. (In motivazione, la Corte ha affermato che ladecisione sulla richiesta di accesso al programma di giustizia riparativa, adifferenza dello svolgimento di questo, ha natura giurisdizionale e che ilprovvedimento di rigetto è impugnabile anche in caso di reato procedibile diufficio perché la partecipazione al programma può produrre effetti giuridicamenterilevanti su qualunque processo penale, come una più favorevole determinazionedel trattamento sanzionatorio, ai sensi degli artt. 133, secondo comma, n. 3, 62,n. 6, e 163, quarto comma, cod. pen.)» (Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep.2026, D., Rv. 289325 - 01).La decisione dell’autorità giudiziaria che interviene in materia di programmi digiustizia riparativa, secondo il percorso argomentativo seguito dalle SezioniUnite, ha natura giurisdizionale e tale natura, deve ritenersi, non muta nel casoin cui la decisione venga assunta dal giudice nell’ambito del procedimento dicognizione ovvero nella fase esecutiva, da parte del Magistrato di sorveglianza.Dalla natura giurisdizionale del provvedimento decisorio è stata fattadiscendere la conclusione della sua impugnabilità con un mezzo di gravame checonsenta di verificare le modalità di esercizio del potere giurisdizionale cheriguarda direttamente l’ammissione al programma di giustizia riparativa.Per quanto attiene alle decisioni del Magistrato di sorveglianza, rileva laprevisione dell’art. 35 bis Ord. pen. in base al quale le decisioni direttamenteincidenti su diritti soggettivi sono soggette a reclamo davanti al Tribunale disorveglianza.Dunque, applicando la predetta disposizione anche alla materia di interesse, siè pervenuti alla conclusione che il mezzo di impugnazione avverso la decisione inmateria di ammissione ai programmi di giustizia riparativa è proprio il reclamo.Infatti, non vi sono motivi per derogare al principio generale che, in materia didiritti soggettivi dei detenuti,riconosce il doppio grado di merito e ciò si rivelacoerente con il citato arresto delle Sezioni Unite ed, in particolare, con la parte disentenza nella quale è stato affermato che «l'impugnazione tramite il solo ricorsoper cassazione significherebbe precludere all'interessato la possibilità di agitarecompiutamente quelle doglianze che si riferiscono alla valutazione discrezionaledel giudice in ordine all'utilità del programma per la soluzione delle questionioriginate dalla commissione del reato e all'assenza di pericolo concreto derivantidallo svolgimento del programma».Da ciò deriva che l’impugnazione avverso i provvedimenti in materia digiustizia riparativa devono seguire il procedimento proprio del reclamogiurisdizionale ex art. 35 bis Ord pen. e che, applicando il principio diconservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso deve essereriqualificato come reclamo con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianzadi Perugia. P.Q.MQualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti alTribunale di sorveglianza di Perugia.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]