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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21096/2026

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dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n.10067/2021, depositata in data 12/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Palermo, l’avviso di accertamento n.

TY301H105230/2015,con cui l’Amministrazione finanziaria, in relazione all’anno 2010, avevarecuperato a tassazione maggiori imposte ai fini Irpef, Irap e Iva percomplessivi euro 147.077,00, oltre interessi e sanzioni, sulla base delprocesso verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Palermo delNumero registro generale 11053/2022Numero sezionale 4990/2026Numero di raccolta generale 21096/2026Data pubblicazione 22/06/202610/12/2014, dal quale era emerso, peraltro, che il contribuente eratitolare di un’unica partita Iva inerente sia alla sua attività professionale diavvocato che alla titolarità dell’omonima azienda agricola dedita allaproduzione di vini da tavola.In particolare, la ripresa a tassazione era stata originata damovimentazioni bancarie rimaste prive di giustificazione da parte delcontribuente.Quest’ultimo, a sostegno del ricorso, deduceva l’infondatezza nelmerito della pretesa erariale, avendo giustificato la quasi totalità delleoperazioni bancarie, nonché il vizio di motivazione dell’atto impositivo, nelquale non si era proceduto all’esatta individuazione delle diverse tipologiedi reddito percepito nell’anno d’imposta in contestazione.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che l’avviso di accertamentofosse illegittimo in quanto non distingueva, nella determinazione deiredditi imputabili al contribuente, tra le due tipologie reddituali, diavvocato ed imprenditore agricolo, riconducibili al medesimo contribuente.2.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva appellodinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Si costituivadeceduto.La CTR rigettava il gravame.3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi ad un solomotivo.controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato memoria con la quale ha concluso per l’accoglimento delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 11053/2022Numero sezionale 4990/2026Numero di raccolta generale 21096/2026Data pubblicazione 22/06/20261.

Con l’unico motivo di ricorso vengono formulate due distintedoglianze.1.1 Con la prima si lamenta la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 111 Cost. e dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR resouna motivazione apparente in ordine ai motivi oggetto dell’atto di appello,con i quali l’Ufficio si era dettagliatamente soffermato sull’avvenutadifferenziazione, in sede di verifica, dei redditi prodotti dalle diversela maggior parte delle movimentazioni bancarie contestate.I giudici d’appello si sono, invece, limitati a richiamare perrelationem la motivazione della sentenza della CTP, recependoneacriticamente le conclusioni, ma non hanno esaminato le doglianzesollevate in sede di gravame, idonee a confutare quanto sostenuto daigiudici di primo grado.1.2 Con la seconda doglianza si assume la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n.600/1973 e dell’art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto la CTR, in relazione allapresunzione di maggior reddito conseguente ai versamenti sui conticorrenti bancari intestati al contribuente, ha invertito l’onere della prova,assumendo che spettasse all’Ufficio distinguere le due tipologie di redditiposseduti dal medesimo contribuente.In realtà, gravava su quest’ultimo dimostrare la riferibilità delleoperazioni contestate all’una o all’altra categoria reddituale, posto che ilcontribuente aveva ab origine operato con un’unica partita Iva in relazionesia all’attività professionale di avvocato che a quella di imprenditoreagricolo.

Inoltre, la CTR avrebbe dovuto confermare tutte le operazionibancarie non oggetto di alcuna contestazione, essendo quest’ultimariferita a movimentazioni per soli euro 44.000,00, e comunqueNumero registro generale 11053/2022Numero sezionale 4990/2026Numero di raccolta generale 21096/2026Data pubblicazione 22/06/2026pronunciarsi anche sulle operazioni contestate al fine di verificarel’attendibilità delle giustificazioni addotte dal contribuente.2.

La prima doglianza è infondata.2.1 Non sussiste il lamentato vizio di motivazione, in quanto la CTRnon si è limitata a richiamare per relationem la statuizione di primo grado,ma ha indicato le ragioni della condivisione della sentenza resa dalla CTP,avendo affermato che «L’avviso di accertamento è, infatti, carente diadeguata motivazione ed in particolare di una ricostruzione analitica deiredditi posseduti a vario titolo dal contribuente e si pone in contrasto conl’art. 42 del dpr n. 600 del 1973 laddove prevede che l’avviso diaccertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile “… con distintoriferimento ai singoli redditi delle varie categorie …”.

L’Amministrazionecontribuente ha conseguito un vantaggio ponendo a carico del predetto laprova di quanto affermato.

In altri termini, l’inversione dell’onere dellaprova non può essere demandato[a] al contribuente in quanto è oneredell’[OSCURATO:PERSONA] distinguere i redditi posseduti dalsoggetto sottoposto ad attività di accertamento ed il contribuente, diconseguenza, può essere chiamato a fornire la prova contraria soltantoquando sia assolto l’onere probatorio gravante sulla prima».3.

La seconda doglianza – da ritenersi ammissibile, in quanto con lastessa non si sollecita una rivalutazione nel merito delle risultanzeistruttorie, ma si deduce la violazione delle disposizioni normative in temadi indagini finanziarie e di onere probatorio - è, invece, fondata.3.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai sensidegli artt. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, e 51, comma 2, n.2, del d.P.R. n. 633/1972, tutti i movimenti sui conti bancaridell'imprenditore - sia i versamenti sia i prelevamenti, in quanto ricaviriconducibili all'attività economica o utili destinati al reimpiego nell'attivitàproduttiva per l'acquisto di beni e servizi strumentali utilizzati nel cicloNumero registro generale 11053/2022Numero sezionale 4990/2026Numero di raccolta generale 21096/2026Data pubblicazione 22/06/2026produttivo - si presumono riferiti all'attività economica del contribuente,configurando una presunzione legale relativa che li assimila al reddito diimpresa, superabile dallo stesso contribuente mediante l'indicazione delbeneficiario delle somme prelevate e la dimostrazione che le stesse sianostate considerate nella determinazione della base imponibile ovvero sianoestranee alla produzione del reddito (Cass. 22/01/2026, n. 1423; Cass.18/09/2024, n. 25043).Per i lavoratori autonomi, invece, dopo la sentenza della Cortecostituzionale n. 228/2014 - che ha ritenuto irragionevole e contraria alprincipio di capacità contributiva la presunzione che i prelievi ingiustificatidai conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo sianodestinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionalee che questo sia a sua volta produttivo di reddito – la predettapresunzione opera solo in relazione ai versamenti, e non anche aiprelevamenti, effettuati su un conto corrente (Cass. 26/09/2018, n.22931; Cass. 30/03/2018, n. 7951).Si è, altresì, precisato, in tema di accertamento fondato su indaginibancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 - il quale, quindi, in mancanzadella prova contraria a carico del contribuente, consenteall'Amministrazione, a determinate condizioni, di imputare al redditoimponibile i versamenti e (per gli imprenditori) i prelevamenti bancari -,che l'onere di motivazione, nel caso in cui l'Amministrazione non intendaaccogliere le giustificazioni offerte dal contribuente, non può esserealtrettanto stringente come nel caso dell'accertamento basato supresunzioni semplici, essendo sufficiente che l'evidenza che l'Ufficio nonabbia ritenuto raggiunta la prova liberatoria suddetta emerga, ancheimplicitamente, dall'atto accertativo, attraverso la riduzione del redditoripreso a tassazione disposta in accoglimento solo di alcune dellegiustificazioni rese dal contribuente in sede di contraddittorio (Cass.29/12/2025, n. 34493).Numero registro generale 11053/2022Numero sezionale 4990/2026Numero di raccolta generale 21096/2026Data pubblicazione 22/06/2026Sul piano probatorio, la presunzione legale relativa, ex art. 32 deld.P.R. n. 600/1973, comporta l'onere, a carico del contribuente, di darespecifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto dicontestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano daoperazioni imponibili, e tale conseguenza, oltre al regime legale, siriconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che èconnaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità diconoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stannoalla base della loro evidenziazione probatoria (Cass. 04/10/2024, n.26014).

In particolare, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficiofinanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatoriodell'Amministrazione è soddisfatto, ai sensi dell'art. 32 citato, attraverso idati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determinaun'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale devedimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria nonsono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova nongenerica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogniversamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delleoperazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass. 31/01/2024, n.2928; Cass. 29/07/2016, n. 15857).

Correlativamente, sussiste l’obbligodel giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delleprove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar contoespressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass. 20/02/2025, n.4553; Cass. 30/06/2020, n. 13112; Cass. 28/11/2018, n. 30786).3.2 Nella specie, la CTR non si è attenuta ai predetti principi, inquanto la stessa, invertendo l’onere probatorio, ha ritenuto, pur a frontedella presunzione legale fondata sulle operazioni bancarie contestatedall’Amministrazione finanziaria, che spettasse a quest’ultima «distinguerei redditi posseduti dal soggetto sottoposto ad attività di accertamento»,Numero registro generale 11053/2022Numero sezionale 4990/2026Numero di raccolta generale 21096/2026Data pubblicazione 22/06/2026potendo il contribuente «essere chiamato a fornire la prova contrariasoltanto quando sia assolto l’onere probatorio gravante sulla prima».Tuttavia, in senso contrario a tale conclusione, deve rilevarsi che, afortiori per aver il contribuente utilizzato la medesima partita Iva per ledue attività, di avvocato ed imprenditore agricolo, da lui svolte, gravavasullo stesso, in ossequio al principio di vicinanza della prova, l’onere diindicare, in maniera analitica e dettagliata, la riconducibilità di ciascunaoperazione bancaria contestata all’una o all’altra delle predette attività e difornire la prova contraria indicata dalla richiamata giurisprudenza diquesta Corte.La CTR avrebbe dovuto, quindi, dapprima verificare se ilcontribuente avesse, nel giustificare le movimentazioni bancarie accertatedall’Ufficio, indicato analiticamente la riconducibilità delle stesse all’una oall’altra delle due attività reddituali espletate, e poi, escludendo quelle noncontestate, da ritenersi confermate sul piano della verifica fiscale, i giudicid’appello sarebbero dovuti entrare nel merito delle movimentazionioggetto di contestazione al fine di appurare la congruità dellegiustificazioni addotte nell’ottica del superamento della presunzione legaledi cui all’art. 32 cit.4.

Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, va cassata lasentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, in diversa composizione, perché proceda a nuovogiudizio attenendosi agli indicati principi e provveda, altresì, allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il ricorso nei limiti indicati, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/06/2026.Numero registro generale 11053/2022Numero sezionale 4990/2026Numero di raccolta generale 21096/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n.10067/2021, depositata in data 12/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Palermo, l’avviso di accertamento n. TY301H105230/2015,con cui l’Amministrazione finanziaria, in relazione all’anno 2010, avevarecuperato a tassazione maggiori imposte ai fini Irpef, Irap e Iva percomplessivi euro 147.077,00, oltre interessi e sanzioni, sulla base delprocesso verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Palermo delNumero registro generale 11053/2022Numero sezionale 4990/2026Numero di raccolta generale 21096/2026Data pubblicazione 22/06/202610/12/2014, dal quale era emerso, peraltro, che il contribuente eratitolare di un’unica partita Iva inerente sia alla sua attività professionale diavvocato che alla titolarità dell’omonima azienda agricola dedita allaproduzione di vini da tavola.In particolare, la ripresa a tassazione era stata originata damovimentazioni bancarie rimaste prive di giustificazione da parte delcontribuente.Quest’ultimo, a sostegno del ricorso, deduceva l’infondatezza nelmerito della pretesa erariale, avendo giustificato la quasi totalità delleoperazioni bancarie, nonché il vizio di motivazione dell’atto impositivo, nelquale non si era proceduto all’esatta individuazione delle diverse tipologiedi reddito percepito nell’anno d’imposta in contestazione.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che l’avviso di accertamentofosse illegittimo in quanto non distingueva, nella determinazione deiredditi imputabili al contribuente, tra le due tipologie reddituali, diavvocato ed imprenditore agricolo, riconducibili al medesimo contribuente.2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva appellodinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia. Si costituivadeceduto.La CTR rigettava il gravame.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi ad un solomotivo.controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato memoria con la quale ha concluso per l’accoglimento delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 11053/2022Numero sezionale 4990/2026Numero di raccolta generale 21096/2026Data pubblicazione 22/06/20261. Con l’unico motivo di ricorso vengono formulate due distintedoglianze.1.1 Con la prima si lamenta la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 111 Cost. e dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR resouna motivazione apparente in ordine ai motivi oggetto dell’atto di appello,con i quali l’Ufficio si era dettagliatamente soffermato sull’avvenutadifferenziazione, in sede di verifica, dei redditi prodotti dalle diversela maggior parte delle movimentazioni bancarie contestate.I giudici d’appello si sono, invece, limitati a richiamare perrelationem la motivazione della sentenza della CTP, recependoneacriticamente le conclusioni, ma non hanno esaminato le doglianzesollevate in sede di gravame, idonee a confutare quanto sostenuto daigiudici di primo grado.1.2 Con la seconda doglianza si assume la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n.600/1973 e dell’art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto la CTR, in relazione allapresunzione di maggior reddito conseguente ai versamenti sui conticorrenti bancari intestati al contribuente, ha invertito l’onere della prova,assumendo che spettasse all’Ufficio distinguere le due tipologie di redditiposseduti dal medesimo contribuente.In realtà, gravava su quest’ultimo dimostrare la riferibilità delleoperazioni contestate all’una o all’altra categoria reddituale, posto che ilcontribuente aveva ab origine operato con un’unica partita Iva in relazionesia all’attività professionale di avvocato che a quella di imprenditoreagricolo. Inoltre, la CTR avrebbe dovuto confermare tutte le operazionibancarie non oggetto di alcuna contestazione, essendo quest’ultimariferita a movimentazioni per soli euro 44.000,00, e comunqueNumero registro generale 11053/2022Numero sezionale 4990/2026Numero di raccolta generale 21096/2026Data pubblicazione 22/06/2026pronunciarsi anche sulle operazioni contestate al fine di verificarel’attendibilità delle giustificazioni addotte dal contribuente.2. La prima doglianza è infondata.2.1 Non sussiste il lamentato vizio di motivazione, in quanto la CTRnon si è limitata a richiamare per relationem la statuizione di primo grado,ma ha indicato le ragioni della condivisione della sentenza resa dalla CTP,avendo affermato che «L’avviso di accertamento è, infatti, carente diadeguata motivazione ed in particolare di una ricostruzione analitica deiredditi posseduti a vario titolo dal contribuente e si pone in contrasto conl’art. 42 del dpr n. 600 del 1973 laddove prevede che l’avviso diaccertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile “… con distintoriferimento ai singoli redditi delle varie categorie …”. L’Amministrazionecontribuente ha conseguito un vantaggio ponendo a carico del predetto laprova di quanto affermato. In altri termini, l’inversione dell’onere dellaprova non può essere demandato[a] al contribuente in quanto è oneredell’[OSCURATO:PERSONA] distinguere i redditi posseduti dalsoggetto sottoposto ad attività di accertamento ed il contribuente, diconseguenza, può essere chiamato a fornire la prova contraria soltantoquando sia assolto l’onere probatorio gravante sulla prima».3. La seconda doglianza – da ritenersi ammissibile, in quanto con lastessa non si sollecita una rivalutazione nel merito delle risultanzeistruttorie, ma si deduce la violazione delle disposizioni normative in temadi indagini finanziarie e di onere probatorio - è, invece, fondata.3.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai sensidegli artt. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, e 51, comma 2, n.2, del d.P.R. n. 633/1972, tutti i movimenti sui conti bancaridell'imprenditore - sia i versamenti sia i prelevamenti, in quanto ricaviriconducibili all'attività economica o utili destinati al reimpiego nell'attivitàproduttiva per l'acquisto di beni e servizi strumentali utilizzati nel cicloNumero registro generale 11053/2022Numero sezionale 4990/2026Numero di raccolta generale 21096/2026Data pubblicazione 22/06/2026produttivo - si presumono riferiti all'attività economica del contribuente,configurando una presunzione legale relativa che li assimila al reddito diimpresa, superabile dallo stesso contribuente mediante l'indicazione delbeneficiario delle somme prelevate e la dimostrazione che le stesse sianostate considerate nella determinazione della base imponibile ovvero sianoestranee alla produzione del reddito (Cass. 22/01/2026, n. 1423; Cass.18/09/2024, n. 25043).Per i lavoratori autonomi, invece, dopo la sentenza della Cortecostituzionale n. 228/2014 - che ha ritenuto irragionevole e contraria alprincipio di capacità contributiva la presunzione che i prelievi ingiustificatidai conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo sianodestinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionalee che questo sia a sua volta produttivo di reddito – la predettapresunzione opera solo in relazione ai versamenti, e non anche aiprelevamenti, effettuati su un conto corrente (Cass. 26/09/2018, n.22931; Cass. 30/03/2018, n. 7951).Si è, altresì, precisato, in tema di accertamento fondato su indaginibancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 - il quale, quindi, in mancanzadella prova contraria a carico del contribuente, consenteall'Amministrazione, a determinate condizioni, di imputare al redditoimponibile i versamenti e (per gli imprenditori) i prelevamenti bancari -,che l'onere di motivazione, nel caso in cui l'Amministrazione non intendaaccogliere le giustificazioni offerte dal contribuente, non può esserealtrettanto stringente come nel caso dell'accertamento basato supresunzioni semplici, essendo sufficiente che l'evidenza che l'Ufficio nonabbia ritenuto raggiunta la prova liberatoria suddetta emerga, ancheimplicitamente, dall'atto accertativo, attraverso la riduzione del redditoripreso a tassazione disposta in accoglimento solo di alcune dellegiustificazioni rese dal contribuente in sede di contraddittorio (Cass.29/12/2025, n. 34493).Numero registro generale 11053/2022Numero sezionale 4990/2026Numero di raccolta generale 21096/2026Data pubblicazione 22/06/2026Sul piano probatorio, la presunzione legale relativa, ex art. 32 deld.P.R. n. 600/1973, comporta l'onere, a carico del contribuente, di darespecifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto dicontestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano daoperazioni imponibili, e tale conseguenza, oltre al regime legale, siriconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che èconnaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità diconoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stannoalla base della loro evidenziazione probatoria (Cass. 04/10/2024, n.26014). In particolare, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficiofinanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatoriodell'Amministrazione è soddisfatto, ai sensi dell'art. 32 citato, attraverso idati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determinaun'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale devedimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria nonsono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova nongenerica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogniversamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delleoperazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass. 31/01/2024, n.2928; Cass. 29/07/2016, n. 15857). Correlativamente, sussiste l’obbligodel giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delleprove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar contoespressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass. 20/02/2025, n.4553; Cass. 30/06/2020, n. 13112; Cass. 28/11/2018, n. 30786).3.2 Nella specie, la CTR non si è attenuta ai predetti principi, inquanto la stessa, invertendo l’onere probatorio, ha ritenuto, pur a frontedella presunzione legale fondata sulle operazioni bancarie contestatedall’Amministrazione finanziaria, che spettasse a quest’ultima «distinguerei redditi posseduti dal soggetto sottoposto ad attività di accertamento»,Numero registro generale 11053/2022Numero sezionale 4990/2026Numero di raccolta generale 21096/2026Data pubblicazione 22/06/2026potendo il contribuente «essere chiamato a fornire la prova contrariasoltanto quando sia assolto l’onere probatorio gravante sulla prima».Tuttavia, in senso contrario a tale conclusione, deve rilevarsi che, afortiori per aver il contribuente utilizzato la medesima partita Iva per ledue attività, di avvocato ed imprenditore agricolo, da lui svolte, gravavasullo stesso, in ossequio al principio di vicinanza della prova, l’onere diindicare, in maniera analitica e dettagliata, la riconducibilità di ciascunaoperazione bancaria contestata all’una o all’altra delle predette attività e difornire la prova contraria indicata dalla richiamata giurisprudenza diquesta Corte.La CTR avrebbe dovuto, quindi, dapprima verificare se ilcontribuente avesse, nel giustificare le movimentazioni bancarie accertatedall’Ufficio, indicato analiticamente la riconducibilità delle stesse all’una oall’altra delle due attività reddituali espletate, e poi, escludendo quelle noncontestate, da ritenersi confermate sul piano della verifica fiscale, i giudicid’appello sarebbero dovuti entrare nel merito delle movimentazionioggetto di contestazione al fine di appurare la congruità dellegiustificazioni addotte nell’ottica del superamento della presunzione legaledi cui all’art. 32 cit.4. Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, va cassata lasentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, in diversa composizione, perché proceda a nuovogiudizio attenendosi agli indicati principi e provveda, altresì, allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso nei limiti indicati, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/06/2026.Numero registro generale 11053/2022Numero sezionale 4990/2026Numero di raccolta generale 21096/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21096/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris