CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41695/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; yf [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi con la quale era stata condannata, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 2 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], per avere indicato, nelle dichiarazioni fiscali sui redditi e valore aggiunto, elementi passivi fittizi utilizzando sette fatture per operazioni inesistenti emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il 30/09/2012 Deduce due motivi di ricorso. Vizio di violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità penale e omessa risposta ai rilievi difensivi, motivazione apparente. Vizio di motivazione per contraddittorietà della motivazione tenuto conto che in altro procedimento penale davanti all'A.G. di Cremona altro utilizzatore di fatture emessa da [OSCURATO:SOCIETA] era stato assolto sul presupposto dell'operatività della società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed è anche diretto a richiedere un terzo grado di merito. Deve osservarsi, infatti, che le censure proposte dal ricorrente non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure l'apprezzamento del materiale probatorio profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da incongruenze di ordine logico. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha ritenuto dimostrata la inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle sette fatture annotate in contabilità e indicate nelle dichiarazioni fiscali sulla scorta degli esiti delle verifiche fiscali e sulla scorta del testimoniale ovvero delle dichiarazioni degli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA] succedutisi nel tempo che avevano ammesso che i dati di bilancio non erano veritieri ed erano funzionali ad ingenerare l'apparenza di una operatività, da cui ha tratto la conclusione della natura di cartiera della società emittente per l'anno 2011 e dall'assenza di tracce documentali di pagamenti delle prestazioni indicate nelle menzionate fatture. In tale contesto non può dirsi che la motivazione sia apparente, la corte territoriale ha risposto in maniera esaustiva alle censure difensive con motivazione congrua e immune da censure. Al riguardo è immune da rilievi di contraddittorietà la motivazione nella parte in cui ha escluso il rilievo nel presente procedimento dell'assoluzione in altro procedimento penale di altro utilizzatore sul rilevo che l'operatività di una società non esclude che questa possa emettere anche fatture per operazioni inesistenti. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. iVa(9 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1'08 ottobre 2