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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 2026

Cassazione n. 25769/2026

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asamonti Livio, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manconi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocatoGiampiero Fantozzi-ricorrenti-controDi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Antona unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2995/2021 depositata il24/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13459/2022Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 25769/2026Data pubblicazione 24/09/20261. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali partecipanti alCondominio di Firenze, via [OSCURATO:PERSONA] n. 599/A, composto da treunità immobiliari, proposero nei confronti del Condominio in questione,nonché nei confronti degli altri due condòmini [OSCURATO:PERSONA] e LivioCasamonti, dinanzi al Giudice di pace di Firenze, un giudizio diimpugnazione della delibera assembleare in data 11.04.2019, relativa, tral’altro, all’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e del preventivo2019, con i relativi riparti, questi ultimi effettuati in base a tabelle che gliNella resistenza dei convenuti, i quali avevano prodotto tabelle millesimaliriportanti valori difformi da quelli posti dagli attori a fondamento della lorodomanda, il Giudice di pace dichiarò la propria incompetenza per materiae, visto l’art. 38 c.p.c., ordinò la cancellazione della causa dal ruolo,condannando gli attori alla rifusione delle spese processuali.2.

A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] eAntonio Pace, nella resistenza del Condominio, di [OSCURATO:PERSONA] e diLivio Casamonti, il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2995/2021pubblicata il 24.11.2021, in parziale riforma dell’ordinanza impugnata,confermata nella restante parte, salva la correzione della motivazione, hacompensato interamente tra le parti le spese processuali del primo gradodi giudizio, condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a restituireagli appellanti la somma di euro 240,75 ciascuno, e condannando gliappellati a rifondere agli appellanti le spese del secondo grado di giudizio.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto possa rilevare in questa sede, siè affermato che la rimessione della causa al Tribunale da parte del Giudicedi pace era “conseguente alla richiesta dei coniugi Pace di accertare conefficacia di cosa giudicata anche il valore delle tabelle millesimali, ai sensidell’art. 34 c.p.c., questione pregiudiziale che, in assenza della domandaesplicita dei signori Pace e [OSCURATO:PERSONA], egli avrebbe dovuto decidere senzaNumero registro generale 13459/2022Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 25769/2026Data pubblicazione 24/09/2026efficacia di giudicato, che avrebbe coperto solo la decisionesull’impugnazione delle deliberazioni assunte dall’assemblea condominialedel 10/4/2019, unica domanda da loro proposta con la citazioneintroduttiva del giudizio”.

Pertanto, secondo la sentenza impugnata,doveva ritenersi errato il richiamo all’art. 38 c.p.c., contenuto nelprovvedimento impugnato, presupponendo detta norma chel’incompetenza sussista fin dall’inizio del processo sulla domandaprincipale.

Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto che non fosse ravvisabile unasoccombenza degli attori, essendosi gli stessi limitati ad esercitare undiritto previsto dal codice di rito, sicché le spese processuali del primogrado andavano compensate tra le parti, con conseguente condanna diLivio Casamonti alla restituzione di euro 240,755 e di [OSCURATO:PERSONA] restituzione di euro 240,755, somme loro rispettivamente versate atitolo di spese in esecuzione dell’ordinanza del Giudice di pace, riformatasul punto.3. [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, via [OSCURATO:PERSONA] n. 599/A, nonchéDonatella Bizzarri e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avversoquest’ultima sentenza sulla scorta di due motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].mezzo di nuovo difensore, a seguito del decesso del loro procuratore, e icontroricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: violazione a falsa applicazionedi norme di diritto, ed in particolare dell’art. 38 c.p.c. e dell’art. 34 c.p.c.I ricorrenti, in particolare, sostengono l’erroneità della pronuncia, nellaparte cui il Tribunale aveva escluso che sussistesse un’originariaincompetenza in capo al Giudice di primo grado, visto che la questionerelativa alla validità delle tabelle millesimali non era di carattereNumero registro generale 13459/2022Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 25769/2026Data pubblicazione 24/09/2026meramente incidentale, ma costituiva nella sostanza, fin dall’inizio dellacausa, oggetto della controversia.Il motivo va accolto per le ragioni di seguito esposte.Deve osservarsi che l'appello avverso la declinatoria di competenza daparte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della suagiurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto ilregolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art.46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame delmerito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effettodevolutivo; qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria dicompetenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessioneal primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previadeclaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erroneadeclinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivodell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitandoritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", e nonrimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizioin primo grado (cfr.: Cass. n. 33456/2019; Cass. n. 15451/2020).Pertanto, nell’ipotesi innanzi indicata, qualunque sia l’esito dell’appellosulla questione della competenza, il gravame comporta quale conseguenzaindefettibile anche la decisione della causa nel merito.Nella specie, come si è visto innanzi, il Giudice di pace aveva dichiarato lapropria incompetenza per materia, rimettendo le parti dinanzi al Tribunaleai sensi e per gli effetti dell’art. 38 c.p.c., mentre gli appellanti avevanoimpugnato detta ordinanza sostenendo che la trasmissione della causa alTribunale avrebbe dovuto avvenire ai sensi dell’art. 34 c.p.c., essendonecessario decidere con efficacia di giudicato la questione relativa allacorrettezza delle tabelle millesimali ai fini della ripartizione delle speseoggetto delle delibere impugnate, e ciò con ogni conseguenza sullastatuizione riguardante le spese processuali.Numero registro generale 13459/2022Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 25769/2026Data pubblicazione 24/09/2026Sia che fosse ritenuto applicabile l’art. 38 c.p.c., sia che si considerasseapplicabile il disposto dell’art. 34 c.p.c., il Tribunale sarebbe comunquerisultato investito del dovere di decidere la causa nel merito, dovere che sirileva essere rimasto inadempiuto, essendosi il giudice limitato a statuirein ordine alla competenza.Al riguardo, deve osservarsi che l'appellante, soccombente in primo gradoper questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sededi gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domandee ciò in quanto l'impugnazione costituisce già manifestazione implicitadella volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di meritooggetto di assorbimento c.d. improprio nella pronunzia di prime cure (cfr.:Cass. n. 28078/2024; nello stesso senso, si veda anche: Cass., Sez.

Un.,n. 927/2022).Anche in questa sede, i ricorrenti hanno richiamato le domande propostedalle parti sulle questioni controverse, vale a dire l’impugnazione didelibera assembleare e l’accertamento del corretto valore delle quote deisingoli condomini espresse in millesimi, in ciò dovendosi ritenere implicitala volontà che si pervenga ad una decisione sulle stesse.Invero, scopo del processo è proprio quello di consentire una decisione dimerito sulla controversia (cfr.: Cass. n. 3362/2009), mentre tale scopo èrimasto frustrato.Ha dunque errato il Tribunale nella parte in cui si è limitato a statuire sullacompetenza, omettendo del tutto di decidere la causa nel merito, e ciòprescindendosi da ogni valutazione circa la correttezza o meno delrichiamo normativo formulato dal giudice di primo grado a fondamentodell’ordinanza appellata.2.

Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, ed in particolare dell’art. 91 c.p.c.Secondo i ricorrenti, sarebbe erronea la decisione di compensazione dellespese processuali del primo grado di giudizio, adottata dal Tribunale, inNumero registro generale 13459/2022Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 25769/2026Data pubblicazione 24/09/2026quanto l’ordinanza del Giudice di pace aveva definito la causa svoltasidinanzi allo stesso, sicché sussisteva l’obbligo di provvedere sulle spese, ela questione che aveva determinato la declaratoria dell’incompetenza nonera meramente incidentale.Il motivo in esame resta assorbito, in quanto il Tribunale, decidendo lacausa nel merito, dovrà regolare nuovamente le spese tenendo contodell’esito del giudizio.3.

Alla luce di quanto precede, il primo motivo di ricorso va accolto comeda motivazione, mentre il secondo motivo va dichiarato assorbito.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] in persona di diverso magistrato, perché provveda a decidere lacausa nel merito in applicazione dei principi suesposti.Statuendo in sede di rinvio, il Tribunale provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il restante; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale dianche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 15 settembre 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
asamonti Livio, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manconi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocatoGiampiero Fantozzi-ricorrenti-controDi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Antona unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2995/2021 depositata il24/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13459/2022Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 25769/2026Data pubblicazione 24/09/20261. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali partecipanti alCondominio di Firenze, via [OSCURATO:PERSONA] n. 599/A, composto da treunità immobiliari, proposero nei confronti del Condominio in questione,nonché nei confronti degli altri due condòmini [OSCURATO:PERSONA] e LivioCasamonti, dinanzi al Giudice di pace di Firenze, un giudizio diimpugnazione della delibera assembleare in data 11.04.2019, relativa, tral’altro, all’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e del preventivo2019, con i relativi riparti, questi ultimi effettuati in base a tabelle che gliNella resistenza dei convenuti, i quali avevano prodotto tabelle millesimaliriportanti valori difformi da quelli posti dagli attori a fondamento della lorodomanda, il Giudice di pace dichiarò la propria incompetenza per materiae, visto l’art. 38 c.p.c., ordinò la cancellazione della causa dal ruolo,condannando gli attori alla rifusione delle spese processuali.2. A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] eAntonio Pace, nella resistenza del Condominio, di [OSCURATO:PERSONA] e diLivio Casamonti, il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2995/2021pubblicata il 24.11.2021, in parziale riforma dell’ordinanza impugnata,confermata nella restante parte, salva la correzione della motivazione, hacompensato interamente tra le parti le spese processuali del primo gradodi giudizio, condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a restituireagli appellanti la somma di euro 240,75 ciascuno, e condannando gliappellati a rifondere agli appellanti le spese del secondo grado di giudizio.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto possa rilevare in questa sede, siè affermato che la rimessione della causa al Tribunale da parte del Giudicedi pace era “conseguente alla richiesta dei coniugi Pace di accertare conefficacia di cosa giudicata anche il valore delle tabelle millesimali, ai sensidell’art. 34 c.p.c., questione pregiudiziale che, in assenza della domandaesplicita dei signori Pace e [OSCURATO:PERSONA], egli avrebbe dovuto decidere senzaNumero registro generale 13459/2022Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 25769/2026Data pubblicazione 24/09/2026efficacia di giudicato, che avrebbe coperto solo la decisionesull’impugnazione delle deliberazioni assunte dall’assemblea condominialedel 10/4/2019, unica domanda da loro proposta con la citazioneintroduttiva del giudizio”. Pertanto, secondo la sentenza impugnata,doveva ritenersi errato il richiamo all’art. 38 c.p.c., contenuto nelprovvedimento impugnato, presupponendo detta norma chel’incompetenza sussista fin dall’inizio del processo sulla domandaprincipale. Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto che non fosse ravvisabile unasoccombenza degli attori, essendosi gli stessi limitati ad esercitare undiritto previsto dal codice di rito, sicché le spese processuali del primogrado andavano compensate tra le parti, con conseguente condanna diLivio Casamonti alla restituzione di euro 240,755 e di [OSCURATO:PERSONA] restituzione di euro 240,755, somme loro rispettivamente versate atitolo di spese in esecuzione dell’ordinanza del Giudice di pace, riformatasul punto.3. [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, via [OSCURATO:PERSONA] n. 599/A, nonchéDonatella Bizzarri e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avversoquest’ultima sentenza sulla scorta di due motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].mezzo di nuovo difensore, a seguito del decesso del loro procuratore, e icontroricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione a falsa applicazionedi norme di diritto, ed in particolare dell’art. 38 c.p.c. e dell’art. 34 c.p.c.I ricorrenti, in particolare, sostengono l’erroneità della pronuncia, nellaparte cui il Tribunale aveva escluso che sussistesse un’originariaincompetenza in capo al Giudice di primo grado, visto che la questionerelativa alla validità delle tabelle millesimali non era di carattereNumero registro generale 13459/2022Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 25769/2026Data pubblicazione 24/09/2026meramente incidentale, ma costituiva nella sostanza, fin dall’inizio dellacausa, oggetto della controversia.Il motivo va accolto per le ragioni di seguito esposte.Deve osservarsi che l'appello avverso la declinatoria di competenza daparte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della suagiurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto ilregolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art.46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame delmerito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effettodevolutivo; qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria dicompetenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessioneal primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previadeclaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erroneadeclinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivodell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitandoritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", e nonrimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizioin primo grado (cfr.: Cass. n. 33456/2019; Cass. n. 15451/2020).Pertanto, nell’ipotesi innanzi indicata, qualunque sia l’esito dell’appellosulla questione della competenza, il gravame comporta quale conseguenzaindefettibile anche la decisione della causa nel merito.Nella specie, come si è visto innanzi, il Giudice di pace aveva dichiarato lapropria incompetenza per materia, rimettendo le parti dinanzi al Tribunaleai sensi e per gli effetti dell’art. 38 c.p.c., mentre gli appellanti avevanoimpugnato detta ordinanza sostenendo che la trasmissione della causa alTribunale avrebbe dovuto avvenire ai sensi dell’art. 34 c.p.c., essendonecessario decidere con efficacia di giudicato la questione relativa allacorrettezza delle tabelle millesimali ai fini della ripartizione delle speseoggetto delle delibere impugnate, e ciò con ogni conseguenza sullastatuizione riguardante le spese processuali.Numero registro generale 13459/2022Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 25769/2026Data pubblicazione 24/09/2026Sia che fosse ritenuto applicabile l’art. 38 c.p.c., sia che si considerasseapplicabile il disposto dell’art. 34 c.p.c., il Tribunale sarebbe comunquerisultato investito del dovere di decidere la causa nel merito, dovere che sirileva essere rimasto inadempiuto, essendosi il giudice limitato a statuirein ordine alla competenza.Al riguardo, deve osservarsi che l'appellante, soccombente in primo gradoper questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sededi gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domandee ciò in quanto l'impugnazione costituisce già manifestazione implicitadella volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di meritooggetto di assorbimento c.d. improprio nella pronunzia di prime cure (cfr.:Cass. n. 28078/2024; nello stesso senso, si veda anche: Cass., Sez. Un.,n. 927/2022).Anche in questa sede, i ricorrenti hanno richiamato le domande propostedalle parti sulle questioni controverse, vale a dire l’impugnazione didelibera assembleare e l’accertamento del corretto valore delle quote deisingoli condomini espresse in millesimi, in ciò dovendosi ritenere implicitala volontà che si pervenga ad una decisione sulle stesse.Invero, scopo del processo è proprio quello di consentire una decisione dimerito sulla controversia (cfr.: Cass. n. 3362/2009), mentre tale scopo èrimasto frustrato.Ha dunque errato il Tribunale nella parte in cui si è limitato a statuire sullacompetenza, omettendo del tutto di decidere la causa nel merito, e ciòprescindendosi da ogni valutazione circa la correttezza o meno delrichiamo normativo formulato dal giudice di primo grado a fondamentodell’ordinanza appellata.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, ed in particolare dell’art. 91 c.p.c.Secondo i ricorrenti, sarebbe erronea la decisione di compensazione dellespese processuali del primo grado di giudizio, adottata dal Tribunale, inNumero registro generale 13459/2022Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 25769/2026Data pubblicazione 24/09/2026quanto l’ordinanza del Giudice di pace aveva definito la causa svoltasidinanzi allo stesso, sicché sussisteva l’obbligo di provvedere sulle spese, ela questione che aveva determinato la declaratoria dell’incompetenza nonera meramente incidentale.Il motivo in esame resta assorbito, in quanto il Tribunale, decidendo lacausa nel merito, dovrà regolare nuovamente le spese tenendo contodell’esito del giudizio.3. Alla luce di quanto precede, il primo motivo di ricorso va accolto comeda motivazione, mentre il secondo motivo va dichiarato assorbito.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] in persona di diverso magistrato, perché provveda a decidere lacausa nel merito in applicazione dei principi suesposti.Statuendo in sede di rinvio, il Tribunale provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il restante; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale dianche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 15 settembre 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
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