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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24851/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relative all'erroneo calcolo dell'aumento di pena per la continuazione da parte della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nel riconoscere in sede cognitiva la continuazione tra la fattispecie di cui all'art. 12 quinquies

I. n. 356 del 1992 dalla medesima Corte giudicata con rito ordinario e quella ex art. 416-bis cod. pen. di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano in data 23 aprile 2013, irrevocabile il 6 giugno 2014, emessa all'esito di giudizio abbreviato, per non essere stata applicata la riduzione per il rito abbreviato su detto aumento sono manifestamente infondate.

Invero, quanto alla determinazione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547, che ha affermato che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. peniutrl LA r1P 4o 1,,n9 P rt ri I IvuzA Ta. 11, ai( Ca ei Jen», -; W* ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relative all'erroneo calcolo dell'aumento di pena per la continuazione da parte della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nel riconoscere in sede cognitiva la continuazione tra la fattispecie di cui all'art. 12 quinquies I. n. 356 del 1992 dalla medesima Corte giudicata con rito ordinario e quella ex art. 416-bis cod. pen. di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano in data 23 aprile 2013, irrevocabile il 6 giugno 2014, emessa all'esito di giudizio abbreviato, per non essere stata applicata la riduzione per il rito abbreviato su detto aumento sono manifestamente infondate. Invero, quanto alla determinazione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547, che ha affermato che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. peniutrl LA r1P 4o 1,,n9 P rt ri I IvuzA Ta. 11, ai( Ca ei Jen», -; W* ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2
Sentenza Cassazione n. 24851/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris