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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 1964

Cassazione n. 27595/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/1964 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/08/1985 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli art. 110, 582, 585 e 61 n. 1, cod. pen. (fatto commesso in Napoli il 7 giugno 2018 in danno di [OSCURATO:PERSONA]), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine all'accoglimento dei soli motivi sul trattamento sanzionatorio, con rinunzia agli ulteriori mezzi di gravame, ha rideterminato la pena loro inflitta.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, entrambe le imputate, con separati atti di impugnativa, affidati, tuttavia, ad un solo motivo di contenuto identico, con il quale hanno dedotto violazione di legge con riguardo all'omessa verifica circa la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen..

1. Va ribadito che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati.

In tal senso va precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta dell'imputato di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

Le stesse Sezioni Unite di questa Corte, del resto, con la sentenza n. 19415 del 27/10/2022, dep. 08/05/2023, hanno riaffermato l'enunciazione di principio che precede, esprimendosi nel senso che: <<il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (vds. da ultimo, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.274522)» (cfr. punto 8, pag. 12 della motivazione).

Comunque, la Corte territoriale, nel caso al vaglio, non si è neppure sottratta alla motivazione sulla ricorrenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., laddove ha dato conto di come la responsabilità delle appellanti emergesse dalla ricostruzione della vicenda per come esposta nella sentenza di primo grado (cfr. pagina 3, primo capoverso della sentenza impugnata).

Da ciò deriva l'inammissibilità dei motivi di ricorso.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/1964 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/08/1985 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli art. 110, 582, 585 e 61 n. 1, cod. pen. (fatto commesso in Napoli il 7 giugno 2018 in danno di [OSCURATO:PERSONA]), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine all'accoglimento dei soli motivi sul trattamento sanzionatorio, con rinunzia agli ulteriori mezzi di gravame, ha rideterminato la pena loro inflitta. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, entrambe le imputate, con separati atti di impugnativa, affidati, tuttavia, ad un solo motivo di contenuto identico, con il quale hanno dedotto violazione di legge con riguardo all'omessa verifica circa la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen.. 1. Va ribadito che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. In tal senso va precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta dell'imputato di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. Le stesse Sezioni Unite di questa Corte, del resto, con la sentenza n. 19415 del 27/10/2022, dep. 08/05/2023, hanno riaffermato l'enunciazione di principio che precede, esprimendosi nel senso che: <<il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (vds. da ultimo, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.274522)» (cfr. punto 8, pag. 12 della motivazione). Comunque, la Corte territoriale, nel caso al vaglio, non si è neppure sottratta alla motivazione sulla ricorrenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., laddove ha dato conto di come la responsabilità delle appellanti emergesse dalla ricostruzione della vicenda per come esposta nella sentenza di primo grado (cfr. pagina 3, primo capoverso della sentenza impugnata). Da ciò deriva l'inammissibilità dei motivi di ricorso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Amme
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