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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42373/2023

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto furto di energia elettrica aggravato ex art 625 nr 2 e

7. Fatto accertato il 18.12.2010.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore fiduciario, articolando cinque motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp. 1.Col primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art 157 cp ed all'art 6 Cedu.

La Corte di Appello ha rigettato l'eccezione di prescrizione del delitto, ritenendo correttamente contestata la seconda aggravante della destinazione a pubblico servizio fatta dal PM all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] durante il giudizio di primo grado; contestazione che rende il furto pluriaggravato ed importa il prolungamento del termine prescrizionale fino a dodici anni e sei mesi.

La difesa deduce che la contestazione dell'aggravante è intervenuta quando già era decorso il termine ordinario della prescrizione del furto monoaggravato originariamente contestato. 1.1 Sotto un diverso profilo il ricorrente lamenta che la contestazione dell'aggravante non era intervenuta a seguito dell'istruttoria dibattimentale, come contemplato dall'art 517 cpp, poiché l'istruttoria era iniziata un anno dopo la contestazione dell'aggravante; gli elementi a sostegno dell'aggravante erano presenti nel fascicolo del PM e l'assenza della contestazione era dovuta solo all'inerzia dell'Accusa.

Sostiene la difesa che il prolungamento del termine per il ,5 compimento della prescrizione sarebbe, pertanto, elusivo del principio della ragionevole durata del processo di cui all'ad 111 Cost. ed in violazione del diritto dell'imputato di conoscere nel più breve tempo possibile la natura ed i motivi dell'accusa a suo carico, sancito dall'ad 6 Cedu. 2.Nel secondo motivo - strettamente collegato al precedente - si lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta correttezza della contestazione dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio.

Infatti, il Giudice di appello aveva ritenuta rituale la contestazione riferendosi ad elementi probatori emersi nel corso del dibattimento.

La difesa ribadisce la deduzione per la quale l'aggravante in parola era stata contestata ben prima che iniziasse l'istruttoria dibattimentale e la Corte territoriale non aveva spiegato a quali elementi si riferisse il provvedimento di rigetto dell'eccezione. 3.Col terzo motivo ci si duole della violazione di legge in relazione alla legge 134/2021 ed all'ad 624 cp, che la legge di riforma Cartabia ha reso perseguibile a querela che nel caso in esame non è stata sporta.

4. Tramite il quarto motivo si eccepisce l'errata applicazione della medesima legge e dell'art 20 bis cp, relativo al nuovo regime delle pene sostitutive brevi, che ne ha innalzato i limiti di applicabilità in caso di condanna a pena detentiva non superiore ad un anno, come nella fattispecie in esame. 5.Col quinto motivo ci si duole della illogicità di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato, osservando che il Giudice di appello avrebbe travisato quanto riferito dal teste Barone e non considerato le dichiarazioni del'imputato e del consulente di parte circa l'esistenza di un altro contatore adiacente all'autofficina oggetto della verifica da parte di Enel.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso.

La difesa del'imputato ha presentato memoria di replica alla requisitoria del PG, insistendo nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. E' preliminare l'esame del terzo motivo, col quale si è eccepita l'assenza di querela per il delitto di furto pluriaggravato ai sensi degli artt 624, 625 nr 2 e 7 cp, eccezione la cui verifica positiva determinerebbe l'estinzione del reato per assenza della condizione di procedibilità.

Deve, tuttavia, osservarsi che il delitto di furto contestato come aggravato ai sensi degli artt 624,625 nr 2 e 7 cp è sottratto al regime di perseguibilità a querela introdotto con la legge di riforma denominata Cartabia, essendo presente e ritenuta l'aggravante di cui all'art 625 nr 7 cp, la cui sussistenza, ad eccezione del caso di fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, qui non ricorrente, determina la perseguibilità di Ufficio.

Nella fattispecie in esame, infatti, ricorre l'aggravante sotto il profilo del fatto compiuto su cose destinate a pubblico servizio, in quanto la condotta addebitata al giudicabile si concretizzò nella manomissione del contatore dell'energia elettrica destinata a servizio pubblico.

Infatti, questa Corte regolatrice ha già più volte ritenuto che la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 c.p. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, Sentenza n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 257773); l'aggravante, cioè, sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio.

In senso conforme : (Sez. 5 , Sentenza n. 1094 del 03/11/2021 Ud. (dep. 13/01/2022 ) Rv. 282543, secondo la quale in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio,dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta. 2.11 primo motivo è manifestamente infondato in diritto, poiché imperniato sull'errato presupposto che la prescrizione del furto monoaggravato in presenza di più atti interruttivi, sia di sei anni.

Come risulta dagli atti a disposizione del Collegio - doverosamente consultati in ragione del contenuto del motivo - la prescrizione del reato è stata interrotta dal decreto penale di condanna, emesso su richiesta del PM, datata Gennaio 2013, e dal decreto di giudizio emesso il 20 Gennaio 2017 a seguito dell'opposizione; sul punto si veda la sentenza del Tribunale alla pagina quattro.

Poichè la data del commesso reato è il 18 Dicembre 2010, il termine di prescrizione prolungato ex art 161 cp del furto monoaggravato, pari a sette anni e sei mesi, si sarebbe compiuto il 18.6.2018 ma nel frattempo, prima del compiersi del termine prescrizionale, il PM, in data 25.10.2017, ha proceduto alla contestazione dell'aggravante.

2.1. La situazione processuale per come ricostruita esime il Collegio dal sospendere la trattazione del ricorso in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Infatti il massimo Collegio nomofilattico il 28.9.2023 dovrà pronunziarsi sul quesito se,' ai fini della determinazione dei tempo necessario a prescrivere, l'au-Mento di pena per una` circostanza ‘ aggravante'berAa quale la legge stabilisce una pena , di speciè diversa dà quella ordinaria ovvero per una circostanza aggravante ad effetto speciale (nel caso di* specie, la recidiva sPecificareiterata e infraquinquennale) sia —Valutabile anche se la circostanza stessa 'Sia stata oggetto di contestazione Suppletiva dgbó la decorrénza del temine di prescrizione previsto per il, rèàto non aggravatoLa questione, oggetto di un contrasto di giurisprudenza che la pronunzia delle SU sarà chiamata a sciogliere, non è in rilievo nel caso in esame, avendo il Collegio accertato che la contestazione suppletiva della circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio fu elevata prima del compiersi del termine di prescrizione del delitto.

3. La determinazione precedente importa, alla luce di consolidati principi elaborati da questa Corte regolatrice di cui si dirà subito, l'epilogo di inammissibilità anche per il secondo motivo di ricorso.

Deve, infatti, premettersi e ribadirsi la copiosa giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio per il quale in tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale e, quindi, anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. (Sez. 2, Sentenza n. 45298 del 14/10/2015 Ud. (dep. 13/11/2015 ) Rv. 264903.

In senso coerente si è chiarito che deve essere riconosciuto al pubblico ministero il potere di procedere, nel dibattimento, alla modifica dell'imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l'imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l'oblazione.

Nella specie - sovrapponibile alla fattispecie in esame - si è ritenuto infondato il motivo di ricorso riferito alla necessità che la contestazione suppletiva di reato debba fondarsi su elementi emersi per la prima volta in dibattimento. (Sez. 5, Sentenza n. 8631 del 21/09/2015 Ud. (dep. 02/03/2016 ) Rv. 266081.

Massime precedenti Conformi: N. 2673 del 1999 Rv. 213971 - 01, N. 12638 del 2001 Rv. 218343 - 01, N. 19709 del 2001 Rv. 219171 - 01, N. 10558 del 2003 Rv. 223628 - 01, N.31705 del 2003 Rv. 228400 - 01, N. 18660 del 2004 Rv. 228357 - 01, N. 18660 del 2004 Rv. 228357 - 01, N. 21085 del 2004 Rv. 229807 - 01, N. 24537 del 2004 Rv. 229028 - 01, N. 36842 del 2004 Rv. 229729 - 01, N. 49017 del 2004 Rv. 231271 - 01, N. 10524 del 2006 Rv. 233802 - 01, N. 32797 del 2006 Rv. 235071 - 01, N. 3192 del 2009 Rv. 242672 - 01, N. 24050 del 2009 Rv. 243802 - 01, N. 44501 del 2009 Rv. 245006 - 01.

3.1. La doglianza mossa dal ricorrente, dunque, secondo la quale la contestazione suppletiva era avvenuta prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale e, quindi, in base a materiale di indagine già in possesso del PM appare errata in diritto, risultando, pertanto, ininfluente la prospettata improprietà dell'ordinanza del Giudice di appello di rigetto dell'eccezione, a fronte della soluzione corretta adottata.

4. Con il quarto motivo la difesa lamenta l'errata applicazione dell'ad 20 bis cp, riguardante il nuovo regime delle pene detentive brevi, che, innalzando i limiti di applicabilità delle pene sostitutive tle renderebbe applicabili al caso in esame, nel quale la pena inflitta all'imputato è stata di mesi sette di reclusione ed € 300 di multa.

4.1. Il ricorso appare fuori fuoco non avendo tenuto in considerazione che la sentenza di appello è stata pronunziata a Settembre 2022 mentre il dlgs 150/2022 è in vigore dal 30 Dicembre 2022 ed era quindi all'epoca inapplicabile.

Infatti, ai sensi dell'art. 95, del citato decreto le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore della riforma.

Tuttavia il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni - come nella fattispecie - all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione al momento dell'entrata in vigore del decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. 5.11 quinto motivo, col quale il ricorrente intende discutere della responsabilità dell'imputato attraverso la deduzione di vizi di illogicità motivazionale, è inammissibile in quanto sviluppa censure versate in fatto e propone una inammissibile lettura alternativa di prove testimoniali, quale quella del teste Barone.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso è dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto furto di energia elettrica aggravato ex art 625 nr 2 e 7. Fatto accertato il 18.12.2010. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore fiduciario, articolando cinque motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp. 1.Col primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art 157 cp ed all'art 6 Cedu. La Corte di Appello ha rigettato l'eccezione di prescrizione del delitto, ritenendo correttamente contestata la seconda aggravante della destinazione a pubblico servizio fatta dal PM all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] durante il giudizio di primo grado; contestazione che rende il furto pluriaggravato ed importa il prolungamento del termine prescrizionale fino a dodici anni e sei mesi. La difesa deduce che la contestazione dell'aggravante è intervenuta quando già era decorso il termine ordinario della prescrizione del furto monoaggravato originariamente contestato. 1.1 Sotto un diverso profilo il ricorrente lamenta che la contestazione dell'aggravante non era intervenuta a seguito dell'istruttoria dibattimentale, come contemplato dall'art 517 cpp, poiché l'istruttoria era iniziata un anno dopo la contestazione dell'aggravante; gli elementi a sostegno dell'aggravante erano presenti nel fascicolo del PM e l'assenza della contestazione era dovuta solo all'inerzia dell'Accusa. Sostiene la difesa che il prolungamento del termine per il ,5 compimento della prescrizione sarebbe, pertanto, elusivo del principio della ragionevole durata del processo di cui all'ad 111 Cost. ed in violazione del diritto dell'imputato di conoscere nel più breve tempo possibile la natura ed i motivi dell'accusa a suo carico, sancito dall'ad 6 Cedu. 2.Nel secondo motivo - strettamente collegato al precedente - si lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta correttezza della contestazione dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio. Infatti, il Giudice di appello aveva ritenuta rituale la contestazione riferendosi ad elementi probatori emersi nel corso del dibattimento. La difesa ribadisce la deduzione per la quale l'aggravante in parola era stata contestata ben prima che iniziasse l'istruttoria dibattimentale e la Corte territoriale non aveva spiegato a quali elementi si riferisse il provvedimento di rigetto dell'eccezione. 3.Col terzo motivo ci si duole della violazione di legge in relazione alla legge 134/2021 ed all'ad 624 cp, che la legge di riforma Cartabia ha reso perseguibile a querela che nel caso in esame non è stata sporta. 4. Tramite il quarto motivo si eccepisce l'errata applicazione della medesima legge e dell'art 20 bis cp, relativo al nuovo regime delle pene sostitutive brevi, che ne ha innalzato i limiti di applicabilità in caso di condanna a pena detentiva non superiore ad un anno, come nella fattispecie in esame. 5.Col quinto motivo ci si duole della illogicità di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato, osservando che il Giudice di appello avrebbe travisato quanto riferito dal teste Barone e non considerato le dichiarazioni del'imputato e del consulente di parte circa l'esistenza di un altro contatore adiacente all'autofficina oggetto della verifica da parte di Enel. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa del'imputato ha presentato memoria di replica alla requisitoria del PG, insistendo nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. E' preliminare l'esame del terzo motivo, col quale si è eccepita l'assenza di querela per il delitto di furto pluriaggravato ai sensi degli artt 624, 625 nr 2 e 7 cp, eccezione la cui verifica positiva determinerebbe l'estinzione del reato per assenza della condizione di procedibilità. Deve, tuttavia, osservarsi che il delitto di furto contestato come aggravato ai sensi degli artt 624,625 nr 2 e 7 cp è sottratto al regime di perseguibilità a querela introdotto con la legge di riforma denominata Cartabia, essendo presente e ritenuta l'aggravante di cui all'art 625 nr 7 cp, la cui sussistenza, ad eccezione del caso di fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, qui non ricorrente, determina la perseguibilità di Ufficio. Nella fattispecie in esame, infatti, ricorre l'aggravante sotto il profilo del fatto compiuto su cose destinate a pubblico servizio, in quanto la condotta addebitata al giudicabile si concretizzò nella manomissione del contatore dell'energia elettrica destinata a servizio pubblico. Infatti, questa Corte regolatrice ha già più volte ritenuto che la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 c.p. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, Sentenza n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 257773); l'aggravante, cioè, sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio. In senso conforme : (Sez. 5 , Sentenza n. 1094 del 03/11/2021 Ud. (dep. 13/01/2022 ) Rv. 282543, secondo la quale in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio,dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta. 2.11 primo motivo è manifestamente infondato in diritto, poiché imperniato sull'errato presupposto che la prescrizione del furto monoaggravato in presenza di più atti interruttivi, sia di sei anni. Come risulta dagli atti a disposizione del Collegio - doverosamente consultati in ragione del contenuto del motivo - la prescrizione del reato è stata interrotta dal decreto penale di condanna, emesso su richiesta del PM, datata Gennaio 2013, e dal decreto di giudizio emesso il 20 Gennaio 2017 a seguito dell'opposizione; sul punto si veda la sentenza del Tribunale alla pagina quattro. Poichè la data del commesso reato è il 18 Dicembre 2010, il termine di prescrizione prolungato ex art 161 cp del furto monoaggravato, pari a sette anni e sei mesi, si sarebbe compiuto il 18.6.2018 ma nel frattempo, prima del compiersi del termine prescrizionale, il PM, in data 25.10.2017, ha proceduto alla contestazione dell'aggravante. 2.1. La situazione processuale per come ricostruita esime il Collegio dal sospendere la trattazione del ricorso in attesa della decisione delle Sezioni Unite. Infatti il massimo Collegio nomofilattico il 28.9.2023 dovrà pronunziarsi sul quesito se,' ai fini della determinazione dei tempo necessario a prescrivere, l'au-Mento di pena per una` circostanza ‘ aggravante'berAa quale la legge stabilisce una pena , di speciè diversa dà quella ordinaria ovvero per una circostanza aggravante ad effetto speciale (nel caso di* specie, la recidiva sPecificareiterata e infraquinquennale) sia —Valutabile anche se la circostanza stessa 'Sia stata oggetto di contestazione Suppletiva dgbó la decorrénza del temine di prescrizione previsto per il, rèàto non aggravatoLa questione, oggetto di un contrasto di giurisprudenza che la pronunzia delle SU sarà chiamata a sciogliere, non è in rilievo nel caso in esame, avendo il Collegio accertato che la contestazione suppletiva della circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio fu elevata prima del compiersi del termine di prescrizione del delitto. 3. La determinazione precedente importa, alla luce di consolidati principi elaborati da questa Corte regolatrice di cui si dirà subito, l'epilogo di inammissibilità anche per il secondo motivo di ricorso. Deve, infatti, premettersi e ribadirsi la copiosa giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio per il quale in tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale e, quindi, anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. (Sez. 2, Sentenza n. 45298 del 14/10/2015 Ud. (dep. 13/11/2015 ) Rv. 264903. In senso coerente si è chiarito che deve essere riconosciuto al pubblico ministero il potere di procedere, nel dibattimento, alla modifica dell'imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l'imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l'oblazione. Nella specie - sovrapponibile alla fattispecie in esame - si è ritenuto infondato il motivo di ricorso riferito alla necessità che la contestazione suppletiva di reato debba fondarsi su elementi emersi per la prima volta in dibattimento. (Sez. 5, Sentenza n. 8631 del 21/09/2015 Ud. (dep. 02/03/2016 ) Rv. 266081. Massime precedenti Conformi: N. 2673 del 1999 Rv. 213971 - 01, N. 12638 del 2001 Rv. 218343 - 01, N. 19709 del 2001 Rv. 219171 - 01, N. 10558 del 2003 Rv. 223628 - 01, N.31705 del 2003 Rv. 228400 - 01, N. 18660 del 2004 Rv. 228357 - 01, N. 18660 del 2004 Rv. 228357 - 01, N. 21085 del 2004 Rv. 229807 - 01, N. 24537 del 2004 Rv. 229028 - 01, N. 36842 del 2004 Rv. 229729 - 01, N. 49017 del 2004 Rv. 231271 - 01, N. 10524 del 2006 Rv. 233802 - 01, N. 32797 del 2006 Rv. 235071 - 01, N. 3192 del 2009 Rv. 242672 - 01, N. 24050 del 2009 Rv. 243802 - 01, N. 44501 del 2009 Rv. 245006 - 01. 3.1. La doglianza mossa dal ricorrente, dunque, secondo la quale la contestazione suppletiva era avvenuta prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale e, quindi, in base a materiale di indagine già in possesso del PM appare errata in diritto, risultando, pertanto, ininfluente la prospettata improprietà dell'ordinanza del Giudice di appello di rigetto dell'eccezione, a fronte della soluzione corretta adottata. 4. Con il quarto motivo la difesa lamenta l'errata applicazione dell'ad 20 bis cp, riguardante il nuovo regime delle pene detentive brevi, che, innalzando i limiti di applicabilità delle pene sostitutive tle renderebbe applicabili al caso in esame, nel quale la pena inflitta all'imputato è stata di mesi sette di reclusione ed € 300 di multa. 4.1. Il ricorso appare fuori fuoco non avendo tenuto in considerazione che la sentenza di appello è stata pronunziata a Settembre 2022 mentre il dlgs 150/2022 è in vigore dal 30 Dicembre 2022 ed era quindi all'epoca inapplicabile. Infatti, ai sensi dell'art. 95, del citato decreto le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore della riforma. Tuttavia il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni - come nella fattispecie - all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione al momento dell'entrata in vigore del decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. 5.11 quinto motivo, col quale il ricorrente intende discutere della responsabilità dell'imputato attraverso la deduzione di vizi di illogicità motivazionale, è inammissibile in quanto sviluppa censure versate in fatto e propone una inammissibile lettura alternativa di prove testimoniali, quale quella del teste Barone. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso è dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr
Sentenza Cassazione n. 42373/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris