CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16776/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re dei Mellini n. 10;Numero registro generale 24561/2021Numero sezionale 2880/2026Numero di raccolta generale 16776/2026Data pubblicazione 28/05/2026– ricorrenti –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Pie-monte n. 143/01/2021 depositata in data 25.02.2021 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 143/01/2021 veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle en-trate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale diAsti n. 73/01/2019 con la quale erano stati riuniti e rigettati i ricorsiproposti dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., svolgente attività diriparazione e vendita di autoveicoli, contro tre avvisi di accertamentosocietari per II.DD. e IVA relativamente agli anni di imposta 2013,2014 e 2015 e altrettanti avvisi notificati per ciascuno dei due sociAngelo Ferrero e [OSCURATO:PERSONA] a fini IRPEF per i maggioriredditi di partecipazione.2. Si legge in atti che le riprese traevano origine da una verifica fiscaleconclusa da p.v.c. da cui emergeva, per il 2014, la contestazione diviolazione del regime del margine e la cessione di quattro autoveicolisenza emissione di fattura; per il 2015, oggetto dell'odierno giudizio,Numero registro generale 24561/2021Numero sezionale 2880/2026Numero di raccolta generale 16776/2026Data pubblicazione 28/05/2026la mancata annotazione del corrispettivo di tre prestazioni effettuate el’applicazione del regime del margine IVA in violazione di legge.Per l'anno d'imposta 2013, l’Agenzia dava atto che i contribuenti ave-vano definito la lite sia con riferimento all’avviso di accertamento so-cietario sia con riferimento a quelli dei soci attraverso la procedura didefinizione agevolata di cui all'art. 6 dl. 119/2018.3. Il giudice di prime cure annullava gli avvisi di accertamento per glianni di imposta 2014 e 2015 per violazione del contraddittorio endo-procedimentale. Il giudice d’appello riformava integralmente la deci-sione resa dal giudice di prime cure e, disattese le questioni preliminari,stabiliva che «Quanto al merito della vicenda, le risultanze del processoverbale, non smentite dalle asserzioni dei contribuenti, giacché privedi ogni appiglio di tipo documentale, ed in particolare le evidenze delPRA (da cui si evince che le compravendite avevano ad oggetto veicolinuovi ceduti dalla concessionaria alla società resistente e da questa allaclientela) in uno con la documentazione bancaria, portano a ritenerecome la verificata incassasse corrispettivi per l'acquisto delle auto enon li fatturasse, trattenesse un compenso e girasse alle concessiona-rie somme sempre inferiori al ricevuto. Deve, infatti, ritenersi che almomento del pagamento delle somme da parte degli acquirenti, la so-cietà fosse tenuta, in base alle norme fiscali vigenti, ad emettere fat-tura, dal momento che, dal punto di vista contabile l'operazione inge-nerava un aumento di crediti verso clienti e un'IVA a debito, in quantoincassata dal cliente e da riversare all'erario, la produzione di ricavi daimputare a reddito imponibile in sede di dichiarazione annuale ed uscitedi banca che comportavano un incremento dei costi per acquisti dimerci, con IVA da esporre a credito e conseguente liquidazione nel pe-Numero registro generale 24561/2021Numero sezionale 2880/2026Numero di raccolta generale 16776/2026Data pubblicazione 28/05/2026riodo di competenza. Irrilevante è il comportamento tenuto dalle con-cessionarie, atteso che le somme sono state incassate dalla Ferrero inesecuzione di un contratto di compravendita con gli acquirenti, e cometali andavano fatturate».4. Avverso la sentenza d’appello i contribuenti hanno proposto ricorsoper Cassazione, affidato a undici motivi, cui replica l’Agenzia con con-troricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa appli-cazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 329 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione delprincipio di specificità dei motivi di appello e del processo devolutivoperpetrata da controparte comporta – contrariamente agli assunti dellaCTR Piemonte – il passaggio in giudicato della sentenza di primo gradodella CTP di Asti n. 73/01/2019.2. Il motivo verte sul rispetto del principio di specificità da partedell’atto di appello, e non può trovare ingresso.Va ribadito che, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, asupporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impu-gnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argo-mentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di im-pugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992,pello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, marivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass., n. 1200 del2016; v. anche nello stesso Cass. n. 7369 del 2017, Cass. n. 14908del 2014; Cass. n. 3064 del 2012).Numero registro generale 24561/2021Numero sezionale 2880/2026Numero di raccolta generale 16776/2026Data pubblicazione 28/05/2026Conformemente a tale consolidata interpretazione giurisprudenziale ilgiudice ha perciò stabilito che la motivata esposizione dei motivi di do-glianza di cui a pag. 4 dell’atto di appello porta a ritenere come essocontenga un’indicazione specifica delle questioni sottoposte al vaglio diquesta Commissione, ragion per cui non si ravvisa, anche sotto taleprofilo, alcun vizio di inammissibilità dell’atto di impugnazione. Inoltre,logicamente la sentenza afferma che l'ufficio ha interesse all'impugna-tiva con riferimento ai capi di soccombenza.3. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazioneda parte della sentenza dell’art. 6, comma 6, e 13, DL 119/2018, incombinato disposto con l’art. 45 del d.lgs. 546/1992 per gli effettiespansivi del giudicato sull’annualità 2013 di cui alla sentenza della CTPdi Asti n. 86/02/2018, che si riverbererebbero, con particolare riferi-mento al tema regime del margine IVA, sugli anni di imposta 2014 e2015, dal momento che il PVC dal quale trae origine la presente ver-tenza riguarda unitariamente i tre anni d’imposta 2013, 2014 e 2015.3.1. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del regime del margine dicui all'art. 36 del D.L. n. 41/1995: le conclusioni rassegnate dalla CTRPiemonte n. 143/01/2021 in riferimento agli effetti esplicati dalla defi-nizione agevolata della lite tributaria per l’anno d’imposta 2013 sui suc-cessivi anni d’imposta 2014 e 2015 (di cui al precedente motivo di ri-corso per cassazione) si rifletterebbero sulla contestazione della viola-zione del regime del margine di cui all’art. 36 D.L. 41/1995. Sarebbeperciò viziata la decisione sulla contestazione relativa al regime delNumero registro generale 24561/2021Numero sezionale 2880/2026Numero di raccolta generale 16776/2026Data pubblicazione 28/05/2026margine nel 2014 posto che la sentenza relativa all’anno 2013 ha sta-bilito che le tesi di Agenzia Entrate sono errate, annullando l’avviso diaccertamento afferente al 2013.3.2. Il nono motivo prospetta, altresì, la violazione di legge per viola-zione del regime del margine IVA di cui all'art. 36 del D.L. n. 41/1995,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., poiché il giudicedi seconde cure non ha tenuto conto della sentenza n. 86/2/2018 concui la CTP di Asti non ha riconosciuto, in tema del margine IVA, gliassunti dell'Ufficio. Ne consegue, continua la censura, che le nuovestatuizioni in ordine all’applicazione del regime del margine alle annua-lità 2014 e 2015, risulterebbero affette da vizio derivato in quanto pog-gianti su un presupposto erroneo. Ogni questione relativa alla valuta-zione del tema del regime del margine IVA successivo all'anno 2013,risulterebbe affetto da una impostazione erronea, consistente nell'averconsiderato non corretto l'operato della ricorrente.4. I tre motivi, connessi e di trattazione congiunta, poiché attinenti allestatuizioni adottate dal giudice circa l’anno di imposta 2013, sono in-fondati.4.1. La questione in diritto riguarda l’interferenza del legislatore neigiudizi pendenti e sulla natura degli istituti deflattivi del contenzioso ei ricorrenti deducono che «La causa relativa all’anno d’imposta 2013 èstata oggetto di definizione agevolata ex art. 6, comma 6, DL 119/2018(…) con la conseguenza che la pronuncia (vittoria di parte privata nelmerito) della CTP di Asti n. 86/02/2018 è passata in giudicato».4.2. L’assunto non è condivisibile e, per spiegare le ragioni di tale ap-prodo ermeneutico, è necessaria una breve ricostruzione della disci-plina applicabile alla fattispecie.Numero registro generale 24561/2021Numero sezionale 2880/2026Numero di raccolta generale 16776/2026Data pubblicazione 28/05/2026L’art.6 d.l. n.119 del 2018, comma 1, ha stabilito che le controversietrate, aventi ad oggetto atti impositivi, «pendenti in ogni stato e gradodel giudizio», compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rin-vio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha propostol’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legit-timazione, con il pagamento di un importo pari al valore della contro-versia.Il successivo comma 1-bis afferma, inoltre, che in caso di ricorso pen-dente iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con ilpagamento del 90% del valore della controversia.Il comma 2 prevede anche che, in caso di soccombenza dell’Agenziadelle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelaredepositata alla data di entrata in vigore del decreto, le controversiepossono essere definite con il pagamento: i) del 40% del valore dellacontroversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;ii) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nellapronuncia di secondo grado.Infine, quanto alle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte dicassazione, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente intutti i precedenti gradi di giudizio, il comma 2-ter dispone che essepossono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% delvalore della controversia.4.3. La norma, specifica il comma 4, si applica alle controversie in cuiil ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la dataNumero registro generale 24561/2021Numero sezionale 2880/2026Numero di raccolta generale 16776/2026Data pubblicazione 28/05/2026di entrata in vigore del decreto e per le quali «alla data della presenta-zione della domanda di definizione il processo non si sia concluso conpronuncia definitiva».Quanto alle modalità di perfezionamento della definizione agevolata, ildisposto del comma 6 chiarisce che questa avviene con la presenta-zione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o dellaprima rata entro il 31 maggio 2019.Infine, e il profilo è decisivo per governare le censure in disamina, ilnono comma stabilisce che «Gli effetti della definizione perfezionataprevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non pas-sate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto».4.4. Dal compendio sopra riassunto si deduce che il legislatore ha le-gato la presentazione della domanda di definizione delle liti ai sensidell’art.6 d.l. n.119 del 2018 al concorrere di una duplice condizione:da un lato che il ricorso introduttivo della lite sia stato notificato allacontroparte entro la data di entrata in vigore del decreto e, dall’altro,che alla data di presentazione dell’istanza il processo non sia stato de-finito con pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.La giurisprudenza della Corte ha già confermato la portata di talenorma, chiarendo che la domanda di definizione, se perfezionata, co-stituisce il titolo di regolazione del rapporto d’imposta oggetto di con-testazione. La ratio è quella di sostituire l’incertezza dell’esito giudizia-rio con una soluzione definitiva, voluta dal contribuente (ragionandoda Cass. n.24663 del 2021).La presenza di qualsiasi pronuncia giurisdizionale, anche della Corte dicassazione, purché successiva alla data di entrata in vigore della normaNumero registro generale 24561/2021Numero sezionale 2880/2026Numero di raccolta generale 16776/2026Data pubblicazione 28/05/2026agevolativa, non osta alla definizione della lite; l’adesione alla proce-dura, infatti, una volta perfezionata con la domanda e il pagamento,determina l’estinzione del giudizio, facendo venir meno l’interesse delleparti a una pronuncia sul merito della lite (v. Cass. n.3475 del 2024).4.5. Sulla base di tali coordinate, è perciò condivisibile anche nella pre-sente fattispecie l’interpretazione recentemente espressa da Cass.n.30843 del 2025, con la seguente specificazione: «La sentenza nondefinitiva alla data del 24.10.2018 non diventa cosa giudicata exart.2909 cod. civ. in presenza di sopravvenuta definizione agevolatadella lite di cui all’art. 6 del d.l. 119/2018, perché gli effetti della se-conda prevalgono su quelli della prima, sostituendo l’incertezzadell’esito giudiziario».In applicazione di tale principio di diritto, va considerato che per l'annod'imposta 2013 la controricorrente stessa conferma che i contribuentihanno definito la lite sia sull’avviso di accertamento societario sia suquelli dei soci attraverso la procedura di definizione agevolata di cuiall'art. 6 d.l. 119/2018. Inoltre, la sentenza certamente non era pas-sata in giudicato alla data di entrata in vigore del d.l. n. 119/2018,altrimenti non ci sarebbe stata una delle due condizioni essenziali perl’accoglimento della definizione agevolata. Quest’ultima, in forza dellanorma sopravvenuta, che ha introdotto una causa di estinzione del pro-cesso su base volontaria, per precisa scelta del legislatore, ha fattovenir meno gli effetti della sentenza di merito, favorevole sì ai contri-buenti, ma non ancora definitiva. Ne consegue la reiezione dei tremezzi di impugnazione in disamina dal momento che il ragionamentoseguito dal giudice è immune dai vizi denunciati, poiché il giudicato nonsussiste.Numero registro generale 24561/2021Numero sezionale 2880/2026Numero di raccolta generale 16776/2026Data pubblicazione 28/05/20265. Il quarto motivo deduce la nullità della sentenza, per violazionedell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,cod. proc. civ., l’omesso esame in relazione alla dedotta violazione delregime del margine di cui all'art. 36 del D.L. n. 41/1995 e la violazionedel principio di neutralità dell’IVA, poiché l’Amministrazione «dimenticadi detrarre l’IVA che controparte indica come maggiore IVA sui mag-giori costi (di asserito acquisto delle auto) per un asserito ammontaredi IVA da detrarre pari ad euro 11.088,00. Detto errore è stato avallatodai Giudici di seconde cure che hanno omesso di pronunciarsi sulpunto».6. Il motivo è fondato, poiché il giudice non si è pronunciato sulle que-stioni inerenti al computo del regime del margine e sulla questioneconcernente operazioni imponibili non documentate di euro 26.850,00e operazioni imponibili non registrate per euro 3.900,00 con riferi-mento all’anno d’imposta 2014. La sentenza non dà conto che il giudiceha esaminato questi profili e si tratta non di meri profili di fatto, bensìdi omesso esame di domande poste dal ricorrente che non hanno tro-vato riconoscimento nella sentenza, la cui motivazione non può essereintegrata con le pure pertinenti argomentazioni svolte in controricorsoa riguardo.7. Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione delprincipio del contraddittorio endoprocedimentale (violazione anchedell’art. 42 Carta di Nizza) da parte del giudice d’appello, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..8. Il motivo è infondato. Benché il ricorso riporti il pertinente capo dellasentenza di appello, non nega i fatti accertati dal giudice, ossia che leriprese sono state precedute da verifica fiscale conclusa con p.v.c. Per-Numero registro generale 24561/2021Numero sezionale 2880/2026Numero di raccolta generale 16776/2026Data pubblicazione 28/05/2026tanto, non trova applicazione la disciplina eurounitaria, incluso il riferi-mento alla Carta di Nizza, per costante interpretazione giurispruden-ziale (cfr. Cass. Sez. U. nn.25162 del 2013 e 24823 del 2015, Cass.n.701 del 2019), ma direttamente l’art.12, Statuto del contribuente,sia per l’IVA che per le imposte dirette oggetto di ripresa. Ciò pre-messo, non viene superato dai ricorrenti l’accertamento fattuale delgiudice di appello secondo il quale «Il processo verbale di costatazionedella Tenenza della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] datato[OSCURATO:DATA_NASCITA], debitamente sottoscritto dalla parte, assegnava alla stessa60 giorni di tempo per far pervenire all'Ufficio impositore osservazionie richieste ai sensi dell'art. 12 comma 7 L. 212/2000. In tale sede laparte faceva verbalizzare quanto segue “riservandomi di presentare leeventuali controdeduzioni nelle sedi competenti, ovvero di avvalercidegli istituti previsti relativamente alle violazioni constatate". Gli avvisiimpugnati sono stati notificati nel 2018, allorché il termine dei 60 giorniera ampiamente decorso, senza che la parte avesse fatto pervenireall'indirizzo dell'ente erariale alcunché a sua difesa». Di conseguenza,risulta dal giudice accertato non solo che nella fattispecie è stato am-piamente rispettato il termine dilatorio di cui al settimo commadell’art.12 citato, ma anche che il contraddittorio in concreto è effetti-vamente intervenuto.9. Con il sesto motivo viene dedotta la nullità della sentenza sotto ilprofilo della violazione degli articoli 132, comma 2, n.4, cod. proc. civ.,111, comma 6, Cost., 36, comma 2, n.4, d.lgs. n.546/1992, in rela-zione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e della motivazionecontraddittoria o comunque obbiettivamente incomprensibile adottatadal giudice in ordine all’accertamento della prestazione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c..Numero registro generale 24561/2021Numero sezionale 2880/2026Numero di raccolta generale 16776/2026Data pubblicazione 28/05/20269.1. Con il settimo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 6 e 21d.P.R. 633/1972 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., laddove viene contestata la vendita non fatturata di quattro auto-vetture a quattro privati.10. I due motivi sono entrambi inammissibili, dal momento che ripor-tano il pertinente capo della sentenza di appello, ma non si confrontanorealmente con la decisione ivi espressa, ossia: «Quanto al merito dellavicenda, le risultanze del processo verbale, non smentite dalle asser-zioni dei contribuenti giacché prive di ogni appiglio di tipo documentale,ed in particolare le evidenze del PRA (da cui si evince che le compra-vendite avevano ad oggetto veicoli nuovi ceduti dalla concessionariaalla società resistente e da questa alla clientela) in uno con la docu-mentazione bancaria, portano a ritenere come la verificata incassassecorrispettivi per l'acquisto delle auto e non li fatturasse, trattenesse uncompenso e girasse alle concessionarie somme sempre inferiori al ri-cevuto. Deve, infatti, ritenersi che al momento del pagamento dellesomme da parte degli acquirenti, la società fosse tenuta, in base allenorme fiscali vigenti, ad emettere fattura, dal momento che, dal puntodi vista contabile l'operazione ingenerava un aumento di crediti versoclienti e un'IVA a debito, in quanto incassata dal cliente e da riversareall'erario, la produzione di ricavi da imputare a reddito imponibile insede di dichiarazione annuale ed uscite di banca che comportavano unincremento dei costi per acquisti di merci, con IVA da esporre a creditoe conseguente liquidazione nel periodo di competenza. Irrilevante è ilcomportamento tenuto dalle concessionarie, atteso che le somme sonostate incassate dalla Ferrero in esecuzione di un contratto di compra-vendita con gli acquirenti, e come tali andavano fatturate».Numero registro generale 24561/2021Numero sezionale 2880/2026Numero di raccolta generale 16776/2026Data pubblicazione 28/05/2026Il giudice compie un preciso accertamento quanto all’evasione fiscalecon riferimento alle operazioni di compravendita delle autovetture con-testate, sia sul versante dell’IVA sia delle imposte dirette e non doveva,«motivare in ordine alle fatture di intermediazione puntualmenteemesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.», come si legge in ricorso. Infatti,ciò che importa è che il fatto sia stato valutato dal giudice e ciò emergaistruttorio, come avvenuto nel caso in esame che certamente non solorispetta il minimo costituzionale ai fini della reiezione del sesto motivo(cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014), ma contiene anche un precisoaccertamento fattuale di mancata fatturazione delle operazioni non re-vocabile in dubbio davanti al giudice di legittimità nei termini propostinella settima censura, sostanzialmente diretta alla rivalutazione delmerito.11. Con l’ottavo motivo si prospetta, ai fini dell’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112e 113 cod. proc. civ. per mancata applicazione del principio intracomu-nitario di neutralità dell’IVA, in violazione anche degli artt. 18 e 19d.P.R. 633/1972: il giudice d’appello non si è pronunciato sul motivo didoglianza sollevato dalla contribuente in tema di IVA.12. Il motivo è fondato.Obiettivamente la sentenza impugnata non ha pronunciato sulla speci-fica questione posta dalla parte ricorrente e relativa alla circostanzache l’IVA sarebbe inclusa nel prezzo delle auto cedute senza emissionedi fattura. Invero, la sentenza non dà conto che il giudice ha esaminatoquesto profilo, rilevante in diritto in quanto involgente anche l’interpre-tazione dell’art. 60, sesto comma, del d.P.R. n. 633/1972 alla luce diNumero registro generale 24561/2021Numero sezionale 2880/2026Numero di raccolta generale 16776/2026Data pubblicazione 28/05/2026quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia 1 luglio 2021, incausa C-521/2019, CB.15. Con il decimo motivo si prospetta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, commi 1 e3, d.P.R. 600/1973 e l’illegittimità derivata dell’avviso di accertamentoper illegittimità della delega di sottoscrizione degli atti impositivi.16. Il motivo non può trovare ingresso.La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferitadal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è unadelega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedi-mento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto dele-gato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire medianteordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma me-diante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "expost", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmentesottoscritto l'atto (tra le molte, si veda Cass. Sez. 5 - , sentenza n.8814del 29/03/2019).E’ in linea con la giurisprudenza di Sezione l’accertamento del giudicedi appello secondo cui nella fattispecie è intervenuta la «sottoscrizionedell'avviso di accertamento fatta da "impiegato della carriera direttiva"delegato dal direttore provinciale con ordine di servizio», non essendorichiesto dal sistema che la delega sia rilasciata, come si legge in ri-corso, «quale motivata eccezione (ad esempio per carenza di perso-nale, assenza, malattia)».17. L’undicesimo motivo, formulato ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., in relazione alle sanzioni, deduce la violazione e falsaNumero registro generale 24561/2021Numero sezionale 2880/2026Numero di raccolta generale 16776/2026Data pubblicazione 28/05/2026applicazione degli articoli 5 e 17 d.lgs. 472/97, nonché dell’art. 2697cod. civ..18. Il mezzo di impugnazione è infondato. Premesso che la contesta-zione di violazione di legge sulle sanzioni riguarda l’an sotto il profilodella colpa e non il quantum delle sanzioni stesse, il Collegio osservache è sufficiente l’imputabilità non dovendo essere necessariamenteprovata la colpa dell’autore delle violazioni.19. Il ricorso è perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte,in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo e per il rego-lamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il quarto e l’ottavo motivo del ricorso, rigettati i restanti, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di se-condo grado del Piemonte, in diversa composizione, per ulterioreesame del profilo e per il regolamento delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]