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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 35648/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] '[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 10/01/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la deciaratoria di inaminissibilita ti- ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I, Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa 112A/09/2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli che condannava [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73, comrni e 4, d.P.R. (detenzione ai fini di spaccio di oltre 3 kg, di marijuana, oltre 800 gr. di hashish e 3 gr. di cocaina) su concorde richiesta delle parti e con espressa rinunzia a tutti i motivi di appello, rideterminava la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro ventimila di multa.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Frascarino, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 3.11 ricorso è inammissibile.

4. La Corte di appello ha dato corretta applicazione al principio di diritto secondo il quale in tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto raccoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n, 4665 del 20/11/2019 -dep, 04/02/2020- Furino, Rv. 278114 - 01).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] '[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 10/01/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la deciaratoria di inaminissibilita ti- ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I, Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa 112A/09/2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli che condannava [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73, comrni e 4, d.P.R. (detenzione ai fini di spaccio di oltre 3 kg, di marijuana, oltre 800 gr. di hashish e 3 gr. di cocaina) su concorde richiesta delle parti e con espressa rinunzia a tutti i motivi di appello, rideterminava la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro ventimila di multa. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Frascarino, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 3.11 ricorso è inammissibile. 4. La Corte di appello ha dato corretta applicazione al principio di diritto secondo il quale in tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto raccoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n, 4665 del 20/11/2019 -dep, 04/02/2020- Furino, Rv. 278114 - 01). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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