CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 1959
Cassazione n. 47465/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il 24/02/1959 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto per motivi - il primo ed il secondo - non consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivi di profili di censura, relativi all'insussistenza dell'elemento oggettivo dei reati contestati ed all'assenza di prova oltre ogni ragionevole dubbio, già adeguatamente valutati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. Inoltre, i motivi non propongono specifiche critiche alle argomentazioni della sentenza impugnata (v. pag. 5 della sentenza in cui si evince, tenuto conto della documentazione accertativa degli operanti oggetto del compendio probatorio, la condotta illecita dell'imputato qualificabile, inequivocabilmente, come committente dell'opera abusiva). Il motivo è anche manifestamente infondato poiché prospetta argomentazioni in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza che afferma la natura permanente del reato ascritto (Sez. 3, n. 13731 del 22/11/2018, dep. 2019, Picano, Rv. 275189) e poiché il ricorrente deduce il vizio della motivazione, la cui logicità è smentita dalla lettura del provvedimento impugnato. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il