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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10261/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ph, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Novara, in data 3 marzo 2022, ha applicato nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti in relazione al delitto p. e p. dall'art. 590-bis cod. pen. (lesioni stradali) a lui ascritto come commesso in data 15 gennaio 2020, applicando inoltre a suo carico la sanzione amministrativa accessoria nella misura di un anno e sei mesi dì durata.

Con i quattro motivi di lagnanza, variamente articolati per vizio di motivazione e violazione di legge, il ricorrente lamenta l'assenza di un percorso argomentativo in ordine alla quantificazione della sospensione della patente di guida nella misura di un anno e sei mesi, superiore alla media edittale e con una giustificazione ritenuta inadeguata ai criteri di cui all'art. 218 cod. strada.

2. Il ricorso é inammissibile in tutti i motivi, perché manifestamente infondato.

In ordine alla sospensione della, é ben vero che, in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (ex multis vds.

Sez.

F, n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635).

Del pari è vero che la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 4740 del 18/11/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393).

Ma nella specie, il riferimento alla gravità del fatto (la condotta, obiettivamente spericolata e sconsiderata alla base dell'incidente) e alle lesioni riportate dalla p.o. (tra l'altro con amputazione di un arto inferiore) giustifica pienamente la durata della sospensione della patente (a fronte del fatto che, per l'ipotesi di reato in contestazione, è prevista in alternativa la revoca della patente di guida) e non si discosta dai criteri indicati dall'art. 218 cod. strada.

In ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ph, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Novara, in data 3 marzo 2022, ha applicato nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti in relazione al delitto p. e p. dall'art. 590-bis cod. pen. (lesioni stradali) a lui ascritto come commesso in data 15 gennaio 2020, applicando inoltre a suo carico la sanzione amministrativa accessoria nella misura di un anno e sei mesi dì durata. Con i quattro motivi di lagnanza, variamente articolati per vizio di motivazione e violazione di legge, il ricorrente lamenta l'assenza di un percorso argomentativo in ordine alla quantificazione della sospensione della patente di guida nella misura di un anno e sei mesi, superiore alla media edittale e con una giustificazione ritenuta inadeguata ai criteri di cui all'art. 218 cod. strada. 2. Il ricorso é inammissibile in tutti i motivi, perché manifestamente infondato. In ordine alla sospensione della, é ben vero che, in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (ex multis vds. Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635). Del pari è vero che la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 4740 del 18/11/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393). Ma nella specie, il riferimento alla gravità del fatto (la condotta, obiettivamente spericolata e sconsiderata alla base dell'incidente) e alle lesioni riportate dalla p.o. (tra l'altro con amputazione di un arto inferiore) giustifica pienamente la durata della sospensione della patente (a fronte del fatto che, per l'ipotesi di reato in contestazione, è prevista in alternativa la revoca della patente di guida) e non si discosta dai criteri indicati dall'art. 218 cod. strada. In ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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