CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 26872/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 28960-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.P. [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CONTALDI, che li rappresenta e difende unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] LICONTI, Guido GALLIANO; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] MISSAGLIA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 926/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 13/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 926/21, del 13 settembre 2021, della Corte di Appello di Genova, che - accogliendo il gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 453/18, del 12 giugno 2018, del Tribunale della Spezia - ha condannato gli odierni ricorrenti, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in € 5.000,00, con sanzione pecuniaria, ex art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, fissata nella stessa misura; - che, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti riferiscono di essere stati convenuti in giudizio dal Moggia, in relazione ad un articolo, a firma della Spora, pubblicato sul quotidiano "[OSCURATO:PERSONA] XIX" (del quale la società [OSCURATO:PERSONA] è l'editore, mentre il [OSCURATO:PERSONA] era il direttore responsabile), ritenuto dall'attore diffamatorio; - che nello scritto, intitolato "Il mio ex marito è un evasore", si riferiva che un imprenditore spezzino del settore dell'attività Ric. 2021 n. 28960 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -2- balneare (identificabile nel Moggia), non intendendo versare all'ex coniuge l'assegno divorzile, era stato dalla stessa denunciato alla Guardia di Finanza come evasore fiscale, circostanza poi rivelatasi priva di fondamento; - che il giudice di prime cure rigettava la domanda risarcitoria, sul rilievo che, pur essendo l'attore, forse, riconoscibile quale protagonista della vicenda narrata nell'articolo, la pubblicazione aveva rispettato i principi di verità, pertinenza e continenza, costituendo, dunque, legittimo esercizio del diritto di cronaca; - che il gravame proposto dall'attore soccombente veniva accolto dal giudice di appello, che provvedeva nei termini sopra meglio indicati; - che avverso la sentenza della Corte genovese ricorrono per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e la Spora, sulla base - come detto - di sei motivi; - che il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dei principi in tema di diffamazione a mezzo stampa di cui agli artt. 51 e 595 cod. pen. e all'art. 2043 cod. civ.; - che si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare la rispondenza al vero dei contenuti delle dichiarazioni rese dall'ex moglie del Moggia, mentre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando la cronaca giornalistica abbia ad oggetto il contenuto di un'intervista, il requisito della verità dei fatti va apprezzato in relazione alla corrispondenza tra le dichiarazioni Ric. 2021 n. 28960 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -3- riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall'intervistato; - che il secondo motivo denuncia - sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ.; - che la censura della sentenza impugnata investe, in questo caso, l'affermazione della Corte genovese secondo cui incombeva sugli odierni ricorrenti l'onere di dimostrare l'avvenuta presentazione della denuncia, alla Guardia di Finanza, da parte dell'ex moglie del Moggia; - che deducono i ricorrenti come il Moggia non ha mai contestato, con i propri scritti defensionali, che vi fosse stata la denuncia alla Guardia di Finanza alla quale si riferiva l'articolo dallo stesso ritenuto diffamatorio; - che il terzo motivo denuncia - nuovamente ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dei principi in tema di diffamazione a mezzo stampa di cui all'art. 595 cod. pen. e all'art. 2043 cod. civ.; - che la sentenza impugnata è censurata anche nella parte in cui afferma che la notizia riportata sul quotidiano avrebbe dovuto essere "posta in termini dubitativi", mentre l'articolista aveva "utilizzato il verbo all'indicativo"; - che, nuovamente, il giudice di appello non avrebbe tenuto conto che la notizia, nel presente caso, non era la presentazione della denuncia, quanto, piuttosto, le dichiarazioni dell' intervistata; Ric. 2021 n. 28960 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -4- - che il quarto motivo denuncia - sempre ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dei principi in tema di diffamazione a mezzo stampa di cui all'art. 595 cod. pen. e all'art. 2043 cod. civ.; - che si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la pubblicazione oggetto di causa non ha rispettato il requisito della pertinenza, concernendo fatti privati; - che tale requisito, per contro, sussiste - secondo i ricorrenti - anche in relazione a fatti privati che, per le modalità che li circostanziano, le cause che li determinano ed i fini che li ispirano, possono interessare la collettività; - che il quinto motivo denuncia - sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., ritenendo non corretto il ragionamento presuntivo in forza del quale il giudice di appello ha ritenuto provato il danno non patrimoniale lamentato dal Moggia; - che, infine, il sesto motivo denuncia - ancora una volta ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1226 e 2056 cod. civ., oltre che del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.; - che si censura la sentenza per aver ritenuto esistente il danno ed averne determinato l'entità in difetto di dimostrazione della sua ricorrenza, in violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia; Ric. 2021 n. 28960 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -5- - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, il Moggia, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 4 maggio 2022; - che i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dai ricorrenti nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo, secondo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili, giacché l'inidoneità del quarto motivo a scalfire l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa il difetto di pertinenza della notizia pubblicata rende irrilevanti le questioni - oggetto, appunto, dei primi tre motivi - attinenti alla verità della notizia (questioni essenzialmente relative al fatto che l'articolista si sarebbe limitata a riprodurre quanto riferitole dalla ex moglie del Moggia); - che la sentenza impugnata risulta basata sull'esclusione di entrambi tali requisiti - verità e pertinenza della notizia - necessari Ric. 2021 n. 28960 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -6- perché possa operare la scriminante del diritto di cronaca, e quindi su una duplice "ratio decidendi"; - che deve, pertanto, darsi seguito al principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle «rationes decidendi» rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa" (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Sez. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01); - che il quarto motivo, come anticipato, è infondato; - che, sul punto, va premesso che "in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione" (cosi, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 14 marzo 2018, n. 6133, Rv. 648418-01; in senso Ric. 2021 n. 28960 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -7- conforme Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2019, n. 5811, Rv. 652997- 01; Cass. Sez. 3, ord. 30 maggio 2017, n. 13520, non massimata sul punto; Cass. Sez. 3, sent. 27 luglio 2015, n. 15759, non massimata, Cass. Sez. 3, sent. 10 gennaio 2012, n. 80, Rv. 621133-01); - che la sentenza impugnata risulta sorretta da adeguata motivazione, non esibendo profili di manifesta illogicità o irriducibile contraddittorietà - i soli ormai idonei ad integrare il vizio di motivazione - nella parte in cui relega ad "un'ottica di modesto pettegolezzo" la propalazione di notizie attinenti a "questioni familiari", che vedevano contrapposti due ex coniugi, nel tentativo, "da una parte, di limitare e, dall'altra, aumentare l'assegno di mantenimento"; - che non risulta, infatti, conferente il precedente di questa Corte richiamato dai ricorrenti, concernente la pubblicazione di una notizia di una violenta aggressione fisica, attuata con un coltello, aggressione cui era sottesa una relazione extraconiugale che vedeva coinvolti due imprenditori, entrambi noti a livello locale, nell'ambito di una cittadina di provincia, trattandosi, in questo caso, di un fatto certamente di interesse pubblico, almeno nei termini di notizia di cronaca "nera"; - che il quinto motivo è inammissibile, dal momento che la sentenza impugnata ha ritenuto raggiunta la prova presuntiva del danno non patrimoniale - che ha inteso come "sofferenza morale e patimento interiore", in ciò conformandosi agli indirizzi di questa Corte, che ne rimarcano l'attinenza "ad un bene immateriale", qual è quello della dignità della persona (così, in Ric. 2021 n. 28960 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -8- motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 10 novembre 2020, n. 25164, non massimata; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, ord. 21 marzo 2022, n. 9006, Rv. 664553-01) - in ragione del fatto "che la questione era divenuta nell'ambiente oggetto di dileggi e pettegolezzi"; - che rispetto a tali affermazioni il presente motivo di ricorso si risolve solo "nello svolgimento di argomentazioni dirette puramente e semplicemente a infirmare la plausibilità del ragionamento presuntivo condotto dal giudice di merito, criticando la ricostruzione del fatto che questi abbia operato", con conseguente "sconfinamento della censura dal paradigma della violazione dell'art. 2729 cod. civ." (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 30 giugno 2021, n. 18611, Rv. 661649-01); - che, infine, il sesto motivo - che censura la sentenza per "aver determinato l'entità della sua liquidazione in difetto della dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio" - è infondato, non solo perché la sentenza ha escluso espressamente che quello reputazionale costituisca un danno "in re ipsa", ma lo ha identificato, come detto, nella "sofferenza morale e patimento interiore" subiti dal Moggia in ragione del fatto "che la questione era divenuta nell'ambiente oggetto di dileggi e pettegolezzi", dando rilievo, anche per la sua liquidazione, a criteri, quali "la diffusione locale del giornale" e "la qualità della persona offesa", già positivamente valorizzati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 31 marzo 2021, n. 8861, Rv. 660992-01); Ric. 2021 n. 28960 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -9- - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando, in solido, la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 2.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il rico