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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11373/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 46/RG 27380 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; letto il provvedimento e visti gli atti; osserva : il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto.

La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni della destinazione dello stupefacente detenuto dal [OSCURATO:PERSONA] allo spaccio, valorizzando, in modo non parcellizzato, plurimi elementi, indicati a pag. 4, come il dato quantitativo e qualitativo, le modalità della custodia, il comportamento tenuto dall' imputato, le circostanze del fatto.

Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede.

Anche la ulteriore doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata solo genericamente dedotta mediante il mero richiamo ai principi di diritto; in ogni caso, la motivazione in punto di congruità della pena, applicata peraltro in misura prossima al minimo edittale, è desumibile dal complessivo tenore della sentenza (pagg 5 e 6), là dove i giudici hanno stigmatizzato la personalità assai negativa del [OSCURATO:PERSONA], peraltro attinto da precedenti specifici.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000). [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11373- 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1885/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27380/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 46/RG 27380 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; letto il provvedimento e visti gli atti; osserva : il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto.

La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni della destinazione dello stupefacente detenuto dal [OSCURATO:PERSONA] allo spaccio, valorizzando, in modo non parcellizzato, plurimi elementi, indicati a pag. 4, come il dato quantitativo e qualitativo, le modalità della custodia, il comportamento tenuto dall' imputato, le circostanze del fatto.

Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede.

Anche la ulteriore doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata solo genericamente dedotta mediante il mero richiamo ai principi di diritto; in ogni caso, la motivazione in punto di congruità della pena, applicata peraltro in misura prossima al minimo edittale, è desumibile dal complessivo tenore della sentenza (pagg 5 e 6), là dove i giudici hanno stigmatizzato la personalità assai negativa del [OSCURATO:PERSONA], peraltro attinto da precedenti specifici.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 46/RG 27380  [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; letto il provvedimento e visti gli atti; osserva : il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni della destinazione dello stupefacente detenuto dal [OSCURATO:PERSONA] allo spaccio, valorizzando, in modo non parcellizzato, plurimi elementi, indicati a pag. 4, come il dato quantitativo e qualitativo, le modalità della custodia, il comportamento tenuto dall' imputato, le circostanze del fatto. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede. Anche la ulteriore doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata solo genericamente dedotta mediante il mero richiamo ai principi di diritto; in ogni caso, la motivazione in punto di congruità della pena, applicata peraltro in misura prossima al minimo edittale, è desumibile dal complessivo tenore della sentenza (pagg 5 e 6), là dove i giudici hanno stigmatizzato la personalità assai negativa del [OSCURATO:PERSONA], peraltro attinto da precedenti specifici. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:          11373- 26 [OSCURATO:PERSONA]          - Presidente -        Ord. n. sez. 1885/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                      R.G.N. 27380/2025 [OSCURATO:PERSONA]         - Relatore - ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 46/RG 27380  [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; letto il provvedimento e visti gli atti; osserva : il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni della destinazione dello stupefacente detenuto dal [OSCURATO:PERSONA] allo spaccio, valorizzando, in modo non parcellizzato, plurimi elementi, indicati a pag. 4, come il dato quantitativo e qualitativo, le modalità della custodia, il comportamento tenuto dall' imputato, le circostanze del fatto. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede. Anche la ulteriore doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata solo genericamente dedotta mediante il mero richiamo ai principi di diritto; in ogni caso, la motivazione in punto di congruità della pena, applicata peraltro in misura prossima al minimo edittale, è desumibile dal complessivo tenore della sentenza (pagg 5 e 6), là dove i giudici hanno stigmatizzato la personalità assai negativa del [OSCURATO:PERSONA], peraltro attinto da precedenti specifici. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).   P.Q.MP.Q.M
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